Il 5 Gennaio 1952 la Corte di primo grado, presieduta dal Presidente Uberto Sestini, emette un verdetto di colpevolezza per Pietro Pacciani e Miranda Bugli per l’uccisione di Severino Bonini. Il 1 Marzo 1952 vengono depositate le motivazioni della sentenza.

Questa la sentenza e le motivazioni ricostruite con l’aiuto di Claudio Costa: Sentenza e motivazioni di primo grado per il delitto di Severino Bonini

Questa la trascrizione della parte scritta a mano fornita da Claudio Costa:

Sentenza omicidio Severino Bonini
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
corte d’Assisi di Firenze
composta da
presidente: Sertini Umberto
consigliere: Leoncini Piero
i giudici popolari: Zucchi Piero, Mandorli Cesare ecc

sentenza in data 5 /1/52

a procedimento formale contro:

Pacciani Pietro di Antonio e Brandi Rosa nato 7/1/1925 a Dicomano residente a Vicchio del Mugello frazione a Paternò, presente

e Bugli Miranda Gino e Ida Bugli, nata a Firenze il 19/1/1934 residente a Vicchio di Mugello frazione Villone, presente

entrambi detenuti dal 13 aprile 1951

imputati

Pacciani Pietro del reato

a) di cui agli articoli (575 e 61) perché in agro di Vicchio di Mugello l’11/04/51 cagionava la morte di Bonini Severino mediante numerosi colpi di arma di coltello e calci commettendo il fatto con particolare crudeltà.

b) del reato di cui agli articoli 56, 411, 61 numero 2 e 51 perché con atto diretto in modo non equivoco alla soppressione del cadavere del Bonini per assicurarsi l’impunità dell’omicidio, nella sera dell’11/4/51, dopo alcune ore dal delitto, predisponeva a nasconderlo tra i cespugli commettendo il fatto in circostanze di tempo e luogo tali da ostacolare la pubblica e privata difesa.

Bugli Miranda del reato di:

a) concorso in omicidio aggravato mediante determinazione (articoli 110 ,105, 75 e 61) perché, in agro di Vicchio di Mugello, determinava Pacciani Pietro, suo fidanzato, che l’aveva sorpresa a congiungersi carnalmente con Bonini Severino, ad uccidere il Bonini stesso gridando:
“ammazzalo ammazzalo”
per essere stata posseduta con violenza e dopo che il Pacciani aveva ripetutamente colpito con varie coltellate il Bonini, lo invitava nuovamente a finirlo, mentre giaceva agonizzante.

b) del reato (di cui agli articoli 81e 527) perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in territorio di Vicchio di Mugello, in epoca imprecisata e fino al giorno 11/4 /51, compiva atti osceni, congiungendosi carnalmente con vari uomini e per ultimo con Bonini e con Pacciani, in località pubbliche ed aperte al pubblico.

il Pacciani inoltre del reato di

a) cui agli articoli 624 e 61 perché, in comune di Vicchio di Mugello, nella sera dell’11/4/51, si impossessava, per trarne profitto, del portafogli, contenente documenti e lire 25.000, sottraendolo dal cadavere di Bonini Severino approfittando di circostanze di tempo, luogo e persona, tali da ostacolare la pubblica e privata difesa.( tempo di notte, località isolata, sottrazione del portafogli dalle vesti di persona precedentemente uccisa.)

b) del reato di cui agli articoli 81e 527 perché, in territorio di Vicchio di Mugello, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, dalla fine del 1949 e fino al 11/4/ 51 compiva atti osceni in località pubblica ed esposta al pubblico congiungendosi carnalmente con Bugli Miranda.

c) del reato di cui all’articolo 4 e successive modifiche, perché asportava dalla propria abitazione, o dall’appartenenza di essa, una pistola a rotazione senza essere munito della prescritta licenza.In giorno imprecisato del dicembre 1950 e gennaio 1951 in comune di Vicchio di Mugello

d) di contravvenzione (di cui all’articolo 697) per avere detenuto nella propria abitazione, o nelle appartenenze, due rivoltelle, senza averne fatto denuncia alle competenti autorità.

e ) di contravvenzione ( in base all’articolo 42, e175) perché senza giustificato motivo asportava dalla propria abitazione un coltello a serramanico.

Con l’ulteriore aggravante, contestata in udienza, relativamente al concorso di omicidio, aggravato per entrambi:

– per avere essi commesso l’omicidio a scopo di rapina e con premeditazione. ( quella ipotizzata ai n 1,3,5 dell’articolo 577)

– per il concorso nel delitto di rapina per di circa 24000 lire aggravata ai sensi dell’articolo 528

Il Cancelliere

La corte infligge:

– 22 anni a Pietro Pacciani; viene assolto dalla contravvenzione di porto abusivo di coltello perché il fatto non costituisce reato.
– 6 anni e 8 mesi a Miranda Bugli, colpevole di concorso nell’omicidio, con l’esclusione delle aggravanti, nonché di atti osceni continuati e condannata con la diminuente dell’età inferiore agli anni 18. Assolta dalla imputazione di rapina aggravata per insufficienza di prove.

Nei 22 anni per Pacciani è compreso anche il delitto di asportazione di una pistola a rotazione; delle contravvenzioni di detenzione ed omessa denuncia di due rivoltelle. A Pacciani è sequestrata una pistola durante la perquisizione domiciliare ma è lo stesso Pietro ad ammettere di aver avuto due pistole senza averle denunciate. Ammette di averne portata un giorno una con se (quella non ritrovata) mentre fa visita alla fidanzata Bugli ma riferisce che è una pistola non funzionate. Ma nella deposizione questo particolare è smentito dalla stessa Bugli che riferisce come Pietro abbia sparato con la medesima contro dei fagiani.

Nelle motivazioni:

Il Presidente scrive, tra le altre cose che, in particolare, che Pietro Pacciani incontra ,durante un “percorso anomalo” compiuto solo per perdere tempo (come se già a conoscenza di un incontro “clandestino” della fidanzata) due donne, Rosselli Maria e Orfiolici Fosca oltre al teste Bargelli Umberto, a poche centinaia di metri dalla zona dell’omicidio, in un orario compatibile all’omicidio del Bonini. Insomma, per il Presidente, nelle motivazioni, Pacciani non sembra avere troppa fretta di vedere la fidanzata. Se Pietro ha tutta quella fretta, si chiede, è già passata più di un’ora dal deposito degli attrezzi presso il fabbro del paese, Pacciani sarebbe dovuto andare direttamente verso Case Nuova dove avrebbe trovato la Bugli a desinare. Invece arriva allo svincolo e devia direttamente verso la Tassinaia dove sosta fino all’arrivo di Miranda Bugli.

Mentre la tesi difensiva obbietta (per far cadere la premeditazione) indicando il coltello come l’arma meno congeniale data l’enorme stazza del Severino Bonini e che se il crimine è veramente già pianificato il loro cliente avrebbe portato una pistola (facilmente reperibile in quel periodo post guerra, in piena zona partigiana).

Invece il Presidente scrive che il coltello è proprio l’arma adatta perchè una pistola non poteva passare inosservata ad eventuali conoscenze incontrate da Pacciani mentre si dirige “all’appuntamento criminale”. Nonché il rumore che avrebbe allertato eventuali testimoni.

La Corte non tiene neppure in considerazione la contro-tesi del delitto premeditato. I difensori, infatti, sostengono nella circostanza che il denaro non è asportato subito dalla vittima ma solo a distanza di ore, il che proverebbe a dimostrare che l’idea di impossessarsene è venuta in un secondo momento. A prova di ciò, per i legali, ci sono i biglietti bancari ancora bagnati trovati a casa di Pacciani che dimostrano che sono stati a lungo sotto la pioggia, addosso al Bonini.

Per la Corte e in precedenza per il PM Sica che ha già confutato questa tesa in aula durante il dibattimento, i due fidanzatini hanno, naturalmente, evidenti interessi ad alterare la verità. E bastano due osservazioni: che i due si accorgono della presenza di un’altra persona (presumibilmente la Scarpelli) e si affrettano ad allontanarsi dal luogo senza perquisire il cadavere, per poi tornarvi successivamente. Oppure non è da escludersi che il denaro si è bagnato o addosso al Pacciani, che è stato diverso tempo sotto la pioggia incessante, oppure il denaro può essersi bagnato quando il portafoglio è finito accidentalmente nell’acqua. Sica, fa notare che proprio sul denaro Pacciani si è contraddetto più volte. C’è il forte sospetto che la parte di denaro trovato a casa di Pacciani è solo la metà di quello rubato al Bonini e che l’altra metà è spettato alla Miranda Bugli.

5 Gennaio 1952 Sentenza del processo di primo grado per il delitto Severino Bonini
Tag:                                     

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *