Il 28 novembre 1986 viene chiamato a testimoniare il Maresciallo Francesco Fiori. Il verbale di testimonianza che viene redatto è però fatto NON sotto giuramento come normalmente usa. Davanti al Maresciallo Fiori sono presenti il Giudice Istruttore Mario Rotella, il PM Pier Luigi Vigna e il PM Paolo Canessa.

Il verbale recita: “Dal 1960 al 1969 prestavo servizio a Signa, presso la tenenza dei CC, nel settembre/ottobre del 69 sono passato alla compagnia di Firenze fino al 1974, successivamente tornai a Signa fino al 1979 e poi di nuovo a Firenze sino al congedo avvenuto il 27.5.1986.

Avevo seguito il caso sul delitto di Signa, accompagnando il Maresciallo Ferrero all’Istituto dove era ospitato il bambino Natalino Mele. Nei giorni dell’omicidio non ero presente a Signa perché in ferie. Dopo il delitto del 1982, parlando con l’appuntato Piattelli Ugo, che era in servizio a Signa nel 1968, venne fuori il ricordo del duplice delitto del 1968. Più precisamente, ricordammo che in quella località fu compiuto un duplice omicidio ai danni di un uomo e una donna insieme a colpi di arma da fuoco. Ricordo anzi che tra me e il Piattelli nacque una discussione intorno all’anno in cui si era consumato il delitto di Signa. Io sostenevo che si trattasse del 1964 mentre l’appuntato lo attribuiva al 1968. Certo è che poi io mi recai dal Colonnello Dell’Amico”.

Da un’intervista di Paolo Cochi all’ex Appuntato dei Carabinieri Ugo Piattelli: “Confermo l’episodio descritto dal Maresciallo Fiori e ricordo che avemmo una discussione circa l’anno dell’omicidio, lui ricordava il 1964, mentre io sostenevo che si trattava del 1968. Assieme ci recammo dal Colonnello Dell’Amico che seguiva le indagini, il quale rinvenne un fascicolo personale, non so a quale persona implicata nella vicenda appartenesse. Dell’Amico informò subito il G.I. Dr. Tricomi, che dapprima contattò il perito balistico dell’epoca e poi fece richiesta alla Cancelleria della Corte d’Appello di Perugia  e successivamente a quella di Firenze per l’acquisizione degli atti processuali.”

Questo il verbale: 

28 Novembre 1986 Testimonianza di Francesco Fiori

4 pensieri su “28 Novembre 1986 Testimonianza di Francesco Fiori

  • 28 Luglio 2024 alle 19:21
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    Avete fatto bene a sottolineare la cosa anomala (e non regolare) della deposizione senza giuramento.Bravi.

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    • 29 Luglio 2024 alle 16:01
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      E’ invece regolarissimo, almeno fin dal primo codice organico del 1913. Il giuramento di un testimone avviene solo in fase processuale ma un testimone può -anzi- deve rilasciare testimonianza (in modo volontario o perchè convocato). In nessun caso un testimone può rifiutarsi di testimoniare e in nessun caso può omettere quello che sa o falsificarlo, pena un’imputazione per falsa testimonianza. In sede processuale il testimone è interrogato dal PM e successivamente dalle parti civili e dai difensori dell’imputato su quello che è a sua conoscenza ed è palese che viene ascoltato perchè prima del processo (mesi o anni prima) è stato ascoltato dagli agenti di polizia giudiziaria e/o dal PM e non di rado anche piu volte. In quella fase non giura (come in fase processuale) perchè non c’è motivo visto che viene redatto un verbale che il testimone sottoscrive e nel farlo si assume la responsabilità di dire il vero. Le testimonianze possono essere anche registrate o video riprese ma è fondamentale la stesura di un verbale. Questa è la testimonianza senza giuramento. Durante il processo il testimone non sottoscrive la deposizione resa ma giurando è come se sottoscrivesse in anticipo la sua dichiarazione. E’ bene ricordare che in sede dibattimentale se il testimone non ricorda o ricorda cose differenti o addirittura nega quello che fu verbalizzato, il PM o gli avvocati difensori possono contestare l’affermazione e far inserire agli atti, come prova, la dichiarazione sottoscritta che ha prevalenza sulla dichiarazione resa in aula. Una testimonianza è sempre giuridicamente valida se verbalizzata e sottoscritta (in fase di indagine) e se sotto giuramento (in fase processuale). Se il testimone non sottoscrive il verbale o non presta giuramento la sua deposizione non è valida e il testimone sarà incriminato per falsa testimonianza.

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      • 30 Luglio 2024 alle 07:54
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        Confermo che la deposizione processuale senza giuramento non e’ valida,come confermato per ben due volte anche da te nelle ultime 15 righe del tuo commento;il Giuramento e’ imprescindibile dalla deposizione processuale, e’ la base di ogni credibilita’ giuridica e morale.Se anche la Redazione ha sottolineato l’ anomalita’ del non giuramento e’ perche’ e’ una cosa talmente clamorosa che salta all’ occhio.

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      • 30 Luglio 2024 alle 11:01
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        Infatti la deposizione in sede processuale senza giuramento non ha valore ma il documento sopra riportato non è un verbale processuale, è un verbale dinanzi all’autorità giudiziaria in sede di indagini, davanti al giudice istruttore (come si chiamava all’epoca). Sono due cose diverse. In sede istruttoria (indagini) la dichiarazione del testimone è verbalizzata e il testimone deve leggere e sottoscrivere il verbale, perché riporta le sue affermazioni. La sottoscrizione è obbligatoria. In sede processuale, prima della deposizione, si fa fare il giuramento (a voce alta) perché in quella sede c’è il dibattimento. Faccio un esempio. Sono a casa, sento dei colpi di pistola e guardo l’orario, le 22.30. Scoprono che c’è stato un omicidio, mi chiedono (o mi presento spontaneamente) se abbia sentito o visto qualcosa. Affermo che alle 22,30 ho sentito dei colpi di pistola. Prendono il modulo e fanno il verbale di quello che ho detto e devo sottoscriverlo. In quel momento è una deposizione ufficiale, che può servire alle indagini e in sede processuale (è il documento pubblicato su questo post). Dieci anni dopo individuano un sospetto omicida, lo incriminano e si svolge il processo. Prima che il PM inizi con le domande il Presidente mi fa giurare e in quel preciso momento assumo la responsabilità giuridica e morale di dire la verità. In caso non ricordassi o cambiassi versione (magari perché sono stato minacciato) mi contestano la mia affermazione verbale e allegano agli atti processuali la dichiarazione verbalizzata di dieci anni prima e non quella appena riportata perché la versione verbalizzata ha preminenza su quella orale. Poi sta al Presidente chiedere l’imputazione per falsa testimonianza. L’imputazione per falsa testimonianza può essere chiesta anche per quanto verbalizzato se emerge che ho dichiarato il falso.

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