Il 6 Novembre 1969, a seguito alla richiesta di rinvio a giudizio del 30 settembre 1969, vi fu l’istruttoria del processo a Stefano Mele.

Questa l’istruttoria: 6 Novembre 1969 Istruttoria processo Stefano Mele

SENTENZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE

157/68 A. Reg.

A fogliaz. N.188

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di FIRENZE

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento penale

CONTRO

MELE Stefano di Palmerio e fu Murgia Pietrina, nato a Fordongianus (Cagliari) il 13 gennaio 1919,residente a Lastra a Signa, Via 24 Maggio n°177 – arrestato il 24 agosto 1968 in atto detenuto nel Carcere giudiziario di Firenze.

IMPUTATO:

a) del delitto di cui agli articoli 575 577.p.pr. N° 3 e cpv. C.P. per avere, nella notte dal 21 al 22 agosto 1968, mediante colpi di arma da fuoco, cagionato, con premeditazione, la morte della propria moglie Locci Barbara, in località Castelletti di Signa.

b) del delitto di cui agli articoli 575 577.p.pr. N° 3 e cpv. C.P. per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capo che precede, cagionato, con premeditazione, e mediante colpi d’arma da fuoco, la morte di Lo Bianco Antonio.

c) del reato p. e p. dall’art. 368 primo e secondo comma C.P. per aver rispondendo ad un interrogatorio di P.G. avanti ai Carabinieri del Nucleo Investigativo quale indiziato dell’omicidio di Lo Bianco Antnio e di Locci Barbara sua moglie incolpato di concorso con sè steso nel duplice omicidio Vinci Salvatore attribuendogli il fatto di essere stato da costui determinato ed armato per compiere il delitto che avrebbe cosi egli materialmente compiuto con la compartecipazione del Vinci Salvatore che egli sapeva invece esser del tutto estraneo ai fatti.

Lastra a Signa il 23/8/1968;

d) del reato di p. e p. dall’art.368 primo e secondo comma C.P. per averre rispondendo ad un interrogatorio quale imputato degli omicidi suddetti avanti al Procuratore della Repubblica di Firenze incolpato di concorso nei suddetti omicidi Vinci Francesco attribuendogli il fatti di esser stato da questi determinato a seguirlo nella esecuzione dei delitti che sarebbero stati materialmente compiuti dal Vinci Francesco con la sua compartecipazione, sapendo invece che il detto Vinci era del tutto estraneo ai fatti. Firenze il 24 agosto 1968.

e) del reato p. e p. dall’art. 368 primo e secondo comma C.P. per avere ancora rispondendo quale imputato dei medesimi delitti aventi al Procuratore della Repubblica incolpato di concorso nei suddetti omicidi Cutrona Carmelo attribuendogli la stessa condotta già riferita per il Vinci Francesco sapendo invece che anche il Cutrona era estraneo ai fatti. Firenze il 26 agosto 1968.

f) del reato di cui all’art. 697 C.P. per aver detenuto nella propria abitazione una rivoltella senza farne denuncia alla Autorità locale di P.S. Accertato in Lastra a Signa il 23/8/1968.

g)del reato di cui all’art. 699 C.P. mod, dall’art. 7 della legge 2 ottobre 1967 n° 895 per avere al fine di uccidere Lo Bianco Antonio e Locci Barbara (art.61 n°2 C.P.) portato fuori della propria abitazione senza licenza di porto d’arma una rivoltella cal 22. In Lastra a Signa il 22/8/1968.

Con rapporto in data 22 agosto 1968 i Carabinieri di Signa riferivano che, in località Castelletti, a bordo di un’auto “Giulietta” erano stati rinvenuti due cadaveri appartenenti ad un uomo e ad una donna in atteggiamento inequivocabilmente amoroso: la causa della morte era da ricercarsi probabilmente nelle numerose ferite da arma da fuoco, presenti sui due corpi, di origine chiaramente delittuosa. Il ritrovamento era avvenuto a seguito dell’allarme dato da un bambino, risultato poi essere il figlio della morta, che si trovava, anche lui, a bordo della “Giulietta” al momento della tragica fine dei due costui, identificato per MELE Natalino, alle ore due dello stesso giorno aveva suonato il campanello dell’abitazione di certo DE FELICE Francesco, in Campi Bisenzio, frazione Sant’Angelo a Lecore, chiedendo di entrare, perchè aveva sonno e assumendo di avere il padre a letto ammalato e la mamma e lo zio morti in macchina. Il bambino che era privo di scarpe ed aveva le calze sporche rotte in più punti, si limitava a ribadire che la mamma lo zio erano davvero morti senza sapere come; le stesse cose ripeteva all’inquilino del piano di sopra, Marcello Manetti.

Veniva pertanto avvertiti i Carabinieri, i quali, sulle indicazioni del bambino, giungevano sul luogo del delitto ove, all’interno del la “Giulietta” con il lampeggiatore destro ancora in funzione, erano effettivamente rinvenuti due cadaveri con i vestiti scomposti, risultanti poi appartenere a certa LOCCI Barbara coniugata con MELE Stefano ed a LO BIANCO Antonio.

Iniziate le indagini da parte dei CC., i sospetti si appuntavano sul marito della morta, il quale, dopo non aver in un primo tempo mostrato sorpresa nè per la morte della moglie e del Lo Bianco, nè per la sorte del figlio, poi, nuovamente interrogato, aveva accusato del delitto Vinci Salvatore, ex amante della Locci, assumendo che lo stesso era in possesso di un’arma e che già in passato gli aveva proposto di uccidere la moglie ed il suo amante occasicnale, facendo così pari con un debito che lo stesso Vinci Salvatore aveva nei suoi confroti.

Infine, sottoposto a più pressante interrogatorio, finiva con l’ammettere che era stato lui stesso autore materiale del duplice omicidio della cui consumazione forniva una ampia e dettagliata descrizione, dichiarava al tempo stesso di essere stato spinto all’azione crimnosa dal Vinci Salvatore, ex amante della moglie, che gli aveva procurato anche l’arma: come giustificazione del duplice omicidio adduceva la condotta scandalosa della moglie, la quale aveva avuto numerosi mi amanti.

Emesso, da parte del P.M., ordine di cattura in data 24 agosto 1968 nei confronti del Mele, questi, davanti allo stesso P.M., dava confermava appieno la sua dichiarazione di colpevolezza su istigazione del Vinci Salvatore, limitandosi a variare alcuni particolari assumeva infatti di non avere gettato via l’arma dopo il delitto, me aveva dichiarato ai cc., ma di averla consegnata al Vinci stesso, sosteneva inoltre, su contestazione del Magistrato, che in effetti vi era stato fra lui e Vinci Salvatore un preventivo accordo per uccidere, appena se ne fosse presentata l’occasione, la moglie e che quella sera, era stato istigato a venire presso la sua abitazione, versamente da quanto dichiarato alla P.G. secondo cui l’incontro, durante il quale era stato concertato il delitto, con il Vinci era avenuto occasionalmente nella piazza del paese.

Senonchè, contestatogli successivamente l’alibi fornito dal Vinci Salvatore, forniva una ulteriore e diversa versione dei fatti, indicando in Vinci Francesco, ultimo amante della Locci, il vero esecutore materiale dell’azione criminosa, concordata preventivamente con lui stesso e compiuta in sua presenza con una pistola appartenente allo stesso Vinci Francesco; dichiarava di non aver fatto prima il nome di Vinci Francesco per timore di questi; aggiungeva altresì di avere accompagnato egli stesso il bambino, svegliatosi dopo gli spari, fino all’abitazione del De Felice (ai Carabinieri aveva invece dichiarato che, riconosciuto dal figlio, era fuggito): quest’ultima circostanza trovava conferma nelle parole del minore.

In un ulteriore interrogatorio, il Mele dapprima confermava le accuse nei confronti di Vinci Francesco, nonostante gli venisse data notizia dell’alibi da questo fornito; indi, turbato per il risultato della prova con “il guanto alla paraffina” che aveva avuto esito positivo solo nei confronti di un certo Cutrona Carmelo, altro presunto amante della Locci, dopo aver rifiutato un confronto col Vinci Francesco che prima si era dichiarato disposto a sostenere, incolpava del delitto il predetto Cutrona, mantenendo per il resto la versione riferita in occasione dell’accusa mossa al Vinci Francesco. Anche l’alibi fornito dal Cutrona, opportunamente controllato, con fermava, come per i due Vinci del resto, che egli si trovava, al presunto momento della consumazione del delitto, in un luogo diverso da quello in cui era stato consumato il duplice omicidio.

Formalizzata l’istruttoria, in tale sede veniva sentitito nuovamente i testi che avevano confermato gli alibi dei fratelli Vinci e del Cutrona. In particolare Antenucci Nicola ribadiva di essere stato assieme a Vinci Salvatore la notte del delitto fino alle ore 0,30 circa (v.fol.27). Muscas Vitalia, moglie del Vinci Francesco, confermava le sue precedenti dichiarazioni, assicurando che il marito era stato in casa con lei dalle 21,30 del 21 agosto al mattino successivo (v.fol.24). Carmizzaro Antonio, zio del Cutrona, dichiarava nuovamente di essere stato col nipote la sera del delitto fino oltre le 23,30 (V. fol.23).

Venivano sentiti numerosi altri testi fra cui i parenti delle vittime e del Mele: dalle loro deposizioni era possibile trarre un quadro più approfondito delle condizioni economiche e sociali della famiglia del presunto assassino. Emigrato da una quidicina d’anni in continente dalla Sardegna ove svolgeva l’attività di “servo pastore” aveva fatto vari mestieri fino a quello di manovale; lavoratore volonteroso, ma dotato di scarso ingegno e debole di carattere, aveva sopportato con rassegnazione i continui tradimenti della moglie, una sarda molto più giovane di lui, che frequentava vari uomini, contemporaneamente e successivamente, non per danaro, ma per pura degenerazione morale, come dimostra anche la condotta della Locci che non faceva nulla per nascondere il suo riprovevvole comportamento, giungendo anzi a quasi vantarsene denigrando il marito (V.fol.7 atti generici).

Nel corso del procedimento veniva disposta perizia necroscopica separata sui cadaveri di Locci Barbara e Lo Bianco Antonio, la quale accertava, quale causa della morte, le lesioni prodotte dai colpi di arma da fuoco. Infatti i quattro proiettili che avevano raggiunto la Locci alla schiena, uno aveva leso il cuore ed il polmone sinistro provocando gravi emorragie interne da cui era derivata la morte; – mentre per lo Bianco, colpito anch’egli da quattro priettili, il decesso era stato provocato dalle lesioni interne prodotte dal proiettile penetrato nel torace. La morte di entrambi era stata rapidissima, ed i colpi dovevano presumibilmente essere stati esplosi nè a contatto, nè da distanza ravvicinata.

Veniva successivamente disposta perizia balistica, la quale, sulla base della particolare conformazione dei fori di entrata delle pallottole, accertava: 1) che i cinque bossoli rinvenuti e gli altrettanti proiettili repertati erano stati esplosi da una unica pistola calibro 22, non ancora rintracciata, vecchia, arrugginita ed usurata; 2) che ci colpi che avevano raggiunto il Lo Bianco era stati sparati da una distanza di 1,50 m. circa attraverso i vetri della parte sinistra dell’auto mentre la vittima si trovava sdraiata supina sul sedile anteriore destro, la cui spalliera era stata abbassata; 3) che la Locci inizialmente in parte sopra il Lo Bianco, aveva tentato di uscire dallo sportello anteriore sinistro ed in tale manovra era stata colpita. con priettili esplosi alla distanza di circa un metro, prima a la spalla sinistra indi, ritrattasi verso destra, alla schiena semapre sul lato sinistro.

Infine veniva disposta anche perizia psichiatrica per accertare le reali condizioni mentali del Mele. La relazione peritate concudera nel senso della semi-infermità mentale del prevenuto, riconosciuto affetto, al momento della consumazione del delitto ed ancora oggi, da oligofrenia di medio grado con caratteropatia; non erano stati invece riscontrati nel Mele atteggiamenti antisociali predisponenti alla delinquenza, per cui non ricorrevano gli estremi per una sua qualificazione giuridica come persona socialmente pericolosa.

Prima della chiusura della formale istruzione veniva emesso, su richiesta del P.M., nuovo mandato di cattura a carico del Mele: a) per triplice calunnia commessa in danno successivamente di Vinci Salvatore, Vinci Francesco e Cutrone Carmelo (art. 368,1° 2° com.,C.P.); b)-per omessa denúncia alla P.S. di detenzione di arma nella propria abitazione (art.697 C.P.); c)-per porto d’armi senza licenza in rela zione alla stessa pistola cal.22 (art.699 C.P., art.7; L. 2.10.67 n. 895).

Interrogato in proposito, mentre in precedenza dinanza allo stesso Consigliere Istruttore aveva ribadito le accuse nei confronti di Cutrona (V.fol.25), a contestazione della calunnia, rivolgeva nuovamente le proprie accuse contro Vinci Francesco, indicandolo come esecutore materiale del duplice omicidio e ripetendo la versione dei fatti fornita nella precedente accusa ai danni dello stesso. Giustificava poi le accuse mosse agli altri due, Vinci Salvatore e Curtona Carmelo, con lo stato di confusione misto a timore che il primo contatto con “la giulietta” produce agli uomini, come lui, di modesta levatura intellettuale e sociale.

Quanto alle altre imputazioni, respingeva gli addebiti relativi alla detenzione e porto abusivi d’arma, attribuendoli al Vinci Francesco.

A seguito delle reiterate accuse del Mele venivano esperite, su richiesta del P.M., ulteriori indagini intese ad accertare, al fine di appurare eventuali partecipazioni di terzi al fatto, la distanza chillometrica dell’abitazione del prevenuto dal cinema dove si erano recati le vittime-amanti e dal luogo del delitto, nonchè la natura dei mezzi a disposizione del Mele e degli altri sospettati per raggiungere quest’ultimo.

Venivano, inoltre, disposta perizia psicologica del piccolo Mele Natalino, unico testimone della tragica vicenda, onde accertare il grado di attendibilità delle sue dichiarazioni: le con clusioni della relazione peritale ammettevano la possibilità che il ricordo dei fatti da parte del minore potesse non essere obbiettivo.

Il teste Vargiu Sievano confermava l’alibi fornito dal Vinci Salvatore, circa il loro in contro e la loro permanenza assieme fino alle ore 24 della sera del delitto.

Conclusa così l’istruttoria formale, durante la quale si costituiva parte civile la vedova del Lo Bianco, Barranca Rosalia, il P.M., concludeva per il rinvio a giudizio del Mele in ordine a tutti i reati contestatigli, con l’integrazione per il duplice omicidio dell’enunciato di “aver da solo o con l’eventuale compartecipazione di altra persona rimasta sconosciuta” (art.110C.P.).

DIRITTO: -Ritiene quest’Ufficio che le risultanze processuali confortino appieno le conclusione del P.M. soprattutto per quanto concerne la partecipazione del Mele all’azione criminosa conclusasi con la tragica morte dei due amanti Locci Barbara e Lo Bianco Antonio.

Una morte che, secondo la ricostrăzione peritale, colse i due mentre erano riuniti in congegno amoroso sull’alcova offerta dai sedili anteriori dell’automobile di proprietà del Lo Bianco: i primi quattro colpi di pistola esplosi a distanza non ravvicinata con traiettoria dall’alto in basso e da sinistra verso destra, erano stati diretti contro l’uomo quando questi si trovava evidedentemente sdraiato sul Sedile destro reclinato, mentre la traiettoria del successivi quantro proiettili palesa chiaramente che la donna, al momento del delitto, giaceva probabilmente sul corpo dell’amante.

La conformazione dei fori di entrata e d’uscita sui corpi delle vittime, nonchè la traiettaoria dei complessivi otto proiettili sparati, lasciano ragionevolmente ritenere che la mano assassina abbia esploso i colpi all’interno dell’auto attraverso lo spiraglio afferto dal vetro abbassato della portiera posteriore sinistra. Le uguali rigature rinvenuti su tutti i bossoli non lasciano dubbi sulla loro esplosione da parte di una unica arma e quindi sul compimento del duplice delitto, o quanto meno dell’azione tipica o materiale di esso, da parte di un’unica persona. Una eventuale partecipazione di terza persona, ipotesi prospettata e non scartata dal P.M., rimarrebbe comunque limitata a una attività di ausilio ed assistenza al singolo esecutore materiale dell’assinio.

L’identificazione del Mele Stefano, quale autore materiale del duplice omicidio trova fondamento, secondo il parere di questo Giudice Istruttore, in una serie di elementi che intrecciadosi aderiscono perfettamente l’un con l’altro a costruire un solido sostegno alla sua responsabilità. Anche la confessione, pur nella congerie delle molteplici e difformi versioni dei fatti rilasciata dal prevenuto, si inquadra nel vero e proprio mosaico di prove a carico del Mele senza nulla perdere della sua rilevanza probatoria: le accuse a terzi, la cui estranità ai fatti in questione è ampiamente provata, trova infatti la loro radice nella personalità primitiva del Mele, che nella sua estrema ignoranza ed ingenuità ritiene di sminuire le proprie responsabilità accomunandole con quelle di altri e considera un autentico atto di furbizia vendicarsi al tempo stesso degli amanti della propria moglie, mettendoli nei “guai” con la giustizia.

L’ammissione da parte del Mele della propria responsabilità in ordine all’uccisione dei due amanti trova ampia e concreta conferma sulla successiva ricostruzione dei fatti compiuta dallo stesso Mele, ricostruzione che si rivela perfettamente corrispondente agli elementi di fatto abbiettivamente accertati: 1)senza averne avuto preventiva conoscenza il prevenuto accompagna i Carabinieri sul luogo del delitto e si ferma pressapoco nel punto in cui fu rinvenuta “la giulietta” dell’uccisione; 2)avendo, durante la ricostruzione all’interno della vettura urtato inavvertitamente con il braccio la levetta che comanda in funzionamento del lampeggiatore destro, afferma che anche la notte del delitto avvenne la stessa cosa, ed in effetti il lampeg giatore destro della Giulietta fu rinvenuto in funzione dai Carabinieri; 3)nella ricomposizione del corpo dell’uomo ne determina la perdita della scarpa sinistra: effettivamente il Lo Bianco non calzava la scarpa sinistra quando i Carabinieri giunsero sul luogo del delitto: 4)indica esattamente il numero dei colpi sparati all’assassino quando ancora neppure gli inquirenti ne erano a conoscenza. Se a tale quadro si aggiungono la reazione del Mele all’arrivo a casa sua dei Carabinieri subito dopo la scoperta dei cadaveri (reazione non di sorpresa come era ragionevole attendersi, ma addirittura di loro attesa), la dichiarazione del figlio Natalino, secondo cui era stato il Mele ad accompagnarlo dalla macchina fino alla casa del De Felice, ed in fine il rinvenimento di lievi traccie nitriche sulla mani del prevenuto alla prova della paraffina, non sembrano sussistere altri dubbi sulla colpevolezza del Mele.

L’azione omicida compiuta nel momento della sorpresa della moglie in intimo colloquio con l’amante non deve far ritenere la tutela del proprio “onore il movente che ha indotto il Mele a sparare: egli sapeva delle numerose relazioni carnali intrattenute dalla moglie con vari uomini fino dai primi mesi del loro matrimonio e di tale sua conoscenza ne abbiamo prova in diverse deposizioni rese alle autorità inquirenti(“ho sempre saputo che mia moglie ha avuto l’amico, non fisso, perchè ne cambiava molti” quando la sera del delitto la moglie Barbara gli disse che sarebbe uscitata in macchina con Lo Bianco “io(Mele)acconsentii senza muovere alcuna obiezione, considerato che ormai ero abituato a questo comportamento di mia moglie”. Perchè quindi avvertire soltanto ora l’offesa alla propria dignità di uomo e di marito, perchè soltanto ora puntare la propria mano punitrice contro la moglie infedele? La verità è che la causa del rapsus omicida va ricercata in altra direzione, forse più meschina, più gretta ma senz’altro più ri spondente alla mentalità ottusa dai continui sacrifici imposti e dalla eterna povertà sofferta che gli aveva impedito di acquistare coscienza e consapevolezza di un suo “onore” e quindi di reagire alla condotta immorale e scandalosa della moglie fino a che essa non aveva interferito sulla sua assillante preoccupazione di mantenere l’illusorio benessere raggiunto con la modesta somma di denaro (circa 500.000 lire) ricavata a titolo di indennizzo, da una società assicuratrice. La Locci non solo frequentava numerosi uomini, ma dilapidava le sue già scarse risorse economiche con loro; è questa ultima circostanza che scottava al Mele e questo suo stato d’animo trova concreta manifestazione nella deposizione resa davanti al Magistrato “Spendeva per gli amici, cosichè io dovevo lavorare per loro”. E’ una scoperta davvero sconcertante: l’onore di uomo e marito viene dal Mele riposto non già nello altrui rispetto per la propria moglie, di cui si può infinitamente profittare ma per il proprio denaro che la moglie distribuisce ai suoi amanti. E quando si accorge che la Barbara nel recarsi al convegno amoroso con il Lo Bianco, ha portato con se le ultime 24.625 lire residuo dell’indennizzo percepito e sperperato (tale somma fu infatti rinvenuta in un borsellino della Locci all’interno della vettura) e con essa il miraggio della relativa agiatezza tanto sospirata, la volontà omicida, già da tempo latente nella sua mente contorta, acquista concreta consistenza per tradursi poi nel duplice omicidio. Una uccisione anche del Lo Bianco, anzichè contrastare con il movente con individuato, ben si concilia con il proposito del Mele di punire la moglie per la sua prodigalità nel maneggiare il denaro, costituendo egli (Lo Bianco), col pari degli altri amanti, la causa di una sua prodigalità e quindi delle sue traversie economiche: non si dimentichi che la sera del delitto la Locci pogò il biglietto di ingresso al cinema anche per il Lo Bianco. Un simile novente non lascia pertanto dubbi sulla sussistenza a carico del Mele della aggravante della pre-meditazione: non la scoperta dei due amanti in intimo colloquio aveva infatti, fatto scattare la molla della sua follia omicida, bensì la consapevolezza della progressiva corrosione e delapidazione da parte della donna dei già scarsi risparmi familiari e quindi il proposito, lentamente ma inesorabilmente sorto nella sua mente menonata (come ha potuto accertare l’esame peritale) di punirla.

Non vi sono elementi che facciano ragionevolmente escludere una eventuale compartecipazione di terze persone all’attuazione del proposito criminoso da parte del Mele, anche se il mancato rinvenimento dell’arma non può far escludere che essa sia stata effettivamente tenuta dal prevenuto; così come non può escludersi che il Mele abbia raggiunto la località del delitto a piedi, se non con la bicicletta. Sembra, invece, senz’altro da escludersi che il “terzo” uomo possa identificarsi in una delle tre persone accusate in ordine successivo dal Mele: Vinci Salvatore, Vinci Francesco, Cutrona Carmelo. Sia l’alibi da ognuno di essi fornito, sia la multiformità delle versiosioni caratterizzate da precise formulazioni di responsabilità e poi da altrettante decise ritrattazioni fanno propendere per l’inconsistenza delle accuse mosse al prevenuto e per il loro chiaro intento calunniatorio.

Così per il Vinci Salvatore, la cui estraneità al delitto è ampiamente dimostrata oltre che dal ferreo alibi edotto (la sera del delitto egli si rovata fino alle 0,30 con due amici sicuramente attendibili, Antenucci e Vargiu, i quali confermano in pieno la circostanza), anche dalla mancanza di un valido movente; non può certo accerttarsi la tesi del Mele secondo il quale il movente andrebbe ricercato nella gelosia del Salvatotore per barbara, dal momento che la loro relazione, iniziata nel 1960 interrotta per 5 anni e poi ripresa agli inizi del 1968, era stata punteggiata da numerosi altri rapporti exstraconiugali della Locci con altri uomini, perchè quindi reagire solamente contro il Lo Bianco? E come può atttribuire si attendibilità alla chiamata di correo da parte del Mele, se quando, al rilievo del Magistrato di non aver fatto assolutamente cenno al Vinci Salfatore durante la confessione orale resa ai Carabinieri sul luogo stesso del delitto, non trova altra spiegazione da fornire se non rispondere che il nome del Vinci non gli era venuto a mente subito “tra l’omicidio e il dispiacere” (carte 10 2 vol). Del resto è lo stesso Mele a far giustizia della sua falsa accusa allorchè, messo a confronto con il Salvatore, ne chiede in singhiozzi il perdono. Così per il Vinci Francesco, che la notte del delitto rimase sempre in compagnia della moglie: le contraddizioni rilevate della deposizione del Mele circa il loro accordo criminoso (prima parte di un loro incontro in un bar, poi, di fronte alla smentita del proprietario del bar, in piazza ed infine nella sua stessa casa) e l’immediata ritrattazione dell’accusa del Francesco non appena viene a conoscenza dell’esito negativo della prova della paraffina sulle mani di quest’ultimo. Soccorrono l’alibi davero debole nel conclamare l’assenza di responsabilità del Vinci Francesco. Così, infine, per il Cutrona, recatosi quella tragica sera al cinema con lo zio Carmizzabo Antonio: l’intento calunnioso del Mele anche nei un onfronti del Cutrona affiora allorchè, cominciato a rispondere della triplice calunnia, nell’interrogatorio del 3.2.1969 riprende ad accusare come compartecipe il Vinci Francesco, ammettendo con ciò implicitamente la calunnia nei riguardi di Vinci Salvatore e Cutrona Carmelo.

Nè no puo prestarsi fede alle indicazioni del Mele Natalino su un certo Mucciarini Pietro come compartecipe del delitto, non comprendendo tra l’altro quale movente possa aver indotto tale persona ad assumersi così grave responsabilità in favore di un affine neppure corregionale. Del resto l’esame psicologico, cui è stato sottoposto il minore, mentre spiega clinicamente certe amnesie manifestata dal bambino nei suoi esami, ammette che il ricordo dei fatti da parte dello stesso possa non essere obbiettivo.

Appare, infine, del tutto pacifico considerare il duplice omicidio compiuto dal Mele come risultato di un’unica azione criminosa e quindi imputarlo allo stesso titolo di concorso materiale, in quanto più sono gli eventi materiali verificatisi: non sembra quindi ricorrere l’ipotesi prevista dalla prima parte dell’art.81 C.P?,la quale, pur presupponendo un unica azione od omissione, si applica ai casi di più violazione della stessa o di diversa disposizione di legge che importino, però; come consueguenza un unico evento materiale.

La persistenza da parte del Mele nelle accuse rivolte successivamente al Vinci Salvatore, al Vinci Francesco ed al Cutrona Carmelo, pur nella consapevolezza della loro innocenza comprovata dall’avvicendarsi delle accuse e delle ritrattazioni e comunque acquisita attraverso gli alibi dai tre forniti, accompagnata al pregiudizio loro indubbiamente arrecato con l’inizio dell’azione penale, vale ad integrare la triplice calunnia contestatagli.

Anche per i reati di porto d’arma abusivo e omessa denuncia d’arma la responsabilità del Mele consegue alle risultanze processuali da cui si è accertato da una parte l’uso ad opera del prevenuto di una pistola per il compimento del duplice omicidio e dall’altra l’inesistenza di un porto d’arma a sua favore ed inoltre la mancanza della denuncia della stessa.

P.Q.M.

Il consigliere Istruttore, visti gli articoli di cui all’epigrafe e l’art. 374 C.P.P su conforme richiesta del P.M., dichiarata chiusa la formale istruzione, ordinando il rinvio a giudizio dinnanzi alla Corte di Assise di Firenze, competente per materia e territorio, e fermo restando lo stato, di carceracione preventiva, di Mele Stefano in ordine ai reati di cui alla rubrica integrandosi i capi di imputazione di cui alle lettere a b) con l’enunciato “di aver da solo con l’eventtale compartecipazione rimasta sconosciuta (art. 11O C.P.)..” 

Firenze li 6 novembre 1969

Il consigliere Istrtuttore

 

6 Novembre 1969 Istruttoria processo Stefano Mele

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