Il 10 Ottobre 1985 Il Nucleo Operativo dei Carabinieri di Firenze redige un rapporto, n. 153/17-1984, diretto alla Procura della Repubblica di Firenze.
La nota è contenuta all’interno del medesimo fascicolo II, dove è anche presente la nota del 10 Ottobre 1984 n. 192/15-83. Questa nota ha il medesimo oggetto della precedente nota, sopra indicata.
Tra altro il rapporto conteneva queste informazioni:
Nella nota venivano trasmessi i verbali di s.i.t. delle persone interrogate in relazione alle segnalazioni in questione. In detta nota si leggeva: “In esito alla richiesta…si trasmettono i verbali di sit…ad eccezione di Guido Martelli, sul conto del quale il Nucleo Operativo del Gruppo CC di Firenze con foglio n. 192/15-83 datato 10.10.1984 aveva compilato e trasmesso a codesta Procura della Repubblica la scheda di “accertamenti relativi alle segnalazioni di sospetti maniaci”. In allegato alla citata nota del 14.5.1985, vi era il verbale di sit rese da Edoardo Bindi, il quale, sentito il 7.5.1985.
Vedi 22 dicembre 2008 motivazioni sentenza Silvio De Luca processo a Francesco Calamandrei Pag: 121
In esito alla richiesta…si trasmettono i verbali di sit…ad eccezione di Martelli Guido, sul conto del quale il Nucleo Operativo del Gruppo CC di Firenze con foglio n. 192/15 – 83 datato 10.10.1984 aveva compilato e trasmesso a codesta Procura della Repubblica la scheda di “accertamenti relativi alle segnalazioni di sospetti maniaci””. Si fa presente che la scheda relativa al nominativo di Guido Martelli, giusta autorizzazione verbale data dal dr. Francesco Fleury al maresciallo Francesco Di Leo di questo Nucleo, è stata distrutta e sostituita con quella riguardante Bindi Edoardo; il Martelli infatti era stato contattato da personale dell’Arma per ottenere informazioni sul conto del Bindi e, poi, per errore veniva compilata la scheda a suo nome”.
In allegato alla citata nota del 14.5.1985, vi è allegato il verbale di sit di BINDI Edoardo, nato a San Giovanni D’Asso (SI) il 23.4.1931, sentito il 7.5.1985.
Dal Gides 17 Novembre 2003 Nota GIDES n° 362/03/Gides Pag.52