Il 3 Agosto 1994 con sentenza-ordinanza il Giudice Istruttore del Tribunale di Bologna concludeva con complessa e pluriennale attività istruttoria, avente ad oggetto, anche a seguito della riunione di vari procedimenti, una serie di reati gravissimi, quasi tutti caratterizzati dalla finalità di eversione, e più precisamente:
- I delitti all’attentato compiuto nella notte tra il 3 e il 4 agosto 1974 mediante collocazione di un ordigno sul treno espresso Italicus, esploso in San Benedetto Val di Sambro provocando la morte di dodici persone e il ferimento di numerosi passeggeri. Tale procedimento, a carico di Stefano Delle Chiaie e Adriano Tilgher, costituiva lo sviluppo dell’originaria attività processuale già svolta a carico di Mario Tuti, Luciano Franci e Piero Malentacchi, appartenenti al Fronte Rivoluzionario Nazionale, i quali, assolti per insufficienza di prove nel primo grado di giudizio svoltosi davanti alla Corte d’Assise di Bologna, erano stati nel giudizio d’appello, ad eccezione del Malentacchi, ritenuti responsabili dei reati contestati, e condannati alla pena dell’ergastolo, per essere poi assolti in sede di rinvio, a seguito di annullamento di tale sentenza, con decisione divenuta irrevocabile il 22 marzo 1992.
- I reati, per i quali risultavano ancora indagati Stefano Delle Chiaie e Maurizio Giorgi, concernenti l’esplosione di ordigno, il 2 agosto 1980, nella stazione centrale di Bologna, che provocava devastanti effetti, con la perdita di 85 vite umane e il ferimento di 227 persone, nonché i gravi episodi di interferenza nello svolgimento delle relative indagini.
- Il terzo filone investigativo confluito nell’istruttoria condotta dal Giudice istruttore di Bologna riguardava una serie di reati che, con varie modalità e in tempi diversi, erano stati commessi allo scopo di inquinare le indagini relative alle stragi sopra indicate, con finalità di eversione dell’ordinamento costituzionale.
In quest’ultimo filone investigativo veniva coinvolto Massimo Carminati in concorso con altri per reati di natura eversiva dell’ordinamento costituzionale e per delitti in materia di detenzione e porto di armi e di calunnia aggravata.
Sempre all’operazione “terrore sui treni” si collegavano altre imputazioni, prospettate per la prima volta nelle richieste del P.M. al Giudice Istruttore in data 9 marzo 1992, a carico di Federigo Mannucci Benincasa e di Umberto Nobili con riferimento a reati di favoreggiamento e violazioni commesse nella qualità di Direttore del Centro Sismi di Firenze, per non aver comunicato alle competenti autorità quanto a sua conoscenza in merito alle trame della Loggia P2 in Toscana e per aver rivelato la composizione dell’esplosivo utilizzato nella strage di Bologna del 2 agosto 1980, sia infine, per aver, intromettendosi nelle indagini relative a tale episodio criminoso, compiuto vari atti di inquinamento delle indagini, con finalità di eversione dell’ordine costituzionale. In tale quadro particolare rilievo assumeva l’invio, in concorso con Umberto Nobili, di una missiva anonima, con la quale si accusava falsamente Licio Gelli, Maestro venerabile della loggia massonica Propaganda 2, di essere coinvolto nell’omicidio di taluni partigiani verificatasi nel pistoiese nel 1944, nonché nella strage di Bologna.
Il Giudice Istruttore disponeva:
– il proscioglimento, per non aver commesso il fatto, di Delle Chiaie Stefano, Ballan Marco, Tilgher Adriano, Giorgi Maurizio da tutti i reati attenenti alle stragi “Italicus” e “2 agosto 1980”, nonché ulteriori proscioglimenti per prescrizione o per improcedibilità dell’azione penale nei confronti di altri imputati;
– il rinvio a giudizio di Bongiovanni Ivano, Mannucci Benincasa Federigo, Nobili Umberto, Carminati Massimo avanti alla Corte d’Assise di Bologna, ritenuta competente per materia e territorio, in ordine ai reati agli stessi rispettivamente ascritti.
La Corte d’Assise di Bologna, accogliendo specifiche deduzioni difensive, si dichiarava incompetente per territorio, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d’Assise di Roma.
Quest’ultima, con ordinanza del 19 gennaio 1996 sollevava conflitto, che la Corte di Cassazione risolveva affermando la competenza della Corte d’assise di Bologna.
Il procedimento riprendeva, quindi, davanti a quest’ultima e si svolgeva in data 9 giugno 2000.
Vedi: 21 Dicembre 2001 Sentenza di Appello 34/2001 per Federigo Mannucci Benincasa e Massimo Carminati