21 Aprile 1994, 2° udienza, processo, Pietro Pacciani
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P.M. Paolo Canessa, Avv. Luca Santoni Franchetti, Avv. Aldo Colao, Avv. Patrizio Pellegrini, Avv. Andrea Capanni, Avv. Pietro Fioravanti, Avv. Rosario Bevacqua
Presidente: Signori buongiorno. State pure comodi. Allora, l’imputato è presente assistito dai suoi difensori: avvocati Fioravanti e Bevacqua. Le parti civili… abbiamo segnato chi è presente? Ecco. Allora possiamo cominciare senz’altro. Per favore niente fotografie, soprattutto niente flash. L’ho appena detto. Eh? Benissimo. Signor Pubblico Ministero, allora, a lei la parola per la relazione introduttiva. Prego.
P.M.: Signor Presidente e signori Giudici…
Presidente: Non si sente bene, però. O è spento il microfono… vogliamo vedere? Ecco, perfetto. Benissimo.
P.M.: Dicevo, l’articolo 493 del Codice di Procedura Penale dispone che, all’inizio del dibattimento, il Pubblico Ministero espone concisamente quelli che sono i fatti oggetto dell’imputazione e quelle che sono le prove, o meglio, i mezzi di prova di cui il Pubblico Ministero chiede l’ammissione. Ora comprenderete, signori Giudici, come, in un processo come quello che inizia oggi, non sarà facile per il Pubblico Ministero essere conciso in nessuna delle fasi processuali, perché questo è un processo complesso, è un processo difficile per tutte le parti – ci auguriamo tutti che sia un processo unico per il nostro Paese – e non può essere affrontato dal Pubblico Ministero concisamente, come dice il Codice, neppure nella esposizione introduttiva. È un processo difficile e complesso, dicevo, per una serie di ragioni. In primo luogo perché è sufficiente la semplice lettura dei capi di imputazione, per rilevare come quello a carico di Pacciani… che, quello a carico di Pacciani, è un processo per fatti numerosi, di una gravità inaudita. Con un rilevante numero di episodi criminosi: otto omicidi; con un alto numero di vittime: sedici vittime; con un lunghissimo arco di tempo in cui l’autore ha agito: ben diciassette anni. Sono fatti – questo è importante averlo ben presente oggi – che non sono agevoli da ricostruire, lo dobbiamo riconoscere. Lo vedrete voi stessi quando vi saranno mostrate le foto agghiaccianti che sono state effettuate al momento dei sopralluoghi nei singoli delitti. Quando voi dovrete constatare con me la crudeltà, la ferocia direi, con cui l’autore dei delitti ha operato soprattutto su alcune vittime di sesso femminile. Quando constaterete voi – in quelle foto agghiaccianti, dicevo – la entità, la vastità delle asportazioni mai viste prima – per lo meno nel nostro Paese, per quel che si sa – che l’autore ha operato su alcune vittime subito dopo la consumazione degli omicidi. È un processo difficile e complesso, dicevo, in secondo luogo perché è passato un lungo arco di tempo – forse troppo lungo, ma non dipende da nessuno – fra gli omicidi e il processo. Basta pensare che il primo fatto addebitato all’imputato è del 1968, l’ultimo è del 1985. È già ormai lontano nel tempo. Questo ha una conseguenza nel processo, una conseguenza importante: difficoltà, non la neghiamo, di ricostruzione nei particolari di episodi lontani; difficoltà per noi e per voi di essere precisi nella ricostruzione; difficoltà soprattutto nei ricordi dei testi che da oggi verranno sentiti. Li aiuteremo, ove è possibile, con le immagini che furono riprese al momento dei fatti. È un processo complesso e difficile, dicevo, in terzo luogo per un altro motivo, forse il più importante. Perché è un processo indiziario per il quale, nel corso delle lunghe indagini, non sono state raccolte ad oggi, prove dirette della responsabilità dell’imputato. Tanto meno ci sono ammissioni, neppure parziali, nemmeno su circostanze secondarie da parte dell’imputato. A questo proposito dobbiamo mettere in evidenza subito una circostanza: che l’imputato nel suo pur legittimo – più che legittimo – diritto di respingere le accuse ha tenuto, nei confronti di chi indagava, un atteggiamento di totale chiusura. Legittimo. Nessuno lo nega. Ma si è comportato in un modo singolare. Cominciamo a focalizzare questo comportamento del Pacciani perché ci servirà man mano che andremo avanti. Come si è comportato? Man mano che l’accusa gli contestava particolari anche insignificanti, fatti che avevano un modesto valore indiziario che correttamente l’accusa gli contestava, l’imputato dimostrava un interesse a difendersi: un interesse particolare su tutto. Prima condotta: io mi difendo perché quello che tu mi contesti ti voglio dimostrare che non ha alcun significato contro di me. Man mano, poi, che l’accusa faceva le sue verifiche, i suoi riscontri, sulla base di ciò che Pacciani aveva detto circa la validità, circa l’importanza del dato indiziario da contestare che veniva contestato, quando si accorgeva di essere stato messo in un imbuto, Pacciani, stranamente, smetteva di contestare e diceva: ‘Calma, la cosa non mi interessa. Non è un indizio nei miei confronti; è un indizio, è un fatto, è una circostanza che avete messo voi. Che qualcuno ha costruito. È un trucco, dimostrando come, in un secondo momento, quando era per così dire in corner non aveva altra difesa che quello di addebitare ad altri la circostanza importante, a quel punto perché era verificata indiziaria, nei suoi confronti. Non la contestava più, ma diceva: “non mi riguarda”. Su tutti gli elementi di accusa, dai più piccoli, come dicevo, a quelli man mano più importanti, la difesa in un primo momento è stata attenta, sicura, da uomo intelligente. Nel momento in cui il particolare indiziario, la circostanza diventava per lui pesante, “attenzione, la cosa non mi interessa, è un trucco, qualcuno mi vuole male, non riguarda me”. Lo vedremo nei particolari più avanti. È singolare, questo è il primo punto. Teniamolo ben presente fin d’ora, soprattutto quando ci farà, risponderà all’interrogatorio. È singolare in proposito come il Pacciani, anche di fronte a fatti per i quali è già stato giudicato – mi riferisco in particolare all’episodio relativo al processo che egli ha avuto per le violenze alle figlie, nel quale le prove sono state schiaccianti, lo vedrete voi quando vedrete quella sentenza, quando soprattutto sentirete le figlie – Pacciani ha continuato a dire: ‘sono loro che raccontano questo, non è vero nulla’. Continuando quindi a negare l’evidenza su fatti talmente provati, diversi da quello per cui si procede oggi, da farci capire come la attendibilità delle dichiarazioni dell’imputato su qualsiasi elemento dell’accusa, è assolutamente nullo. È un suo diritto di negare, però il fatto che prima si difenda e poi ci dica ‘no, non è cosa che mi riguarda’, deve essere tenuto all’attenzione della Corte fin da ora, in tutti gli atti che vi proporremo. Quando le figlie ci raccontano e vi racconteranno, sono chiamate come testi – quali sono state, nei loro confronti, le sue anomale condotte sessuali, le sue gite notturne, le soste nelle piazzole al buio di notte, davanti a queste chiare, univoche dichiarazioni – portate già in un processo per il quale c’è già un giudicato – Pacciani continua a dire ‘sono tutte frottole, non è vero’. Questi sono i principali elementi che caratterizzano questo processo, che lo rendono sicuramente singolare per questi motivi; unico, per la storia criminale del nostro Paese; forse, con rari precedenti nel mondo e se questi elementi hanno reso l’indagine, l’indagine dico, per vari aspetti difficile per gli inquirenti, non meno difficile, signori Giudici, appare oggi il compito di coloro che sono chiamati a giudicare. Il vostro compito, signori Giudici, come lo è stato quello del rappresentante dell’accusa, del Pubblico Ministero, dell’ufficio del Pubblico Ministero, il vostro compito signori è indubbiamente difficile. Per questi motivi e per queste difficoltà intrinseche è richiesta a tutte le parti, a tutti loro, la massima attenzione, la massima cautela. La chiediamo noi per primi nella valutazione dell’enorme quantità di materiale indiziario raccolto e soprattutto per quello ancora da raccogliere, o da verificare in sede di dibattimento. Perché la storia più che venticinquennale di questi fatti, o meglio, di questa Beretta calibro 22 della serie 70 che uccide coppie appartate, ce lo dimostra quanto sia necessaria l’attenzione e la cautela di tutti. Sicuramente, signori non lo neghiamo, sono stati compiuti errori di impostazione di indagine. Lo sappiamo tutti. Sono state indagate persone poi prosciolte. Forse ci sono alcuni aspetti della vicenda che non sono stati approfonditi a sufficienza. Noi crediamo, come accusa, di aver fatto il massimo, ma c’è, appunto per questo, l’istruttoria dibattimentale che consente a noi parti, e a voi Giudici, con il nuovo rito, di colmare eventuali lacune. Oggi, però, il P.M. da questo momento è in grado di dirvi: sì, occorre la massima attenzione nella valutazione delle prove, nella raccolta delle prove. Sì, è vero, siamo di fronte a un processo indiziario difficile e complesso, ma c’è un dato su cui dovrete voi necessariamente convenire con il P.M. al termine dell’istruttoria dibattimentale. Cioè, gli indizi ad oggi raccolti nella fase delle indagini, sono numerosi, sono gravi, sono precisi, sono univoci, sono concordanti. Sono indizi che convergono tutti sull’odierno imputato – su Pietro Pacciani – come autore di quei delitti. Su questo “povero agnelluccio”, su questo “padre di famiglia che non ha mai fatto male a nessuno”, come ama dipingersi a voce e nei numerosi memoriali che ha mandato nelle fasi delle indagini. Se il processo non riuscirà a dimostrare questo, cioè che questi indizi sono tanti, numerosi, concordanti, univoci, come io credo, stiano tranquille tutte le parti. Stiano pure tranquilli i difensori; stia tranquillo l’imputato. Se ciò non avverrà, il P.M., al momento opportuno, saprà trarre le dovute conseguenze. Oggi, ripeto, sono indizi che come cercherò in breve di dimostrare e di riassumere al solo fine della richiesta dei mezzi di prova che mi accingo a chiedervi, sono indizi che mettono l’imputato Pacciani davanti ad una responsabilità enorme. Ci direte voi, al momento opportuno, con la vostra decisione, se sono fondati o meno. Sono indizi relativi a circostanze in relazione alle quali, fino ad oggi, o meglio fino all’udienza preliminare, Pietro Pacciani non ha inteso dare la benché minima, credibile, verificabile, controllabile, esauriente, diversa spiegazione. Davanti alla contestazione di circostanze indizianti, Pacciani si è comportato nel modo che abbiamo visto. Non ha inteso dimostrare in alcun modo come tali circostanze potevano perdere quel carattere a suo carico. Si è sempre rifiutato di negare persino l’evidenza. Sono indizi, ricordiamolo, che tra l’altro sono sintetizzati nel decreto che dispone il rinvio a giudizio del 15 gennaio, e questo è estremamente importante, ricordiamolo, perché, negli atti del processo, sono stati già valutati questi indizi dal Tribunale della Libertà, ovviamente a un fine completamente diverso, non certo responsabilità, non certo condanna, ma al solo fine della verifica dei presupposti per il mantenimento della custodia cautelare che era stata applicata a Pietro Pacciani, e, dicevo, in quella sede il Tribunale della Libertà, a questo fine, ha confermato, non solo il provvedimento cautelare, ma ovviamente la sussistenza di quegli indizi. Secondo elemento – sempre importante dal punto di vista del materiale indiziario e della verifica ad oggi della sussistenza di quel materiale – quella decisione del Tribunale della Libertà è stata impugnata presso la Corte di Cassazione la quale ha confermato interamente, il 14/5/93, la motivazione del Tribunale della Libertà. È un provvedimento, quello della Corte di Cassazione – che è negli atti – nel quale, con una motivazione ampia, vengono riassunti ed evidenziati dalla stessa Corte di Cassazione – in quel procedimento, a quel limitato fine – come quegli indizi, che oggi il P.M. vi porta, siano estremamente importanti. In quel momento erano un certo numero – la Corte di Cassazione li riassume in otto elementi indizianti – li distingue, a un fine di quella motivazione, in quattro maggiormente indizianti, altri indizi semplici. Vedremo col tempo, col dibattimento, nei dettagli, questo materiale e queste valutazioni già fatte dalla suprema Corte. Fatta questa premessa necessaria, vediamo come intende procedere il P.M. nel fornire la prova a voi della responsabilità dell’imputato per i fatti di cui è accusato. Un discorso sul metodo: il criterio è quello cronologico. Lo potete vedere già dalla lista testi; cercherò di spiegarmi perché, se ci si spiega prima è poi più facile procedere, è poi più facile capire man mano che si va avanti. Il criterio, dicevo, è quello cronologico. Occorre innanzitutto dare la prova dei fatti, la prova dei delitti. In secondo luogo si evidenzierà, in un secondo momento, come e perché si è indagato su Pietro Pacciani. In terzo luogo, in un terzo momento, sarà affrontato l’argomento più importante: si darà la prova della sussistenza di quegli indizi. Questi sono i tre momenti in cui intendiamo andare avanti. Vediamo in primo luogo i fatti. I fatti per i quali la prova è sicuramente più semplice. Perché il fatto, o meglio i fatti, delitti e omicidio, nella loro devastante gravità, sono estremamente semplici da provare. Tale prova è già negli atti del dibattimento perché sul punto vi sono numerosi atti irripetibili. Ci sono i verbali dei sopralluoghi eseguiti a volte dalla Polizia Giudiziaria; in alcuni casi dalla Polizia Scientifica che ha permesso di acquisire elementi più specifici su come gli investigatori si recarono sul luogo, cosa videro, come repertarono gli oggetti che trovarono sul posto. Ci sono già i verbali delle autopsie eseguite dai medici legali. Ci sono, su questo punto, atti irripetibili, ma ci sono soprattutto – e sono chiamati come testi, oggi – coloro che sono state le prime persone, gli ufficiali di Polizia Giudiziaria, i medici, che arrivarono sul luogo, che eseguirono le autopsie. Se questo è il criterio in cui si intende procedere, cioè criterio cronologico, qual è il mezzo che si intende usare per ricostruire questi fatti? Soprattutto per facilitare quel ricordo che, come abbiamo visto all’inizio, può darsi sia difficile per i testimoni, per fatti così lontani. Il mezzo che intendiamo usare è quello di valorizzare al massimo la prova documentale; di valorizzare al massimo la documentazione fotografica che fu acquisita al momento dei fatti. Se la Corte lo consentirà, se lo riterrà idoneo e opportuno, attraverso quello schermo che è alla vostra destra, cercheremo, non solo di mostrarvi le foto in modo che tutti le possano vedere ingrandite al massimo, ma cercheremo, con quello schermo, di ingrandire i particolari per vedere come alcuni reperti si trovavano sul luogo del delitto; come – mi riferisco ai bossoli – si trovassero in una certa posizione o in un’altra. Se sarà possibile, se il tempo ce lo consentirà, con questo metodo inizieremo oggi stesso. Occorre però evidenziare subito, già da ora, come su tali punti, i fatti – stiamo parlando per ora soltanto dei fatti – vi sono alcune circostanze relative a questi omicidi, o meglio agli eventi, che costituiscono in realtà, già da ora, elementi oramai certi e sicuri. Mi riferisco al fatto, processo indiziario, ma sui fatti, che obiettivamente l’imputato non contesta, abbiamo elementi sicuri che non possono essere messi in discussione dopo 26 anni di indagine. Si tratta di elementi certi, sul fatto, importantissimi – lo vediamo fra un attimo – che sono già provati con prove documentali, cioè con quegli atti irripetibili che dicevo: le foto e i rilievi. Sono prove documentali sul fatto che evidenziano un dato, e cioè che in tutti gli otto duplici omicidi: primo, ha sparato la stessa arma; secondo, sono state usate le stesse cartucce, sarà sufficiente, al di là delle perizie, guardare le macro fotografie su tutti i bossoli per vedere quanto questa verità è oggi incontrovertibile, stessa arma fin dal ’68; secondo elemento comune, sono le caratteristiche ambientali relative ai luoghi ed alle vittime. Anche questo è importante, man mano vedremo il perché. Ricordiamocelo soltanto, è un elemento caratterizzante. Cioè, si tratta di luoghi notturni; si tratta di coppie in atteggiamenti intimi, appartati. Altro punto che caratterizza i fatti e che è un dato pacifico – vedremo perché fra breve teniamolo presente oltre l’arma – questo è importantissimo – è che in molti degli omicidi dal ’68 in poi, è stato sempre usato uno strumento da punta e da taglio. In diversi casi si è avuta anche l’asportazione di parti anatomiche. Vediamoli questi dettagli perché io chiedo che siano sentiti i periti che si occuparono, a suo tempo in occasione di ogni omicidio, e degli accertamenti balistici e degli accertamenti medico-legali perché su questo punto, che è il momento iniziale del vostro lavoro, che ci serve per capire come si tratta di un’unica serie di fatti. Intendo dimostrare che esiste la prova della unicità dell’autore dei delitti. Anche questo è un dato che va provato, per me la prova è documentale, teniamolo presente. Perché unicità dell’autore? Perché? Partiamo dall’arma: sull’arma occorre fare un discorso molto specifico perché l’arma, essendo l’unica, unica l’arma usata, è lo strumento, l’elemento oggettivo che caratterizza e che condiziona comunque la vostra decisione; perché è ovvio: se in tutti gli omicidi è stata usata sempre la stessa arma, anche gli indizi raccolti in relazione a un singolo omicidio, pesano sull’imputato per tutti gli altri. Questa è una circostanza relativa a un dato di fatto. È un elemento che li lega. L’altro elemento che li lega lo vedremo poi fra breve, lo anticipo soltanto – una volta visto che l’arma è unica – è dato dal fatto che noi possiamo essere sicuri che, dagli accertamenti medico-legali eseguiti, risulta che l’autore delle escissioni col coltello di parti anatomiche dei cadaveri di sesso femminile è unico. Quindi: unicità dell’arma, unicità dell’azione di colui che ha fatto quelle escissioni. Teniamo presente, lo sviluppiamo fra un po’, sempre ai fini della prova. Torniamo all’arma: perché l’arma ci interessa? Perché l’arma è importante? Lo immaginate, lo sapete. Affrontiamolo subito questo argomento di cui poi cercheremo di dare prove, di svilupparlo. Non si può negare, non lo neghiamo, che per il primo delitto dei quali oggi è accusato Pietro Pacciani, del 1968, vi è già stato un processo – abbiamo la sentenza in atti – per il quale è stato condannato come responsabile di quel delitto Stefano Mele. È una circostanza, lo notiamo tutti, che è in parziale contrasto con l’odierna tesi accusatoria. Allora vi chiedo un attimo di particolare attenzione su questo punto, perché di quell’omicidio, di cui c’è già un condannato, che ha espiato la pena fra l’altro, risponde anche Pietro Pacciani oggi; e per quell’omicidio il P.M. vuole evidenziare oggi degli elementi – lo farà poi con i mezzi di prova che ha chiesto – nel dettaglio. Il primo elemento per quell’omicidio, che vorrei teneste presente fin da ora al fine di lavorare meglio quando vi saranno fornite le prove, è questo: si è trattato sì di una condanna di Stefano Mele, ma è una condanna che oggi appare non in linea – mi limito a dire questo – non in linea con il reale svolgimento dei fatti del 1968 quali sono già provati negli atti del dibattimento. Mi spiego. Perché dico questo, che quella condanna non è in linea? Perché ci sono delle circostanze di fatto, relative a quel primo omicidio, che sono talmente importanti che non possono essere tenute presenti nel momento in cui il P.M. vi chiede di fornire le prove per quell’omicidio. E quali sono? Primo: per l’omicidio del 1968 si arrivò al riconoscimento della colpevolezza di Stefano Mele, soprattutto, dico io, esclusivamente perché Stefano Mele confessò il delitto. Confessò il delitto e fu subito creduto. Questo è importante: confessione e si credette. C’erano motivi per crederlo allora, ovviamente. Ma questo è l’elemento, Stefano Mele confessa, viene creduto. Contestualmente a quella confessione – teniamolo presente – Stefano Mele accusò, in tempi diversi e successivi, uno dietro all’altro in momenti, nello stretto giro di poche ore, accusò altre persone come autori, a volte da soli o come complici. In questa parte del suo racconto, della sua confessione, non fu creduto. Strano. Per una parte si crede e per un’altra parte non
si crede. Vediamo perché. Nella stessa circostanza di quella confessione, non si pensò, non si valutò neppure che, mentre calunniava terzi – perché fu condannato per calunnia per quelle accuse fatte agli altri suoi complici – poteva, bisognava valutarlo, anche commettere un’autocalunnia. Poteva cioè accusare se stesso di fatti per i quali era innocente. Questa valutazione non fu fatta, anzi riportò la condanna per calunnia e la condanna per quell’omicidio sulla base di un racconto che fece insieme. Cioè, nella stessa confessione disse due cose: su una fu creduto e su altre no. Noi lo prendiamo come dato di fatto. Andiamo avanti perché non è questo che interessa, non è questo che io vi voglio mettere oggi davanti perché voglio provare. Vediamo perché questa confessione non è in linea con i fatti oggettivi provati. Perché? Innanzitutto quella confessione ebbe una durata brevissima. Durò poche ore, pochi giorni, in quanto subito dopo, subito dopo la confessione il Mele negò sempre. Confessò una sola volta, un solo verbale, poi ha sempre negato fino al giudizio di Cassazione, fino al giudizio in cui la Cassazione, dopo che la Cassazione aveva rimandato a atti a altra Corte d’Appello perché si rifacesse il primo processo di Appello, non solo il processo di primo grado, negò di aver fatto quel delitto. La cosa in sé non ha ovviamente grande importanza, può accadere, anche se è raro. Dobbiamo ammetterlo che un imputato che confessa, la confessione abbia una breve durata e subito dopo l’imputato che ha confessato neghi, dia elementi per essere creduto sul fatto che non c’era e non gli sia dato spazio. Ma perché? Perché dobbiamo tenere presente un altro elemento per quella confessione. Contestualmente, il Mele, che confessò, che tenne quella condotta anomala, calunniò e disse qualcosa a suo carico, il Mele in quel momento fu riconosciuto seminfermo di mente. Quindi abbiamo confessione subito ritrattata da parte di un seminfermo di mente. Ma allora dovremmo verificare, innanzitutto, per levare i dubbi su quel primo omicidio, se facciamo bene oggi a indagare, o meglio, a aver tratto a giudizio un’altra persona su quell’omicidio, dobbiamo verificare innanzitutto quali furono le circostanze obiettive – perché la credibilità del Mele è zero – quali furono le circostanze obiettive relative a quel delitto. Perché così, circostanze obiettive, confessione, possiamo vedere quanto si fece bene a crederlo.
P.M.: Esaminiamo quelle circostanze di fatto perché sono negli atti, sono in quei fascicoli fotografici, sono in quelle autopsie che sono già negli atti del dibattimento e per le quali io già oggi stesso, se ci sarà il tempo, inizierò a dare la prove documentale e testimoniale. Quali sono queste circostanze di fatto? Sono poche ma sono significative. Riguardano il fatto, lasciamole da parte le dichiarazioni di Mele che come abbiamo visto in questo momento non ci interessano. Cosa successe allora non fa parte di questo processo. Le circostanze significative sono poche, ma bisogna tenerle ben presenti oggi. Mele disse confessando: “Ho gettato via la pistola”, indicò il luogo, fu cercata – c’è la dimostrazione che fu cercata con la massima attenzione, con il massimo scrupolo, con il massimo dispiego di mezzi – ma quella pistola non fu trovata. Elemento importantissimo, perché quella pistola, sappiamo, ha sparato per tanti anni ancora. Mancò allora il primo riscontro sulla credibilità di Stefano Mele. Dice di aver aver gettato la pistola accanto all’auto, la pistola non si trova, questo elemento non viene preso in sufficiente considerazione. Non si fecero – secondo elemento – accertamenti sulla capacità o meno di questo signore di conoscere le pistole, di saperle usare. Sentiremo su questo i testimoni, non voglio anticipare nulla. Ma, e questo è l’elemento macroscopico che io voglio sottoporvi, non fu eseguita sui corpi delle vittime alcuna perizia medico-legale che consentisse di ricostruire la dinamica degli spari, la successione di questi, la direzione degli otto colpi sparati quella notte. È un dato importantissimo, lo vedrete fra poco. Normalmente – i signori Giudici lo sanno, io lo spiego per i Giudici Popolari – quando avviene un omicidio è prassi che si dia incarico a medici legali, oltre di fare la semplice autopsia sui corpi, si dà un incarico a medici legali di ricostruire l’azione dell’omicida, il comportamento complessivo dell’omicida, soprattutto per vedere la traiettoria dei colpi che si desume dalle ferite, per vedere se si riesce, attraverso questo mezzo, a avere indicazioni utili alle indagini. Questa perizia riepilogativa del comportamento dell’omicida, allora non fu fatta. Ma non fu fatta perché allora non interessava, è ovvio. C’era la confessione dell’autore, nessuno poteva pensare ai risvolti successivi di quel sopralluogo, di quei primi accertamenti medico legali. Anzi c’è un dato ulteriore che oggi pesa nella ricostruzione del fatto, ma ci deve far riflettere. Non solo non fu fatta una perizia riepilogativa, ma essendoci due cadaveri – quello della Barbara Locci e quello del Lo Bianco – furono dati incarichi distinti a due diversi medici legali – è prassi normale – per fare l’autopsia. Cosicché oggi noi abbiamo nella ricostruzione due distinti verbali di autopsia – sono già a vostra disposizione, sentiremo i medici che hanno fatto quelle autopsie – che sono completamente scollegati fra loro, nel senso che ogni medico non tiene in considerazione i colpi che sono sul corpo dell’altra parte, non fa necessariamente alcun raffronto, ognuno opera per suo conto. Quindi: nessuna indagine precisa sulla esatta dinamica di quel fatto, primo fatto, 1968. Dico questo per un solo motivo, non per allungare questa introduzione, e il motivo l’avrete già capito qual è. Il P.M. non si è fermato davanti a questo dato incompleto, ma successivamente, nel 1984 e nel 1985, ha affidato una perizia medico-¬legale riepilogativa sulla dinamica di tutte e otto le aggressioni – e per prima su quella prima aggressione – al fine di compararle fra loro perché, come vi ho detto, comparandole siamo arrivati alla prova dell’unico omicida. Facendo questa operazione, comparando quindi i risultati degli esami autoptici fatti nel 1968, sono venuti fuori degli elementi sulla dinamica degli spari di quella notte, dell’agosto del 1968, che io vi proverò che sono assolutamente incompatibili con la confessione di Stefano Mele. Lo vedremo durante il dibattimento. Perché sono incompatibili? Perché Mele Stefano sostiene nella sua confessione – verbalizzata all’epoca del fatto, poi ritrattata, riportata in tutte le sentenze di condanna – un dato. Mele Stefano sostiene di aver trovato il finestrino posteriore sinistro della Giulietta semiaperto, lo vedremo nelle foto. Da questo finestrino, secondo punto, Stefano Mele dice: “Io da quel finestrino ho sparato in un’unica direzione, su entrambe le vittime”, importantissimo, vi chiedo attenzione. Su entrambe le vittime che giacevano entrambe sul sedile di destra dell’autovettura, sedile davanti che era reclinato, davanti accanto al guidatore, reclinato e le vittime erano una sull’altra. Era un sedile di destra che era abbassato, non interamente perché l’auto non consentiva a quel sedile di prendere la forma lineare, ma era leggermente piegato, aveva un arco di circa 30 gradi, lo vedrete nelle foto. Dice Stefano Mele: “Le due vittime erano l’una sull’altra nel sedile accanto al guidatore. Io, Stefano Mele, ho sparato dal finestrino posteriore sinistro e le ho colpite mentre l’una era sull’altro”. Questa è la ricostruzione, questa è la credibilità. Mi rendo conto che con le foto si farà meglio, ma intanto bisogna solo tenere presente: c’è questo sedile anteriore destro accanto al guidatore lievemente abbassato o parzialmente abbassato con le due vittime, l’una – la donna – sull’uomo e Stefano Mele che dal finestrino posteriore sinistro spara su di loro. Ora vedrete che questa ricostruzione, attraverso il riscontro comparato degli esami autoptici, è assolutamente incompatibile con i colpi di arma da fuoco rinvenuti sui cadaveri. Cosa appare, in estrema sintesi, dai verbali autoptici? Primo: che i colpi furono sparati dal davanti e non dal di dietro sui corpi. “Probabilmente”, dicono i medici dell’Università di Modena che hanno fatto quelle comparazioni nel 1984 e ’85 per il P.M., “non solo furono sparati dal davanti ma probabilmente dalla portiera davanti sinistra lato guidatore, sicuramente non a quella posteriore. Come dimostrano le traiettorie dei colpi sui corpi che hanno una direzione anteroposteriore” – cioè dal davanti – “con scarsa obliquità”. Sarebbero dovute essere oblique, massima obliquità se fossero, come diceva Stefano Mele, sparati dal finestrino di dietro. In più, questo è un altro dato, Stefano Mele dice: “Ho sparato da un’unica direzione sui due che erano l’uno sull’altro”, ma emerge dall’esame comparativo di questi esami autoptici, che sia più verosimile, non solo che i colpi sono stati sparati dalla portiera davanti, ma anche e soprattutto che: “almeno una delle due vittime” – cercheremo di dimostrarlo dall’esame di quei corpi – “sicuramente la donna che era sopra reagì, si mosse, e fu attinta da quattro fori d’entrata al dorso sinistro”. Cosa vuol dire questo? Vediamole, quando sarà il momento, quelle foto. I colpi sul corpo della donna sono sul dorso sinistro, sono tre sul dorso sinistro, uno addirittura apparentemente sulla parte destra della schiena. Allora io vi dico, tenetelo presente fin d’ora e lo vedrete, se la donna era sull’uomo e se Stefano Mele ha sparato da sinistra, come ha fatto a colpire la donna sul dorso suo sinistro? Penso che questo semplice elemento, unito al fatto che la donna ha colpi sia a sinistra che a destra si concilia in maniera assolutamente non corretta con le dichiarazioni di Stefano Mele. Io vi dico, quindi, già da oggi che solo per questo fatto, cioè l’esame dei corpi, abbiamo fondati dubbi che quella confessione di quella notte fatta da Stefano Mele è priva – io dico solo questo – di quei riscontri significativi che ci consentano oggi di dire che Stefano Mele quella notte sparò, che Stefano Mele quella sera c’era. Basta aggiungere qualcosa, lo vedremo nel dibattimento, io lo anticipo soltanto, sono cose che cercheremo di capire dai testi. Non solo che appare improbabile che Stefano Mele abbia colpito dalla sinistra quei due corpi che erano davanti a lui, uno dei quali si è mosso e quindi non può avere traccia a sinistra e a destra, ma appare improbabile perché nello stesso racconto di Stefano Mele si dice che quel sedile era abbassato, i due corpi erano l’uno sull’altro bassi, e che nel mezzo, nella traiettoria del colpo da questo finestrino ai due corpi, c’era il bambino, signori. Il bambino: Natalino Mele che era sdraiato accanto alla donna, la mamma, e all’uomo che erano sdraiati, si dice, non è vero. Dimostreremo come è chiaro che i due, invece, erano seduti entrambi sul sedile davanti e non erano sdraiati dietro, quindi non possono essere stati attinti dal dietro, quindi non da quel finestrino ma dimostreremo come il racconto di Stefano Mele non regge perché se i due corpi erano sdraiati avevano accanto a loro il bambino e, sparando di notte da un finestrino è difficile avere la possibilità di sparare e che nella traiettoria non ci sia il rischio di colpire il bambino, soprattutto se i due si sono mossi. Vi daremo la prova che i due erano seduti davanti; la donna probabilmente era seduta sul sedile guida – ci sono le foto – l’uomo era seduto, come sostengono i periti nominati dal PM e quindi nessuno sparò dal dietro; e quindi la ricostruzione fatta da Stefano Mele in quella confessione è quantomeno priva di riscontri. Non vogliamo ovviamente rifare quel processo, né lo possiamo; però dobbiamo tener presente che questi fatti sono per noi importanti perché sono fatti che nella loro materialità sono addebitati oggi a Pietro Pacciani. Vedremo allora nel corso del dibattimento quanto questo dato pesa. Perché? Perché se arriveremo a un punto in cui dovremo dedurre soltanto che, non essendo più stata trovata quella pistola dopo quell’omicidio, dovremo accontentarci di dire che è passata di mano. Ma non è così perché abbiamo cercato di dimostrarvi che siamo in grado di mettere in dubbio quella confessione. Oppure se potremo dire, al termine di questo dibattimento, se riusciremo a dimostrarlo – ma i dati di fatto sono verso questa direzione – che, come ritiene l’accusa, avendo sparato in tutti gli omicidi sempre la stessa arma, non ritrovata, questa è sempre stata nelle mani di un unico autore: l’odierno imputato. Vedremo. C’è un dato in più: Stefano Mele sicuramente andò in carcere, quindi non può essere autore dei delitti successivi; ma bisogna ricordarci – anche questo è un dato, perché lo avrete davanti ai vostri occhi – che, nel momento in cui disse: “No, quella confessione non è vera, io non ci sono stato”, lui ha sempre caparbiamente detto che l’autore di quei delitti era stato Francesco Vinci. Ora, anche su questo, che Francesco Vinci non possa essere l’autore di questi delitti, è provato nelle carte perché nell’occasione di uno degli omicidi della serie era in carcere. Allora, torniamo all’arma. Teniamo presente questo: il ’68 fa parte di questo processo per i motivi che vi ho detto, perché non è vero che c’è la prova sicura che c’è un autore certo di quel delitto, diverso dall’odierno imputato. Anzi, non c’è alcuna prova oggi che quei fatti siano stati commessi proprio da quell’autore. Veniamo all’arma un po’ più nei dettagli. Perché insistiamo sull’arma? Perché sull’arma, che si tratti di un’unica arma, sono state esperite numerose perizie balistiche comparative. Vi accennavo alle macrofotografie, che toglieranno ogni dubbio. Ma la più importante di queste perizie comparative, che direi oggi veramente non lascia dubbio – ce ne sono una dell’82, una dell’84, sono numerose – è quella del 1987. È redatta da tecnici del Banco Nazionale di Prova di Gardone. Una perizia che fu richiesta a iniziativa di questo PM. È una perizia forse la più completa, non perché le altre non siano complete, ma perché è venuta dopo tutti gli omicidi. E è la più convincente, lo vedrete, avrete i documenti, sentiremo insieme i periti. Fugheremo ogni dubbio su questo. È una perizia che ci dice: “le 8 coppie di bossoli di cartucce calibro 22 LR marca Winchester, consumati nel ’68, ’74, due nell’81, uno nell’82, nell’83, nell’84 e nell’85, provengono” – le 8 coppie di bossoli, che loro hanno esaminato – “tutte da munizioni che sono state esplose da un’unica arma”. “Anche le pallottole”, non solo i bossoli trovati, ma le pallottole trovate e sul luogo e sui corpi, “repertate in occasione dei duplici omicidi, devono ritenersi provenienti da un’unica pistola”. “Non è stato possibile”, ci diranno, “individuare esattamente il modello”. Ci diranno: “è sicuramente un modello Beretta calibro 22 serie 70, sicuramente della serie 71, 72, 74, 75 o 76. Si esclude la 76, perché è commercializzata dopo il ’68”. Questo dicono i periti, questo verranno a spiegarvi meglio. Avrete, come già noi abbiamo, la prova che l’arma è unica. Lo stesso discorso vale per le cartucce. Anche questo è importante, non è poco. “Le cartucce sono tutte marca Winchester, sia ramate che a piombo nudo, con una lettera “H” sui fondelli” – vedremo quanto è importante questa “H” per noi – “e sono tutte impresse da un solo unico punzone, la fabbrica, con un unico punzone”. Lo chiariranno, nei limiti di quanto ancora necessario, i periti. Il secondo fatto certo, oltre l’arma, è quello cui ho accennato e riguarda la circostanza che sono state uccise, dicevo, coppie appartate in atteggiamento intimo in ora notturna. Perché è importante? Perché ci consente di capire quali sono le modalità di azione dell’autore; ci consente di valutare quegli elementi indiziari sul punto che ad oggi esistono a carico di Pacciani. Ma c’è un ulteriore elemento comune che ci fa capire come mai gli omicidi sono tutti dello stesso autore, perché dalle perizie mediche emerge chiaramente che l’autore dei delitti usa uno strumento da punta e da taglio con il quale opera la asportazione di parti anatomiche. Perché questo è importante? Perché attraverso questo mezzo si può dire, e dimostrare, che l’autore è unico – l’ho già accennato, lo spiego meglio -. È un autore unico perché non solo usa la stessa pistola, ma perché lo ricaviamo dalle escissioni fatte su quei corpi. Ricordiamo che nel 1974 furono rilevate 12 ferite localizzate alla mammella sinistra di Pettini Stefania. Ricordiamo che dal corpo di Di Nuccio Carmela, nel giugno ’81, fu escissa in regione pubica un’ampia zona alveolare.. ovalare, chiedo scusa. Dal corpo di Cambi Susanna, nell’81, fu escissa un’ampia zona interessante il tubo.. il pube, scusate. Vedremo le foto. Dal corpo di Rontini Pia furono asportati la mammella sinistra nonché il pube. Dal corpo di Mauriot Nadine, nell’85, venne asportata la mammella sinistra e al corpo veniva apportata altra mutilazione localizzata alla regione pubica. È difficile perfino sintetizzare, ricordarle queste mutilazioni. Lo ammetto. In proposito a queste mutilazioni, i periti indicati dal PM potranno chiarire una cosa, e definirla meglio: il coltello usato e la meccanica dei movimenti dell’autore nel produrre le lesioni e le escissioni dimostrano che: “primo, l’autore è probabilmente destrimane; usa uno strumento di tipo tagliente, probabilmente monotagliente; terzo, più importante, l’analisi delle lesioni e delle escissioni di parte della regione genitale di tre delle vittime di sesso femminile dimostra che, al di là delle identiche caratteristiche tecniche di produzione della stessa, vi sono inequivocabili analogie tra le lesioni, portando così ad avallare” – dicono i periti – “l’ipotesi che l’azione sia di una stessa persona e ad escludere il concorso di complici”. Non solo l’arma, ma le lesioni e le escissioni ci dimostrano un unico autore. Si cercherà, così, di dimostrare con questo quanto infondate, signori Giudici, siano quelle voci – per la verità al momento extraprocessuali – che hanno lamentato come l’indagine, anziché nei confronti dell’odierno imputato, non si sia rivolta verso più autori, non si sa se membri di sette, od altro. L’autore è unico: ce lo prova l’arma, ce lo prova l’azione. Vedremo nei dettagli, quando sarà il momento, come e perché è la stessa mano. Passiamo, finalmente, dai fatti, da questa lunga esposizione doverosa dei fatti, agli indizi. Il PM ha chiesto di sentire una lunga serie di Ufficiali di Polizia Giudiziaria, della Polizia di Stato e dei Carabinieri, che dovranno spiegare innanzitutto che cosa? Il perché del loro interesse investigativo per Pietro Pacciani. Anche questo vogliamo dimostrare. Non è vero – vogliamo dimostrarvi – che si è proceduto nei confronti di Pietro Pacciani perché è stato individuato dal computer. Fughiamo questo dubbio. Abbiamo certezze negli atti, vediamo perché. Vi spiegheremo che l’indagine, è vero, da un certo momento ha chiesto aiuto alla elaborazione informatica. Nessuno lo nega. Però elaborazione informatica di dati, ma non per individuare l’autore a macchina, come ci è stato sempre in sede extraprocessuale contestato. L’elaborazione informatica ci è servita – è vero – o meglio è servita alla Polizia Giudiziaria per elaborare, come era necessario, una serie imponente di dati di fatto su più persone diverse; che potevano comunque essere – questi dati di fatto da elaborare – di utile supporto all’indagine. Indagine fatta dalla Polizia e dagli inquirenti nel modo però più tradizionale, come è stata quella a carico di Pacciani. E quella a carico di tutti gli altri che sono stati indagati in silenzio. Sono dati di fatto, questi, che riguardano Pietro Pacciani e che sono stati elaborati e tirati fuori un po’ alla volta, che oggi non sono dubitabili. Quando si dice perché abbiamo indagato Pacciani, e perché, la Polizia Giudiziaria, vi spiegherà il perché di questa scelta investigativa, i dati oggettivi pacifici erano numerosi. Sintetizziamoli. Era libero nei periodi in cui erano stati commessi. Sappiamo che è stato in carcere più volte e per tanti anni. Era originario del Mugello. Sono dati di scarsa rilevanza in questo momento o meglio, oggi sono importanti; erano importanti allora soltanto per iniziare l’indagine. Egli era originario del Mugello, dove aveva vissuto per anni e si era trasferito poi nella zona di Mercatale Val di Pesa. Era ed è una persona con precedenti giudiziari specifici. Questo è vero, è un dato che fu rilevato attraverso l’elaborazione informatica al Ministero di Grazia e Giustizia. Pacciani infatti aveva precedenti specifici, e vediamoli una buona volta nei dettagli, perché interessano, questi precedenti. Era stato arrestato nel 1951, rimanendo detenuto fino al 1964, per un fatto di omicidio verificatosi proprio nel Mugello. Vedremo come questo fatto è molto più importante per capire tutta la sua vita successiva, di quanto oggi non si possa pensare. In quella occasione, nel 1951, Pacciani uccise una sorta di rivale in amore, mentre amoreggiava in compagnia della fidanzata. Agì con un coltello al viso della vittima, oltre che al petto e agì con ben 20 coltellate, dirà la sentenza. Vedremo gli atti anche di quel ’51. Agì in quel modo così violento nei confronti di un rivale in amore perché lei, la donna, la sua fidanzata dell’epoca, acconsentì alla proposta fattale dal rivale e si sdraiò supina tenendo le gambe aperte, denudando – dice la sentenza – il seno sinistro. A seguito di tale fatto importante, dopo quell’omicidio col coltello, emerge dalla sentenza come si comportò Pacciani Pietro. La prima operazione che fece dopo aver ucciso quel Bonini nel 1951 col coltello – lo uccise col coltello, un uomo che aveva una prestanza fisica che furono necessari quattro Carabinieri per trasportarne il cadavere, dice la sentenza, e che invece Pacciani spostò da solo occultandone il cadavere – quell’uomo fu ucciso con un coltello, con 20 coltellate di cui molte al viso importantissimo per capire la violenza – subito dopo si mise a fare che cosa? Primo, a raddirizzare quel coltello davanti alla fidanzata, alla quale disse: “Preparati, ora tocca a te” – lo dice la sentenza, lo dicono quegli interrogatori -. Vediamo qualcosa di più, dopo aver dimostrato la violenza già di un Pacciani ventiseienne. Perché di quell’omicidio è sicuramente confesso, ma è un omicidio che ho cercato di accennarlo per le sue modalità di esecuzione: uccidere l’uomo e voler uccidere la donna, che non si uccide, vedremo perché, è significativo di una condotta che, lo dimostreremo, Pacciani ha tenuto e ha ossessionato la sua esistenza per tutti gli anni successivi. E per gli anni e per quegli episodi per i quali oggi è processo. Il Pacciani, dopo quell’episodio così violento, dopo che addirizzò il coltello e minacciò la donna di ucciderla – perché questa era l’intenzione – fece l’amore con lei solo e perché questa acconsentì di sposarlo e perché, dice la sentenza: “E solo per questo motivo – dice la sentenza – gli risparmiò la vita”. Questo è Pacciani: è uno che nel 1951 si comporta in questo modo.
Cosa sappiamo e cosa sapeva, cosa seppe la Polizia Giudiziaria successivamente di lui? Un uomo che, uscito dal carcere, si fece la sua vita. Ebbe una famiglia diversa, perché non sposò più la sua prima fidanzata. Il Pacciani lo ritroviamo negli atti giudiziari nel 1987-88 quando? Quando viene condannato per un episodio ai danni delle figlie. Quell’uomo così violento nel 1951 è un uomo che desta l’interesse degli investigatori perché fu condannato nel 1988 per reati di violenza carnale alla figlia. L’abbiamo già visto. Sulla base di questi dati di fatto, su questi precedenti, iniziò l’indagine. Ma iniziò l’indagine – anche questo vediamolo – con uno scopo: era lo scopo che si aveva e che aveva la Polizia Giudiziaria allora, nei confronti di tutti i possibili sospetti, cioè quello di trovare una sorta di alibi per scagionarli, per indagare altri. Era un numero così elevato di persone che non si poteva fare altrimenti. Si cercò questo. Si scagionò subito in un primo momento, il Pacciani, quando ci si accorse che nel 1978 aveva avuto un infarto. Si cercava un alibi, si disse: beh, uno che ha avuto un infarto non può aver fatto tutti quei delitti successivamente. Ci si ricredette subito quando, attraverso una innumerevole serie di deposizioni testimoniali di persone che lo conoscevano, si riuscì a dimostrare e a vedere come, dopo quel 1978, dopo quell’infarto, Pacciani mostrava una agilità e una forza fisica assolutamente inusuale dopo un infarto. Figuriamoci prima! Lo manifestò in tantissime occasioni che vi saranno riassunte dai testi. Siamo così giunti, dopo aver descritto le fonti sul fatto e le fonti relative al perché si arrivò al Pacciani – non a macchina, ma su dati obiettivi – siamo giunti a illustrare le fonti di prova in relazione agli indizi più importanti che sono stati raccolti: perché è questo il fulcro del processo, dovevamo solo dire i fatti, dovevamo dirvi che sono tutti fatti addebitabili all’imputato ma dobbiamo mostrarvi, uno per uno, quali sono gli indizi. Sono indizi che fanno parte dell’indagine perché sono frutto innanzitutto di acquisizione mediante sequestro, cioè sono dati oggettivi sui quali è difficile poter controvertire. Sono sequestro di oggetti all’imputato, primo. Secondo, sono testimonianze che cronologicamente spiegheranno le condotte conosciute, ovviamente, dell’imputato dal momento della sua scarcerazione nel ’64 per l’omicidio del ’51, fino alla sua ultima carcerazione. Abbiamo cercato di ricostruire, e lo ricostruiremo con i testi, tutto quello che possiamo sapere o che sappiamo della vita del Pacciani. Sono testimonianze numerosissime. La lista testi comprende 143 persone – mi rendo conto che è lunga, che la Corte dovrà lavorare a lungo – ma sono importantissime per capire cosa fece Pacciani dopo quella scarcerazione, per capire come quegli indizi sono così pesanti nei suoi confronti. Sono testimonianze che riguardano innanzitutto i luoghi in cui Pacciani ha vissuto che, innanzitutto vedremo, sono molto vicino ai luoghi degli omicidi. Addirittura il Mugello per il ’74 e per l’84; e gli altri sono tutti localizzabili a sud-ovest di Firenze dove ha abitato o lavorato. Abbiamo tanti di quei testi, che ora non ha alcun senso soffermarcisi. Abbiamo testi relativi al ciclomotore che aveva Pacciani. È importante, lo dobbiamo valorizzare. A Pacciani è stato sequestrato un ciclomotore Cimatti Minarelli, originariamente rosso sbiadito, e che è stato successivamente riverniciato nei colori giallo e azzurro. Rosso sbiadito come quel ciclomotore che fu visto da dei testi, che verranno davanti a voi, nei pressi del luogo dell’omicidio dell’83. Vi dimostreremo che Pietro Pacciani è sicuramente un guardone, frequentatore di boschi in ora notturna. Ci sono tanti di quegli elementi in proposito che vi annoieranno, ma ce n’è uno – il più importante di tutti -. È quell’elemento oggettivo relativo a quel biglietto che gli fu sequestrato al momento della perquisizione, sul quale Pacciani aveva appuntato un dato: coppia, e una targa Firenze e un numero. Era, si accertò, un biglietto relativo a una targa di auto di giovani che frequentavano la notte in macchina gli Scopeti, quella piazzola dove poi avvenne l’omicidio dell’85. In proposito, sul perché di quel biglietto e sul modo nel quale Pacciani si è difeso, io voglio dire solo – e ricordare o esporre a loro – un solo fatto. Primo: Pacciani dirà in un primo interrogatorio: “Non ho mai preso numeri di targa”. “Non sono mai stato in quella strada a Scopeti”. Il PM si ferma, gli dimostra che gli stessi occupanti di quella macchina dicono il contrario. Pacciani allora dà una versione del possesso di quel biglietto – suo manoscritto, prima negò persino che era scrittura sua – una versione di quel biglietto data in un suo memoriale indirizzato al Tribunale della Libertà, che ha dello stupefacente. Cioè un biglietto relativo a una annotazione – coppia, con una targa – di ragazzi che vanno la sera nella piazzola degli Scopeti, dice: “Sì, è vero, avete ragione, finora ho mentito, io presi la targa per avvertire poi di giorno il conducente dell’auto” come lo riconosceva non si sa, “che in quella zona, la notte, c’era il “mostro”. Dovevano stare attenti”. Con questo vogliamo solo dimostrare che era un guardone e che andava in quella piazzola. Niente di più. Addirittura si annotava per ritornarci, perché era una macchina per lui interessante, il numero di targa. E ci scriveva “coppia”. Saranno sentiti i testimoni che ci diranno quale fosse, dopo il ’78, la sua straordinaria forza fisica. Saranno sentiti i testimoni che ci parleranno della sua abilità nell’uso dei coltelli; la sua abitudine a maneggiare armi. Saranno sentiti i testimoni che chiariranno come l’altezza dell’imputato è assolutamente compatibile con la esecuzione degli omicidi. Lo sentirete, avrete la possibilità di verificarlo, perché abbiamo i verbali di sopralluogo, abbiamo le foto dei mezzi su cui erano i giovani nelle varie occasioni. Avremo la possibilità di dimostrarvi come l’altezza dell’imputato è più che compatibile, anzi, combacia perfettamente, con i rilievi fatti in alcuni degli omicidi, soprattutto in relazione all’altezza da cui furono sparati i colpi. Tuttavia questi sono indizi che ci parlano di Pacciani e della sua persona, ma gli indizi più importanti, gli indizi più concreti che vi vogliamo offrire, sono sugli oggetti – come dicevo – quelli a lui sequestrati. Sono il famoso blocco da disegno “Skizzen Brunnen” – se ne parla diffusamente nel decreto del GIP, nella sentenza della cassazione, nella ordinanza del Tribunale della Libertà -. Cosa vi vogliamo dimostrare noi col dibattimento? Che fu un blocco, con il carattere indiziante massimo, per il P.M., che fu sequestrato il 2 giugno del ’92 a casa, presso l’abitazione di Pacciani. E che è sicuramente suo, perché su talune pagine vi aveva fatto annotazioni di propria mano. Dall’indagine che cosa è emerso su questo blocco? Sintetizziamolo e vi daremo le prove. Che Pacciani aveva l’abitudine, a distanza di tempo, di riportare fatti che riguardavano lui, annotandoli per sua memoria su carta. Così fece su quel blocco. Ma erano fatti che annotava in varie occasioni, diverse da quelle in cui faceva l’annotazione. Ve lo dimostreremo. Su questo blocco su cui ci sono queste annotazioni di mano sicura del Pacciani ci si accorse che, sulla pagina di copertina posteriore, compaiono delle scritte a mano a lapis. E ci sono le cifre 426 460. In merito a tale reperto, che aveva carattere importante per l’indagine, furono fatte indagini di Polizia Scientifica e soprattutto fu esperita una rogatoria nella Repubblica di Germania che è correttamente inserita nel fascicolo per intero del dibattimento, ex articolo 431 lettera B del Codice di Procedura Penale. Ho comunque indicato, oltre aver fornito i fatti della rogatoria che sono per voi già utilizzabili, nella lista testi, alcune persone tedesche che sono state sentite dal P.M. nel corso di quella rogatoria. E che si sono dichiarate disponibili allora, quando furono sentite in Germania, a venire a testimoniare davanti a voi. Sono tre persone quelle indicate dal P.M., contento se la parte, la difesa, ne ha indicate altre, come ho visto nella lista testi. A noi bastano quelle tre, perché sono di una tale chiarezza e di una tale valenza probatoria che non lasciano dubbi su quel blocco e sulla provenienza di questo. Questi testi sono la sorella di Mayer Horst, vittima maschile del delitto del 1983; e sono due commesse di una grande cartoleria del paese di provenienza di questo ragazzo, Osnabruck, in Germania. Esse – queste testimonianze – hanno chiarito dei fatti: Mayer Horst usava blocchi da disegno come quello sequestrato. 2: il tipo di blocco era stato prodotto fra il ’74 e l’86. 3: Mayer acquistava il materiale da disegno, come il blocco, in un negozio, il negozio Prel Shop di Osnabruck, il paese da cui proveniva. Uno identico ci fu fornito dalla sorella, che era ancora in casa, identico a quel blocco formato diverso, lo vedremo. La commessa di quel negozio di Osnabruck, di quella cartoleria, interpellata – una delle due – dichiarò al P.M. che era quasi completamente sicura che la cifra 4,60 era stata da lei scritta. L’altra commessa – Lohman Marina – dichiarava che molto verosimilmente – qui siamo alla verosimiglianza – ma lei era sicura, ma fu prudente, che la scritta, dicevo, 4,24 era di suo pugno. Inoltre, entrambe le due commesse, invitarono loro il P.M., il Procuratore della Repubblica di Osnabruck e il sottoscritto, che erano giustamente perplessi su quattro numeri, sei numeri, tre per una, a lapis, circa la loro sicurezza, invitarono il P.M. a fare una perizia comparativa e fornirono delle scritture di comparazione proprio degli anni a cui sembrava risalire il blocco. Queste scritture di comparazione furono portate in Italia; fu fatta una perizia con incidente probatorio che è agli atti, la quale ha terminato andando molto più avanti nella certezza di quelle che erano state le due donne, le quali, le sentirete, dissero di essere sicure, però dissero: controllatelo, noi non vogliamo far dipendere, che un blocco cosi importante per voi, diventi elemento indiziario sulla base della nostra testimonianza. Noi vogliamo essere credibili al massimo. Fate una perizia. Eccovi le scritture di comparazione. Quella perizia è lì in atti. Conclude: “la cifra 4,24 è riconducibile alle modalità esecutive della scrittura della Lohman. La cifra 4,60 è riconducibile alle modalità esecutive del saggio di scrittura della Stellmacher”. Tale blocco ha quindi inequivocabilmente – è inutile che continuiamo ad avere dubbi su questo, comunque noi cercheremo di dimostrarvelo se qualche dubbio ci sarà – ha un significato, questo blocco, indiziante al massimo. Perché è necessariamente appartenuto al morto. Allora, se noi pensiamo che questo blocco era in possesso del Pacciani, che veniva da Osnabruck e che è stato riconosciuto come di proprietà di quel ragazzo. Se noi vogliamo pensare che non ha carattere indiziante, dobbiamo fare delle valutazioni di tale eccezionalità che non sono consentite. Cioè, che qualcuno diverso dall’Horst, dal ragazzo morto nell’83 era anche lui proveniente da Osnabruck, andava nello stesso negozio, è venuto in Italia, ha lasciato il blocco da qualche parte, Pacciani l’ha trovato, l’ha conservato e lo ha tenuto a casa. Ora, mi capite che tutta questa serie di considerazioni, davanti agli elementi che vi abbiamo portato è difficilmente sostenibile e non interrompe assolutamente il valore indiziante che vi ho dimostrato. Perché si tratta di una ipotesi così eccezionale e non suffragata da dati di fatto che non può essere presa in considerazione. Circa le annotazioni su questo blocco di mano del Pacciani, al P.M. servono per dimostrare che lo aveva lui, che è stato sequestrato a casa sua. È vero, ci sono annotazioni sopra, ma abbiamo anche visto com’è vero che il Pacciani aveva l’abitudine di scrivere i propri appunti uguali identici su vari pezzi di carta. E questi appunti, addirittura, che sono sul blocco del 1983, sono appunti relativi a dati di fatto: gli occhiali, una visita oculistica… Lo vedremo che, ideologicamente, non hanno trovato alcuna conferma, non si è trovato prova di questi fatti che dice di essere andato, di aver fatto la visita oculistica ma questo non ha importanza, perché al di là del fatto che non c’è alcuna prova del valore di quegli appunti, circa la loro datazione su quel blocco, basta dirvi che sul blocco è stato provato che quegli appunti sono stati ripetuti più volte. Cioè c’è traccia di quella scrittura, è rimasta traccia anche nelle pagine successive, di appunti identici con le stesse identiche parole e con gli stessi identici concetti che provano come su quel blocco egli ha scritto più volte le stesse cose. Questo prova che Pacciani era abituato a scrivere le stesse cose, a riportarle per sua memoria – lo proveremo in centomila altri modi, cioè su altri documenti – e queste scritte venivano fatte per motivi suoi, ci sono scritte, vedremo, che riguardano addirittura gli omicidi su altri appunti, sono scritte, alle quali, se c’è una data, non si può dare alcun valore cronologico perché Pacciani aveva l’abitudine di scriverle in più posti. C’è un altro elemento molto legato al blocco. E la prova viene sempre dalla Germania. C’è quel portasapone con una dicitura “DEIS” che è sequestrato il 2 giugno del ’92 nell’abitazione di Mercatale. La sorella del Mayer, sentita, visto – dice – di aver visto un portasapone come quello sequestrato che le veniva mostrato, nella stanza del fratello. E su uno dei fogli interni del blocco fu rilevata un’impronta che, vedremo, sembrava riconducibile e sembra riconducibile a quella del portasapone, come se questo vi fosse stato appoggiato. Quel blocco e quel portasapone sono, abbiamo la possibilità di provare che sono delle vittime dell’83 e che erano in casa del Pacciani, sono stati a lui sequestrati. Vedremo che valore indiziante dare a questi elementi. Ma c’è l’indizio principale: è quella cartuccia calibro 22 LR Winchester con un proiettile a piombo nudo. È questo, signori, l’elemento che ha il massimo valore indiziante, per il quale lui semplicemente dice: “ce lo ha messo qualcuno”. Vi verrà dimostrato come queste dichiarazioni del Pacciani “ce lo ha messo qualcuno”, non possono avere alcun ingresso nel processo. Perché? Cercheremo di dimostrare per testi e documentalmente, attraverso le intercettazioni ambientali e attraverso il controllo a distanza che fu fatto dalla Polizia Giudiziaria del Pacciani, che fu il Pacciani stesso a far ritrovare quel proiettile, che la Polizia non sospettava, non pensava minimamente che ci fosse da cercare in quell’orto dove fu trovato. Fu proprio il comportamento di Pacciani sentirete le sue parole, vedrete come è stato ritrovato, ve lo mostreremo al momento opportuno – furono questi dati di fatto, subito dopo la sua scarcerazione ultima del ’91, che indussero gli inquirenti a pensare che cosa? Uno che si comportava in questo modo, che cercava continuamente nell’orto, a pensare che Pacciani custodisse qualcosa di importante e che fosse per lui compromettente dal momento che la cercava in continuazione. Qualcosa che solo lui conosceva l’esistenza e il cui ritrovamento sarebbe stato per lui negativo. Gli accertamenti su quella cartuccia sono stati fatti con incidente probatorio. Il perché è stato cercato e trovato ve l’ho detto appena ora. Cosa è emerso da questo incidente probatorio su quella cartuccia trovata nell’orto? Quella cartuccia, signori, siamo in grado di dire oggi che è stata nella pistola calibro 22 che ha sparato negli otto duplici omicidi. Ecco il carattere indiziario. Perché dico questo? Perché i risultati dell’incidente probatorio sono chiarissimi e sono molto più importanti di quello che si pensa. Perché? Per ordine, in ordine: la cartuccia reca impressa, innanzitutto sul fondello, la lettera H. Fu rinvenuta in una cavità di un palo di cemento per sostegno di viti. Quella cartuccia è proprio una calibro 22 H, Long Rifle marca Winchester, munita di pallottola a piombo nudo. Cosa dicono i periti che hanno eseguito la perizia nell’incidente probatorio? “La lettera H stampigliata sul fondello della cartuccia sequestrata a Pacciani, è uguale” – la lettera H, eh, attenzione! cominciamo da quella – “a quella sui bossoli repertati sugli omicidi”. Vi è una coincidenza morfologica delle lettere e la prova che si tratta di un identico usato. O meglio, il punzone fatto dalla stessa matrice, quello che ha impresso l’H. Andiamo avanti, perché anche qua non sono determinanti questi, sono importantissime queste identità, ma non è solo questa. Ci sono deformazioni su questa cartuccia che dimostrano come vi sia stato un disassamento fra la pallottola ed il bossolo e vi sono tracce di un avvenuto inceppamento di quel proiettile in una pistola. Vi è una presenza su quella cartuccia di una serie di microstrie rettilinee e parallele sul margine esterno del fondello. Microstrie che si verificano durante l’introduzione in canna. Un esperimento fatto alla Beretta dimostra che tali microstrie sono sempre riferibili ad una sola pistola. Le comparazioni poi effettuate sulle microstrie per dire che quella cartuccia è stata in quella pistola, le comparazioni fatte fra il bossolo trovato a Pacciani e i bossoli repertati degli omicidi, ci dicono innanzitutto – dico innanzitutto, perché c’è dell’altro – che sono comparazioni che ci danno una buona identità, un’identità significativa, una buona coincidenza all’andamento delle microstrie. E sono dovute a bossoli entrati in canna, ma non percossi. Perché i periti non vanno oltre? Ma è normale. Come si può, in un accertamento di questo genere, su questo, dire di più? Ma questo è un elemento che voi cercherete di sviscerare al massimo, che ci permette di dire come quella pallottola fu in quella cartuccia.
Ma dico altro, perché non è questo l’elemento unico, è il successivo accertamento che hanno fatto i periti del GIP. I periti nominati nell’incidente probatorio che ci levano ogni dubbio. Non è il fatto della buona identità, dell’identità significativa è un’altra circostanza importantissima. E qual è? Sul bossolo trovato a Pacciani, oltre alle tracce del disassamento, c’è un’incisione, un solco rettilineo – cioè un altro dato rispetto a quello di cui abbiamo parlato fino ad ora – un’incisione con un solco rettilineo con una microstria, proprio sul bossolo, dovuta all’inserimento manuale della cartuccia nel caricatore. Uguali. Qui si dice uguali, uguali ci dicono i periti, incisioni, come quella su quel bossolo, sono sui fondelli dei bossoli repertati nell’omicidio Migliorini-Mainardi dell’82 e Mayer-Rusch dell’83. In alcuni tratti le microstrie comparate sono coincidenti col bossolo del Pacciani. Coincidenti. Qui non si parla più di buona identità ed identità significativa. Si dice che in due casi, due bossoli, ci sono delle microstrie coincidenti. E ci spiegano anche come e perché sugli altri, degli altri omicidi, non è stato possibile trovarli. Perché c’è stato lo sparo e quindi quella microstria non sempre è visibile. In quei bossoli, in quegli omicidi dell’82 e dell’83, lo sparo non ha alterato quella traccia e ha consentito ai periti – lo vedrete voi nelle macrofotografie – di dire che sono identici. Allora ecco perché diciamo oggi che quella cartuccia è stata con sicurezza in quella pistola, nella pistola che ha sparato sicuramente nell’82 e nell’83. Di questo c’è prova sicura, per l’altra abbiamo buona identità, identità significativa, buona coincidenza e la giusta cautela dei periti. Ma a proposito della pistola in mano a Pacciani, o meglio, di una pistola, c’è da dire qualcosa ancora. Ci sono, e ve li porteremo, dei testimoni che con difficoltà hanno ricostruito un episodio della loro vita che volevano aver dimenticato e che saranno portati davanti a voi con qualche cautela sulla loro pubblica identificazione, i quali dicono e vi diranno di aver riconosciuto Pietro Pacciani – non una persona qualsiasi – di notte, vicino a San Casciano, vicino al cimitero o poco distante dalla piazzola dove avvenne l’omicidio del 1985, Pietro Pacciani che aveva una pistola in mano mentre li guardava fare l’amore in macchina. E riuscirono per fortuna a scappare – vi spiegheranno come – come videro Pacciani, come lo riconobbero. Mi sembra, signori, signori Giudici, un riscontro, circa il possesso di un’arma, circa il portare un’arma in ora notturna fuori, davanti a coppie che fanno all’amore, un riscontro di non poco conto. I testi, nella loro genuinità, li sentirete voi, spiegheranno perché e come sono arrivati a dire, subito allora, che era Pietro Pacciani. Spiegheranno le loro riserve nel venirlo a raccontare. E in punto di concordanza di indizi, la pallottola che era in quella pistola e che era nel suo giardino, fatta trovare da lui e il fatto che una notte era a spiare – questa è la parola esatta – due in macchina che facevano all’amore, che pensandoci oggi si sono salvati probabilmente per miracolo, è un punto che, come concordanza di indizi, non è poco. Vi sarebbe, dico, vi sarebbe quell’altro indizio relativo a quei pezzi di stoffa che sono stati sequestrati nella casa e nel garage di Pietro Pacciani. Pezzi di stoffa a cui mancavano due strisce, le due strisce che facevano parte di quei pezzi di stoffa che erano della figlia del Pacciani, che gli erano stati regalati da una signora presso cui lavorava, sono stati, sono venuti, diciamo, in mano un giorno ai Carabinieri di San Casciano, e in questi pezzi di stoffa che facevano parte sicuramente di quelli che aveva Pacciani in casa e nel garage, queste strisce in mano ai Carabinieri, avevano avvolta un’asta porta molla di recupero per pistola calibro 22 modello 74. È uno strano episodio. Non sappiamo di più per ora. La Polizia Giudiziaria spiegherà come e perché venne in possesso di quei pezzi di stoffa identici a quelli in casa del Pacciani. Spiegherà come ne è venuta in possesso; spiegherà tutte le indagini che ha cercato di fare in proposito, e la portata di questa circostanza, oggi. È ovvio che il P.M. in proposito è il primo a condividere il provvedimento della Corte della scorsa udienza, quella di ieri l’altro, che ha tolto il documento anonimo che era insieme a quei pezzi di stoffa e a quell’asta portamolla. Perché, non solo ce lo dice l’articolo 240 del Codice di Procedura Penale, che non si possono utilizzare gli scritti anonimi ma è il primo il P.M. a dire ‘Signori Giudici nella massima attenzione che vi ho chiesto all’inizio, nella massima cautela il primo nostro/vostro dovere, oltre che imposto dalla norma processuale, è un dovere che noi abbiamo in questo processo come in tutti gli altri: non prestiamo alcuna attenzione al contenuto dei documenti anonimi. Limitiamoci ai fatti. Vedremo se riusciremo, se l’autore si farà vivo, o se riusciremo in un secondo momento a individuare come e perché quella asta e quegli stracci furono inviati ai Carabinieri. C’è infine – dico infine – un ultimo elemento indiziante gravissimo a carico dell’imputato. Il P.M. lo intende porre oggi all’attenzione della Corte. L’accusa oggi a questo elemento indiziante non ha inteso dare la giusta importanza; non lo troverete fra gli indizi valutati dalla Cassazione; non lo troverete negli indizi valutati dal Tribunale della Libertà a sufficienza. È, per intendersi, un indizio grave per il quale non sono state raccolte prove decisive valutabili oggi in dibattimento, per intendersi non è stata fatta ancora alcuna perizia. È un elemento da valutare pienamente ancora, la pubblica accusa l’ha lasciato volutamente all’attenzione della Corte oggi. Il dibattimento proverà se si tratta anche in questo caso di un indizio grave ed univoco. Si tratta di un documento che il P.M. intende oggi porre alla vostra attenzione. È un documento che necessita di un’attenta valutazione ancora. È un documento che a parere del P.M. può completare, come documento, quelle informazione che oggi abbiamo sulla personalità del Pacciani. Su quest’uomo che si è sempre presentato come un “povero agnelluccio”, un ‘padre di famiglia’ che fino alla vostra decisione ha tutto il diritto di godere della presunzione di innocenza. Non si tratta di un semplice documento, è un quadro. Perché interessa questo quadro? È un quadro che è stato sequestrato in casa di Pacciani e ha un soggetto particolarissimo. È un dipinto che porta la sua firma, per fortuna, nonostante ne abbia negato persino la paternità. È firmato dall’autore per fortuna, dicevo, e questo è importante; questo documento porta un titolo messo da Pietro Pacciani. Il titolo è “Un sogno di fantascienza”. Ha una data, teniamola presente questa data oggi. La data che è su quel documento è 10 aprile 1985. Perché vi dico è importante? Al solo fine di tenerla presente, perché dovrete ricordare che l’11 aprile 1951, fu commesso il primo delitto per il quale è già stato condannato Pietro Pacciani. Primo delitto nel quale, come abbiamo visto, Pietro Pacciani voleva uccidere la donna e l’uomo: uccise solo l’uomo e salvò la donna. Vi ho detto perché. Ma è un delitto – per questo importa la data 10 aprile 1985 e 11 aprile 1951 – un delitto commesso l’11 aprile del ’51 che dimostra come Pacciani, quel delitto, avesse allora seguito per più giorni la sua fidanzata perché sapeva che andava ad amoreggiava nel bosco con altri, perché risulta dagli atti del processo che c’è la possibilità, se non la certezza, non la potremo mai dare, che aveva seguito nei giorni precedenti la donna e che la uccise solo l’11 aprile del ’51 perché la trovò in compagnia dell’uomo. Allora, è un’ipotesi sicuramente suggestiva, prendetela solo per quello che è, la valuteremo con calma dopo, è una data per lui, il 10 aprile, che può avere un significato. Può darsi, è solo un elemento suggestivo, me ne rendo conto, che quel 10 aprile per lui sia una data in cui abbia maturato qualche decisione poi messa in atto un 11 aprile. Il P.M. non intende andare avanti, ovviamente, sulla data o su elementi suggestivi di questo quadro, non ha assolutamente importanza; è un elemento, così, lo prendiamo per quel che è. Ma è un quadro per il cui contenuto nel corso dell’indagine il P.M. pur non avendo fatto perizie, ha cercato di avere un parere tecnico, della massima levatura scientifica. È in atti. L’accusa sulla base di quel parere non vuole – non ha fatto perizia – usare argomenti suggestivi ma l’accusa ritiene che quel quadro possa, man mano che avrete la possibilità di esaminarlo, possa aiutare a spiegare i pensieri – i sogni, come dice lui – meglio i pensieri, o comunque i lati oggi nascosti, della sua personalità. Perché dico questo? Sempre non volendo fare leva su argomenti suggestivi, ma rimanendo solo ai fatti. Come potrete vedere voi stessi quando esaminerete con un po’ di attenzione quel quadro, è un quadro che viene non certo da un povero contadino ignorante come oggi si vuole mostrare, bisogna cercare e cercheremo di dimostrarvelo, com’era Pacciani negli anni che ci interessano. Ma comunque è un quadro che dimostra innanzitutto che è un uomo dotato di una forte personalità, un uomo scaltro e intelligente. È un dipinto nel quale, apparentemente dico, fatti necessari accertamenti e approfondimenti, l’elemento che colpisce con maggiore forza è quello della violenza, è indubbio. Una personalità violenta, di una violenza inaudita, se si guarda il quadro. Sembra una violenza che trovi espressione nella sessualità. Perché dico questo? Vedrete come le immagini ricorrenti di questo quadro sembrano avere quantomeno un contenuto simbolico. Sono mummie ripetute, sono teschi, sono simboli identici ripetuti più volte, lascerei il fatto che ci sono sei croci e sei petali – a quel momento erano stati compiuti sei omicidi – lasciamoli da una parte, è suggestivo – o meglio erano state ammazzate sei donne -. Ci sono ripetute immagini di organi genitali e soprattutto, questo è il punto fondamentale, c’è una figura principale. Non si sa se è un uomo o un animale, è una figura mista, lo vedrete voi, che ha in mano una spada, contenuto simbolico, verifichiamolo, che si dirige, questa spada, dove? al pube di una delle numerose mummie. Mi rendo conto benissimo che non si può, non si deve, non solo non si può, valutare la responsabilità di un uomo neppure marginalmente come in questo caso, neppure in presenza di altri numerosi indizi, da un quadro. Non può derivare la responsabilità di un uomo per questi omicidi da un quadro, assolutamente, con argomenti che oggi possono sembrare solo suggestivi. Ritengo però che la Corte, dopo averlo esaminato attentamente questo documento, avrà modo di capirne il vero significato, eventualmente, se lo riterrà necessario, con l’aiuto di esperti. Vedremo. Signor Presidente e signori Giudici, ho praticamente terminato, ancora un attimo di pazienza. Vorrei fare un’ultima doverosa considerazione, e è questa. È estremamente positivo oggi che questo processo si celebri con il nuovo rito accusatorio nel quale le parti concorrono alla formazione della prova, nel quale il P.M. – ci tiene a sottolinearlo – non ha una verità preconfezionata in montagne di carte processuali che la Corte deve solo valutare. Sono oggi le prove che vi vengono offerte per le quali non solo avete un potere di valutazione soltanto, come era prima il Codice antecedente all’88, ma sono prove che si potranno, per fortuna, integrare o formare addirittura nel dibattimento che consentiranno, quindi, alla Corte di acquisire una notevole quantità di elementi come io ritengo, nel contraddittorio di tutte le parti. La Pubblica Accusa, ovviamente, non ha riserve di sorta per l’acquisizione di prove diverse da quelle offerte, purché pertinenti ovviamente. Come non ci sono riserve, né ci possono essere, per eventuali integrazioni di prova che la Corte voglia disporre nel suo potere di integrazione, prima di convincersi o meno della responsabilità dell’imputato in ordine ai gravissimi delitti di cui è accusato. Io, riassumendo, vi voglio solo dire, l’accusa ritiene di poter dimostrare, attraverso le fonti di prova che vi ho sommariamente esposto, che Pietro Pacciani – questa è la cosa più importante che deve destare al massimo la vostra attenzione – Pietro Pacciani è sicuramente una persona abituata – e c’è la prova – a spiare coppie appartate che fanno l’amore nei boschi. La prima volta ha spiato una coppia che faceva l’amore, o che stava per farlo addirittura nel 1951. È inutile che lo neghi, anzi lo neghi oggi, per quel fatto del 1951 spiava e ha spiato più giorni fino ad arrivare ad ammazzare la coppia. Spiava nel 1951 una coppia e per questo fatto è per fortuna confesso, confesso sull’omicidio, ma anche sul fatto che li spiava. Seguì la fidanzata Bugli Miranda appartata nel bosco con un uomo, questo è il punto. Poi l’uccise, ma questo è il punto fondamentale. Quando, dice lui, vide l’orribile spettacolo che si denudò il seno sinistro, uccise con venti coltellate il suo rivale, molte delle quali al viso. Subito dopo voleva uccidere anche la fidanzata, cioè già quella volta voleva uccidere la coppia, entrambi. È importantissimo, signori. Stava addirittura raddirizzando il coltello per fare quel duplice omicidio completo. La risparmiò, risparmiò la donna, perché questa gli promise di sposarlo e la costrinse a fare l’amore con lui. Nel 1951 Pietro Pacciani voleva uccidere una coppia che stava facendo l’amore, appartati. Questo è l’episodio che condizionò tutta la sua vita, per il quale è confesso. È un episodio per il quale il Pacciani ventiseienne ha passato un lungo periodo della sua vita in carcere, fino a diventare un uomo maturo, che gli ha fatto perdere, quell’episodio del ’51, tanto l’ha condizionato, la donna che amava. Ma la donna che poi lui ha seguito dopo la scarcerazione, sempre, quando ha potuto cercando di sapere dov’era e cosa faceva, vedremo come e perché e i luoghi dove abitava questa donna. È un uomo che è rimasto indubbiamente condizionato dalle effusioni di amore di una coppia appartata nel ’51. Una coppia per lui importantissima: la donna era la sua fidanzata, si era denudata il seno sinistro. La stava spiando, già nel ’51 spiava le coppie. Un uomo violento che ha inteso il sesso sicuramente come violenza, basta pensare alle violenze imposte alle figlie fin dalla giovane età. Un uomo, un guardone, nel cui orto nel ’92 è stato rinvenuto un proiettile che è stato sicuramente nella canna della Beretta calibro 22 con cui sono stati commessi gli otto duplici omicidi. Un uomo che, incalzato dalle indagini, ha tentato prima del ritrovamento del proiettile nel suo orto di disfarsene perché conosceva l’esistenza di quel proiettile e il pericolo che aveva per lui. Un uomo che ha posseduto sicuramente una pistola che aveva in mano un giorno di notte mentre spiava una coppia che faceva l’amore in auto, in un luogo in prossimità del delitto dell’85. Un uomo che teneva in tasca un biglietto con una targa d’auto e l’annotazione “coppia”, come per ricordarsi che quella era un’auto per lui importante, che la poteva spiare. Chissà cos’altro poteva fare! Un uomo che aveva in casa un blocco da disegno e un portasapone appartenuto a una delle vittime tedesche dell’omicidio dell’83. Un uomo che, ossessionato da quel primo episodio del ’51 relativo alla fidanzata, ha sempre detestato le coppie che si appartano, vedremo come. Un uomo che ha dipinto le sue ossessioni in un significativo quadro che data 10 aprile ’85. La Pubblica Accusa, concludo, ritiene di poter dimostrare attraverso i mezzi di prova brevemente illustrati, che sussistono numerosi, direi numerosissimi indizi, tutti gravi, precisi, univoci e tutti concordanti che dimostrano come Pietro Pacciani sia l’autore dei gravi delitti di cui è accusato. Insisto perché siano ammesse le prove già richieste nella nota depositata in Cancelleria ed oggi sommariamente elencate. Chiedo l’esame dell’imputato. Grazie.
Presidente: Bene, allora direi di fare una sospensione di un quarto d’ora e poi la parola agli Avvocati, ovviamente con precedenza alle Parti Civili. Va bene? Raccomando ed esigo che non si fumi in aula, anche durante la sospensione, è chiaro? Gli incaricati alla sospensione devono fare rispettare tutto questo.
Presidente: Bene signori, ai vostri posti. Silenzio, per favore. Silenzio! Bene, allora, adesso la parola è ai difensori di parte civile ai quali ricordo, naturalmente, che la relazione introduttiva è stata fatta dal Pubblico Ministero. Quindi loro sanno bene quali sono i limiti del loro intervento, anche temporali, ovviamente, perché siamo in tanti e dobbiamo starci tutti in mattinata. E ovviamente c’è, da ultimo, l’imputato, i difensori dell’imputato i quali dovranno parlare un po’ più a lungo, ovviamente. Avvocato Santoni per?
Avv. Santoni Franchetti: Avvocato Santoni Franchetti per la famiglia Bonini Pettini, omicidio del 1974, e per le famiglie Mauriot e Kravechvili del 1985.
Presidente: Un attimo. Avvocato Bevacqua?
Avv. Rosario Bevacqua: (Voce non udibile)
Presidente: Se crede, se ce la facciamo, se. . . Non ci sono vincoli particolari, può parlare anche oggi pomeriggio.
Avv. Rosario Bevacqua: (Voce non udibile)
Presidente: No, domani, la pregherei di parlare oggi. Magari oggi pomeriggio, se crede. Però oggi vorrei veramente… Io pensavo addirittura, lo avevo anticipato, di poter iniziare addirittura l’esame dei testi. Bene
P.M.: Forse quello non ce la facciamo, Presidente.
Presidente: Forse quello non ce la facciamo.
P.M.: Lo manderei a domani, per prudenza.
Presidente: Però ecco, compatibilmente con le esigenze di tutti, io la pregherei di parlare oggi, oggi pomeriggio, quando lei crede. Benissimo
Avv. Rosario Bevacqua:(Voce non udibile)
Presidente: Bene. Grazie a lei. Scusi, avvocato Santoni, può continuare. Prego.
Avv. Santoni Franchetti: Abbiamo seguito la minuziosa e ponderosa indagine del Pubblico Ministero con grande attenzione, e lo dobbiamo pubblicamente ringraziare per la grande cortesia dimostrata, non soltanto sotto il profilo tecnico, ma anche umano. Non si è mai tirato indietro alle richieste di delucidazioni che, mano a mano, la difesa di parte civile gli ha chiesto. Ed era un ringraziamento doveroso e tanto più doveroso quanto lo stesso sapeva con quale scetticismo questa difesa di parte civile ha seguito questa indagine. È una cosa notoria, ma, ripeto, pur nutrendo dubbi sulle ipotesi accusatorie, la stessa accusa ci è stata molto vicina nel cercare di dissiparle, ma soprattutto di costruire delle prove valide. Vedano, Giudici, è con una certa emozione oggi che parlo, perché seguo questo caso da venti anni – dal 1975 – quando ancora non si parlava di “mostri”. Sono il decano, lo posso dire, di questo processo. Ho seguito tutte le indagini, tutti i Giudici che si sono succeduti nel dirigerle. Ho conosciuto tutti i poliziotti, tutti i carabinieri che hanno seguito questo caso. Ho seguito tutte le indagini contro, tutte le indagini contro tante persone accusate di essere il “mostro”, e che poi sono risultate estranee, almeno sotto certi profili – quello della colpevolezza – da questo processo. In questi tantissimi anni – io sono nato professionalmente con questo processo, perché nel 1975 ero appena praticante – abbiamo chiesto ed ottenuto dalla Procura della Repubblica di Firenze l’intervento, allora certamente straordinario in quella che è la storia del diritto criminale, della Scuola Criminologica di Modena, dove io stesso mi sono specializzato è ho collaborato. E abbiamo, col dottor Fleury inizialmente, prospettato quel quadro – e abbiamo un’ampia documentazione in atti – quel quadro psicologico di chi poteva essere il “mostro”; di quali connotazioni psichiatriche questo “mostro” doveva indicare, risalendo dai fatti alla persona, mentre normalmente avviene il contrario. E combinazione fra le combinazioni, questa difesa di parte civile conosce molto bene anche Pietro Pacciani per averlo difeso, inizialmente, in uno dei suoi processi: quello contro le figlie. L’ho difeso nel momento cruciale, nel momento in cui è stata sviluppata la perizia psichiatrica, quindi non posso dire che mi è una persona estranea, e potrò parlarne di prima persona. Veramente queste premesse le ritenevo molto importanti perché, la parte civile, signor Presidente – e prima le ho chiesto – questa parte civile – uno spazio, un momento particolare – non si può accodare al Pubblico Ministero, alle sue ipotesi, alle sue teorie. Ha una sua visione del processo, maturata in tempi certamente più lunghi e più sofferti di quella della pubblica accusa. E quest’istanza che coinvolge 16 giovani vittime, perché sono loro i veri protagonisti di questo processo, non le due verità come è stato dicotomizzato, in un’antinomia che rifiutiamo, dalla stampa e dalla opinione pubblica: accusa e difesa. Noi vogliamo, non abbiamo verità in questo momento, come ce l’ha l’accusa che certamente sostiene la stessa contro il Pacciani, o la verità della difesa, critica di quella dell’accusa. Noi vogliamo che in questa sede, e l’abbiamo attesa con emozione grandissima e con amarezza per tanti anni, vogliamo che si costruisca una verità, che si dia finalmente risposta a ombre inquietanti che da tante parti si sono sollevate e che fino ad oggi non hanno trovato risposta. Le nostre richieste scritte, modificate oggi – e ne parleremo in seguito con voi – modificate oggi, tendono a questo: a trovare delle risposte, perché noi vogliamo non un colpevole, vogliamo innanzitutto delle risposte. Questo processo non deve essere un’ordalia. All’improvviso, dall’alto, scende il colpevole. Il colpevole deve risalire dopo che abbiamo finalmente distinto la paglia, la pula, dal grano, da ciò che è buono e ciò che è falso. Deve essere verificato in questa sede. E il P.M. so che è perfettamente d’accordo. Questo processo si… noi abbiamo cinque domande, cinque domande che sono i cinque cardini di questo processo. La prima è la più importante di tutte: è la scansione straordinaria e sennò non sarebbe presente tutta questa stampa da tutto il mondo e l’opinione pubblica non sarebbe così interessata se la caratteristica di questo processo non fosse anomala rispetto a qualsiasi altro fatto di sangue conosciuto da noi fino ad oggi, da quelli di Singapore a quelli recenti della Russia -Rostock, mi sembra – o di Milwakee in America. È un fatto singolare, connotato da che cosa? Viene colpita sempre, vengono colpite sempre persone giovani che fanno l’amore in macchina; ma la connotazione, viene compiuto un rituale che si evolve nel tempo ma soprattutto la connotazione maggiore che, ripeto, è diversa da tutti gli altri fatti, che abbiamo una scansione temporale straordinaria e singolare: 1968, si passa al 1974, si passa al 1981, terminano nel 1985. Che cosa vuol dire questa scansione? Non è un serial killer, non può essere un serial killer. Se noi vediamo tutti gli elabo… un lust-murder, una persona che ama uccidere. Perché? Perché è evidente, non c’è bisogno di molta cultura per capirlo. Perché a un certo punto, dopo il ’68, l’omicida, o gli omicidi – perché non lo sappiamo – non colpiscono più? Perché rincomincia nel 1974? Questa è la risposta che vogliamo. Non è possibile che l’omicida, sia o non sia il Pacciani, la mattina del 1974 in ottobre, si alza e dice: ‘beh, oggi vado a uccidere’. Questo non ha significato alcuno. Dobbiamo ricostruire i moventi psicologici che ci sono, i fattori che hanno portato a questo scatenarsi e se non sono fattori psicologici, quali altri moventi ci possono essere. Il Pubblico Ministero… E cosi per il 1981. Perché dopo il 1974 l’assassino si ferma? E perché rincomincia nel 1981? È questa singolare scansione dei tempi che rende questo omicidio, questa serie di omicidi, particolare e non l’accomuna con nessun altro. Il “mostro” segue, si dice, strade particolari: è vero. Misteriose: è vero. Non è il serial killer che trova una prostituta, in una settimana la uccide; la seconda settimana ne uccide due; la terza tre e così via dicendo e alla fine confessa normalmente. Addirittura confessa omicidi superiori a quelli che ha effettivamente commessi. E allora? Il Pubblico Ministero ha incominciato infatti a centrare uno dei punti fondamentali di questa scansione temporale, cioè il 1968, connotato da tre fatti particolari: le confessioni di Stefano Mele e le ha affrontate – condivisibili o meno, ne discuteremo in altra sede -; la pistola e i proiettili, che sono gli stessi, è pacifico. Hanno fatto decine di perizie di tutti gli altri omicidi. Ma ha lasciato, ed ecco la connotazione e l’importanza di questa parte civile, della parte civile e voi, che potete supplire a queste manchevolezze dell’istruttoria peraltro legittime. Perché oggi l’accusa ha il potere di – il Pubblico Ministero di seguire e illuminare soltanto ciò che interessa a lui. Così come la difesa, che ha diritto di tacere e di criticare quanto fatto dal P.M.. Ma noi non ci limitiamo a questo, non vogliamo questo, e lo dimostreremo. Vogliamo una verità a 360 gradi, che non c’è stata. Talché nell’esposizione del Pubblico Ministero manca uno dei cardini del processo del 1968, perché, oltre alle confessioni di Stefano Mele e alla pistola, vi è l’attività di Natalino Mele. Il bambino che era in macchina viene portato. Non poteva, è pacifico, non poteva, è pacifico, andare di notte a una distanza – non mi ricordo di quanti chilometri, due o tre chilometri, quattro – di persone, suonare un certo campanello. Doveva essere accompagnato. Non solo perché non aveva le scarpe. Non aveva le scarpe e quindi su dei ciottoli, difficilmente percorribili anche con i mezzi, si sarebbe tagliato i piedi: e non aveva nessuna lesione ai piedi. Qualcuno lo ha accompagnato. Lui disse: “È stato lo zio Pietro”. Chi era lo zio Pieto? C’è stato un intero processo, svolto dal giudice istruttore Rotella, su questa parola. Perché è evidente. Due connotazioni: non fu ucciso in macchina, e poteva essere un testimonio; e fu accompagnato, per motivi che ignoriamo almeno in questa sede – non è compito nella sede introduttiva spiegarlo – a quella casa. Sono state arrestate molte persone per questo fatto. Sono state effettuate intercettazioni telefoniche interessantissime. Due pastori sardi dicono – e scaturisce da questa l’istruttoria del giudice Rotella – testualmente in sardo: “e chini di schidi chi ne dessi, e custu su segreto che nun se schidi”. E chi lo sa chi era che accompagnò il bambino a quella casa? Ed è questo il segreto che non si sa. Una volta sviluppato questo punto noi avremmo idee certamente più chiare su tutto. Però vedete che, dalle richieste del Pubblico Ministero, manca qualche cosa di fondamentale. Il carattere familiare di questo omicidio viene oggi messo in dubbio. Però se lo vogliamo mettere in dubbio dobbiamo affrontarlo a 360 gradi, non lasciarne qualche cosa fuori. Qualche cosa di estremamente importante, inquietante e difficile. Ma questa scansione dei fatti, storica, guardate bene, i moventi storici, non psicologici, continua col 1974. Perché il 1974? Si disse allora, signori, passa in giudicato, vi è la sentenza della Suprema Corte di Cassazione nei confronti di Stefano Mele. Qualcuno volle lanciare un messaggio. Messaggio peraltro non recepito. Ecco il perché dell’omicidio del 1974. Era una data precisa che si ricollega esattamente al 1968, come si ricollega quella dannata pistola che ancora quella volta colpì con modalità completamente diverse, perché la ragazza di cui io assisto i familiari, la ragazza venne oltraggiata. 96 colpi inferti – dico 96 colpi – inferti al suo corpo e il tralcio di vite infilato nel pube, nella vagina. Passa il tempo: 1981. Perché 1981? E siccome il Pubblico Ministero – ricordiamoci bene che, se non erro, nell’ordinanza di custodia cautelare del Pacciani, non si parla del ’68, è un’ipotesi aggiunta dopo – 1981, giugno, mi sembra l’omicidio, il nuovo omicidio. Da due mesi Stefano Mele è in libertà. Allora, casi, sempre casi, può essere. Oh! Ci mancherebbe altro! Può essere un caso. Per noi non lo è. Noi diciamo questo, in chiave critica, ma non negativa del Pubblico Ministero. Ecco cosa lo distingue la parte civile. Le interazioni del 1968… è come una piovra: la testa l’ha nel 1968, ma i tentacoli vanno molto più lontano. Io non so le interazioni tra i personaggi tutti, tutti da noi citati oggi – Pietro Locci, Giovanni Locci, Salvatore Vinci, Pietro Mucciarini, Giovanni Mele. Le interazioni fra quel gruppo e il Pacciani, o persone vicine al Pacciani, devono essere tutte dimostrate. Io non ho capito oggi, nella relazione introduttiva del Pubblico Ministero, cosa volesse dire quando ha detto: “Stefano Mele non ha ucciso”. Vuol dire: Stefano Mele si è accusato di un delitto che non ha commesso e di cui non sa nulla? Oppure: Pietro Mele si è accusato di un delitto che non ha commesso, ma di cui sa tutto? Perché, nella prima ipotesi, è smontabile forse troppo facilmente. La seconda, molto più suggestiva, deve però dimostrare le interrelazioni fra quel gruppo di quel persone. I suoi odi profondi, di Stefano Mele, nei confronti di Francesco Vinci e Salvatore Vinci, che lui dice: “facevano all’amore con mia moglie, davanti a me”, nella sua casa, nel suo letto, davanti a lui – un odio profondo – e l’attuale imputato. Interrelazioni che scandiscono il tempo, lo scandiscono nel 1974, nel 1981: queste vanno dimostrate. E noi abbiamo chiesto testimonianze su questo punto, che non può essere tralasciato; è questa la chiave del processo. O noi rifiutiamo assolutamente, dicendo: Stefano Mele è un pazzo che si accusa di un delitto di cui non sa nulla. Oppure noi andiamo a scavare e costruiamo questa interrelazione. Questo è il primo punto. La seconda serie di domande è questa: perché gli omicidi avvengono soltanto intorno a Firenze? È la seconda connotazione di questo processo, e ci abbiamo pensato, in questi anni, infinitamente. Se è un serial killer, troverebbe oggetto per la sua passione più facilmente in altri posti. Basta andare d’estate sulle Apuane, troverebbe centinaia di coppiette facilmente eliminabili. Basterebbe andare sull’Appennino Tosco-Romagnolo per trovare vicino a questi paesini, dove ci sono discoteche e balere, occasioni infinite. No! Sempre e soltanto intorno a Firenze. Anche questa domanda deve trovare risposta. Noi vogliamo prima le risposte a queste domande e dopo il nome di un colpevole. Ci devono essere delle motivazioni logistiche: non ha la macchina. Oppure, è sottoposto a pressione, è sempre stato sottoposto a pressione di organi di Polizia Giudiziaria, non necessariamente in colleganza al “mostro”; può essere anche per altri motivi. Ma noi una risposta la vogliamo. Perché se un serial killer – lo sappiamo – percorrono la Russia, l’America, la Francia, la Germania – abbiamo un’abbondantissima documentazione in atti fornita dalla Scuola di Modena – per colpire dove è più agevole. Lui no: colpisce dove è più disagevole. Perché, ricordiamoci almeno questo, nel 1984 partecipai a delle riunioni con la Procura della Repubblica, era presente l’allora Ministro Scalfaro: c’era una pressione, controlli dappertutto in queste zone. Ciò nonostante, lui nel 1985 continua a colpire proprio lì. È un messaggio, è un caso, oppure è una necessità, per questa persona? Ma la risposta la dobbiamo trovare. Prima di pensare al proiettile inesploso trovato nel giardino, prima di pensare ad altre cose, dobbiamo rispondere a questo, dobbiamo indagare su questo. Io penso che i testimoni portati dal Pubblico Ministero, dalla difesa e, particolari, anche da questa parte civile, devono rispondere a questo.
Terza domanda. Queste sono meno importanti. La lettera spedita nel 1985 da San Piero alla dottoressa Silvia Della Monica è anomala rispetto a tutti gli altri omicidi. Perché? Fa parte del nuovo rituale del “mostro” – e lo domanderemo a tutti – oppure no? Oppure è soltanto il modo di crearsi un alibi. L’omicidio avviene a sud di Firenze, la lettera spedita a nord di Firenze. È concepibile, secondo voi, che un “mostro” – e una risposta la dobbiamo trovare, sono queste le domande che pongo a tutti voi – si porti un pezzo di seno di questa infelice donna per tanti chilometri, passando la città, andando a nord, spedendola, perché? Soltanto perché il rituale è mugellano? O forse perché così, mandando qualcun altro, lui alle dieci del sabato o della domenica – perché non lo sappiamo – dell’omicidio può costruirsi un alibi a sud, mentre una lettera viene spedita a nord? Sono le domande che noi ci poniamo. Quinta ed ultima domanda, prima di illustrare le richieste, è la stranezza. Noi chiederemo il deposito, dovrebbe essere già acquisito agli atti, però nemmeno il Pubblico Ministero in questa, tra le tante migliaia di carte sa se l’avete materialmente, supplisce la difesa, comunque, ai sensi dell’articolo 238 bis del Codice di Procedura Penale è la sentenza ordinanza del dottor Rotella che chiude i processi contro Vinci, Mele, Mucciarini, Chiaramonti, Vinci Salvatore, Mele Stefano e Pierini Ada. Chiude e le apre con ordinanza poi per le calunnie. Queste interrelazioni che prima abbiamo illustrato, cercando di focalizzarne l’estensione e la propagazione negli anni, non vengono chiuse come una pietra tombale da questa sentenza. Perché questa sentenza, signori, ricordatevi – è la quinta domanda che vi sottoponiamo, l’ultima – è soltanto il prodotto di una singolare situazione e salvo che nel 1981 e parzialmente nel 1985, c’è sempre stato, durante gli omicidi, qualcuno in carcere accusato di essere il “mostro”. Questa è l’altra connotazione e ho finito. Non saremmo qui oggi con Pietro Pacciani – ne sono sicuro – se qualcuno non avesse sempre ucciso scagionando queste persone gravate da indizi che potevano, e che erano allora considerati formidabili – e li rivedrete leggendo questa ponderosa sentenza – non fossero stati scagionati dagli omicidi che venivano mano a mano commessi. Era una persona, questo “mostro”, molto generosa se scarcera sempre queste persone. Talché si pensò allora che lo facesse perché c’erano dei rapporti di amicizia o di parentela. O di paura, che parlasse il vero “mostro” quelli che erano dentro, perché sapevano dei fatti. Come vedete le interrelazioni del 1968 non finiscono mai di stupire, perché noi stiamo estremamente attenti per quest’ipotesi di lavoro, peraltro dagli inquirenti vagliata e ponderata assai: era solo il “mostro” e nessuno ne sa nulla, oppure vi sono delle interrelazioni, dei concorsi fra queste persone? E in questo caso, forse, anche l’odierno imputato può entrare in queste interrelazioni. E noi lo possiamo sapere. Ecco le cinque domande fondamentali. Ripeto, la nostra ricerca, il senso della nostra presenza è in questa ricerca, ricerca di una verità storica. Non abbiamo niente da dire, non abbiamo verità preconfezionate. Vogliamo sapere, e vogliamo verificare… perché, Presidente, signori Giudici, se non lo verifichiamo oggi pubblicamente, davanti a tutti che possono portare il loro contributo, quando lo possiamo fare? Ma in questi venti anni abbiamo mai potuto farlo? E vedremo ora che cosa non è stato fatto. Tante cose non sono state fatte. Per esempio non è stato preso – almeno nei primi casi – il sangue: non sappiamo il codice, il DNA delle vittime. Talché, quando in casa di uno di questi sospettati si trovò degli stracci di sangue, non si sapeva se questo sangue poteva essere riportato alle vittime, perché non era stato preso il sangue. Questa è la verità. E allora forse se si fosse potuto pubblicamente dibattere allora, questi problemi allora potevano essere ancora risolti. E noi non vogliamo perdere questa occasione, e lo dico pubblicamente, in nome di queste 16 persone: vogliamo oggi, qualunque sia il risultato di questo processo, che certi problemi vengano per sempre risolti. Almeno questo l’avremo ottenuto. In futuro, ridiscuteremo in Corte d’Appello della responsabilità del Pacciani, cercheremo qualche altro imputato che magari fra dieci anni si ripresenterà alla nostra attenzione. Avremo risolto dei problemi, e non sarà poco.
Presidente: Avvocato Santoni.
Avv. Santoni Franchetti: Concludo con le prove, Presidente. Credo che la nostra posizione così distinta, anche se, ripeto, molto apprezza quella del PM, deve aver finalmente un suo spazio. E quindi spiego le prove e le testimonianze che noi abbiamo chiesto, proprio per quel legame del 1968. La prima testimonianza che chiediamo è quella di Natalino Mele, perché sicuramente lui sa ed è in grado di dirci – il padre forse non è in grado di dirci e noi ne chiediamo la testimonianza – la verità su quei fatti. E che Dio lo illumini. So che quel ragazzo ha avuto moltissimi problemi, molte sofferenze: sarebbe ora che, diventato uomo, che ci dica la verità. Cosa che non ha mai fatto. Seguiranno poi la richiesta di Pietro Locci, Giovanni Locci, Salvatore Vinci, Pietro Mucciarini, Giovanni Mele e del dottor Antonio Manganelli, che a quei tempi seguiva le indagini. Così come di Angiolina Manni e delle figlie, Rosanna e Graziella, su quei fatti. Chiediamo poi la testimonianza di Maria Antonio Sperduto, sempre sulla personalità, su quei fatti che l’hanno vista legata al Pacciani. Poi vi sono particolari… una domanda un po’ particolare, ma che vogliamo una risposta anche su questo. Abbiamo chiesto la testimonianza del dottor Mario Spezi, giornalista, e il dottor Vincenzo Tricomi, magistrato. Io mi ricordo, parlando col dottor Izzo che era allora Pubblico Ministero, di un famoso biglietto che riferiva dei fatti del 19… che diceva: “Andate a vedere” – nel 1982 – “il processo di Stefano Mele”, con delle connotazioni molto strane e precise. Questo biglietto, questa lettera anonima non è mai stata trovata. Non è agli atti. Ma di quella presenza storica è fondamentale, non c’è bisogno che vi spieghi il perché. È evidente che se quel biglietto, se quella lettera era stata inviata, qualcuno già da allora voleva indirizzare per motivi particolari, riseguendo le logiche che vi ho spiegato del 1974 e del 1981… Presidente, ella sta forse cercando…
Presidente: Avvocato, mi scusi eh? Prima che vada avanti, una precisazione: io sto leggendo la sua istanza…
Avv. Santoni Franchetti: Sì, gliel’avevo preannunciato prima, Presidente.
Presidente: Ma…
Avv. Santoni Franchetti: No, un momento. Preannunciato prima: noi abbiamo depositato l’11…
Presidente: Aprile, infatti.
Avv. Santoni Franchetti: Aprile.
Presidente: È quella che ho in mano io.
Avv. Santoni Franchetti: Ecco.
Presidente: Una lista.
Avv. Santoni Franchetti: Dopo questo deposito abbiamo saputo fatti nuovi, per esempio, questa circostanza, e chiediamo ora, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale – recentissima, del ’93 – che la Corte con una nuova produzione, che faremo ora, integri questa lista testi, laddove la Corte lo riterrà opportuno. Ma ne chiederemo anche altre cose ulteriori a questo. Logicamente la Corte, ai sensi di questa sentenza, è inutile che ve la ricordi, la conoscete benissimo questa sentenza della Corte Costituzionale del 20 marzo che ha ripreso giurisprudenza della Suprema Corte; non voglio entrare su questo punto, ma è fondamentale alcune prove. Questa per me è una prova che io sono venuto, mi sono ricordato, essere stata dibattuta soltanto a una trasmissione televisiva del 18 aprile, cioè il giorno prima del processo. Ero a Canale 10 con Mario Spezi, che l’ha ricordata. Mi sono ricordata di averla sentita anche dal Pubblico Ministero dottor Izzo, e allora ho formulato questo nuovo capitolo di prova. È una cosa che ho saputo sette giorni dopo il deposito rituale delle nostre istanze. Finite le testimonianze ecco le prove, che sono profondamente illuminanti, che abbiamo chiesto. La prima prova è una perizia, una consulenza merceologica sul blocco da disegno Brunner. Questa l’ho ampliata ulteriormente in questa nuova, spiegata meglio in questa nuova lista che sto a presentare, ed è tipica di questa contrapposizione tanto esaltata accusa-difesa. L’accusa, sul blocco da disegno, sul retro trova una sigla, e dice: voglio sapere, questa sigla, se proviene da una città tedesca. È stato abbondantemente analizzato questo, ma il block-notes, se voi lo vorrete vedere un momento, è caratteristico per altri fatti e non credo che l’accusa si opporrà a questa prova. Innanzitutto è in condizioni pietose, cioè è, definirlo un blocco è un eufemismo, è un accartoccio di roba, tutto viola ai margini, ma questo deterioramento attacca il centro pagina. È una cosa che nessuno di noi raccatterebbe per terra. Domanda: come è, perché si è ridotto in questo stato, e dove? Cioè diciamo, lui dice: “l’ho preso in una discarica”. Se è in una discarica, noi troveremo nell’analisi merceologica di queste pagine delle sostanze chimiche particolari che possono o non possono essere compatibili con una discarica. Dice: “Ho sentito dire dagli inquirenti che i ragazzi tedeschi chiedevano, tenevano il portasapone su questo block-notes”. In questo caso vi sarebbero tracce di sapone dentro le pagine. Oppure si può essere deteriorato in altro modo. Basta fare l’analisi merceologica di queste pagine per sapere come mai si è ridotto in questo stato. Mi sembra che… Ecco l’importanza della parte civile, ecco la vostra importanza di supplire a delle manchevolezze che non sono… che non lo sapevano. Sono delle scelte precise, e quindi rispettabilissime – io penso al mio, gli altri pensino al loro – del Pubblico Ministero e della difesa di non portare avanti una certa analisi. Ma noi la chiediamo. Come, se voi leggerete nell’incidente probatorio effettuato, le discussioni, i chiarimenti dei periti, su una di queste pagine emerge: è stato scritto sulla prima pagina, sotto emergono ancora delle parole. Hanno detto i periti: “Queste frasi possono essere rilevate. Si può sapere cosa è stato scritto”. Alla parte civile interessa moltissimo sapere cosa è stato scritto, cosa può emergere da queste parole che erano un foglio strappato. Inoltre, in questo block-notes vi è una parte scritta direttamente da Pacciani. Se voi lo guardate, anche persone non esperte di grafologia vedranno che sono stati usati inchiostri diversi. Il blocco dovrebbe essere un’unica espressione, però – cioè scritto nello stesso momento – però l’inchiostro è diverso. Lo vogliamo analizzare? Vogliamo farlo parlare finalmente, questo blocco, a 360 gradi, o no? O ci dobbiamo soltanto limitare alla sigla che è stata posta sul retro? Non so a chi verrà giovamento, se all’accusa, se alla difesa: sicuramente se ne avvantaggerà la verità. Dobbiamo sapere come mai questo blocco si è deteriorato. Lo possiamo sapere, sì. Io ho già chiesto a Modena, alla Facoltà di Medicina Legale, se è possibile e dice: è semplicissimo. Bene. Ci vogliono centri attrezzati, Firenze non credo che sia all’altezza. C’è Bologna, c’è Milano, c’è Modena. Modena è stata scelta dal Pubblico Ministero per questa serie, per tanti accertamenti. Può proseguire, è uno dei centri più attrezzati d’Europa, può seguire anche questa analisi che per noi è fondamentale. Cioè: questo blocco deve parlare. Così come devono parlare… Io, a questo punto uno potrebbe fare anche l’analisi del portasapone: sapere che tipo di sapone è rilevabile su questo portasapone. Laddove noi finalmente e sul block-notes ci fosse del sapone, potremmo subito fare un’equazione tra quel tipo di sapone del portasapone e quello che forse è sul block-notes. Non è una critica. Noi vogliamo, hanno diritto le parti di svolgere il processo come vogliono. Noi, credo, abbiamo altrettanto il dovere, siccome non sappiamo la verità, non siamo depositari di nessuna verità, vogliamo sapere che cosa realmente è ricavabile dagli atti processuali per poi utilizzarli in seguito. Si chiede inoltre, l’abbiamo già detto, una consulenza, ma una consulenza fatta dalla Corte, non di parte, sulla dinamica dei colpi tirati alla roulotte, al camper dei ragazzi tedeschi, e l’altezza di coloro… della persona che ha tirati questi colpi. Dice il P.M. : “noi siamo certi che è compatibile esattamente con quella del Pacciani”. Mi sembra di ricordare che dalle perizie effettuate dai modenesi si parlava di un uomo alto 1 metro e 80. Io ora non so esattamente su quali fondamenti scientifici il P.M. basa le sue affermazioni, però chiedo che sia questa Corte d’Assise, pubblicamente, a fare una perizia. E noi sapremo finalmente una verità oggettiva e non di parte. Si è chiesto ancora – e non so, Presidente, ma questo era soltanto un errore, se l’ho messo nella precedente lista testi – che venga effettuata una consulenza tecnica sugli stracci reperiti nel garage di Pacciani per verificare se gli stessi sono merceologicamente uguali a quelli in cui era avvolta l’asta molla della Beretta inviata ai Carabinieri, e se gli stracci coincidono o meno tra loro. Cioè, il Pubblico Ministero ha detto: coincidono, sono gli stessi. Ma io non ho trovato nelle carte processuali, un fondamento scientifico. Anche questa analisi merceologica è molto semplice: gli stracci vengono, anche se sono sostanze ordinarie, vengono imbevuti, se il blocco è unico, delle stesse cose. Si può verificare mettendoli insieme, però deve verificare se sono stati strappati o meno, dico, dallo stesso blocco. Ma questo lavoro deve essere fatto dalla Corte d’Assise, deve essere fatto con incidente probatorio – e non era stato fatto. Oppure comunque, pubblicamente, oggettivamente con la presenza delle parti. Non si può dire: è cosi perché qualcuno ha avuto questa impressione. Noi vogliamo una verifica oggettiva. E anche su questo credo che il Pubblico Ministero non abbia alcuna obiezione. E poi ci ho un problema, un problema anche questo recente. Si chiede inoltre una consulenza tecnica tesa ad accertare le caratteristiche della saliva eventualmente impiegata sulla busta e sui francobolli della famosa lettera che, però, non è stata acquisita agli atti processuali. Ora vi è un’obiezione da parte di questa difesa: è vero che i biglietti anonimi non possono entrare nel processo, però non sono… Questa analisi sulla saliva è stata fatta per altre lettere, per esempio su quelle inviate da San Piero a Sieve alla dottoressa Della Monica: non c’era saliva. Ma sulle altre lettere – era stata chiusa con l’acqua -. È una cosa molto importante, tra l’altro; denota grande esperienza e grande cultura in chi le ha inviate. Nelle altre lettere però inviate al Pubblico Ministero, erano tutte invece chiuse con la saliva, guarda caso. Su queste sì, però su questa no. E noi… è vero che il biglietto è anonimo, non va acquisito; ma i dati del biglietto, se c’è la saliva – e questa è una firma – se è scritto in un certo modo – e questa è una firma – queste sono cose che vanno analizzate. Perché il biglietto, certamente, se uno non lo firma, rimane anonimo. Ma vi sono tanti altri modi di sapere se un biglietto è stato firmato: modi scientifici. Quindi noi chiediamo l’effettuazione di questa perizia. Si era già chiesta la completa trascrizione delle intercettazioni ambientali – non mi sto nemmeno a soffermare su questa e infine, l’acquisizione della sentenza istruttoria del dottor Rotella. La chiediamo e l’avevamo già chiesta, ex articolo 238 bis, e mi sembra che questa dovrebbe essere già stata acquisita, anche se non so se materialmente presente. Non faccio altro che ridarla, eventualmente ne avrete due copie. Ho concluso, quindi. Il Pubblico Ministero ha detto: proveremo questi fatti. Io chiedo che questo processo, Presidente, cosi importante per tante famiglie, così importante per l’opinione pubblica e direi così importante nella storia del crimine, sia un processo aperto. Cioè, mano a mano – e abbiamo una grande fiducia in questa Corte d’Assise – che verranno evidenziati dei problemi, che si apriranno delle falle nelle costruzioni logiche di accusa, difesa, parte civile o dei testi, ecco, suppliamo con nuove indagini. Eravamo d’accordo col Pubblico Ministero e penso che la difesa non abbia obiezioni, che queste perizie richieste dalla parte civile possono essere sviluppate senza fermare il processo; si può continuare a sentire i testimoni mentre i periti lavorano, eventualmente in date e momenti in cui i difensori possono partecipare, se vogliono. È vero che questo processo deve essere veloce, ma deve essere anche esaustivo, Presidente. Dobbiamo anche togliere qualsiasi
tipo di dubbio. E oggi, in questo momento, è il desiderio e la volontà precipua di questa parte civile. Io vi ringrazio per l’ascolto, e deposito sia le nuove richieste riordinate direi – e ricordiamoci che voi avete questo potere integrativo che è molto importante – unitamente alla sentenza del Tribunale di Firenze, del Giudice Istruttore: la numero 357/81.
Presidente: Lei poi farà vedere copia delle nuove richieste alle altre parti, ovviamente.
P.M.: Grazie, io non le ho, Presidente.
Presidente: Avvocato Colao, prego.
Avv. Aldo Colao: Signori della Corte, signori Giurati, in questo processo rappresento la famiglia di Paolo Mainardi, assassinato in circostanze rocambolesche a Baccaiano di Montespertoli il 19 giugno 1982 insieme a Migliorini Antonella. La famiglia, e in particolare la madre, è stata duramente provata da questo evento, tanto che è una donna ancora più anziana oggi degli anni che avrebbe se non si fosse verificato questo fatto. Ed è comprensibile. Con ciò dico che nessuno spirito di vendetta anima i miei clienti e la parte civile, ma sete di Giustizia sì: sete di Giustizia. Perché questi efferati omicidi ripetitivi che hanno sconvolto la Toscana dal ’68 al 1985 vedono oggi imputato di questi reati Pacciani Pietro. E naturalmente noi, costituendoci parte civile, vogliamo seguire con la massima attenzione e avvalerci dei mezzi di prova prodotti dall’accusa e anche dalla difesa, e in fase di controesame, e dalle altre parti civili, puntualizzare col solo scopo di arrivare alla verità. Non posso però esimermi in questa circostanza da un’osservazione. Dobbiamo fare chiarezza, lavorando tutti insieme, con rigore logico. E il rigore logico non deve essere, diciamo, eccessivamente distolto, inquinato ed appesantito. Prima che questa inchiesta fosse iniziata erano stati fatti degli errori, è umano. L’autorità giudiziaria si dava da fare, come è suo dovere e naturalmente ci sono stati degli errori. Sono stati riconosciuti questi errori però dobbiamo estrapolare da questo procedimento giudiziario, che poi è legato a quello del ’68 – come il P.M. giustamente dice – dal fatto: proiettili, bossoli, arma, unica arma. È chiaro che, arrivando attraverso i gravi indizi, precisi e concordanti che sussistono in tutti questi omicidi è chiaro che ci si rifà al delitto del ’68. Evidente è, diciamo, un procedimento già esaurito, già sfogato e la memoria di questo povero bambino – il quale fu turbato, e ora è uomo e non so in che condizioni psichiche possa essere ma mi dicono e ritengo, piuttosto scarse – potrà portare certo delle cose, auguriamoci che le porti, però il filo conduttore rimane: proiettili, bossoli, pistola. È la stessa arma del ’68, quindi non si poteva tenere fuori questa arma e questa correlazione di base se non rifacendosi e incamerando in questa serie di omicidi anche quello del ’68. Ora, se poi sia un serial killer e agisca a scadenze determinate se poi viceversa le precedenti indagini avevano evidenziato un medico, alto, distinto, agile, scattante che operava col bisturi, e naturalmente questo poi è stato deluso dall’odierno imputato – il quale naturalmente è un agricoltore, ha i calli alle mani, e naturalmente non corrisponde a queste caratteristiche – queste sono altre cose. Il processo naturalmente deve andare avanti col miglior rigore, e noi faremo la nostra parte nel seguire con la massima cura e attenzione. Grazie.
Presidente: Avvocato Pellegrini.
Avv. Patrizio Pellegrini: Avvocato Pellegrini per i genitori di Pia Rontini, uccisa – come tutti sanno – a Vicchio nel 1984. Io riporto la discussione su un binario che ritengo a me più congeniale e anche più consono alla posizione che le parti civili assumono in un processo penale. Siamo titolari di un’azione civile tesa ad ottenere il risarcimento dei danni nei confronti di colui, o di coloro che ci vengono proposti dall’autorità inquirente come possibili autori del fatto. In questo, in questa indicazione noi crediamo, fino a che il processo non avrà dimostrato, eventualmente, il contrario. Altrimenti non si giustificherebbe la nostra presenza come parti civili che chiedono a una persona, esattamente individuata, il risarcimento dei danni che le sue malefatte hanno provocato. È questa l’ottica con la quale io mi pongo come difensore delle parti civili. Chiedo risarcimento dei danni, è ovvio, è sottinteso, all’imputato che oggi la Procura della Repubblica di Firenze mi ha portato sui banchi quale imputato, appunto. Non lo so se la sentenza confermerà questa ipotesi; ma del resto noi avvocati siamo abituati, è normale per noi citare in giudizio una persona, durante il giudizio verifichiamo le responsabilità, le inadempienze, quello che la persona citata ha fatto nel bene e nel male, dopodiché, se le prove raccolte saranno sufficienti per inchiodarlo alle sue responsabilità, verrà condannato, altrimenti verrà prosciolto. È una posizione lineare di qualunque giudizio civile, e non fa eccezione perché si inserisce, guarda caso, nel processo penale. Quanto alle prove delle quali intendo avvalermi, è ovvio che intendo avvalermi dei testimoni, in controesame si intende, indotti dalla difesa, indotti dalla Pubblica Accusa. E chiedo, espressamente in linea con la mia presenza, la presenza dei signori Rontini in questo processo; chiedo che ai sensi dell’articolo 316 del Codice di procedura penale, essendovi fondata ragione di ritenere che manchino, si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato – perché per queste io sono qua – la parte civile può chiedere e sta chiedendo in questo momento al Giudice il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili appartenenti a Pietro Pacciani. Grazie.
Presidente: Avvocato Saldarelli, prego.
Avv. Luca Saldarelli: Anche in sostituzione dei colleghi Rosso e Ciappi.
Presidente: Benissimo.
Avv. Luca Saldarelli: Questo difensore non ha da fare alcuna relazione introduttiva, si richiama espressamente a quella del signor Pubblico Ministero, concorda nella richiesta di ammissione delle prove formulate dallo stesso Pubblico Ministero. Non propone alcuna opposizione alle prove richieste dalla parte civile, avvocato Santoni Franchetti. Chiede ovviamente l’esame o il controesame dei testimoni indotti dal Pubblico Ministero e dalla difesa dell’imputato, nonché quelli indicati dalla difesa di parte civile; chiede l’esame dell’imputato stesso, riservandosi nel prosieguo, e quando la Corte esaminerà le singole posizioni, eventuali ulteriori interventi. Si pone solamente un problema che propone alla Corte, ma che è già stato sollevato da alcuni difensori. La Corte ha già deciso di espungere dal fascicolo dibattimentale alcuni scritti anonimi che non hanno, in quanto anonimi, possibilità di accedere al fascicolo dibattimentale. Questo difensore chiede che invece gli stessi vengano acquisiti quali corpi di reato, in quanto entità materiali e non certo per il loro contenuto letterale, perché gli stessi sicuramente saranno oggetto o potranno essere oggetto nel corso dell’istruttoria dibattimentale di richiesta di perizia sia sotto il profilo calligrafico, sia sotto il profilo tossicologico – mi sembra l’abbia avanzata l’avvocato Luca Santoni Franchetti – di talché per questi soli fini possono stare nel fascicolo dibattimentale. In tal senso chiede che gli stessi vengano riacquisiti quali corpi di reati al fascicolo dibattimentale a questo solo fine, prescindendosi dal loro contenuto letterale, ideologico, ma solamente come atto, come documento, come oggetto materiale.
Presidente: Prego, Avvocato.
Avv. Andrea Capanni: Dottor Procuratore Andrea Capanni, sostituto processuale dell’avvocato Guido Puliti, patrono di parte civile Rontini Marzia. Nessuna esposizione introduttiva, come è logico, nessuna prova da proporre all’attenzione dell’illustrissima Corte di Assise di Firenze. Soltanto una presenza questa che vuole esprimere non soltanto la doverosa necessità per la sorella di Rontini Marzia di essere rappresentata qui oggi di fronte a voi, ma vuole esprimere anche una meditata fiducia nel lavoro portato avanti dalla Procura della Repubblica di Firenze nella fase delle indagini preliminari e l’interesse ad essere partecipi di questo dibattimento. Espressamente questo difensore si associa a quanto testé chiesto dall’avvocato Saldarelli circa il reinserimento nel fascicolo del dibattimento di quegli anonimi, in quanto anche secondo questa parte civile trattasi di cose pertinenti al reato e quindi come tali suscettibili di acquisizione. Grazie.
Presidente: Bene, vi sono altri? Nessuno. Benissimo. Allora direi, se siete d’accordo, possiamo aggiornarci a oggi pomeriggio. Avvocato Bevacqua e avvocato Fioravanti, potrete illustrare le vostre richieste di prove. Va bene? Direi possiamo andare alle 15.30, se siete tutti d’accordo. Va bene? Buongiorno.
Avv. Rosario Bevacqua: Siamo tutti d’accordo.
Presidente: Va bene? Buongiorno.
Presidente: Bene, signori, buonasera. Riprende l’udienza, per favore ciascuno al proprio posto. La parola è alla difesa dell’imputato. Parla lei avvocato Fioravanti?
Avv. Pietro Fioravanti: Sì.
Presidente: Prego.
Avv. Pietro Fioravanti: Avvocato Pietro Fioravanti difensore di Pietro Pacciani. Dopo aver ascoltato il Pubblico Ministero e le parti civili, il sottoscritto, in difesa di Pietro Pacciani, propone di dimostrare l’assoluta estraneità dell’imputato ai reati allo stesso contestati ed in primo luogo osservando l’onestà, la tranquillità e la serenità con cui la Pubblica Accusa ha tratteggiato sinteticamente una vicenda processuale dell’ipotetico autore della drammatica vicenda di sedici omicidi. Sedici morti di altrettanti giovani, dal 1968 al 1985. Diceva il Pubblico Ministero questa mattina, processo difficile perché indiziario, per l’Accusa. Processo meno difficile perché indiziario per la difesa ma processo importante per la difesa per Pietro Pacciani, per l’Italia, che ha letto tante stupidaggini sulla stampa su questo caso, su questi casi. Ma non è che la difesa abbia qualcosa da dire contro la stampa o contro le televisioni ma contro la stampa stupida e le televisioni stupide.
Presidente: Avvocato, lasciamo stare argomento della stampa, della televisione.
Avv. Pietro Fioravanti: Sì, lascio stare l’argomento…
Presidente: Per carità, perché il processo si fa in quest’aula, di ciò che accade fuori non ce ne importa nulla.
Avv. Pietro Fioravanti: Senz’altro.
Presidente: Prego.
Avv. Pietro Fioravanti: Senz’altro, senz’altro. Chiedo scusa se ho offeso qualcuno.
Presidente: Prego.
Avv. Pietro Fioravanti: E anche alla Corte chiedo scusa. Processo difficile perché indiziario ma a questo punto la sua esposizione, l’esposizione del Pubblico Ministero partiva da tesi, qualcuna, certamente tra virgolette e senza offesa, assurda per noi difensori, qualche altra aleatoria. Immaginando che l’autore di quegli omicidi potesse essere Pietro Pacciani, sottolineo immaginando. Mancava comunque alla tesi del Pubblico Ministero forse un’argomentazione logica al momento in cui si apprestava a dimostrare l’evidenza, partendo dalla persona di Pietro Pacciani e non dai fatti. Era anche un’affermazione chiarissima questa della parte civile, avvocato Santoni. Proseguiva illustrando alcuni episodi che con il processo per i sedici omicidi nulla avevano a che fare, in quanto l’illustrazione di questi episodi riguardavano fatti del passato di un uomo. Lo sforzo era encomiabile, sicuramente encomiabile, perché il lavoro dal 1968, intensificato dopo il 1985, è stato veramente grosso. Lo sforzo era massimo quando, riannodando le fila un po’ scomposte del ragionamento, scendeva a proporre la sintesi per arrivare alla prova. Per l’Accusa la prova era raggiunta con un criterio cronologico, cioè prova dei delitti, perché si è indagato su Pacciani e prova sugli indizi. Per arrivare a questa prova il Pubblico Ministero illustrava e si riprometteva di illustrare maggiormente con dei mezzi documentali, atti di indagine, foto, perizie, sequestri, verbali e scendendo ancora nei particolari, iniziava a parlare dell’arma del delitto. Stessa arma dal 1968, stesse cartucce, simili caratteristiche ambientali: ora notturna, coppie in atteggiamento intimo, uso di una pistola e di uno strumento da punta e taglio. Questa era la discesa verso i particolari ma entrando a parlare più distintamente dell’arma, purtroppo di un’arma a noi ignota, o nota soltanto perché risalendo dall’esame dei proiettili si risale al tipo di arma, mai trovata. Il Pubblico Ministero faceva un breve salto nel buio. Se in tutti i delitti venne usata una stessa arma, anche l’autore di questi delitti è unico. Ecco, quel tra virgolette assurdo era questo, cioè l’unicità dell’arma mi dà anche come equivalenza l’unicità dell’autore dei delitti. È un comodo assioma questo, assolutamente e logicamente non dimostrabile. Entrando nella storia processuale, o meglio nella storia delittuosa di questi fatti, la Pubblica Accusa parla di indagini forse fatte male, forse non guidate bene, non portate a termine bene per il delitto del 1968. Sicuramente una confessione non in linea con gli atti di quel processo, né con gli atti almeno fino al 1989. Solo quando Mele negò, negò tutto, ma lo negò molto tardi, in quel momento Mele, quando negò, era stato dichiarato seminfermo di mente. È molto importante questa affermazione del Pubblico Ministero ma che deriva da una premessa logica per una conclusione illogica almeno processualmente intesa per questo processo. Tanto più illogica è la tesi della Pubblica Accusa quando ho sentito affermare che la credibilità del Mele è uguale a zero. Fu uguale a zero in quel processo. Punto e a capo. Vi dimostrerò – dice il Pubblico Ministero – che Mele Stefano non fu sincero, nessuna indagine o perizia vi fu, riepilogativa. Mele comunque non avrebbe sparato dal finestrino posteriore e per questo è falso. Dimostrazioni a posteriori portate. Ma allora qual è la verità per la storia? Se lo ripeteva la parte civile questa mattina avvocato Santoni Franchetti. Qual è la verità storica? Noi vogliamo la verità, non una semplice verità. Siamo tutti capaci di trovare un colpevole; siamo tutti capaci di trovare una verità soggettivamente intesa; non lo so se questa verità può essere scritta a caratteri cubitali che è la verità. Io ho seguito quest’uomo da oltre cinque anni, dal 1989, quando era alla fine della sua pena per dei fatti riguardanti le sue figlie. Ho seguito quest’uomo, ci ho parlato tante volte, lo può dire lui i sabati che io ho trascorso in carcere con lui. Mi sono convinto di giorno in giorno sempre di più, soprattutto da quel primo interrogatorio di giugno ’90, quando con la prospettiva di sentirlo, di sentire il Pacciani per l’argomento armi o una pistola o dei fucili ad avancarica vecchi, si cominciava ad insinuare, e maggiormente nel settembre ’90, e poi l’anno successivo, 14 luglio ’91, finalmente venne fuori la storia che Pacciani poteva essere l’autore di questi delitti. Fino ad arrivare al 16 gennaio 1993 con la misura cautelare di Pacciani. Però la consequenzialità dell’assunto iniziando dal ’68 così come ha fatto il Pubblico Ministero, io non mi sento di sostenere, sarò anche un piccolo avvocato, di statura e di intelligenza, ma essendo vissuto con un uomo, un inganno così prolungato, certamente non siamo gli ultimi della classe, io penso, per lasciarci ingannare sempre, per oltre cinque anni da una figura, che sarà o sarà stata quello che sarà stata ma non mi sento di sostenere nemmeno lontanamente una sola delle tesi di quegli otto indizi che poi sono diventati quattro in Cassazione, dei quali uno solo sembrerebbe abbastanza serio. Mi è piaciuta l’idea del Pubblico Ministero sulla – curiosamente piaciuta – sulla infondatezza di una tesi che alcuni hanno sostenuto, per fortuna, diceva il Pubblico Ministero, extraprocessuale, su più autori dei delitti. Ecco, fatti gravissimi, fatti difficili anche a realizzarsi di notte: agilità, potenza, resistenza, intelligenza, carattere non comune, forse non normale. Questi potevano essere i caratteri di un autore di quegli efferati omicidi, ma non di quest’uomo. Questo è un uomo. È un uomo provato da tante sventure, anche forse volute, ma non da questa sventura. Unico autore? Ma qual è la prova? Questa è la risposta della difesa alla tesi del Pubblico Ministero, che l’autore debba essere necessariamente uno solo perché l’arma è una sola, perché i fatti si sono realizzati in un certo modo, in due ambienti molto vicini, Mugello e Firenze, dintorni. E anche il Pubblico Ministero ha parlato di suggestione, portando a sostegno, ma a sostegno molto leggero – lo ha detto anche lui – la tesi del quadro. Sarebbe da spiegare la storia di questo quadro, perché sequestrare un quadro, farci una storia sopra, costruircela, io penso che possa essere un elemento di contorno, sì, ma cosa vuol provare questo? Suggestionare soltanto, rispetto sicuramente delle intelligenze della eccellentissima Corte, dei Giudici Popolari, certamente non possono essere suggestionati da un quadro che in realtà era una vecchia, non antica, meglio antica, per modo di dire di anni stampa, una stampa antica ricoperta dal colore che Pacciani ha dato sopra, firmandolo anche. Lo ha detto in un interrogatorio: ‘quella era una stampa in bianco e nero da me riempita’. Cosa c’entra l’oggetto che ha questo quadro? Ognuno può tenere a casa sua quello che vuole. Questo era da capire un pochino prima, prima di presentare un argomento così pieno di suggestione. L’Accusa prosegue un po’ a saltelli, cioè qualcosa è stato lasciato ma è logico, era una presentazione e quindi ci sarà tempo poi per discutere su tutti gli argomenti e anche di quelli che oggi non sono stati presentati e dopo aver tratteggiato a grandi linee i luoghi, il sequestro di un Cimatti Minarelli, motorino visto ai Giogoli, ma da chi con precisione e quando non si sa, a quale ora. Altezza non difforme né diversa da quella indicata da uno o due testimoni agli Scopeti, uno e ottanta e oltre; uno e sessantacinque, eccolo qui, diventato molto più basso oggi dalla vecchiaia, ma era uno e sessantacinque, ci sono le carte d’identità oggi. Ma l’assurdo delle assurdità sono i tre indizi: molto semplicemente ve li delineo perché non voglio tediare nessuno. I tre indizi riconosciuti e ritenuti come principe: il blocco Skizzen, la cartuccia inesplosa, l’asta tiramolla. Se questi sono gli indizi, ma sicuramente non sono prove, Pacciani, se queste diventassero prove, sarebbe stato il più grande pazzo della terra. Ma vi rendete conto? Pacciani, immaginiamo, va ai Giogoli in una sera dalle dieci e mezza alle undici e mezza, colpirebbe i due tedeschi dentro il furgone Volkswagen, entrerebbe dentro, prenderebbe un blocco da disegno piccolo così e un portasapone. Col motorino Cimatti Minarelli se lo porterebbe a casa – sono sette chilometri e mezzo circa dai Giogoli a Mercatale – se lo porterebbe a casa, 1983, oggi siamo al ’94; lo terrebbe dentro casa per dieci lunghi anni. Viene arrestato per il reato sulle figlie nel 1987 di maggio. Esce dal carcere il 6 dicembre ’91 per fine pena; fino ad aprile, anzi al 2 giugno ’92, giorno del sequestro del blocco Skizzen, Pacciani se lo tiene tranquillamente in casa, insieme al portasapone per dimostrare che lui poteva sfidare la giustizia, per dimostrare che loro l’avevano visto dal 22 o 23 aprile, inizio di quegli scavi archeologici nel suo giardino, e non l’ha tolto, l’ha tenuto lì. Che scopo aveva Pacciani di riportare fogliolini ed altro del 1980-81 su quel blocco, scriverli. C’era scritto: oggi contratto SIP, 1981, piazza Del Popolo appena ristrutturata; contratto gas, 1981, 14 luglio. Lo potete vedere. Ecco, Pacciani ha retrodatato. Per che cosa? Per essere un autolesionista? Per dire ‘vi ho ancora sfidato’? ‘Trovatemi, io posso essere l’autore di quei delitti’. Pacciani sarebbe un pazzo e un autolesionista. Il blocco. La cartuccia inesplosa: è una cosa che io non riesco a capire. Io ero presente ed uscito, perché tutte le mattine per tredici giorni, mi sembra, Pacciani delegava il sottoscritto a presenziare a quegli scavi, a quelle verbalizzazioni di sequestro. Ed io sono stato lì per tredici giorni. Al terzo giorno, dopo che per tre giorni era passato il metaldetector su quel giardino, su quel paletto di vigna, è venuto fuori a fior di terra, poco interrato, dentro un buco di quel paletto, un proiettile calibro 22, Winchester, serie H, inesploso. Pacciani l’avrebbe saputo, l’avrebbe potuto togliere, non l’ha fatto. Anche qui l’autolesionismo e la pazzia! Asta tiramolla: Pacciani esce dal carcere il 6 dicembre ’91, torna a casa, va nel garage, va fuori. Maggio 1992, lettera anonima ai Carabinieri, accompagnata da un pezzo di stoffa con dentro un piccolo oggetto metallico: asta tiramolla di una pistola, sembra; può essere come non può essere. Inviata da chi? Pacciani. Chi va nel garage di Pacciani? Ecco, io lascio all’eccellentissima Corte, ripeto, non voglio tediarla, voglio concludere: se questi sono gli indizi, sicuramente non saranno le prove. Pacciani, per non essere pazzo, deve dimostrare questo. Ma prima di dimostrare questo, sono, è l’accusa che deve dimostrare la consistenza di questo, cioè che gli indizi vengano maturati a prove. Vogliamo essere a questo punto onesti con l’Accusa, cioè la difesa vuole – e questa è una frase che io ho letto su un giornale – prendere atto quando l’Accusa dice “Qualora questi indizi non assurgeranno a prove, io stesso, Pubblico Ministero, chiederò l’assoluzione”. Ma siccome Pacciani colpevole non è, noi ci aspettiamo questo, noi difensori: le nostre prove le abbiamo depositate, la richiesta di prove testimoniali l’abbiamo depositata; noi non dovremmo dimostrare che Pacciani è innocente. È l’Accusa che deve dimostrare che Pacciani è colpevole. Non è una suggestione la colpevolezza di Pacciani: ci deve dimostrare questo. Mentre l’innocenza è concretezza, per ora le accuse rimangono una suggestione. Vogliamo e, lo ripeto, diceva la parte civile, avvocato Santoni Franchetti, la verità, non una verità. E per questa verità la difesa di Pacciani deposita, perché la Corte ne possa prendere visione, numero 17 lettere anonime e non anonime, già depositate tutte ai Pubblici Ministeri, riservandosi il controesame, ribadendo il contenuto delle richieste di prova già depositate. Grazie.
Avv. Rosario Bevacqua: Grazie, signor Presidente.”Alètheia”, dicevano i padri della nostra gente quando volevano riferirsi alla verità. Un concetto che è stato ribadito nei secoli, oggetto dei pensieri dell’uomo. Un concetto che dai presocratici agli ultimi filosofi del nostro Novecento, si è atteggiato in maniera diversa: dapprima conoscenza, poi rivelazione, quindi coerenza, da ultimo è la concezione di Nietzche. Utilità, verità come utilità. Loro sanno, conoscono Nietzche, è quello che scrisse quel famoso libro “Also sprach Zarathustr” – Cosi parlò Zarathustra – . È un libro che ha ispirato un grosso musicista del Novecento, Strauss, ma che purtroppo ha anche ispirato Hitler. Ecco, io non voglio, non vorrei che per ricercare la verità noi dovessimo adottare la concezione della utilità. Poiché a me è utile valorizzare determinate circostanze, poiché per me è utile – non mi rivolgo assolutamente al signor Pubblico Ministero verso il quale io ho sempre nutrito, e nutro ancor di più oggi, la stima massima – poiché io oggi ho necessità di avere un colpevole, devo comunque e in ogni caso trovarlo. Loro sanno che gli errori giudiziari sono duplici, perché mettono in galera un innocente e non riescono ad afferrare il colpevole. E loro sanno che i Greci ricordavano l’errore, lo chiamavano “psèudos”. Presidente, questo qua comincio, ma poi finisco. Mi rendo conto che è importante anche tracciare delle metodiche difensive sul piano strettamente culturale. Noi stamattina abbiamo iniziato questo giudizio attraverso una proposizione errata, cioè non è stato il “psèudos”, l’errore di valutazione, è stato l’errore di prospettazione da parte del Pubblico Ministero a tracciare la via attraverso cui voi dovete percorrere insieme a noi queste maledette vicende che hanno caratterizzato purtroppo per anni la cronaca giudiziaria del nostro paese. Pietro Pacciani, un contadino di Mercatale, un contadino del Mugello che vive a Mercatale ed ha anni 70, fra otto mesi. Un nome. Altezza, 1,55. Situazione patologica, 1978, infarto al miocardio; 1983, ricaduta per infarto al miocardio. Attualmente, ipertensione arteriosa, affetto da diabete, affetto anche da un polipo alla gola ed ha un altro polipo, credo, al retto. Questo è il “mostro” che il signor Pubblico Ministero mostra alla vostra attenzione, alle vostre intelligenze perché voi possiate giudicarlo e quindi condannarlo. Per la verità il Pubblico Ministero, con la lealtà che lo distingue, ha proposto a voi degli elementi di giudizio, sostenendo che comunque se questi elementi non perverranno sul piano probatorio ad una situazione di certezza, di spessore accusatorio, egli sarà il primo, ed io me lo auguro, prestissimo, a richiedere un proscioglimento dell’imputato. Ma quali sono gli elementi d’accusa del signor Pubblico Ministero? Io ho avuto modo di discutere questi elementi che sono stati cristallizzati nella ordinanza del Tribunale del riesame, estensore uno dei Giudici che qui sono stasera a far parte di questa nobile Corte di Assise e io discussi unitamente ai motivi egregi che aveva proposto il collega, avvocato Ventura, al quale faccio un doveroso saluto, e affettuoso, e l’attuale collega, l’attuale difensore del Pacciani, il collega Fioravanti, e discussi davanti alla Corte Suprema di Cassazione, discussi quel ricorso. Quali erano gli elementi portanti dell’Accusa. Gli elementi portanti dell’Accusa che oggi vengono riproposti alla loro attenzione erano: il rinvenimento nell’orto di Pacciani di una cartuccia e delle microstrie; un sequestro a casa Pacciani di un blocco da disegno Skizzen Brunnen; un portasapone marca Deis. Questi erano e sono ancora gli elementi portanti dell’Accusa che oggi sul finire della sua fatica ha riproposto, non portando o gettando sul tavolo del gioco – ma il giudizio non è mai un gioco – l’asso nella manica, il famoso quadro. Io voglio ricordare a lor signori quello che la Corte Suprema di Cassazione ebbe a sostenere allora a proposito di questi indizi; e la Corte Suprema ribadì che questi indizi – il blocco, il bossolo, il portasapone – erano indizi equivoci per la carenza assoluta di certezza, cioè carenza assoluta di appartenenza alla persona del Pacciani. E la Corte Suprema, invece, mi prese di contropiede signor Presidente, signori eccellentissimi della Corte, perché non avrei assolutamente pensato di dovere discutere, per esempio, sulla personalità del Pacciani; né avrei dovuto discutere, per esempio, sul fatto che certamente l’arma era solo una, ma l’arma non fu mai trovata, non è stata mai trovata; né, per esempio, sul fatto che Pacciani avesse una personalità sul piano strettamente criminale – si dice nella sentenza – tale da potere indicare al Pubblico Ministero o all’Accusa una sua presenza nel processo, una sua presenza in questi misfatti. Ed allora se questo è, io parlo, mi scusino i signori giudici popolari, in particolare sul piano strettamente giuridico ai giudici togati – io mi auguro che qualcuno di lor signori abbia conoscenza del diritto – e se è vero, come è vero, che già la Corte Suprema di Cassazione ha sostenuto che questi indizi che mi vengono oggi riproposti sono indizi equivoci, perché mancano dello spessore della certezza, quindi non sono neppure indizi, io mi domando, signori eccellentissimi, perché Pacciani ancora è qui a rispondere. Perché, vedano, se la Corte Suprema di Cassazione in un caso di questo tipo avesse seguito un iter interpretativo corretto, come avrebbe dovuto fare, evidentemente avrebbe allora annullato quella ordinanza del Tribunale della Libertà, dicendo: ‘Ci sono dei sospetti, questi indizi sono soltanto incerti, andate avanti con le indagini’. E ci saremmo tutti appagati. Perché, signori eccellentissimi, noi tutti vogliamo che si trovi il vero “mostro”; ciascuno di noi anela a che finalmente costui che certamente è malato di mente, io non dimenticherò mai, egregio signor Pubblico Ministero, quello che il Procuratore della Repubblica di Firenze disse più volte dopo questi misfatti: uomo che sei malato, vieni da noi; noi ti accoglieremo; tu non potrai essere responsabile sul piano criminale, penale, perché tu, nel momento in cui commetti questi delitti, non sei sano di mente. Perché non può essere sano di mente, signor Presidente, signori eccellentissimi della Corte di Assise di Firenze, un personaggio di tale fatta. Non è possibile! Non può essere uno come noi in quel momento. È una belva! È un uomo al di fuori della normalità. E se questo è, è chiaro che noi dobbiamo andare a ricercare con attenzione questi elementi portanti dell’Accusa. Io non ho fatto alcuna eccezione, signor Presidente, signori della Corte, su tutto il materiale che è stato allegato nel fascicolo del dibattimento. L’articolo 431 indica in maniera ben precisa quali sono i documenti che possono far parte della immediata valutazione che deve fare, che può fare il magistrato giudicante. Fra questi, se non erro, esiste anche la possibilità di fare entrare “nel fascicolo del dibattimento” tutti gli atti di rogatoria estere. Per la verità il signor Pubblico Ministero alcuni li ha fatti entrare, non so se tutti. Non lo so.
P.M.: Non dipende da Pubblico Ministero, è il GUP che fa il fascicolo.
Avv. Rosario Bevacqua: È il GUP. E allora io ripropongo a lor signori, chiedo scusa, ripropongo a lor signori, attraverso la produzione che farò, la lettura immediata, attenta, di questi documenti: sono le dichiarazioni di quei signori cui si è rivolta la Polizia italiana, quei signori di Osnabruck, ai quali è stato domandato se quel blocco potesse essere, potesse appartenere comunque a quel ragazzo, potesse essere stato venduto da quel negozio; se quel blocco costasse un certo numero di marchi, in un certo periodo di tempo. Voi avete la prova agli atti che quel blocco non apparteneva assolutamente al povero Mayer, perché attentamente valutando queste circostanze, voi vedrete che il blocco che ha fornito la sorella all’autorità inquirente era un blocco più grande del fratello su cui la stessa sorella aveva disegnato delle cose, tante croci, per la verità. Il blocco che è stato reperito a Pacciani era di gran lunga inferiore come dimensioni, 17 per 24 centimetri. Era un’altra cosa, ed è un’altra cosa. L’unico elemento che lo individua come blocco venduto da questo Prelle Press, è costituito da dei segni grafici – esattamente 4,20, 4,60 scritti a matita – che sono certamente stati vergati da una o due dipendenti della Prell-Pres. Il resto, diceva Amleto, è silenzio. Perché è silenzio? Perché, signor Presidente, sentito, il titolare di questa ditta, disse: “sicuramente, nel 1980, questo blocco, a Osnabruck da me costava 4,60”. Ci sono addirittura agli atti – ve li produrrò, ci sono agli atti – le copie fotostatiche delle fatture che indicano i vari… la varia merce e che accanto a questo tipo di merce, scritto a penna, segnano anche, indicano esattamente il prezzo di vendita. Nel 1982 questo blocco veniva venduto a circa 5,20 o 40 marchi. Nel 1980, questo signor Vesterol – se non erro, si chiama – ebbe a dire: “è vero, questo blocco, nel 1980 poteva certamente costare 4,60”. Ed allora, perché, quando noi abbiamo la prova certa, assoluta, che questo blocco non può appartenere a quel povero ragazzo, perché andare ancora avanti a cercare l’impossibile? A cercare di adattare comunque un indizio alla persona del Pacciani? Perché? Come facciamo ad adattarlo alla persona del Pacciani? Dobbiamo cercare di ipotizzare che Pacciani è uso, per esempio, a ricordare dopo anni che cosa? Degli accadimenti passati. E trascriverli in un blocco. Ma guarda caso, quali sono questi accadimenti? Gli accadimenti sono di una banalità sconcertante: ‘ho comprato un sacco di cemento da tizio, ho comprato, sono andato a cercare gli occhiali da caio, ho comprato lo sportello per chiudere la nicchia del gas’. E gli inquirenti, con grande attenzione e insistenza, vanno a vedere, a domandare; fanno addirittura una ulteriore indagine – mi pare che si chiama Esda – per vedere quello che c’era sotto. Perché si deve vedere comunque quello che c’è sotto. Ormai l’idea è questa: è Pacciani sicuramente è lui, è lui il “mostro di Firenze”. Dobbiamo cercare di trovare qualche cosa. Perché? E perché Pacciani è un poveraccio; è uno che ha delle pendenze, si dice, criminali. È uno che nel 1951 ha ucciso – il Pubblico Ministero stamattina ha detto: “ha ucciso, e da lì si nota la sua tendenza a guardare” -. Eh, leggete quella sentenza. Ha visto, lui, la sua futura sposa – perlomeno lui sperava che diventasse tale – che veniva, si inoltrava in un campo con un signore, con un giovane, l’ha seguita, palpitante. Dopo l’ha vista eclissarsi dietro una siepe e voleva vedere. Cosa ha visto? Siamo d’accordo, ma non è il guardone. È un fatto naturalissimo, direi. Non è naturale uccidere, siamo d’accordo, ma qua dipende esclusivamente dal carattere delle persone. ’51, c’è un seno sinistro, questo seno – che non è matematico, è l’opposto del coseno – questo seno di questa ragazza caratterizza un’idea fissa. L’idea fissa secondo cui quest’uomo, da quel momento, ha avuto la volontà di colpire, di uccidere, estirpare – chiedo scusa della terminologia non corretta – escindere addirittura questo, il seno di queste vittime, lui che ha sempre amato le donne. Addirittura lo si accusa, signor Presidente, lei fu anche relatore, perlomeno fu presente in quel giudizio, che lo vide imputato di un reato piuttosto brutto, molto brutto. Dire brutto è poca cosa. Fu accusato – si vedrà se anche questo potrà essere stato un errore, non lo so – fu accusato dalle figlie di averle violentate. Lui che ama le donne, è assolutamente incompatibile con la figura del “mostro”, che le donne non ama, le vilipende, le distrugge. Questa proposizione di accusa è una proposizione che noi abbiamo visto – eccellentissimi signori della Corte di Assise di Firenze – proliferare man mano che ci si avvicinava all’udienza preliminare. Addirittura si è cercato di adattare, in maniera devo dire abnorme, ma con l’intelligenza dei miei illustri contraddittori accusatori, con motivazioni suggestive, ma che non trovano alcun supporto sul piano delle argomentazioni, sul piano dell’equilibrio, sul piano dell’esegesi delle carte del processo. Si è detto addirittura, signori, che questo Pacciani, dopo aver ucciso, dopo avere scontato, ha ricercato la sua donna – la donna per la quale aveva ucciso – e proprio dovunque questa donna andasse, lui si recava lì, nella prossimità di questi luoghi per commettere i misfatti. Fantasia ne abbiamo un po’ tutti. D’altro canto questo è un processo che desta interesse e che alimenta la fantasia. Ma noi, come dicevo prima, dobbiamo ricercare la verità. Il primo elemento era quell’elemento del blocco, della cui incertezza probatoria vi ha già detto la Corte Suprema di Cassazione. Loro sanno che esiste un vincolo endoprocessuale, interno, un vincolo che vincola anche i Giudici. Se la Corte Suprema di Cassazione ha ritenuto che quell’elemento indiziante è un elemento incerto, e se altri elementi nel processo, nel dibattimento, non riescono a portare un suffragio ulteriore di prova logica di spessore probatorio, questo elemento, questo giudizio resta nel processo. Così come resta il giudizio, sempre della Corte Suprema, a proposito della incertezza del bossolo, anzi, del proiettile. È inquietante questo momento del processo. È inquietante perché in questi momenti arriva di tutto ai signori inquirenti: arrivano lettere anonime; si trovano proiettili stranissimi che possono o non possono essere compatibili con una certa arma di cui si sconosce assolutamente la identità, però siccome è un proiettile con un’H dietro, siccome è un proiettile che può essere entrato in quest’arma, allora questo è un indizio a carico del Pacciani. Ed è un indizio “forte”, fra virgolette, perché? Perché ha delle caratteristiche peculiari: pur non essendo stato sparato ha delle microstrie che assomigliano a due dei tantissimi proiettili che sono stati sparati, e quindi dei bossoli relativi, perché i proiettili purtroppo hanno attinto quelle povere vittime, ed allora questo è un elemento portante dell’Accusa. Ed allora, io da uomo della strada domando alla loro intelligenza: ma guarda caso, nella serialità degli omicidi, questa pistola non si è mai inceppata. Si deve inceppare proprio lì, nell’orto del Pacciani. Non solo, ma questo proiettile, guarda caso, si inceppa la pistola e va a finire dentro un palo da vigna, nascosto. Devo pensare che quella sera Pacciani avesse nel suo giardino una coppia che stava amoreggiando e lui ha tentato di ucciderla, ma è saltato il proiettile, si è inceppata l’arma ed è andata a finire nel palo. È una, cosi, digressione assolutamente innocente per la difesa che non si avvarrà certo di questo argomento sul piano scientifico per dimostrare l’assoluta infondatezza del dato indagativo. L’altro elemento, signor Presidente: l’asta guidamolla. Io produrrò la copia di un giornale “La Nazione” del 5 maggio 1992, dove veniva a tutta pagina smontata una pistola del tipo Beretta LR, con tutti i pezzi. C’era l’asta, la molla, il percussore, la canna, tutto il resto. Voi l’avete sotto gli occhi, ve la produrrò – 5 maggio 1992 -. Guarda caso, dopo venti giorni, il 25 maggio 1992, arriva con una lettera anonima, l’asta guidamolla e un pezzo di straccio che ancora guarda caso, sembrerebbe appartenere ad uno straccio che c’era anche, parte di questo straccio, si trovava nel garage di Pacciani. Si dice, da parte dell’anonimo, che questa asta guidamolla si trovava dentro un barattolo rotto che qualcun altro lo aveva trovato e lui lo manda tranquillamente ai Carabinieri. Anonimo. E allora io dico: ma perché soltanto l’asta guidamolla? Voi pensate un uomo che divide questa pistola, da una parte l’asta guidamolla, con la molla, manca la molla; da un’altra parte mette sotto ad un altro ulivo, la canna; da un’altra parte tutto l’apparato meccanico e poi l’imbracciatura, o come si chiama, l’impugnatura della pistola. Però arriva solo un’asta guidamolla. Guarda caso, se fosse arrivata a me, che una volta me ne intendevo – ora non mi intendo più di queste cose – anche di quelle cose, io avrei detto che probabilmente era un pezzo di ferro inutile, inutilizzabile, di nessun valore. Invece ha valore. E questo dovrebbe avere valore nel giudizio, secondo la Corte Suprema di Cassazione, questo è un elemento di giudizio. Io, signori della Corte, non voglio ulteriormente tediarvi.
Credo di dovere insistere nella acquisizione, cosi come ha fatto il collega – avvocato Saldarelli, mi pare – di parte civile, di quelle lettere anonime che sono state già a corredo portate, allegate, a corredo del fascicolo istruttorio del 1985 e degli altri anni precedenti. Voglio ricordare tuttavia che Pacciani Pietro entra a far parte della storia di questo processo attraverso una lettera anonima del settembre 1985. È un anonimo che scrive: ‘guardate, Pacciani, il nostro compaesano, lui ha ammazzato la fidanzata, ha sbagliato questa volta; lui tratta male la moglie e le figlie. Fate indagini su di lui’. Poi interviene il computer, illustrissimo signor Procuratore della Repubblica, e poi interviene tutta una sequela di lettere anonime. Ma ve n’è una su cui altri colleghi, sia pure contrapposti rispetto a me nella attività difensiva, di una lettera che illumina purtroppo il processo, se si può parlare di luce, in questa vicenda cosi oscura: quella inviata dal “mostro” subito dopo l’omicidio – la stessa notte del 1985 – alla dottoressa Silvia Della Monica. Il “mostro” che odia le donne, il “mostro” che sfida la donna, alla quale invia un lembo della mammella di quella povera ragazza francese uccisa. Sfida prima, sa di volere uccidere, deve uccidere, deve inviare un messaggio, il messaggio con il quale chiude – grazie a Dio noi speriamo per sempre – questo rapporto con la sua follia. E vi spiegherò perché. Lui scrive prima la lettera. Straccia, taglia dai giornali le lettere. Uccide escinde. Taglia un pezzo di carne umana e la imbuca, o la fa imbucare, prima delle ore sette e mezzo, ancor prima che si scopra il delitto, nella parte opposta della città, della provincia, cioè a San Piero a Sieve. Io non so. Sarà oggetto anche questo, credo, io me lo auguro, di attenzione indagativa. Come avrebbe potuto fare un povero contadino che non sa guidare la macchina, che guida a mala pena una 500, anche se poi acquista una FORD che è sempre lì, a fare questo tragitto senza essere riconosciuto, senza che su queste sue proiezioni fuori di casa, nessuno ne parli, neppure le figlie che certamente non gli vogliono bene, neppure la moglie che non vuole bene o non voleva bene al suo marito. Pare che oggi si sia ricreduta su di lui, perché sa che è vittima di una serie di circostanze indagative. Sa che il marito non ha potuto certamente commettere quei misfatti. Questi sono elementi su cui noi ci intratterremo sul piano strettamente probatorio nel corso del dibattimento ma io voglio ricordare, signor Presidente, signori della Corte, e poi concludo la parte espositiva, anche le modalità attraverso cui l’accusa mi contesta i delitti. Parlo con Magistrati attenti, preparati, fra i migliori che novera la nostra Curia, e ripropongo a lor signori il paradigma accusatorio. Pacciani è imputato del delitto continuato di omicidio, eccetera, perché con più azioni esecutive di un disegno, medesimo disegno criminoso, esplodendo in tutti gli episodi, colpi di arma da fuoco, adoperando uno strumento da punta e taglio, agendo con premeditazione. La prospettazione accusatoria mi indica Pacciani come autore materiale di tutti i delitti. Me lo indica autore materiale con volontà premeditata dell’evento. E io non so se il materiale di prova che il processo può fornirvi, elaborato come si voglia attraverso anche le suggestive proiezioni indagative sul piano pittorico, io non so come si possa sostenere – mi scusi signor Presidente se mi attardo un attimo ancora – come si possa sostenere che io, Pietro Pacciani, ho commesso l’omicidio del 1968; ho commesso tutti gli altri omicidi, quando nessuno – dico nessuno – mi ha visto; quando nessun elemento dice e sostiene nel processo, che io in qualche modo sia stato contiguo a certe persone, perché per premeditare la morte di qualcuno bisogna volerla, bisogna volerla, bisogna avere la volontà di uccidere quella persona. Perché? Mi direte: ma è un mostro. Allora se è il “mostro” non può premeditare, non può premeditare. Non può premeditare. Il “mostro” non è normale. Pacciani, grazie al cielo è normale, normalissimo. Quindi, anche su questo punto i signori della Corte eccellentissima avranno da esaminare e da discutere, da pensare, da operare una scelta. Quale? Si dice che vi è stato un errore: il processo del 1968 è stato un processo sbagliato. Allora, se si parte da questo errore dove si va a finire? È come il discorso della presunzione. Si parte da una presunzione per arrivare ad una certezza. La certezza si può avere soltanto se non si ha la presunzione. La presunzione è una base fragilissima. Il piede d’argilla della costruzione logica, “presuntio de presumpto” dicevano i latini. Presunzione di che? Io credo di essermi forse anche troppo diffuso nella constatazione, della reiterazione degli elementi dell’accusa, della proposizione degli elementi dell’accusa. Ed allora, se questo è il tema “probandum”, come si dice nel gergo giudiziario, io sono molto preoccupato – ma con onestà di intenti e di voleri e con piena coscienza lo dico – che questo, in questo processo si possano sedimentare dopo, alla fine, delle sensazioni, come tali inutilizzabili sul piano logico, sul piano valutativo, delle sensazioni che poi possono acquistare uno spessore così, di probatorietà che comunque la logica giuridica non può assolutamente assegnare loro. Si dice da parte del Pubblico Ministero: il signor Pacciani, avete visto?, non è il contadino rozzo come vorrebbe far mostrare di essere. È un uomo che sa dipingere. E che cosa dipinge quest’uomo? Dipinge scheletri delle figure inquietanti. Al di là di questo dato che io ignoro – ma credo al mio cliente – Pacciani ha solo dato colore a disegni sottostanti. Ed è per questo motivo, siccome ci credo, che eventualmente la Corte con i poteri di cui all’articolo 507 del Codice di Procedura Penale, potrà sul punto cercare chiarezza. Noi vogliamo la verità. Ma è una verità sterile. Quale verità? Che Pacciani dipinga? E’ nato nel Mugello; è nato Giotto, Andrea Del Castagno, Cimabue, tanti. Il Mugello è ricco di geni, poeti: Dino Campana, tanti altri. Dante Alighieri si fermò lassù nel Mugello. Una terra ricca di ingegni. Anche il contadino ha il gene dell’ingegno toscano, dei Tuschi, degli Etruschi. E che vuol dire questo? È un elemento a carico mio? Allora facciamolo vedere da un consesso di periti, psichiatri. Che cosa diranno costoro? Potranno confermare, secondo quello che dice il Pubblico Ministero, che lì si sarebbero trasfuse le ossessioni di Pacciani? Non lo so. Ma la ossessione, che cos’è? È la prova di 16 delitti? La ossessione. Chi di noi, qualche volta, non ha delle pur modeste, modestissime ossessioni? Amorose, di ogni tipo, poetiche, culturali. Una cosa è l’ossessione legittima, corrente. Una cosa è l’ossessione dell’assassino. Ma l’ossessione dell’assassino è un dato patologico di quell’uomo. È una patologia sicura, certa, che non può in alcun modo adattarsi alla persona di questo signore, per il quale io avanzo una richiesta ben precisa in questo momento, e la avanzo nel mentre indico quali sono i temi di prova che intendo proporre, insieme al collega Fioravanti, all’attenzione della Corte eccellentissima. Produrrò fra qualche attimo un diario clinico – ce ne sono tanti – del signor Pietro Pacciani nato il 7 gennaio 1925, fra 8 mesi 70 anni, della Casa Circondariale di Firenze. “Come da disposizione del 19/1/93, si precisa che il detenuto Pacciani Pietro è cardiopatico in pregresso infarto, iperteso, diabetico. È stato sottoposto a visita cardiologica, ad esame eco-doppler cardiaco ed esame holter”. E poi ancora si dice che questo signore: “visitato in infermeria il 14/4/93, riferisce dolori stenocardici durante la notte e al mattino, dopo essersi affaticato a lavare la cella.” – lavare la cella – “Pressione arteriosa 150-110, polso 92 con rari extrasistole, eccetera”. E poi ancora: “Pacciani Pietro” – 20/4/93, siamo in carcere, ancora – “chiamato con urgenza dalla custodia, si apre la cella e il detenuto si trova sdraiato in terra in preda a crisi stenocardica con difficoltà di respirazione. Adagiato sul letto appare di colorito normale. Pressione arteriosa 160-100, eccetera”. Cosa voglio dire? Loro sanno che esiste una presunzione normativa per cui alle donne incinta e agli uomini che superano i 70 anni non si deve normalmente emettere provvedimento di custodia cautelare a meno che non sussistano esigenze straordinarie. Loro sanno – io mi riferisco in particolare ai signori Giudici togati – loro sanno che il provvedimento cautelare emesso contro Pacciani Pietro è stato emesso esclusivamente per l’articolo 274, lettera C del Codice di Procedura Penale, che così recita – loro lo sanno, lo conoscono, ma lo leggo ai signori Giudici popolari -: “Le misure cautelari sono disposte A, B, C, quando per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell’imputato vi è il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o altri mezzi di violenza personale o diretti contro l’ordine costituzionale, ovvero diritti di criminalità organizzata, o della stessa specie di quello per cui si procede”. E la Corte suprema di Cassazione ha ribadito questo concetto, poiché si parla di concreto pericolo. La valutazione che il Giudice di merito e di legittimità deve fare, è quello della concretezza, cioè un requisito che la Corte Suprema ha così enunciato: “Il requisito della concretezza a cui si richiama l’articolo 274 lettera C del vigente Codice di Procedura Penale, non si identifica con quello di attualità del pericolo derivante dalla riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati ma dovendo, al contrario, il predetto requisito essere riconosciuto alla sola condizione necessaria e sufficiente che esistano elementi concreti”. Elementi concreti di che cosa? Reiterazione di che cosa? Pacciani è innocente, lo proclamo comunque. Io sono certo della sua innocenza. Intimamente certo della sua innocenza. Ma per un attimo, ipotesi che a scuola ci enucleavano come ipotesi di terzo grado quando si studiava il latino, per un attimo soltanto Pacciani potrebbe essere, ed allora entrano in gioco che cosa? L’arma. L’asta guidamolla, se è quella, l’arma non funziona più. O no? L’arma è distrutta, è dispersa, deteriorata, frantumata. 70 anni, queste patologie. Che pericolo si può avere? Un uomo che già nel 1978 è stato un mese e mezzo all’ospedale per infarto. Quale è l’elemento della concretezza del pericolo? Io lo domando a voi. Io mi rendo conto, signori, che questo processo crea dei problemi un po’ a tutti. È come quando uno deve toccare qualcosa che brucia, si ritrae immediatamente la mano, e ha paura di toccarla, perché ciascuno di noi ha paura qualche volta di essere eroe. Qua non voglio eroismi di sorta. Io chiedo l’applicazione della Legge. Io, fra 8 mesi, posso chiedere all’eccellentissima Corte di Assise di Firenze – ma mi auguro che non ci sia necessità e bisogno di questo – che la Corte revochi quella ordinanza per quel principio sancito dalla stessa norma famosa che indica i personaggi privilegiati: le donne incinta e i nonni di 70 anni. Ma oggi devo domandarvi perché la misura cautelare che è stata emessa a carico di Pacciani, è soltanto quella prevista perlomeno ritenuta valida soltanto ai sensi dell’articolo 274 lettera C, io vi devo chiedere che non esiste assolutamente un elemento di concretezza che possa far paventare il pericolo di reiterazione di quei misfatti. Ma lo vedete quest’uomo che se ne va la sera a giro non so dove, non so se nel Mugello o nel sancascianese a cercare le coppiette, a prendere la pistola con l’asta, senz’asta guidamolla, ad ammazzare la gente. Questo qui? Costui? Non voglio spendere ulteriori parole perché so che tedierei oltremodo la vostra intelligenza, la vostra serenità di giudizio. Per quanto concerne le prove che io ho indicato nella lista, chiedo che le stesse vengano tutte ammesse. Chiedo anche – prego la gentilissima collaboratrice di giustizia a segnare questi dati – che vengano citati a controprova della lista del Pubblico Ministero i seguenti testi. Signor Presidente, lei sa che sia l’una parte, come l’altra, in questo giudizio, si è ben guardata dal depositare molto prima dei 7 giorni famosi la lista, perché si diceva che chi aveva l’asso nella manica di qua, chi l’aveva di là. Nessuno dei due sapeva che cosa dire e che cosa fare e tutti e due abbiamo depositato la lista l’ultimo giorno utile. Io l’ultimo giorno.
P.M.: No. Io no. Per correttezza, io l’ho depositata prima.
Avv. Rosario Bevacqua: Due giorni prima, il sabato.
P.M.: Va be’ è lì.
Avv. Rosario Bevacqua: Sabato, c’è la domenica! Comunque un po’ di giorni prima. Però al di là del dato del sabato – non del villaggio – io chiedo a controprova, perché il Codice me lo consente, di citare i seguenti testimoni.
Presidente: Vogliamo verbalizzare?
Avv. Rosario Bevacqua: Spalletti Enzo, via del Turbone 23, Montelupo Fiorentino, Turbone… è turbato, era turbato sì poveraccio, su dichiarazioni rese il 12 giugno ’81 al P.M. dottoressa Della Monica. Fabbri Fosco, residente a Firenze, via NNNNNNNN, sulle dichiarazioni rese il 12/6/81 al P.M. Della Monica. Spalletti Dino. Il primo lo… chiedo la citazione ai sensi dell’articolo 210 Codice di Procedura Penale, perché era stato imputato e poi prosciolto. Spalletti Dino, Montelupo, via NNNNNNNn, sulle dichiarazioni rese al P.M. il 22/6/81, su un appunto che è agli atti di una telefonata ricevuta da tal Fosco Ricciolo…
Presidente: Avvocato Bevacqua, lei poi ci produce magari… sennò non possiamo verbalizzare tutto. A meno che lei non vada piano.
Avv. Rosario Bevacqua: Va bene. Io lo dico, Presidente. Magari glielo dico dopo, perché li ho buttati lì. Perché ogni notte studio qualche cosa. Affiora sempre qualche elemento.
Presidente: Va bene, grazie.
Avv. Rosario Bevacqua: Agnoletti Carla, via del Turbone 23 – è la moglie di Spalletti – su ciò che riferì al Magistrato, dottor Izzo, in ordine alla telefonata di un certo, di un sedicente Fosco Ricciolo. Telefonata fatta al cognato. Poi, signor Presidente, siccome il signor Pubblico Ministero mi ha anticipato, ha giocato di anticipo citando il professor Biagio Montalto come consulente del P.M., io devo sostituirlo. E devo sostituirlo, lui, con un consulente – se non ci sono opposizioni delle parti – un consulente non medico, ma balistico – professor Marin -perito balistico di Venezia. E devo sostituire anche il consulente tecnico già nominato tempestivamente che era il professor Volterra sugli stessi elementi per i quali avevo indicato, fatto la lista, il professor Francesco Bruno, Istituto di Psicopatologia Forense di Roma. Io credo che non ci siano problemi sul punto.
P.M.: Posso avere la parola dopo…
Avv. Rosario Bevacqua: Sì, certo, certo! Per carità! Se posso sostituire questo… la sostituzione credo che non sia incompatibile con, non ci sono, mi auguro, problemi. Poi io chiedo di produrre taluni documenti, e cioè: Le lettere anonime. La prima dell’11/9/85 pervenuta alla Caserma dei Carabinieri di San Casciano. Una lettera anonima per la quale ho fatto un capitolato preciso di prova riguardante il giornalista Catola. Io vi leggo il contenuto di questa lettera che è assolutamente inquietante. Credo sia stata già pubblicata sui giornali: “Sono molto vicino a voi. Non mi prenderete se io non vorrò. Il numero finale è ancora lontano, 16 sono pochi. Non odio nessuno, ma ho bisogno di farlo, se voglio vivere. Sangue e lacrime scorreranno fra poco. Non si può andare avanti così, avete sbagliato tutto. Peggio per voi. Non commetterò più errori. La Polizia sì. In me la notte non finisce mai. Ho pianto per loro, vi aspetto”. Io credo che questo è il vero autentico messaggio del “mostro”, il quale in cuor suo voleva chiudere questa maledetta serie di assassini e voleva farsi prendere. Dopodiché, evidentemente, la voglia di sopravvivere all’aperto lo ha obbligato a tracciare, nei confronti di altri, delle accuse. Siccome quest’altra Ietterà fa parte di un corredo probatorio, per lo meno esiste nel processo, è stata sequestrata quest’asta guidamolla, è stato sequestrato questo straccio, questa lettera accompagnava l’una e l’altro e quindi è corpo del reato. Ritengo che possa essere correttamente acquisito agli atti del processo stesso. Credo anche che debba e possa essere acquisito agli atti del processo l’altra lettera che è stata oggetto di vari articoli di cronaca: quella dell’11/9/85. Una comunicazione. Mancherebbe che fosse scritto “di servizio” per individuare la matrice. Comunicazione, ai vari direttori, di questo signore che avrebbe visto quella sera un certo personaggio. Lo ha descritto, lo ha disegnato, lo ha tracciato. Una identità che collima poi con quello che dirà uno dei testimoni di questo momento, prima cioè dell’omicidio: ha visto una persona che ha le caratteristiche identiche. E questo signore che, evidentemente, appartiene probabilmente a… non so a chi, ma certamente ha un modo di esprimersi particolare – “comunicazione” – ha indicato un personaggio di una certa altezza, di una certa struttura fisica. Io credo, siccome è allegato agli atti, siccome è stato sequestrato, siccome è corpo del reato, anche questo, a mio avviso, sia pur modesto, può entrare a far parte del corredo probatorio del fascicolo dibattimentale. Deposito anche la relazione merceologica, richiesta stamattina dalla parte civile, da una delle parti civili, sui reperti istologici, anche quella sui reperti istologici del frammento di pelle. Credo che ci sia già agli atti. Deposito anche le famose… le famose… copia delle famose fatture della ditta Prelle Press, 15/10/84, 22/08/83. Io le ho allegate, signor Presidente, come richieste di atti processuali ex 468 4 bis, però vi produco comunque, a conforto ulteriore della mia modestissima tesi – ma intimamente convinta – dell’assoluta innocenza del Pacciani. Chiedo, poiché è bene che si faccia luce sulla verità – la vera verità – che si ascoltino, signor Presidente, tutte le intercettazioni ambientali, perché ho una relazione di uno dei periti che mi obbliga a farlo. Questo relazione del 18 maggio non so di quale anno, credo del 1993, ad un certo punto, io l’ho evidenziato in giallo, dei due periti – il perito Ermini Franca e la Matteucci – dicono esattamente: “. . . per questi motivi, anche procedendo a diversi riascolti, non è stato possibile evitare i molti ‘non si capisce’ che si leggeranno nella trascrizione. Si è dovuto, inoltre, procedere a diversi riascolti dei soliti passi per accertarsi delle molteplici divergenze riscontrate nelle conversazioni con quanto scritto nel verbale redatto dalla Polizia Giudiziaria”. Vorremmo risentirle perché, siccome l’Accusa ha comunque sempre annesso grande importanza a queste conversazioni interne della casa di Pacciani, vorremmo ascoltarle, io chiedo che vengano pubblicamente risentite queste conversazioni. Deposito anche, ad ulteriore conforto di una mia idea difensiva, un documento che l’Accusa, con la lealtà di sempre, ci ha proposto: cioè quello che dichiara Pacciani “abilitato all’esercizio venatorio” della Provincia di Firenze. Sul punto, ho richiesto anche una conferma testimoniale. Questo documento, questi due documenti, confortano l’assunto del Pacciani che una di quelle indicazioni scritte nel blocco nel 1980, si riferiva a questo particolare momento della sua vita, quando lui ha richiesto – nel 1980 – di poter ottenere la licenza di caccia. 1980! Quei poveri ragazzi sono stati uccisi nel 1983. Quel blocco non poteva in alcun modo appartenere a quel povero ragazzo. Ringrazio per la cortese attenzione che la Corte mi ha voluto elargire e confido, non ci sarebbe motivo per dubitarne, nella attenzione assoluta che tutti loro daranno a questo processo, agli elementi che ciascuno di noi porterà a conforto delle proprie tesi.
Presidente: Volevo dire, Avvocato…
Avv. Rosario Bevacqua: Ecco, signor Presidente, chiedo scusa, mi dice il collega giustamente che devono essere espunte dal processo quelle registrazioni che per legge non possono in alcun modo…
P.M.: C’è già un provvedimento del Gip.
Avv. Rosario Bevacqua: Eh?
P.M.: C’è già un provvedimento.
Avv. Pietro Fioravanti: Ma non sono state espunte, non sono state tolte.
Avv. Rosario Bevacqua: Quelle registrazioni che riguardano le conversazioni fra l’Avvocato Fioravanti e il suo cliente, che, per legge, non possono in alcun modo essere, far parte del fascicolo del dibattimento.
Avv. Pietro Fioravanti: Sono 1300 pagine. Un anno di conversazioni.
Presidente: Che si trovano dove, Avvocato, esattamente?
Avv. Rosario Bevacqua: Ma lo sa lui, perché io non lo so.
Avv. Pietro Fioravanti: Sparse un po’ dappertutto, signor Presidente.
P.M.: No, vanno un po’ indicate.
Presidente: Ce le deve indicare perché noi non è che possiamo metterci a caccia.
P.M.: C’è già un provvedimento del GIP.
Presidente: Sì, c’è già un provvedimento del GIP, però il provvedimento, lo rileggiamo poi, è generico, nel senso che dice…
P.M.: Allora saranno indicate da chi le vuole togliere.
Presidente: Capito? Quindi sarebbe bene che voi lo indicaste. Naturalmente c’è già un provvedimento, quindi lo eseguiremo.
Avv. Pietro Fioravanti: Ci proverò.
P.M.: Circa l’utilizzabilità il provvedimento c’è, se poi il difensore le vuole indicare, forse anche più agibile per chi deve eseguire…
Presidente: Così anche noi provvediamo.
Avv. Pietro Fioravanti: Le indicherò tutte io.
Presidente: Piuttosto, avvocato Bevacqua…
Avv. Rosario Bevacqua: Sì?
Presidente: Non abbiamo percepito chiaramente se c’è una istanza “de libertate” attuale.
Avv. Rosario Bevacqua: Attuale.
Presidente: Riguardo al Pacciani. Vogliamo formalizzarla esattamente, perché… Che cosa è scritto?
Avv. Rosario Bevacqua: “I difensori dell’imputato chiedono la revoca della misura cautelare dell’imputato – l’ha già scritto? – non sussistendo più le esigenze cautelari quali quelle indicate nel provvedimento di cattura dal GIP, cioè quelle previste dall’articolo 273 lettera C del Codice di Procedura Penale.
Presidente: Su questo punto, signor Pubblico Ministero?
P.M.: Presidente, io se mi consente avrei da dire qualche cosa, non solo su questo punto, ma anche fare delle osservazioni sulle prove richieste.
Presidente: Però in maniera molto concisa, ovviamente.
P.M.: Lei mi dica quando; io, se vuole che le faccio insieme o se separo, sarò conciso nei limiti che mi riesce.
Presidente: No no no.
P.M.: E senz’altro le prometto di essere il più conciso possibile, qualcosa l’ho da dire.
Presidente: Benissimo.
P.M.: Forse ne ho diritto. Allora, signor Presidente, partiamo proprio dall’ultima.
Presidente: Quantomeno sulle nuove deduzioni.
P.M.: Sì sì, sulle prove dedotte, oggi. Partirei signor Presidente, signori Giudici, da quello che è stato oggi detto dalla difesa in merito alle ultime prove. Non ho niente da dire sulla lista testi, né niente da dire su quelle prove che sono state chieste. L’argomento è unico, su questo punto. Ci sono dei testi indicati, sono il numero 33 e il numero 34 e… Catola Riccardo e Spinoso Giovanni, che a dire della difesa dovranno deporre sul contenuto di lettere anonime. E vengono prodotte queste lettere. Altre produzioni oggi vengono fatte, di lettere anonime; mi sembra prima se ne sono indicate 17 da parte del difensore Fioravanti. Poi si è detto che c’è un’altra dell’85, con una figura, e poi qualchedun altra. Ecco, io sono effettivamente molto perplesso che dopo il provvedimento vostro di ieri l’altro si continui a cercare di inserire nel processo lettere anonime. E come si possa dire che queste lettere anonime sono corpo di reato, perché non ho capito di quale reato. Allora dico, siccome correttamente la Corte – a mio modo – ha già preso posizione su questo punto. Le lettere anonime per quello che riguarda il loro contenuto non possono entrare nel processo, c’è l’articolo 240: non vedo come oggi si ripropongono altre lettere anonime – 17 o 20 – o testi che le porteranno, a cui saranno mostrate. Ho fatto una dichiarazione di intenti stamani, facciamo il processo su quello che c’è, su dati oggettivi, su testimonianze di persone fisiche che verranno da voi a dire qualcosa. E mi sembrava che, almeno io ero stato chiaro, avevo dimostrato che se c’erano elementi anonimi non erano usati in questo processo, non solo perché non si potevano usare, ma non si tentava nemmeno di usarli. La Corte mi aveva preceduto correttamente. Oggi stranamente si continua a parlare di lettere anonime. Allora, se puta caso – non è una minaccia, ci mancherebbe – ma la Corte si indirizzasse verso questa strada, io volevo far presente che farò quest’istanza. Abbiamo un camion con rimorchio pieno di lettere anonime in Questura. Cortesemente dateci la possibilità poi di depositare anche quelle. Scusate la polemica, ma insomma mi sembra che il discorso lettere anonime vado un attimo tolto. Allora, andiamo alle altre produzione. Ma insomma, le fatture Prelle Shop, ma sono nel fascicolo della rogatoria. È un discorso interessantissimo. Ho citato testi anch’io, li ha citati la difesa, mi sembra un argomento su cui avremo tutti qualcosa da dire. Non vedo che bisogno ci sia oggi di dare documenti che sono già nel fascicolo del dibattimento. E quindi passo subito all’altro argomento: le controprove chieste oggi. Ma per quello che riguarda il perito Biagio Montalto, effettivamente il problema sussiste, perché il professor Biagio Montalto è perito nella consulenza del 1968 relativa al cadavere di Barbara Locci, e dovrà dire cose importanti. Ve l’ho un po’ anticipate stamani. Non poteva essere consulente della difesa, quindi la sostituzione di questo perito mi sembra normale, anzi non solo consentita, ma più che legittima. Era una delle mie eccezioni, quindi non ho niente da dire. La difesa ha giocato di anticipo, glielo avevo obiettivamente fatto presente io. Nella correttezza reciproca mi sembra sia un punto sul quale…
Presidente: Abbiamo già preso atto di questa sostituzione.
P.M.: Sì sì, benissimo. Volevo solo introdurre l’argomento per dire: altre sostituzioni non si possono fare; solo quella, perché quella lì è consentita. Vorrei andare invece a quei due testi: Spalletti Enzo e Fabbri Fosco che sono chiamati oggi a controprova sulle dichiarazioni rese al P.M. Chiedo scusa, a controprova di che cosa? Mi sembra di capire, ecco, è fin troppo evidente che sono due testi che vengono introdotti oggi che prima si era dimenticati di inserire nella lista testi. Perché non si può portare qualcuno a controprova su dichiarazioni che ha già fatto. O sono a controprova di qualcosa che io ho chiesto di dimostrare, oppure non hanno possibilità di entrare. Altrimenti sono testi che, attraverso questo strumento della controprova, si portano invece perché non si sono indicati prima. Quindi mi oppongo alle sostituzioni del perito balistico e alle ammissioni di questi ultimi testi a controprova. E un altro ultimo punto è quello della istanza deliberate. Direi che elementi nuovi su questo punto non ci sono. Si tratta di un’istanza che grosso modo fa riferimento allo stato di salute del Pacciani. Ma è uno stato di salute che riguarda una cartella clinica vecchia; è uno stato di salute che è già stato oggetto di accertamenti con perizia; è uno stato di salute, il quale non è mutato assolutamente rispetto a quella perizia proprio su questo specifico aspetto, fatta nella scorsa estate. Quindi, per quello che riguarda la richiesta di scarcerazione oggi, per motivi di salute, mi sembra che non ci sia possibilità di dire niente. Va respinta perché non ci sono elementi nuovi, per quello che riguarda una scarcerazione, signori, perché non vi è concreto pericolo di reiterazione degli illeciti, beh, ma a me basta dire che la pistola non si è ancora trovata. Noi abbiamo il fondato motivo di ritenere che ce l’abbia ancora Pietro Pacciani. Direi che il discorso che il pericolo che possa commettere simili fatti una volta in libertà, quello previsto dal 274 lettera C, è cosi concreto che debba essere valutato ai fini di respingere questa istanza. Esaurito questo argomento che riguarda la difesa vorrei fare due piccole osservazioni su quelle che sono state le prove richieste da uno dei difensori di parte civile. E mi limiterei prima ad esaminare un attimo l’istanza dell’avvocato Santoni per quello che riguarda le istanze che ha fatto nei termini. Cioè quella nei sette giorni. La prima istanza, per intendersi. Dove vedo subito che i concetti principali riguardano la richiesta di una perizia per il blocco Brunner. Stamani vi ha detto, l’avvocato Santoni Franchetti, non so documentandosi in che modo, che questo blocco, ecco, leggo le sue parole: “in condizioni pietose, accartocciato, accartoccio di fogli, lati con cose viola”. Vuole dimostrare perché si è ridotto in questo modo. Il blocco è quello lì che loro vedono sullo schermo. Lo vorrei ingrandire, se è possibile, al massimo. Solo il blocco. Le condizioni… ecco, se riusciamo ad ingrandirlo proprio al massimo, solo il blocco mettendolo a fuoco, le condizioni pietose, come loro possono vedere, sono queste. Allora io mi chiedo, ma chi fa queste istanze, l’ha visto il blocco? Voce fuori microfono: Sì l’ha visto.
P.M.: E allora vediamolo insieme. È li. Le condizioni, io, se cortesemente riesco a vedere dov’è l’accartoccio di fogli, sono il primo… Avv. Luca Saldarelli: Se la pagina fosse voltata…
P.M.: Cortesemente vorrei finire. Poi, se qualcuno ne ha diritto…
Presidente: Avvocato, Avvocato…
P.M.: Se qualcuno ne ha diritto, poi parla, perché le sue cose le ha già dette, ora tocca a me. Chiederei di girare l’altra pagina da cui si vede l’altra pagina che dice, ecco, facciamo una visione di insieme…
Presidente: Questa è la pagina di fondo.
P.M.: È l’ultima pagina se non mi sbaglio.
Presidente: Cioè il rovescio, insomma.
P.M.: Sì. Il rovescio. Vogliamo fare un po’ il quadro più largo? Il quadro più largo e poi inquadrare al massimo la spirale da cui vediamo l’accartoccio che insomma io non vedo. E lo stato di conservazione è lì. Signori, io vorrei dire qualcosa in più su questo blocco così accartocciato. Ma è ai corpi di reato. Se non ci accontentiamo delle foto… perché se no lo prendiamo, domani mattina o quando la Corte crede, e così ci leviamo tutti i dubbi. Qui direi quindi io, allo stato, sono contrario ad una perizia di questo tipo, perché non vedo proprio lo scopo. Comunque, lo dicevo stamani, se ad un ceto punto sarà necessario, quando andremo avanti e parleremo di questo blocco io sono alla massima disponibilità a fare tutte le indagini che si vuole. Volevo anticipare che, come metodo di lavoro, direi quello di chiedere perizie sulle quali io sono in linea di principio favorevole, l’ho detto stamani, purché pertinenti, sarebbe meglio forse, per noi tutti, aspettare il momento in cui l’oggetto viene usato come prova da parte del P.M. se questo oggetto o questa prova ha dei problemi qualcuno, se ne ha interesse, farà le sue eccezioni. Ma io dico, questo blocco è li, io non vedo le condizioni pietose, onestamente. L’accartoccio, ma apriamolo, ma insomma, se fosse… lo vedrà la Corte, se fosse accartocciato. Mi sembra che non ho altro da dire in proposito. Sempre tornando all’istanza depositata nei termini, la numero tre riguarda la completa trascrizione delle intercettazioni ambientali. Avete sentito voi che il difensore chiede che queste intercettazioni siano in parte tagliate perché ce ne sono alcune che non vanno bene, e quindi è ovvio, lo sanno tutti, che sono già, non solo trascritte da mesi, ma sono nelle carte processuali. Quindi non vedo come, sette giorni prima del processo, qualcuno chieda una trascrizione che è già negli atti da tempo. Accertare…
Presidente: Mi pare, mi pare Pubblico Ministero, che l’Avvocato aveva chiesto l’audizione. Cioè, ascoltarle dal vivo in aula.
P.M.: Scusi… L’istanza è qua. No io sto parlando della… chiedo scusa, perché se no, forse non mi sono inteso. Io sto parlando, in questo momento, dell’istanza fatta dal difensore di parte civile depositata nei termini in cui – e qui l’avvocato Santoni Franchetti – chiede la prima Skizzen-Brunnen, e ne ho già parlato: terza istanza. Si chiede infine che venga effettuata una completa trascrizione delle intercettazioni ambientali, escluse le parole dei difensori. Io vi dico: non solo sono lì, ma addirittura i difensori giustamente dicono quelle parole. Toglietele. E io vi dico: il GIP le ha già tolte. Quindi, anche se ci sono, non sono utilizzabili. Provvederà, quando ci saranno le singole telefonate da cancellare, a cancellarle. Quindi direi questa istanza comincia ad avere meno argomenti di cui discutere, e mi pesa – dico la verità – ad aver da dire qualcosa su una istanza dell’accusa privata, però sono costretto a farlo. Mi dispiace, lo faccio. Accertare la dinamica dei colpi esplosi contro il furgone dei tedeschi. Altra istanza che fa nella lista. Direi come merito – l’ho accennato prima -nessuna riserva su questo tipo di perizia. Facciamola, lo faccia la Corte nei limiti e nei modi che crede. Fate prima di mostrare al P.M. come stanno le cose. Dimostriamo quali sono i colpi, vediamo questo furgone, e poi sono il primo io a dire, se sarà necessario, perché a quel punto ci saranno dei problemi, facciamo questo tipo di perizia. Oggi mi sembra prematuro. Vengo subito all’altro argomento dell’istanza depositata nei termini. Ci dice:, “vorrei sentire Natalino Mele, Pietro Locci, Giovanni Locci e Salvatore Vinci per chiarire l’eventuale legame dell’imputato con quegli ambienti”. Ma, signor Presidente, con quali ambienti? È una cosa importante: si tratta di persone che sono state tutte sentite. Gli atti sono nel fascicolo. Si tratta indubbiamente di persone che vengono sentite – se non ho capito male – perché la parte civile, avendo un suo interesse che ora vedremo di esaminare, ha interesse a fare un’indagine più ampia di quella che ha fatto la Procura della Repubblica. Allora qui andiamo un attimo più avanti. Ma signori, non dimentichiamoci che qua stiamo facendo un processo al signor Pietro Pacciani, il quale fino a prova contraria è innocente, finché non si sarà dimostrato che è colpevole dei reati che gli sono ascritti. Non si sta facendo davanti alla Corte di Assise di Firenze un’indagine tanto meno a istanza della parte offesa, la quale parte offesa ci ha detto che è 20 anni che segue il processo. Devo dire che se aveva da fare istanze il Codice glielo consentiva. Poteva farle tutte in quella sede. Dobbiamo ricordarci quali sono i limiti nostri e i limiti che ha la Corte, oggi. Io non voglio limitare questo potere di indagine che può essere stimolato dalle parti offese, ma non è questa la sede. Allora dico, questi testi, come tutti quei testi che sono stati indicati nella successiva istanza, non hanno alcuna possibilità di essere sentiti da loro su argomenti che non hanno niente a che vedere con il nostro imputato. Potevano essere indicati a controprova di qualcuna delle prove che il P.M. aveva presentato. Aggiungo che, per quanto riguarda l’istanza prodotta stamattina, la quale allarga ancora la cerchia di questi accertamenti, quella sulla saliva, quelli relativi agli stracci, e ancora ci dice che si vogliono sentire queste persone, il discorso è uguale e in più c’è il fatto che è un’istanza tardiva. Non si può dire – scusatemi – che queste cose sono state conosciute dopo come il fatto dell’anonimo dell’82 si è saputo in una trasmissione televisiva. Signori, io ho depositato gli atti. Su quegli atti del P.M. si potevano fare istanze, non su trasmissioni televisive, peggio ancora su anonimi. Quindi chiedo che la prima istanza sia respinta per i motivi che ho detto; la seconda, oltre che per gli stessi motivi, per i motivi che è tardiva. Questo, con l’aggiunta che la dichiarazione d’intenti di stamani che qualunque parte offra indagini o prospettive di accertamenti pertinenti è la benvenuta. Però limitiamoci ad accertamenti da proporre alla Corte che siano pertinenti l’imputato Pacciani Pietro, o comunque che siano pertinenti gli argomenti di indagine già portate e siano controprove. Ho finito, grazie.
Presidente: Avvocato Santoni.
Avv. Luca Saldarelli: Sì.
Presidente: Mi raccomando, sempre in maniera succinta. Prego.
Avv. Luca Saldarelli: Brevissime osservazioni. Sulle lettere anonime, innanzitutto, seguirò cronologicamente le contestazioni del Pubblico Ministero. Sono d’accordo che le lettere anonime non devono trovare ingresso…
Presidente: Brevemente, eh…
Avv. Luca Saldarelli: Certo. Soltanto sulle osservazioni del Pubblico Ministero. Non devono trovare ingresso nel processo. Ma noi stiamo parlando di due lettere anonime soltanto. Quella che ha accompagnato l’astamolla della pistola, e quindi direi che è riduttivo chiamarla anonima, perché il contenuto si riferisce all’astamolla, e l’astamolla è stata acquisita alle carte processuali così come quella famosa lettera e periziata dal Pubblico Ministero, quella famosa lettera anonima anch’essa, ovviamente, che inviò un pezzo di seno di Mauriot Nadine, alla dottoressa Della Monica. Per altro anch’essa ultra periziata dal Pubblico Ministero, ovviamente. Soltanto di queste due lettere noi si chiede l’acquisizione, perché queste due lettere sono fondamentali per l’economia del processo. Per quanto riguarda la perizia merceologica, io mi riporto ai chiarimenti che sono registrati effettuati davanti al GUP dottor Valerio Lombardo. Oggi ci ha fatto vedere, il Pubblico Ministero, la prima pagina, l’ultima, e un’altra pagina dell’interno. E giustamente ha detto: se vi sono contrasti guardate quel blocco notes. E io vi invito a guardarlo. Quando aprii il blocco notes dissi, e lo ripeto, questo è deteriorato. L’ho detto ed è stato verbalizzato davanti al GUP in presenza di tutti i difensori: Bevacqua, Fioravanti, delle parti civili. Allora nessuno ebbe niente a ridire su queste osservazioni della difesa, se non il Pubblico Ministero che mi disse testualmente: Avvocati, perché non l’avete fatto prima? Risposi semplicemente, per due motivi, perché io seguo in quel periodo almeno dell’inchiesta, quello che fa il Pubblico Ministero. Quando vedo, non l’avevo mai visto il blocco notes, non potevo pensare che una cosa del genere avvenisse, ho detto facciamo un’indagine. E a dire il vero sono ritornato in seguito all’Ufficio del Pubblico Ministero, perché mi comporto lealmente, gliel’ho detto, e in quella sede il Pubblico Ministero non mi disse niente di particolare, cioè che stavo sognando. Io vi dico, guardate le pagine interne di quel blocco notes e poi giudicate voi. Siete qui apposta. Che poi questa perizia si debba far dopo non mi sembra opportuno, perché le risposte sono molto importanti. Dice il Pacciani “l’ho presa in una discarica”. Io non credo che quello possa essere stato in una discarica. Le mie impressioni non hanno alcun valore, perché vi sono tanti tipi di discarica. Devono essere degli specialisti a dare delle risposte dopo aver fatto un’analisi completa di pagine che sono deteriorate. L’ho detto in sede di GUP, lo ripeto oggi. L’ho detto davanti ai periti e nessuno mi ha detto che stavo sognando. Forse accartocciato mi riferivo alle pagine interne, non certo al blocco. Nella foga del parlare, consenta il Pubblico Ministero, a volte, delle frasi più pesanti. Ma le pagine dentro, riporterò se volete domani, leggetevi quanto è stato verbalizzato e trascritto in sede di GUP. Insisto quindi sulla perizia merceologica con tutte quelle diramazioni che sono state dettagliate su quel block notes che mi sembra uno dei cardini dell’accusa, e che noi stessi riteniamo fondamentali per sapere se il Pacciani mente, o meno. Trascrizioni. Va bene, questo io credevo che non tutte, se fossero state trascritte soltanto le parti più interessanti delle intercettazioni ambientali, che una parte. Questa è una fonte mia che è sbagliata se il Pubblico Ministero dice, sono state trascritte tutte le parti, ne prendo atto, andrò alla ricerca di quelle che mi mancano e che non ho avuto nonostante le abbia richieste allora. A questo punto, quella parte che ho, è mancante. Io ho fatto una richiesta e verbalizzata. Ho le copie col timbro con la Procura della Repubblica di tutte le intercettazioni ambientali, tutte non mi sono state date. Benissimo. Domanderò come mai, questo è un fatto interno. Tante cose mancavano, lo sa anche il Pubblico Ministero, non c’è problema. Natalino Mele: io ho richiesto Natalino Mele, la testimonianza di Natalino Mele e non per fare di Natalino Mele, di tanti altri, un’indagine privata. È stato il Pubblico Ministero a chiedere successivamente all’ordine di custodia cautelare in carcere, che il Pacciani fosse incolpato anche del fatto del 1968. Fatto per cui, vi è una sentenza passata in giudicato, che ha condannato una persona più volte, che più volte ha ribadito la propria colpevolezza, più volte ha confessato: Stefano Mele. Quindi, legittimamente, a mio avviso, io dico questo: vi devono essere delle interrelazioni tra queste persone coinvolte in quei fatti, e ho depositato quella sentenza fondamentale che è la magna carta di tanti anni di indagine e Pacciani. Perché Pacciani non può essere un fantasma che ha operato in quei giorni. Perché ho detto cose – che il Pubblico Ministero non aveva detto – su Natalino Mele che viene ricondotto di notte, in una casa e doveva essere accompagnato da qualche familiare, da persone coinvolte in quell’omicidio. Noi che non abbiamo e lo ripetiamo serenamente in questa sede alcuna preclusione verso le tesi dell’accusa, ricordiamocelo bene! Se siamo qui, vuol dire che crediamo nel fondamento dell’accusa. Non crediamo altrettanto nei fondamenti dell’accusa stessa, cioè nei presupposti. A volte abbiamo forti dubbi e li vogliamo dissipare qui ma non credo che questa nostra legittima aspirazione di vedere dissipare questi dubbi debba essere per se stessa ritenuta illegittima. È un assurdo. Ci sono delle possibilità di chiarimenti? Cerchiamo di effettuarli. Pubblicamente, finalmente. Quindi non vedo assolutamente perché Natalino Mele e le altre persone indicate nella prima nostra istanza debbono essere rifiutate perché pacificamente coinvolte in quei fatti. Coinvolte non certamente come responsabili. Ricordiamoci che Natalino Mele a quei tempi era un bambino, ma che però ha sempre detto di ricordare, anche se cose diverse, negli anni successivi. Ho presentato poi un’altra istanza, forte di una sentenza della Corte Costituzionale del 20 marzo 1993, pubblicata il 31 marzo 1993 che dice: “le sezioni unite, nel comporre il contrasto, hanno sottolineato come l’esigenza e l’accertamento del fatto debba considerarsi prevalente sull’inerzia delle parti nell’esercizio del diritto alla prova, sicché il Giudice deve ritenersi titolare del potere di supplire all’inattività delle parti medesime, tanto nell’ipotesi in cui queste siano decadute dal potere di chiedere l’ammissione della prova, quanto a…”
Presidente: Avvocato, Avvocato, conosciamo questa sentenza, quindi venga al dunque.
Avv. Luca Saldarelli: Benissimo. Io me ne sono fatto portavoce e ho detto – eravamo in dubbio, Presidente, di chiedere ulteriori prove – però alla fine abbiamo optato di investire direttamente la Corte di certe soluzioni. È stata una scelta meditata. Io e i miei colleghi, colleghi non di parte civile, del mio studio, che hanno seguito la vicenda con me, investire direttamente la Corte. Per esempio, perché a volte magari non ritenevamo fondamentale, poi ripensandoci ulteriormente abbiamo cambiato idea. La faccenda degli stracci. se è vero che la pistola era avvolta in uno straccio di casa Pacciani facciamo una perizia ulteriore, perché vogliamo dissipare qualsiasi dubbio. Io non riesco a capire questa volontà di provare cose che sono fondamentali, concrete. Facilmente, facilmente da persone serie, esperte, logicamente, facilmente ravvisabili, facilmente insomma, soluzioni che sono possibili, ecco, perché vi deve essere un atteggiamento di ostilità. Noi siamo qui con estrema serenità. Vogliamo sapere – loro magari accusa e difesa sono più portati sulle prove o controprove, gli indizi – vogliamo sapere se il Pacciani mente o non mente. Nelle poche risposte che ha dato fino ad oggi vogliamo sapere, ma dice la verità? E qui ci sono punti fondamentali. Io voglio essere certo, e le persone che rappresento, al di là di ogni ragionevole dubbio, se questi stracci sono parte di un unico dubbio o meno. Affidiamoli a dei professori, a degli esperti e vediamo un momentino se è vero o non è vero. Certamente il Pubblico Ministero, se lo ha detto, ha dei fondamenti, ma noi vogliamo dei fondamenti ulteriori. Ne abbiamo facoltà di investirne la Corte, decida la Corte. E così per gli altri nomi sono importanti, ma non sono forse decisivi, perché i più importanti li avevamo indicati nella prima istanza. Però, a un certo punto, abbiamo detto sarà meglio rinforzare questa istanza. Ma la verità fa paura? No. Forse non ci diranno assolutamente niente, ma ci siamo tolti un pensiero, che finalmente si decidano sulle tante versioni che hanno fornito fino ad oggi, a dirci la verità. Ecco, quando si diceva che la parte civile è terza, è un certo fondamento, sì, noi vogliamo oggettivamente arrivare a queste conclusioni. E abbiamo detto coinvolgiamo la Corte. Vogliamo sapere insomma se il Pacciani la verità l’ha detta o meno. Quando ha negato sempre circostanze, o quando ha affermato circostanze singolari come il ritrovamento – attenzione! -estremamente specifico di quel blocco notes in una discarica. Ecco, quindi io penso che le nostre istanze possono essere accolte. Ci mancherebbe che noi volessimo fare indagini qui dentro! Non le possiamo fare né da difensori, né da parti civili, ci è precluso anche col nuovo codice. Non ne abbiamo i mezzi, li ha soltanto l’accusa i mezzi. Ma non capiamo perché una lista abbondantissima quale quella del Pubblico Ministero, anche su cose a volte secondarie, possa essere comunque accettata senza, non abbiamo certamente detto niente. Ci siamo associato, al contrario, a quanto richiesto dal Pubblico Ministero. Ci mancherebbe altro! Lo seguiamo in queste cose, ma le nostre poche prove, quelle tre paginette scarse, affrontano però punti molto importanti, ma soprattutto punti solidi, punti fondamentali. Grazie.
Presidente: Avvocato Bevacqua.
Avv. Rosario Bevacqua: Sì, ma velocissimamente. Mi ero dimenticato di rinunziare a due testimoni: il numero 34, Spinosa Giovanni, e il numero 37, Nechi Wanda. Rinunzio a questi due testi e chiedo, molto sommessamente, nel caso in cui la Corte dovesse ritenere non ipotizzabile sul piano strettamente formale, la sostituzione del professor Volterra, con il professor Francesco Bruno, e quindi la sostituzione del professor Montalto con il dottor Martin, di comunque sostituire il professor Montalto con l’altro medico, professor Francesco Bruno. Cioè chiedo la cortesia – mi pare che il Pubblico Ministero non abbia nulla in contrario sul punto, di poter sostituire il professor Montalto col professor Francesco Bruno. Se però la Corte mi consente la sostituzione del professor Volterra con il professor Francesco Bruno, chiedo che venga effettuata anche la sostituzione del professor Montalto con il professor Martin, come consulente tecnico balistico.
Presidente: Su queste rinunzie?
P.M.: Nessuna considerazione di opposizione.
Presidente: Anche le altre parti?
Avv. Rosario Bevacqua: Ecco, io produco la documentazione, Presidente.
Presidente: Vi sono… gli ulteriori difensori vogliono prendere la parola’ No? Benissimo. Direi di aggiornarci, allora, se siete d’accordo, a domani mattina, data che l’ora è già abbastanza tarda, e la Corte deciderà poi su tutte queste istanze. Allora il processo è sospeso ed è rinviato a domani mattina alle ore 9, d’accordo? con ritraduzione dell’imputato.
Avv. Luca Saldarelli: Mi scusi Presidente, si può sapere il programma di domani? E anche se in somme linee se incomincerà con la visione dei filmati, se saranno già sentiti i testimoni, un momento di…
Presidente: Questo non lo so. Le posso dire che la Corte scioglierà la riserva, emetterà la sua ordinanza, dopodiché il Pubblico Ministero, credo, che comincerà a sentire i propri testi.
P.M.: In ordine cronologico come ho indicato nella lista e come…
Presidente: Il resto, filmati o non filmati, chiedetelo a lui. Signori, buonasera, l’udienza è tolta.