Francesco Calamandrei è nato a San Casciano Val di Pesa il 27 agosto 1941 da Gioacchino Calamandrei (Nato a San Casciano il 24 febbraio 1909 e deceduto nel 1974).
Ha svolto la professione di farmacista presso la farmacia di sua proprietà sita in San Casciano Val di Pesa in via dei fossi 1. Nel 1999 ha ceduto la farmacia al collega Luca Iannelli.
Sposato con Mariella Ciulli da cui ha avuto due figli, Francesca e Marco, e da cui si è separato nel 1985.
Accusato dalla stessa Ciulli nel 1988 di essere il MdF attraverso una denuncia fatta alla stazione dei Carabinieri di San Casciano.
Accusato nuovamente dalla Ciulli il 21 marzo 1991 attraverso una denuncia presso la Questura di Firenze.
Il 20 gennaio 2004 fu eseguita una perquisizione presso la sua abitazione, contemporaneamente gli fu consegnato un avviso di garanzia rispetto un suo coinvolgimento nella vicenda MdF.
Il 15 giugno 2005 riceve dalla Procura della Repubblica di Perugia un avviso di garanzia per concorso nell’omicidio di Francesco Narducci.
Nel Marzo del 2008 il PM Giuliano Mignini chiederà il proscioglimento degli imputati, compreso Francesco Calamandrei, ritenendo non sussistessero elementi a sostegno dell’accusa.
Il 12 dicembre 2006 la Procura della Repubblica di Firenze, nei PM Paolo Canessa ed Alessandro Crini chiede il rinvio a giudizio per Francesco Calamandrei con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata all’omicidio e al concorso negli ultimi cinque duplici delitti del MdF.
Il 27 settembre 2007 comincia il processo con rito abbreviato presieduto dal giudice Silvio De Luca.
Il 21 maggio 2008 Francesco Calamandrei viene assolto con formula “il fatto non sussiste”.
Francesco Calamandrei muore il 1 maggio 2012 nell’androne della propria casa di San Casciano a causa di un malore.
Una precisazione doverosa. Calamandrei, che io sappia, non fu assolto “per insufficienza di prove” ma “perché il fatto non sussiste”. Sembra una banale differenza linguistica ma è una grande differenza giuridica che il legislatore ha voluto distinguere. Assolto per insufficienza di prove significa che l’imputato è assolto perché non ci sono prove sufficienti per una condanna (lasciando il dubbio che possa essere colpevole), assolto perché il fatto non sussiste significa che l’imputato è estraneo ai fatti e che il capo di imputazione, in questo caso “il secondo livello e i mandanti”ovvero l’associazione a delinquere, non può essere applicato perché non ci sono prove o testimonianze che possano fare credere ad un’associazione a delinquere. Anche la condanna in Appello del Processo ai Compagni di Merende escluse la possibilità che ci fosse un secondo livello.