20 Maggio 1997 1° udienza processo Compagni di Merende Mario Vanni,  Giancarlo Lotti e  Giovanni Faggi per i reati relativi ai duplici delitti del MdF e Alberto Corsi per favoreggiamento.

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Presidente Federico LombardiAvv. Nino Filastò, Pubblico Ministero Paolo Canessa, Avv. Luca SaldarelliAvv. Aldo Colao, Avv. Patrizio Pellegrini, Avv. Stefano BertiniAvv. Gabriele ZanobiniAvv. Vieri Adriani


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Presidente: Allora, avverto in via preliminare che la Corte è costituita da un Giudice effettivo, un Giudice supplente e sei Giudici Popolari – tre da una parte e tre dall’altra – effettivi e quattro Giudici Popolari supplenti. Bene? Avverto inoltre che ho parlato alla Corte prima di entrare, del provvedimento che ho adottato in via provvisoria per quanto riguarda l’ammissione in aula dei mezzi di informazione. Ho detto appunto che è stato acquisito il consenso preliminare di tutti i convocati. La Corte mi ha già confermato che è disposta a confermare in tal senso l’ordinanza presidenziale in punto di disciplina delle udienze per quanto riguarda le riprese televisive. Quindi signorina, prenda atto di questo: “La Corte conferma il provvedimento del Presidente in data 15 maggio per quanto attiene alle modalità delle riprese televisive in aula”. Credo che c’è molto interesse per questo processo, mi pone l’obbligo di avvertire a tutti di mantenere il clima sereno. La serenità è una grossa medicina, ma lo è soprattutto per noi che dobbiamo decidere di questo processo particolarmente difficile e delicato. Il Presidente in particolare ha il potere per reprimere qualunque eccesso di intemperanza che venga fatto in aula. Voglio avvertire che ho già avvertito i miei colleghi del Collegio possibilmente di non seguire televisione, giornali, ma non per mancanza di rispetto per le opinioni degli altri, lungi da me una cosa di questo genere, ma solamente per impedire che vengano in aula, vengano in Camera di Consiglio con delle idee formate fuori dall’aula. Le udienze servono solamente per acquisire gli elementi di prova e soltanto questi sono quelli alla base delle nostre decisioni. Non facciamo di questo processo uno spettacolo perché non è uno spettacolo, non sarà mai uno spettacolo, è una triste tragedia che purtroppo noi la dobbiamo rivivere ognuno nel proprio ruolo. Bene, detto questo possiamo iniziare.
Avvocato: Presidente, le chiedo scusa, non è certamente per me. Ma i signori fotografi presenti chiedeva alla cortesia delle Corte di disciplinare o di autorizzare nei limiti del possibile riprese fotografiche, solo questo. Mi sono fatto portavoce…
Presidente: Sì, è stato pensato… mi era sfuggito. È stato detto anche questo: i fotografi possono fotografare prima che inizi l’udienza, prima che la Corte si insedia in pratica, negli intervalli e dopo le udienze, però occorre che acquisiscano il consenso delle parti. Cioè, se voi avvocati non volete essere ripresi e gli imputati non vogliono essere ripresi, lo devono dire preventivamente, oppure lo dicano prima. Io questo non lo posso sapere. Al primo intervallo che c’è lo manifestate, dice: ‘voglio essere ripreso, non voglio essere ripreso’, e via. Bene. Vanni Mario dov’è? Vanni Mario. Difeso dall’avvocato Pepi e Filastò. Poi, Faggi Giovanni. Non è presente. Allora contumace il Faggi Giovanni. Difeso dall’avvocato Lena…
Avv. Federico Bagattini: E Bagattini.
Presidente: E Bagattini. Lotti Giancarlo. C’è Lotti?
Avv. Stefano Bertini: Si, Presidente.
Presidente: Dov’è?
Avv. Stefano Bertini: Qua.

Presidente: Io però, in mezzo al pubblico non vedo. Eh, lui è Lotti. Lotti Giancarlo: libero, presente. Difeso dall’avvocato Bertini.
Avv. Stefano Bertini: Sì, Presidente. Nomino come sostituto processuale l’avvocato Cartelli.
Presidente: Sostituto processuale?
Avv. Stefano Bertini: L’avvocato Fabio Cartelli.
Presidente: Bene. Corsi Alberto?
Avv. Gabriele Zanobini: Non presente.
Presidente: Difeso dall’avvocato Zanobini. Contumacia del Corsi. Allora, contumace Faggi e Corsi, va bene. Le parti civili ci sono tutte? Allora vediamo. L’avvocato Saldarelli… Andiamo per ordine. L’avvocato Santoni Franchetti c’è?
Avv. Vieri Adriani: L’avvocato Santoni Franchetti, signor Presidente, è sostituito dall’avvocato Vieri Adriani.
Presidente: Avvocato Vieri Adriani. È per Kraveichvili e poi c’è anche per Mauriot Maurice. Bene. Poi, l’avvocato Pellegrini Patrizio.
Avv. Patrizio Pellegrini: Presente.
Presidente: Che difende Rontini Renzo e Kristensen Winnie, va bene?
Avv. Patrizio Pellegrini: Winnie, sissignore.
Presidente: Poi c’è l’avvocato Puliti per Rontini Marzia.
Avv. Paolo Puliti: Presente. Nomino sostituto processuale l’avvocato Andrea Capanni, presente egualmente.
Presidente: Sì. Poi c’è l’avvocato Curandai per Rontini Maria Laura.
Avv. Aldo Colao: Presente.
Presidente: Poi c’è l’avvocato Saldarelli … Rush, bene.
Avv. Luca Saldarelli: Chiedo scusa Presidente. Anche per Nencini Rina e per Cambi Cinzia, anche in sostituzione dell’avvocato Eriberto Rosso e ho già depositato…
Presidente: Ah, sì, io chiamavo per ordine, a seconda dell’episodio, va bene, per avere un controllo più facile delle parti. Poi abbiamo Colao Aldo per Frosali, Mainardi Pierina, Mainardi Adriana e Mainardi Laura. C’è Colao?
Avv. Aldo Colao: Presente, Presidente. Buongiorno.
Presidente: Buongiorno a lei. Poi l’avvocato Rosso per Cambi Cinzia. C’è l’avvocato Saldarelli.
Avv. Luca Saldarelli: Da me sostituito.
Presidente: Bene. Poi abbiamo l’avvocato Saldarelli per Nencini Rina. E da ultimo abbiamo l’avvocato Ciappi Manuele per Cardini Jolanda. Dov’è Ciappi? Eccolo.
Avv. Manuele Ciappi: Presente.
Presidente: Bene.
Avv. Manuele Ciappi: Nomino sostituto processuale l’avvocato Giovanni Paolo Voena di Torino.
Presidente: Giovanni?
Avv. Manuele Ciappi: Paolo Voena.
Presidente: Bene. Ecco, allora la costituzione delle parti è fatta. Se ci sono questioni preliminari avanti.
Avv. Nino Filastò: Sì, Presidente. Volevo prima di tutto precisare, è presente, vorrei che si desse atto di questo, la dottoressa Chiara Mazzeo, che non posso nominare sostituto processuale, ma che mi assiste durante questo processo. Presidente e signori della Corte, la questione preliminare proposta dall’avvocato Filastò, difensore di Mario Vanni, è un’eccezione di nullità ex articolo 178, comma I, lettera C del Codice di procedura penale e ex articolo 179 del Codice di procedura penale, dell’incidente probatorio del 10 febbraio del 1997. Purtroppo sarò costretto a fare un’esposizione un po’ dettagliata perché si tratta di una questione complessa, ma non sarà tempo perso per i Giudici, anche per la, direi, lontana ipotesi che questo atto dovesse restare agli atti del fascicolo del dibattimento. Io credo proprio di no, che non ci resteranno. Tuttavia, se ci dovesse restare, questa esposizione avrà anche un significato per indicare un po’, come dire, lo stile, la metodologia di una indagine, questa indagine. Ebbene, vediamo prima la questione di nullità sotto il profilo dell’articolo 178, comma I, lettera C. Vale a dire quella nullità prescritta dal Codice affinché esista, sia concreto, l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato. Ora, da questo punto di vista, con riferimento quindi all’imputato…
Presidente: In udienza, in udienza.
Avv. Nino Filastò: Come?
Presidente: L’articolo… in udienza.
Avv. Nino Filastò: Non ho capito, scusi.
Presidente: La rappresentanza e l’assistenza in udienza.
Avv. Nino Filastò: Sì, Presidente, l’incidente probatorio avviene in una fase, ed è strutturato così dal Codice in una – situazione che praticamente è una sorta di surrogato dell’udienza. È una sorta di anticipazione del dibattimento, così l’ha strutturato il Codice. Non è un atto istruttorio qualsiasi, ha una sua dimensione precipua proprio per questo. Dicevo che siamo in presenza, visto nel suo complesso questo atto, di una sorta di atto abnorme. Ma sarei stato tentato di seguire questa strada se non vi fosse la giurisprudenza che esclude l’atto abnorme proprio in rapporto all’incidente probatorio. Perché si dice: non è impugnabile e si verrebbe, inquadrando eventualmente la…
Presidente: Va bene?
Avv. Nino Filastò: Ah, eccoci.
Presidente: Ecco, va bene, va bene.
Avv. Nino Filastò: Si dice, sarebbe come in qualche modo far costituire, rappresentare una delega del principio della specificità degli atti di impugnazione. Ma lo è, sostanzialmente – quindi usiamo questo termine abnorme, non proprio in senso tecnico – lo è a partire dalla genesi. E questa genesi di quest’atto mi serve indicarla alla Corte, non tanto per sostenere i motivi di nullità specifici, che sono altri, ma piuttosto per indicare come si tratti di un atto che è stato insistentemente e, ahimè, frettolosamente – a dico ahimè per via del famoso detto di quella gatta che per la fretta fece i gattini ciechi – dal Pubblico Ministero. Per far cosa? Forse per sottrarre là posizione di Lotti dal principio della formazione dibattimentale della prova? Qui, ora? Per metterlo al coperto dagli esami dei difensori e di un difensore in particolare? Come vedremo, di un difensore di un certo imputato, di una certa parte interessata a questi atti. O forse per mettere al coperto la posizione del Lotti da una possibile – e io credo che questa sia l’ipotesi più razionale – metterla al coperto da una possibile e, secondo me anche auspicabile, ma questi sono altri discorsi, modificazione dell’articolo 513 del Codice di procedura penale, che noi sappiamo ha già superato la fase del Senato ed è in corso di approvazione alla Camera. Voluto a tutto i costi, anche a costo di non applicare le regole del Codice di procedura, di forzarle contro ogni evidenza. E vi indico questo aspetto, anche questo non tanto perché ha a che fare con le questioni di nullità che tratterò dopo, ma per indicarvi fino a che punto una opposizione, rispetto a questo atto, presentata nei termini, vale a dire dei due giorni previsti dal Codice, sarebbe stata fondatissima. B questo ha a che vedere con la questione ex articolo 179 che tratterò dopo. Fondata, ultrafondata, perché? I presupposti erano le condizioni di salute del Lotti, i rischi per la genuinità della prova al dibattimento e si indicavano tutti e due: la grave infermità, dicono il Pubblico Ministero e il Giudice delle indagini preliminari. Beh, se si fosse fatto riferimento a tutto il vino che beve il signor Lotti, forse sarei stato anche d’accordo, o perlomeno il mio disaccordo sarebbe stato inferiore. Ma si parla di ipertensione arteriosa, ce l’ho anch’io, specialmente in questo momento che sono qua a fare il mio dovere di difensore. Tranne… che poi fra l’altro da una certa perizia risulta perfino curata e abbastanza risolta l’ipertensione, beato lui. Si parla di spondiloartrosi lombo-sacrale con discopatie che lo costringono sovente a letto, in posizione immobile. Cioè, niente che non possa risolversi, nella peggiore delle ipotesi, con l’uso della carrozzella. Quante volte abbiamo visto imputati, persone portate al dibattimento, addirittura, talvolta anche in barella, che vuol dire? Ma comunque, Presidente e signori Giudici, il Pubblico Ministero e il Giudice si sono dimenticati di una perizia medico-legale – di cui fra l’altro chiedo l’acquisizione anche ai fini di questa eccezione – che è in atti. Perizia medico-legale, cui a pagina 12 si dice: “Non alterazioni ossee traumatiche in atto, di evidenza radiologica diretta”. A pagina 14: “Ha sempre goduto – beato lui – di buona salute, non ha mai avuto malattie gravi e non è mai stato ricoverato’ in ospedale”. Io non so se ho avuto sette o otto ricoveri in ospedale nella mia vita e sono qui a fare il mio dovere. A pagina 22 e 23: “È quindi possibile delineare l’immagine di un uomo di 56 anni in buone condizioni generali, connotato da un discreto sovrappeso e da patologie di carattere osteoarticolare, note di artrosi”. Non gli sarebbe bastato un certificato di questo genere, non dico per non presentarsi ad un’udienza come testimone, ma nemmeno per essere esentato da un servizio all’interno di un ufficio pubblico, il signor Lotti. Non sono emersi elementi indicativi della sussistenza di patologie a carico di diversi organi ed apparato di interesse internistico e neurologico, insomma. Però il Gip dice: ma è possibile un aggravamento. Ma tutto è possibile a questo mondo, certo che è possibile un aggravamento. È anche possibile che domani l’altro – facendo le corna, faccia tutti gli scongiuri che vuole – il signor Lotti vada a finire sotto un’automobile o sotto un autobus, ma che significa. Le lettere di Vanni, le minacce trasversali a Pucci. Questo è un povero settantenne, con la barbaccia lunga perché in isolamento non ha potuto farsela, colpito da un’accusa atroce, Anche qui, queste minacce potrebbero interferire nei confronti di terzi, dice il Gip, e chi sarebbero costoro? I destinatari delle lettere. Si attacca a un parroco lui, ha scritto in tutto il mondo per protestare, per sfogarsi. Chi sono queste feroci terze persone che potrebbero intimorire il Lotti nonostante il programma di protezione? A spese dei contribuenti. La feroce banda degli amici di merende che terrorizza la provincia di Firenze, San Casciano e dintorni. E dov’è? Perché questa feroce banda degli amici di merende non si trova nel capo di imputazione alla lettera Q, laddove si ipotizza l’esistenza di un’associazione per delinquere. Da chi è formata, chi sono? L’altrettanto nota setta esoterica, dedita a messe nere, ai riti satanici, e dov’è? Perché anche questa setta, misteriosa, esoterica non si trova, non se ne trova di questa setta il riflesso nel capo di imputazione alla lettera Q. La mafia, i servizi segreti, siamo a fantasticare, come si vede. E a sentire, ad avvertire un certo strano, insopportabile odore sepolcrale in questo processo, di ritorno a un passato seicentesco. E vediamo però, quindi, possibile un’opposizione, ricordatevelo Giudici. Non solo possibile, ma estremamente fondata, rispetto a un atto richiesto ed espletato al di fuori da qualsiasi premessa prevista dal Codice di procedura.
Avv. Nino Filastò: Ma vediamo l’altra questione, più specificamente sotto il profilo dell’articolo 178, lettera C Articolo 401 del Codice di procedura penale è un capo saldo del nostro nuovo ordinamento processuale, per cui le prove sono assunte, nell’ambito dell’incidente probatorio, con le forme stabilite per il dibattimento. Ecco perché Giudici, Presidente, facevo riferimento ad una situazione parallela all’udienza, perché lo dice il Codice e da questo punto di vista occorre esaminare l’articolo 499 del Codice di procedura, che dispone che l’esame testimoniale si svolge mediante domande su fatti specifici. Qui non siamo di fronte a un esame testimoniale, però siamo di fronte ad un esame di una persona, sia pure indagata, che risponde sul conto di terze persone. Siamo di fronte a qualche cosa di analogo a quel che si dice, con un neologismo insopportabile, un duecentodieci sta, che fa venire in mente un corridore podista ma che invece è quella figura di imputato di reato connesso che parla nei confronti di altri. E si dice che nel corso dell’esame, che riguarda questo esame, sono vietate le domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte. È così che dispone il Codice: nell’esame condotto dalla parte che ha chiesto la citazione del testimone sono vietate le domande che tendono a suggerire le risposte. E dice che il Presidente, il quale è, nella sede dell’incidente probatorio, sostituito dal Gip, cura che l’esame del testimone sia condotto senza ledere il rispetto della persona, tanto che – dice il numero 6 di questo stesso testo di legge – durante l’esame il Presidente, anche d’ufficio, interviene per assicurare, che cosa? Tutto quello che si è detto prima. La pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell’esame e la correttezza delle contestazioni. E allora se è così, alla luce di questi principi, vediamo il modo come è stato condotto l’esame di Giancarlo Lotti. Prima di tutto dal punto di vista dell’intervento del Giudice. Ed è proprio da questo punto di vista che, secondo questo difensore, questo atto verifica un atto abnorme, fuori dalle fondamentali regole del Codice, viziato dalla parzialità e dall’eccesso di potere. C’ho pensato a lungo prima di fare questa eccezione, perché da un certo punto di vista, per la difesa di Vanni, sarebbe stato preferibile che questo incidente probatorio restasse nel fascicolo del dibattimento. Perché, visto che tutto sommato Lotti conferma le sue accuse? Perché più di ogni altro atto dalle indagini preliminari, questo atto attesta la non serenità dell’accusa, il suo procedere scomposto ad ogni costo, uno zoppicante teorema che deve essere dimostrato. La parzialità di un’ipotesi strumentale che precede le indagini, non le segue. Perché fatti, da cui sia possibile ricavare l’esistenza del gruppo dei cosiddetti amici di merende, che compirebbero i delitti del serial killer di Firenze e dai quali costruire un’ipotesi razionale, non esistono. Né sono venuti alla luce nel corso di queste indagini. Si tratta di un’ipotesi, quella dei complici, nata, anche cronologicamente nata, come vedremo, per sostenere l’accusa contro Pacciani. Quello che qualcuno, con una espressione felice tratta dal Don Giovanni di Mozart, ha definito “il convitato di pietra” questo processo, il commendatore, la statua del commendatore. Bene, poi ho pensato che se avessi evitato di indicarvi questi aspetti di questo atto e di segnalarvene la sanzione sotto il profilo della nullità, avrei messo un’ipoteca negativa anche su questo dibattimento. Cioè, l’ipoteca di una possibile mancanza di dialettica reale e non solo formalistica. Non avrei fatto il mio dovere di difensore. Se poi non vi avessi indicato un altro aspetto di invalidità, sotto il profilo della nullità ex articolo 179, a questo punto avrei lasciato nel processo una mina capace di esplodere in qualsiasi momento perché suscettibile di minare il processo in ogni stato e grado, come recita testualmente l’articolo 179. E io voglio un’assoluzione per quest’uomo e che sia valida. Bene, vediamo l’esame del Pubblico Ministero, che si trova nel fascicolo 1 di questo fascicolo dell’incidente probatorio. Un primo dato quantitativo, signori: sapete quanti sono gli interventi del Gip? In un atto in cui lui assume la funzione del Presidente al dibattimento e in cui ha questa facoltà di intervenire solo quando avvengono quelle situazioni che abbiamo visto prima. Perché l’esame lo fanno le parti, non il Giudice, cosi dispone il Codice, cosi dispone questo sistema così incerto, così rattoppato, così ridotto ad un vestito da arlecchino, ma tuttavia è legge. Il Gip interviene 343 volte. 343. Rapportato agli interventi del difensore di Vanni, che sono 190, voi capite la proporzione. Insomma, c’è qualcosa che non va. Sì, è vero, interviene 343 volte, è vero. Però è strano che, da pagina 13 a pagina 101, la trascrizione del verbale contiene l’esame del Pubblico Ministero. Sono 88 pagine di trascrizione. Il GIP interviene due volte, salvo per gli interventi, diciamo così, strumentali, come la costituzione delle parti eccetera. Due volte. E una volta per rispondere lui al posto di Lotti. Non per suggerire la risposta, no, no. Proprio lì, a quel punto risponde direttamente lui. Questo, su 343 interventi. È segno che l’esame del Pubblico Ministero è stato correttissimo e che non c’è stato nessun bisogno di intervento censorio e negativo previsto dal codice di ufficio; Quindi, dovere del GIP. All’interno di un certo esame condotto dal rappresentante dell’accusa, come prevede il Codice all’articolo 499? Vediamo. Si comincia a pagina 14 con una singolare e discutibilissima limitazione dell’oggetto della prova compiuta dal Pubblico Ministero: “Senta, oggi interessa soprattutto, non tanto la sua posizione, quanto le dichiarazioni che lei ha fatto a carico di altre persone”. Come sarebbe a dire non interessa la sua posizione? Il P.M. Eh, sì, sì. Certo, il P.M. Sì, certo, il P.M. Ha detto proprio bene, dottor Canessa, il P.M., perché se fosse rimasto al P.M. questa limitazione sarebbe tutto andato benissimo. Perché il P.M. ha tutto il diritto di fare le domande che vuole, lui. Ma il GIP, di limitare le domande del difensore sotto questo profilo, anticipato dal Pubblico Ministero in questa sede, no. Non ce l’ha questo diritto. E vedremo che invece è proprio quello che accade nei confronti del co-difensore di Vanni, valorosissimo avvocato Pepi. Pagina 27: si tratta di stabilire una cosetta da nulla, no? Si tratta di interrogare il Lotti e domandargli per quale ragione lui, ogni tanto, a distanza di anni, da un momento all’altro, prende, va su e si accompagnava a questi due criminalacci per compiere – Pacciani e Vanni – per compiere quell’azione che sappiamo. Scusi, ma a lei chi glielo ha fatto fare? Non è mica come andare in piazza a prendere un bicchiere di vino, eh? Quindi è un tema del processo di importanza centrale. E il Pubblico Ministero sapete come interroga? Cosi: “Senta una cosa, Lotti, venendo un po’ sulla questione invece del fatto che lei dice il Vanni è venuto con lei nei luoghi degli omicidi dell’82 e ’83, come mai lei è andato in quei posti?” Beh, fosse rimasta qui la domanda, andava bene, signor Pubblico Ministero. Solamente che dopo lei dice: “Lei dice, ha sempre detto: ‘sono stato costretto ad andare in quei luoghi dove sono avvenuti gli omicidi’Chi lo ha costretto? Come ci è andato?” E il Lotti risponde: “No, mi hanno costretto per fare queste cose qui”. Questa è una risposta suggerita, non so cosa sia. Non è nemmeno una risposta suggerita, è una risposta anticipata, fornita, data a chi si sta escutendo. E il GIP, quello che ha quel potere-dovere di controllo? Silenzio, per parodiare una frase di Federico II: “Non ci sono giudici a Berlino”. A pagina 31: vedano, qui si inserisce “costretto”. A questo punto siamo arrivati a definire che il Lotti è stato costretto. In questo modo, eh. Con una dichiarazione chiaramente dettata, Beh, sa costretto come? Anche questo è un problemino non da poco. Si può costringere le persone in tante maniere. E qui comincia, si innesta un tormentone, si va avanti per un bel pezzo, in cui si cerca di individuare in che cosa consista questa costrizione. Ma il guaio è che il Lotti – e non lo dico io, lo dice una perizia – il quale non ci sta tanto bene sotto il profilo di intelligenza – per ora diciamo così, poi approfondiremo il tema – non se ne ricorda della risposta che si vuole da lui. E a pagina 28 dice: “Te tu devi venire con noi, sennò ti si fa pagare”, per esempio. E non va bene, non ci siamo. Il Pubblico Ministero insiste – pagina 29 -: “Ce lo spieghi meglio”. Insiste per altre tre volte, attraverso varie pseudo domande che occupano dalla pagina 29 a pagina 31. Ma Lotti, duro, non la vuole intendere. Sicché si arriva a pagina 31, in cui Lotti continua, vero, a non capire: “Ormai mi avevano detto di andare, sennò…” “Sennò?”, il Pubblico Ministero. Imputato Lotti: “Sennò mi faceva, dovevo andare per forza”. Il Pubblico Ministero: “Mi spieghi meglio”“Sennò raccontava”. Oh, ma chi lo dice “Sennò raccontava”? Lotti? No, il Pubblico Ministero, lo dice. “Sennò raccontava”. È così che si innesta il discorso dell’omosessualità, della paura del Lotti che si raccontasse in giro. Perché, qui siamo nel momento in cui si dovrebbe formare la prova, no? Perché qui le indagini preliminari non ci sono. Quelle che entrano nelle dichiarazioni di Lotti, negli uffici di Polizia, o davanti al Pubblico Ministero, sono cose che su questo momento… poi, magari dopo, in sede di contestazione possono essere tirate fuori, ma qui no. “Sennò raccontava”, dice il Pubblico Ministero. E il Giudice? E il Giudice zitto. Pagina 34: si sta parlando dell’omicidio di Baccaiano, se non sbaglio. Dice: “La macchina si spostò e venne verso la parte opposta di qua, la parte opposta dove c’erano loro fermi”. Primo plurale – Lotti, sta parlando – primo plurale. “E poi credevano che non avesse sparato, poi si spostò la macchina… “. No, dunque, no no, ancora prima, ancora prima. Aveva detto prima: “Però la macchina non mi ricordo che macchina era, poi di li cominciarono a sparare”. “Cominciarono a sparare”. Primo plurale. Ancora, poco dopo: “Poi cominciarono a sparare”, secondo plurale. Poi: “loro fermi”, loro fermi. Poi: “Credeva – e poi – credevano che non avesse sparato e poi si spostò la macchina e li ripresero per bene”. Siamo al quarto plurale. “E allora andettero di là e di lì”, quinto plurale. Non torna mica, eh. Perché se c’è una cosa che si sa tutti è che qui il Vanni spara sempre di solito uno solo, vero. E qui interviene il Pubblico Ministero, a pagina 35: “Era uno solo che sparava, lei vide chi sparava?” Vengono sistemate le cose, no? Qui poteva innestarsi un contrasto, rispetto alla realtà, alle precedenti dichiarazioni, a tutto quel che volete, riguardante Lotti. E così si sistema. “Era uno solo che sparava. Lei vide chi sparava?” Domanda, vero, suggestiva. Ma che suggestiva! Tant’è vero che per Lotti, insomma, vero, è un po’… però… Dice: “No, io ho visto uno solo che sparava”. Ecco, bravo però, eh. E allora, e così via. C’è da chiedersi appunto cos’è questa costrizione. Pagina 31, Lotti: “Avevo paura che facessero qualcosa a me”. Ma non torna. Non torna. A furia di insistere, alla fine, dice: “Mi avevano visto così, in una via… che ero andato con un uomo”. Non lo so, viene fuori questo Fabrizio Butini. E a pagina 39, ecco una pagina che vi prego di tener presente, perché ha a che vedere con la questione che farò dopo: “No, no, non è stato proprio spesso, spesso. È stato una volta o due”Cosa una volta o due?” Il rapporto sessuale fra il Lotti e Pacciani, c’è stato questo rapporto di sesso, per cui da questo sarebbe nata la costrizione del Lotti, andare dietro a loro, quando andavano a sparare ai fidanzati. Se leggessi queste cose in un romanzo riterrei che sono cose completamente campate per aria, che non riflettono una decente letteratura. “Una cosa… Non è che sia il tipo di andare a fare cose così, io…”. Il Pubblico Ministero dice: “Però è la stessa cosa che, se non ho capito male, era successa a lei con quell’altro in casa di Pacciani?”. Questo non è solo il suggerimento della risposta, questo è il raccontare tutto, insomma, no? E lui risponde: “Sì”. E che deve dire, no? E il Giudice? Ma vi sottolineo che qui si parla di Pacciani, eh. Qui si parla del “Convitato di pietra”, eh. E pesantemente, eh. Poi gli suggerisce a pagina 41 che il Vanni o qualcun altro lo avrebbe visto e gli avrebbe detto di averlo visto in macchina con un uomo. Sì, aveva visto uno dei due, però non mi hanno spiegato chi ha visto o no. Io ho qui l’episodio di questo genere, ce ne sono tantissimi altri, ne ho segnati almeno un’altra decina, ma mi sembra di aver chiarito il quadro e lo trasmetto. E il GIP, abbiamo visto che non interviene mai. Salvo che una volta, come ho detto prima. Salvo che, ad un certo punto – come ho detto prima, questo è il primo intervento del Giudice – il Pubblico Ministero dice: “È una domanda sola” – questo è il Pubblico Ministero che parla – “Presidente. Poi io non ho, allo stato, altre domande da fare. Quella relativa al fatto se lui ha mai saputo da Mario che l’omicidio dell’83 fu fatto per fare uscire qualcuno. E nel caso affermativo, se le dissero chi”. Qui, non lo so, forse ci sarà un errore di trascrizione, ma non credo, perché poi, da quello che vedo dopo, ho l’impressione che sia giusto. Comunque poi ascolterete, esaminerete. Perché è il Giudice che dice: “Era un certo Francesco Vinci”, qui c’è scritto il Giudice. Io non c’ero. Il Giudice interviene per rispondere al posto di Lotti? Vedrete, io continuo a sperare che si tratti di un errore. E non è mica da poco, eh. Eh, qui si inventa tutto un discorso del perché, per quale ragione, come, da chi.
Presidente: Dov’è questo, a pagina 41?
Avv. Nino Filastò: Sì, Presidente.
Presidente: Bene.
Avv. Nino Filastò: È a pagina 99, Presidente.
Presidente: Quanto?
Avv. Nino Filastò: 99 del primo fascicolo.
Presidente: Allora, questo non lo aveva detto prima, eh?
Avv. Nino Filastò: No, non lo avevo detto. Ha ragione. Pagina 99 del primo fascicolo. Ed è, diciamo così, il primo intervento, non soltanto…
Presidente: Sì, si. Va bene, va bene.
Avv. Nino Filastò: Il guaio è che a questo punto succede una cosa strana, ed è per questo che parlo di accordo. Si passa all’esame delle parti civili. Esiste una disposizione del Codice di procedura, per cui, se ne fanno richiesta, le parti offese possono chiedere che sia il GIP, in sede di incidente probatorio, a fare le domande. Ma a me, questa richiesta, non risulta. Dalla trascrizione non risulta. Fatto sta che il GIP, Mentre fanno le domande le parti offese, interviene numerosissime volte. E il suo metodo è identico a quello del Pubblico Ministero, purtroppo, ecco. A pagina 3 del fascicolo 2: Giudice: “Attraversando la strada, come lei ha già detto, arrivarono al ciglio. Poi c’era un fossetto, vero?” Il particolare che questa persona sospettabili le sue dichiarazioni, per tante ragioni, insomma. Non stiamo ora a parlarne, ma insomma, dovrebbe riferire, ad esempio ad un fossetto… E chi gliel’ha detto? E che risponde? “C’era un fossetto”, dice l’imputato. Certo, e che doveva dire, che non c’era il fossetto? “Sì – dice l’imputato Lotti – entrarono in macchina, ma videro che erano due uomini. “E che facevano?” “Erano due uomini, e che facevano, che dovevano fare?”, dice il Lotti. E qui il Giudice: “Cioè, lei vide il Vanni con un coltello in mano”. Eh, ma scherziamo! Pagina 7 fascicolo 2: “Lei vide il Vanni con un coltello in mano”. “Sì” dice Lotti.” Quando aprirono gli sportelli, vidi il coltello”. Osserveranno i Giudici, se prima di questo momento, il Lotti aveva mai parlato di un coltello in mano a chicchessia. Fascicolo 2 pagina 10: “Quindi, abbia pazienza” – dice il difensore parte civile avvocato Colao – “Lei dichiara esplicitamente che il Pacciani rincorse il giovane francese, lo bloccò e lo accoltellò al collo e al petto?” Si ha un bel ritenerlo, un “Convitato di pietra”, questo Pacciani, ma ogni tanto spunta fuori. E spunta fuori in circostanze e in situazioni non proprio, vero, da festa campestre, o da gara di bocciofili, “No, non è questo” – dice Lotti – “No, non è questo. Non è così, no” e qui interviene il Giudice e dice: “Vide che lo colpì, ma non sa”. Lo ha detto Lotti che Pacciani colpì qualcuno? No, lo ha detto il Giudice. Fascicolo 2 pagina 14: “Io ho visto, nascondevano quella roba lì in questo posto agli Scopeti”, dice Lotti. “Poi non so che era, se era quello, o era altra cosa….” Questo è normalissimo, no? Quando le persone vanno in giro ad ammazzare delle altre persone, poi in genere fanno una buca, la scavano e ci nascondono dentro alla buca, a pochi passi dai cadaveri, non so, armi, feticci, quello che vogliono. È regolare, si fa così, sempre. Ma il Lotti, di buche, non ne ha parlato. E chi è che dice: “In quella buca?” “Sì, c’è una buca che nascondeva qualcosa”, lo dice il Giudice. Il Giudice: “In quella buca?” “Sì”. “C’è una buca che nascondeva qualcosa”. Ed è bell’e sistemata anche la buca. A pagina 58 inizia quello che, da un punto di vista tecnico, costituisce la questione di nullità. Che va bene, si colora, su tutti quegli aspetti che ho detto prima, ma che ha a che fare più specificamente con questo aspetto. In sostanza, la questione è in questi termini: l’avvocato Pepi sta facendo delle domande, prima sulla personalità di Lotti, E viene bloccato, dice: ‘c’è una perizia’. Perizia di cui nessuno ha mai parlato. E quindi non faccia domande di questo genere. Ma l’avvocato Pepi dice, si sta parlando di quella costrizione di cui accennavo prima. La costrizione per la quale il Lotti sarebbe determinato a seguire queste persone nelle loro imprese criminose. E l’avvocato Pepi dice giustamente: “No, ma la persona costretta, è la persona che viene costretta anche fisicamente. Lei aveva una autonomia”. Gli ha chiesto, se per caso, in questi posti ci andava con la sua macchina. Lotti ha risposto di sì, e allora l’avvocato dice: “Lei aveva la sua autonomia”. Poteva andarsene quando voleva. Al limite, non è che lo prendevano e se lo portavano addosso. “Lei aveva una autonomia, una libertà di azione. Tranquillamente. Perché andava con la propria macchina”. Il Lotti dice: “Sì”, tant’è vero che a un certo momento, mi sembra, per l’omicidio di Giogoli ha detto : “Io, ad un certo punto, presi e me ne andai via e loro restarono lì. Sì, siamo venuti via dopo pochino…”, dice il Lotti. “Quindi è una forma di costrizione molto labile”, insiste l’avvocato Pepi. E qui interviene il Giudice e dice: “Va bene, avvocato. Qui non si tratta di accertare la responsabilità di Lotti”. Quello che aveva detto prima il Pubblico Ministero. È il Pubblico Ministero, quando l’ho accennato, avete visto. Io faccio quello che mi pare, d’altronde… sì, lui sì. Ma non il Giudice. E in funzione inibitoria di una linea di indagine del difensore. Il quale difensore ha tutte le ragioni di accertare la responsabilità o meno di Lotti, perché, prima di tutto il punto di attendibilità. Quante volte, in processi di altro genere, abbiamo sentito dire che intanto un imputato, il quale accusa un imputato cosiddetto collaborante, o pentito, o collaboratore di giustizia, tutto quello che volete, intanto è attendibile in quanto accusa se stesso, e accusa se stesso in modo veritiero. E poi come si fa qui, nella posizione di Lotti, a sceverare quello che riguarda lui e quel che riguarda altri? Erano insieme si o no? Erano uno accanto all’altro, si, o no? Lasciamo perdere quel che possano, quel che possa aver capito Lotti di questa situazione. Ma insomma, che il concorso c’è pieno spaccato, eh. Se c’è. E non è scindibile, eh. Come si fa a parlare di una cosa e a non parlare di quell’altra? Che specie di arzigogolo è questo? Di separazione, frammentazione di una materia di indagine, è questa? E tenete presente, per avvertire di più la gravità di questo intervento da parte del Giudice in questa situazione, che questo incidente probatorio lo si sta svolgendo nel presupposto che il Lotti non interverrà al dibattimento, non lo sentirà più nessuno. Come no, la richiesta è questa. Può darsi che non venga perché è malato, perché probabilmente lo stanno… Come, accidenti! Il presupposto, la richiesta è su queste basi. Che siano infondate oppure no, la richiesta è fatta su queste basi. Il Giudice sa questo. A questo punto il Giudice interviene ancora. Pagina 22: “Ha certo, la costrizione” – dice l’avocato Pepi – “è un concetto giuridico”. “Ha certo”, dice il Giudice. “Un concetto giuridico del quale si divertiranno a pronunciarsi i Giudici, eh”. Come i Giudici? Si divertiranno a pronunciarsi i Giudici? Lui che sta facendo in questo momento, cos’è? È venuto a portare un telegramma? Non ho capito. Risponde alla stessa domanda che ha fatto l’avvocato Santoni Franchetti: “Lei si sente responsabile?” O lasciamo passare la domanda. “Lui ha dato una risposta che atteneva alla sua responsabilità morale. Per quanto attiene la responsabilità giuridica provvederà il Giudice a decidere”. E basta. Mi sembra ultroneo insistere su questi punti, è chiuso. Pietra tombale su questo tema fondamentale del coinvolgimento personale, diretto di Lotti, della sua attendibilità in rapporto alla realtà di un eventuale pentimento, credano. Perché c’è anche questo da dire. Intanto attendibile, in quanto si è pentito. E si è pentito di qualche cosa di vero.
Presidente: Possiamo fare una domanda un attimo?
Avv. Nino Filastò: Sì, Presidente.
Presidente: Il Lotti si è allontanato, per quale ragione? È andato spontaneamente, o come…
Avv. Stefano Bertini: Si è allontanato un attimo, perché ha problemi di mal di schiena.
Presidente: Va bene, va bene.
Avv. Stefano Bertini: Non può stare a sedere.
Presidente: Diamo atto che si è allontanato. Va bene. Può riprendere, avvocato.
Avv. Nino Filastò: Grazie, Presidente. Da pagina 30 a pagina 32, c’è un episodio di una sgradevolezza sul piano proprio della… Qui siamo di fronte, che uno dice: ‘ma questo è un atto in cui si cerca di acquisire una prova, si cerca di approfondire?’. Sto parlando del punto di vista del Pubblico Ministero e del GIP. Agli atti esiste una telefonata fatta dal Lotti ad una certa Filippa Niccoletti, in cui il Lotti praticamente sconfessa se stesso. Basta leggerla, dico, non è che ci voglia poi tanti sforzi interpretativi. Staremo a vedere, se ne riparlerà, ma insomma, più di quello… Ora è vero. Bene. Chiedo l’allegazione della trascrizione della telefonata, perché serve ai fini di questa eccezione che sto facendo. L’avvocato Pepi, ovviamente, sta cercando di entrare nel tema di questa telefonata per capire che cosa si sono detti, insomma, che spieghi questo signore certe espressioni equivocabili. E il Giudice interviene e dice: “Quelle telefonate sono tutte da interpretare, avvocato”. Quelle telefonate. Qui si parlava di una, tanto per cominciare. E poi è proprio quello che voleva fare, l’avvocato. Voleva interpretare. E qui interviene, sapete chi? Lotti – pagina 30 – il quale, sentendosi… Di questa telefonata, vero, il Lotti ha orrore, no? chiaramente. Non si capisce perché. Sentendosi spalleggiato dal Giudice, si rivolge all’avvocato Pepi – lo avesse fatto a me, non per dire, vero, i caratteri sono diversi nella vita, ecco – e dice: “O perché deve andare ad insistere sempre sulla telefonata?”, gli dice. Qui, un imputato, per i delitti di questo genere, che si rivolge ad un avvocato che gli sta facendo una domanda, dice: ‘ma perché insiste su questa telefonata?. Il Giudice non dice niente. Dice, ma come, e non gli dice nulla il Giudice? ‘Stia al suo posto, lei. Ma come si permette di dare sulla voce ad un avvocato che sta facendo il suo dovere. Poi dice: “Ma dove l’ho visto?” “Cioè, vuol dire no”, dice il Giudice. Va bè. L’avvocato Pepi: “Allora lei diceva le bugie anche alla Nicoletti”. Risposta del Lotti, sì, bella risposta a tono, all’avvocato Pepi: “Ma sempre su questa telefonata, ma perché?” A un certo punto si è anche detto, molto confidenzialmente, il Lotti c’è qualcuno che lo lascia fare. E si rivolge all’avvocato Pepi e dice: “Allora, non insistere su questa telefonata, perché non…” E l’avvocato Pepi dice: “Senta, io insisto su quello che mi pare”, giustamente, no? E l’Imputato Lotti: “No, quello che gli pare, no”, dice. L’avvocato Pepi dice: “Lei mi deve dare delle risposte, Lotti”, ha ragione, dice: ‘ora basta insomma, eh, di prendersela con me ‘. E interviene il Giudice, interviene il Giudice per dire che? Per dire: ‘Lotti, senta, stia al suo posto lei, eh’. Risponde all’avvocato, dice: “No, può anche non rispondere”. L’avvocato Pepi ha detto: “Lei mi deve dare solo delle risposte, Lotti”. E il Giudice dice: “No, può anche non rispondere”. Prova ne sia che a pagina 40, quando oramai è alle strette il signor Lotti, anche nell’incapacità di dar risposte sensate sul conto di questa telefonata, ad un certo punto, passano pochi minuti di tentativo di esame da parte dell’avvocato Pepi, e il Lotti dice – gliel’ha detto il Giudice: può anche non rispondere – e il Lotti dice: “No, non dico più niente”. “Si avvale della facoltà di non rispondere?”, “No, non rispondo”. “Bene. Domande?”. Domande… Bene, tutto questo, secondo questo difensore, identifica con particolare riferimento a quel momento di questo tormentato, per chiamarlo cosi, incidente probatorio, con particolare riferimento a quel momento in cui il Giudice delle indagini preliminari interviene inibendo al difensore di approfondire il tema della responsabilità di Lotti, ritenendolo ultroneo rispetto all’incidente probatorio in questo, come dire, aderendo a quella che era l’impostazione iniziale del Pubblico Ministero, da questo punto di vista qui, tutto questo identifica una nullità sotto il profilo dell’articolo 178 lettera C del Codice di procedura penale, perché da tutto il contesto di questo atto e in particolare con riferimento a questo aspetto del problema, siamo di fronte ad una inibizione da parte del GIP, il quale ha fatto uso improprio dei suoi poteri dell’intervento dell’avvocato difensore, non giustificato da nulla e totalmente quindi invalido. Ma, dicevo prima, c’è quest’altro aspetto. E l’altro aspetto riguarda non più il 178, ma riguarda l’articolo 179. L’articolo 179 dal Codice di procedura penale: “Dispone che sono prescritte a pena di nullità, sono insanabili, sono rilevate di ufficio a ogni stato e grado del procedimento, eccetera, e quelle derivanti dall’omessa citazione dell’imputato, o dall’assenza del suo difensore nel caso in cui ne è obbligatoria la presenza. Bene. L’articolo 393, in tema di incidente probatorio.” Dispone che la richiesta della parte che chiede l’incidente probatorio deve indicare le persone nei confronti delle quali si procede per i fatti oggetto della prova. Il Codice non dice né imputati, né indagati. Fa riferimento a persone nei confronti delle quali si procede. Abbiamo parlato a lungo, via via che abbiano esaminato prima questo atto – come dicevo prima – straordinario del “Convitato di pietra” Pacciani. Nella richiesta di incidente probatorio del Pubblico Ministero, Pacciani non è menzionato. Né lui, né il suo difensore. Manca questa indicazione. Doveva esserci? Certo che sì. Non solo perché si sta procedendo per fatti che lo riguardano, ma non vale qui dire che si sta procedendo per fatti che lo riguardano in un altro processo che non è questo, che è un processo che si trova da un’altra fase di giudizio. Perché si sta procedendo anche in questo processo contro Pacciani, lettera U del capo di Imputazione: associazione per delinquere. Sia chiaro, vero: “Del delitto previsto all’articolo 416 Codice penale, deve essersi associati tra loro e con Pacciani Pietro, per il quale si procede separatamente allo scopo di commettere, nella Provincia di Firenze, i delitti di omicidio ai danni di giovani coppie appartate in auto di cui ai capi che precedono, organizzandovi … gli associati, una attività preventiva di osservazione delle vittime, dei luoghi e dei tempi in cui…”, eccetera, eccetera. Quindi, quando si esamina Lotti su questi accordi, su queste presenze, su questi incontri, su queste strane situazioni che lui descrive, lo si sta interrogando su fatti che riguardano Pacciani anche in questo processo non solo perché, insomma, a Pacciani fischiano le orecchie per tutto questo incidente probatorio, perché veramente la presenza costante sua nel processo, che non deve avere un difensore uno così? Deve essere escluso da quest’atto, un atto di questa importanza, di questa rilevanza? Ma perché si procede contro di lui anche in questo procedimento, nel procedimento numero 5047/95 Registro di reati. Che poi il Pubblico Ministero abbia preferito procedere a parte per Pacciani, che ci importa a noi, che c’entra questo? Deve essere affidato all’arbitrio del Pubblico Ministero, la difesa di un cittadino? Perché è di questo che si sta parlando: della difesa di un cittadino, del suo diritto sacrosanto a difendersi quando si stanno raccogliendo delle prove a suo carico, o a suo discarico, come preferite. Di questo si sta discutendo: di un fondamento del cardine del nostro ordinamento, della nostra procedura. E lui non deve esser presente in quel momento? Deve davvero essere ridotto alla statua del commendatore di pietra, senza voce, né difensori? E poi lo ha detto la Corte Costituzionale, fra parentesi. Sentenza interpretativa in data 10 ottobre 1990, numero 436: Nicotra. Sta in Cassazione penale 1990, II 368: La Corte Costituzionale ha affermato che la richiesta di incidente probatorio deve essere notificata a cura di chi l’ha proposta anche ai difensori delle parti interessate. Ora ditemi che Pacciani non è la parte interessata qui, no. Ditemi, voglio dire, non si può dire, ecco. Si possono dire tante cose, ma questa proprio no. “Così da porre questi, concretamente in grado di presentare le eventuali deduzioni sull’ammissibilità e fondatezza della richiesta stessa”. Si sono viste quali avrebbero potuto essere le obiezioni che qualcun altro, il difensore di Pacciani poteva svolgere di fronte a una richiesta di incidente probatorio. Non lo ha potuto fare perché nessuno gliel’ha detto, perché nessuno lo ha informato. Nessuno gli ha notificato l’atto, nessuno lo ha posto in condizioni di esercitare, sia pur per brevissimo termine, quel diritto processuale previsto dal Codice. Questo è sanzionato dall’articolo 179,non c’è nulla da fare. Ripeto la nullità assoluta rilevabile ad ogni stato e grado del giudizio, tale che, professionalmente, mi sono visto costretto a sollevarla, perché preferisco che il processo si faccia e che lo si faccia non sull’acqua, non su qualche cosa che può essere minato alle fondamenta. Salvo che le conseguenze. Io non credo che se voi eliminate questo atto, come vi chiedo di fare, ritenendolo nullo ed espungendolo dal dibattimento, dal fascicolo di dibattimento, starei per dire dal mondo, questo comporti la nullità del decreto di citazione. Perché il decreto di citazione emesso dal GIP è sicuramente avvenuto sulla base anche di altri elementi. Non credo che – ma questa è una mia opinione, poi a decidere sarete voi su questo argomento, su questo punto io sono remissivo – ma credo che, da questo punto di vista, questo atto, non trascini tutto il processo in questo dibattimento. Questo è il mio parere, poi…
Presidente: Attiene alla prova.
Avv. Nino Filastò: Come?
Presidente: Attiene alla prova, quindi…
Avv. Nino Filastò: Esatto. Comunque… Io però concludo perché venga dichiarata la nullità dell’incidente probatorio 10 febbraio 199? sotto il doppio profilo: della nullità ex articolo 178 Comma I lettera C; e della nullità ex articolo 179, articoli 393, 395 del Codice di procedura penale. Grazie.
Presidente: Gli altri difensori? abbiamo altre eccezioni, poi sentiamo il Pubblico Ministero per ultimo, o volta per volta? Come preferisce.
P.M.: Volta per volta, Presidente.
Presidente: Volta per volta. Allora, su questa eccezione della difesa del Vanni.
P.M.: Ben volentieri, Presidente. Ma io non ho l’enfasi dell’avvocato Filastò. Vorrei rimanere un attimo sul detto e sul fatto di questo incidente probatorio. E vorrei richiamare l’attenzione della Corte su un paio di norme, non di più. Comincerei da questa presunta nullità che deriverebbe da una violazione dell’articolo 179, secondo il difensore di Vanni. Eh, allora qui faccio subito una considerazione: è una eccezione, quella relativa alla presunta violazione del 179, che riguarda il difensore di Pacciani. Quindi, innanzitutto, bisogna mettere ben in chiaro che il difensore di Vanni, in questo processo, non ha interesse a questa eccezione. Non ha nessun interesse e non la può presentare, perché non è lui che ha questa facoltà. Se qualcuno aveva un interesse simile, lo doveva fare nella sede opportuna, cioè in quel procedimento pendente tuttora a carico di Pacciani. Allora qui viene il punto fondamentale: perché non ha interesse e perché la eccezione è infondata. Ma, signori, esiste l’articolo 403 del Codice di procedura che risolve ampiamente la questione, sia in fatto che in diritto, e dà la risposta al difensore che fosse titolato a fare questa eccezione. Non certo il difensore di Vanni. L’articolo 403 dice: “Utilizzabilità nel dibattimento delle prove assunte con incidente probatorio”. Lo leggo, sono quattro righi: “Nel dibattimento le prove assunte con l’incidente probatorio, sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati di cui i difensori hanno partecipato alla loro assunzione”. Qui non c’è dibattimento a carico di Pacciani. In questo dibattimento, l’incidente probatorio, o gli esiti dell’incidente probatorio vengono utilizzati a carico, o nei confronti di Vanni. Per quello che riguarderà un futuro processo a carico di Pacciani in qualunque fase esso si trovi, questo incidente probatorio è pacificamente non utilizzabile, nessuno lo vuole utilizzare. E allora l’equivoco è della utilizzabilità. E soprattutto del fatto che il difensore vi vuol far credere – ma voi avete tutte le carte per verificarlo – che in questo processo, in una certa fase, quella dell’incidente probatorio, si procedeva a carico di Pacciani? Assolutamente no, signori. Basta guardare il capo di imputazione Q, citato più volte dal difensore di Vanni che, ripeto, non ha titolo per questa eccezione, perché nel capo Q, nel momento in cui si parla di 416, si dice apertamente che, per quel reato a carico di Pacciani, si procede separatamente. Allora vedete come questo incidente probatorio non ha, come valore probatorio – poi i fatti sono un’altra cosa – ma come valore probatorio non ha alcuna efficacia, alcun effetto nei confronti del signor Pacciani Pietro. Quindi, dolersene qui il difensore di Vanni, mi sembra assolutamente ultroneo. Allora rifacciamoci un attimo – se loro vogliono verificare quello che dico – loro vedranno che l’incidente probatorio è stato chiesto dopo che era stata fatta la richiesta di rinvio a giudizio con quel capo Q. Quindi, l’incidente probatorio, è stato chiesto in un procedimento nel quale Pacciani pacificamente non solo perché è scritto nel capo di imputazione, ma perché le carte sono queste, le fasi sono queste, era stato stralciato e si procedeva – e procedere vuol dire richiedere in questo caso il rinvio a giudizio, esercitare l’azione penale -era stata esercitata solo nei confronti degli imputati che sono oggi presenti davanti a voi. Quindi, per quanto riguarda l’eccezione ex 179, non solo il difensore di Vanni non ha interesse a questa eccezione, ma è assolutamente una eccezione infondata perché nessuno, nel processo a carico di Pacciani, avrà intenzione o potrà, al di là delle intenzioni, far valere gli esiti di questo dibattimento. Quindi, che qualcuno se ne lamenti in questa fase, mi sembra assolutamente fuori luogo. Quindi, sotto questo profilo, l’eccezione di nullità ex 179 è assolutamente infondata perché ce lo dice chiaramente il 403. Il resto sono tutti voli e sono argomenti che usa il difensore, mi sembra onestamente, lo abbiamo capito tutti, lo avete capito già voi, che anticipa una sorta di lunghissima arringa in questa fase perché teme le dichiarazioni che ha fatto Lotti. E quindi trova uno strumento processuale, che è uno strumento processuale che non ha – una eccezione infondata – per cominciare a convincere voi di un qualcosa che assolutamente non esiste. Tant’è che l’imputato Lotti, fra l’altro, è qua stamattina. Quindi potremo fargli tutte le domande che vorremo. Assolutamente, quindi, una eccezione che serve soltanto per gettare del fumo negli occhi davanti a voi stamani. Veniamo all’altra eccezione ancora più peregrina: quella ex 178. Ci si dice – se mi è consentita la sintesi – che è invalido, nullo probabilmente, questo incidente probatorio perché, fra virgolette, il GIP si è mal comportato. Io ho sentito anche delle frasi che sono verbalizzate e vedremo. Sono nel merito della conduzione dell’incidente probatorio. Da parte del GIP si è assistito a parzialità – questo io non ho niente da eccepire, se lo dice, lo dimostrerà – ed a eccesso di potere. Ma insomma, un attimo, attenzione a fare queste affermazioni di eccesso di potere, perché il GIP è una persona che ha esercitato le sue funzioni nell’ambito di un procedimento, se c’è un eccesso di potere non è certo questo l’ambito in cui qualcuno si deve lamentare di un eccesso di potere. Qui sarà esclusivamente il caso di valutare il contenuto di quell’incidente probatorio. Ma eccessi di potere sono altre strade da seguire, non certo quelle di parlare di eccesso di potere in una aula. Ci sono altre strade, le segua. Io non ho assolutamente nessun motivo per ritenere che il difensore abbia strade da percorrere. In questo momento parla di eccesso di potere. Allora vediamo. Ci fa il difensore una lunga premessa in punto di opposizione all’incidente probatorio per farci e per farvi capire che il GIP è stato parziale e ha voluto favorire una parte. In questo caso il Pubblico Ministero. Non vi dice, il difensore di Vanni, che l’incidente probatorio era stato richiesto da un’altra parte, cioè un difensore di un imputato, e che il P.M. si era opposto, e che il GIP aveva accolto l’opposizione e non l’aveva ammesso in presenza di quei requisiti. E allora, mi capite, che una ricostruzione in cui si vuol far vedere un GIP parziale in quest’aula, è una ricostruzione che manca di un tassello. E questo è bene non lasciarlo sfuggire a voi che dovete giudicare l’attendibilità di questo incidente probatorio, Non certo il comportamento del GIP, signori Giudici. Mi raccomando. Allora, ricordandoci che l’incidente probatorio era già stato chiesto, che vi erano presupposti, e che vi era un atteggiamento del P.M. il quale diceva, spiegandolo: ‘aspettiamo del tempo, difensori, perché c’è una fase particolare per cui richiede il tempo – tutta giustificata in atti – e dopo lo faremo’. Il GIP ha dato ragione al difensore che non voleva, che chiedeva l’incidente probatorio. In quel momento era una situazione passeggera. Nel momento in cui è stato possibile, lo ha concesso. In questo, ha dato ragione al P.M., però attenzione, l’incidente probatorio era stato richiesto da una delle parti. Quindi un GIP è sicuramente terzo, in questa situazione. Quando gli elementi sono elementi tali che lo consentono, l’incidente probatorio viene eseguito. Allora arriviamo al momento in cui questo incidente probatorio viene ammesso. Ma ci viene qui qualcuno, il difensore di Vanni, a riferire che c’erano delle impossibilità da farlo, perché si trattava di una malattia che in realtà il Lotti non aveva. Ma lì ci sono le preclusioni per quello che riguarda l’ammissibilità dell’incidente probatorio ex 396, c’era una serie di difensori degli imputati. Nessuno ha fatto valere queste preclusioni perché, signori, avevano tutti interesse e volontà di fare quell’incidente probatorio che era stato richiesto. E quindi, quando si sono maturate le situazioni oggettive per farlo, l’incidente probatorio è stato fatto. Nessuna opposizione vi è stata… Mi si dice con enfasi: ‘acquisiamo la perizia medico-legale nella quale sembra che il Lotti stava bene. Due sole considerazioni: quella perizia medico-legale, in realtà, è una consulenza tecnica del P.M. e quindi non può essere acquisita da voi. Io ho indicato a testi le persone che l’hanno redatta. Farà il difensore tutte le domande che chiede, ma quella perizia medico-legale in cui si parlava del… Chiedo scusa, anch’io sono caduto nell’errore. Quella consulenza tecnica medico-legale nella quale si parlava delle condizioni di salute del Lotti, era antecedente al momento in cui quelle condizioni sono peggiorate. Quindi, non solo non è possibile fornirla a loro, ma è una perizia, o una consulenza, che doveva essere utilizzata in quella fase per le opposizioni all’incidente probatorio che non sono state fatte. E quindi vi è preclusione. Arriviamo al dunque del merito della conduzione dell’incidente probatorio che, a mio avviso, non rende giustizia nemmeno nella narrazione del fatto, fatta di parte, per interesse del difensore di Vanni, al come sono andati i fatti. Ci eravamo in tante parti presenti. Ognuno con propri interessi di parte. C’era un Giudice terzo, c’erano i difensori di tutti gli imputati che le eccezioni che potevano fare, le domande che hanno fatto e eventuale eccesso di potere – io mi vergogno quasi a ridirla, questa parola, ma non è mia – eccesso di potere del GIP, avevano la possibilità di farli valere in quella sede. Si sono ben guardati, perché ovviamente si trattava, come spiegherò a momenti, di una conduzione, di un atto con determinate caratteristiche e nelle quali nessuno è andato fuori dalle righe. Anche perché voi rileggerete, spero, mi auguro certamente con calma, tutto l’incidente probatorio e vi accorgerete che il difensore ha estrapolato solo alcuni punti che a lui facevano comodo. Voi, leggendoli, vi renderete conto della correttezza che ha, non solo tenuto nella conduzione di incidente probatorio il GIP, ma tutte le parti, difensore del Vanni compreso. Veniamo al punto. Dice: ‘ma il GIP è intervenuto, non intervenuto, non doveva intervenire’. Ma, signori, è un equivoco, quello che fa il difensore oggi, che risolve, una volta risolto, è chiarissimo che le cose non stanno come dice il difensore. Mi spiego: il nostro Codice prevede l’incidente probatorio, è vero, come prova anticipata. Però, fra la prova che acquisisce il GIP e la prova, in questo caso l’interrogatorio di Lotti in dibattimento, c’è una sostanziale differenza che è quella che spiega le anomalie che ha letto il difensore. Perché voi, signori Giudici della Corte di Assise, non conoscete, perché non potete conoscere, le dichiarazioni di Lotti. Quindi non siete nella facoltà, nel caso in cui venga, nel momento in cui sarà sentito Lotti, finché non ci saranno contestazioni, non avete la possibilità di avere immagazzinato nella vostra mente ciò che Lotti ha detto. Nell’incidente probatorio, che lo si voglia o no, perché questo il Codice prescrive, il GIP conosce tutti gli atti nel loro dettaglio, comprese le dichiarazioni di Lotti. Quindi è chiaro che, quando il P.M., com’è avvenuto, fa delle contestazioni nel momento in cui Lotti non parla, lo invita e sicuramente fa delle domande a che questo ricordi e parli, fa contestazioni non suggerisce risposte, può essere. Perché avviene in dibattimento spessissimo che anche il Giudice intervenga in questa attività di stimolare il ricordo del Lotti, il quale quelle dichiarazioni le ha già fatte, signori. Non c’è una situazione anomala in cui si suggerisce una risposta, Assolutamente no. È una risposta che lotti ha già dato. In questo caso, non essendoci una risposta chiara del Lotti, vi è una contestazione del P.M. nella quale si è inserito, qualche volta, il GIP. Da qui a un eccesso di potere, signori, io vi lascio a voi – che non siete in questo caso chiamati a giudicare di questo comportamento del GIP – vi lascio capire come si vuole andare lontano. Qui si tratta di due situazioni completamente diverse. C’è un GIP che conosce gli atti; un Giudice di Corte di Assise che non li conosce. E quindi è una situazione che è cosi prevista dal Codice di procedura. E allora, signori, arrivare a dire che siccome un GIP ha fatto qualche domanda, o qualche contestazione, è un Giudice che ha fatto un eccesso di potere e quindi non è utilizzabile, il passo è talmente lungo e comunque è un passo che non ha niente a che vedere con questi atti.
Presidente: Scusi, Pubblico Ministero, un attimo, un attimo solo. I fotografi possono intervenire in aula, però non fare fotografie.
Voce non identificata: No, certo, non si preoccupi.
Presidente: No, siccome vedo il signore con la camicia rossa che già inquadra e rinquadra. Non si possono fare, abbiate pazienza. Le fate, come si è detto, all’intervallo o dopo l’udienza, sennò diventa un cinema questo qui, un set di un cinema, un film. Va bene, può proseguire Pubblico Ministero.

P.M.: Presidente, la ringrazio. Un’ultimissima considerazione, che secondo me è quella che poi consentirà a loro di dare una risposta negativa a questa eccezione, tranquilla. Ma signori, qui si tratta poi del potere-dovere che avete voi di valutare, insieme a tutte le altre prove, l’incidente probatorio, l’esito dell’incidente probatorio, le dichiarazioni del Lotti, quelle che farà, le domande che voi gli farete. Quindi non vedo assolutamente come un atto che, poi ha il valore di prova che poi voi dovete valutare insieme alla altre, possa essere, per i motivi assolutamente insussistenti esposti dal difensore, oggi essere dichiarato nullo. Per questi motivi chiedo che l’eccezione, o entrambe le eccezioni siano respinte.


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Presidente: Bene. Allora le parti civili su questa eccezione?
Avv. Luca Saldarelli: Sì, avvocato Saldarelli, nel concordare con i rilievi del signor Pubblico Ministero in ordine alla infondatezza della eccezione proposta dall’avvocato Filastò, deve però fare alcune osservazioni ulteriori. Perché, come è evidente, è l’inizio di un processo difficile, delicato e nell’ambito del quale, se possibile, dovranno essere evitate suggestioni di qualsiasi genere. L’avvocato Filastò ha formulato un’eccezione che è infondata in diritto. Si è posto il problema, questo difensore, del perché l’abbia formulata e siccome la Corte di Assise è composta prevalentemente da Giudici Popolari, il messaggio che ne ha ricavato questa parte civile è molto chiaro: l’avvocato Filastò ha detto che l’incidente probatorio, di cui è oggetto l’eccezione, è un incidente probatorio parziale. Nel senso che addirittura il Giudice per le indagini preliminari, che ha acquisito la prova anticipatamente su richiesta del signor Pubblico Ministero e senza l’opposizione delle parti, ha in realtà acquisito una prova ponendosi esso stesso dalla parte di una dalle parti. Il secondo messaggio che il difensore del Vanni ha inteso lanciare ai signori Giudici Popolari è che questo incidente probatorio, e cioè questa anticipata assunzione dalla prova à stata effettuata in assenza del cosiddetto “convitato di pietra”, o del di lui difensore, per scelta precisa del Pubblico Ministero perché aveva dei timori che questa prova venisse assunta, presente l’imputato, in procedimento separato ancorché connesso, Pietro Pacciani, e di lui difensore. Sono messaggi che questa parte civile non accetta. E allora col rigore che io ritengo debba essere sempre rispettato nella trattazione di questioni che hanno attinenza con il nostro sistema processuale, mi permetto di dare alcune modeste indicazioni, per un corretto governo di questa eccezione e per una soluzione della stessa che è “ictu oculi”, semplice. Tenendo presente un dato di fatto processuale che è essenziale, al quale ha fatto riferimento il signor Pubblico Ministero, ma sul quale non ha particolarmente insistito. Questo incidente probatorio è stato richiesto ed è stato effettuato in un momento nel quale esistevano nel procedimento imputati e non indagati. Non lo dico certamente ai signori Giudici togati, che queste cose le sanno perfettamente, ma lo dico prevalentemente per i signori Giudici Popolari. Perché questo incidente probatorio è stato richiesto, sfogato nel momento in cui il signor Pubblico Ministero aveva già esercitato l’azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio di alcuni soggetti, ben identificati, ben determinati. Questo è un dato di fatto che implica da parte del Pubblico Ministero, delle scelte e che determina delle conseguenze sotto il piano processuale. Perché non è consentito che si parli indifferentemente di interessati se non si ha un preciso riferimento a quello che il termine vuole indicare, ipotizzandosi che interessato a questo incidente probatorio era necessariamente un Pietro Pacciani assente, perché non imputato in questo processo e che conseguentemente quell’incidente probatorio è affetto da nullità insanabile ai sensi dell’articolo 178 del Codice di procedura penale, per violazione – non tanto e non solo dei diritti di difesa – ma della presenza del difensore e dell’imputato. Gli interessati, ai quali fa riferimento e ha fatto riferimento il difensore dell’imputato Vanni sono quelli che il nostro sistema processuale indica, nell’ambito dell’incidente probatorio, all’articolo 393. E cioè, al II comma del richiamato articolo, che fa espressamente riferimento alle persone interessate a norma del comma I, lettera B. Che sono le persone nei confronti delle quali si procede per i fatti oggetto della prova. Si deve tener presente che l’incidente probatorio è un istituto processuale creato per consentire l’anticipata formazione della prova in certe determinate situazioni, nelle quali, di regola, non siamo ancora all’esercizio dell’azione penale da parte del signor Pubblico Ministero. Per cui, correttamente, il 393 fa riferimento ai soggetti interessati ma indicati e identificati nel precedente comma I, lettera B. Cioè i soggetti nei confronti dei quali si procede. Nel caso di specie, come ho poc’anzi ricordato, si deve parlare tecnicamente non più di soggetti nei confronti dei quali si procede, ma di imputati. Cioè, di coloro nei confronti dei quali il Pubblico Ministero con la richiesta di rinvio a giudizio aveva formalmente esercitato l’azione penale, momento nel quale il nostro sistema processuale individua la figura dell’imputato, che fino a quel momento era e restava solo e semplicemente indagato. Dico, detto questo, io credo che l’incidente probatorio sarebbe stato affetto da insanabile nullità nel caso che a quell’incidente probatorio avesse partecipato il difensore del non imputato in questo processo signor Pietro Pacciani. E ciò per interferenza inammissibile nell’ambito di un incombente cosi significativo qual è quello della anticipata formazione della prova, da parte di un soggetto che non solo non è interessato ai sensi dell’articolo 393 Codice di procedura penale, ma che è estraneo al processo, perché nei confronti di costui il signor Pubblico Ministero non ha esercitato l’azione penale per essere stato oggetto di un pregresso stralcio. Debbo dire, tanto per chiarire anche questo equivoco, perché è importante chiarirli fin dall’inizio questi equivoci. Signor Pubblico Ministero, se lei avesse esercitato l’azione penale nei confronti dell’imputato Pietro Pacciani, oggi si sarebbe sentito rimproverare di aver voluto ancora una volta trascinare strumentalmente quell’ imputato nell’ambito di un processo e rifargli oggi quel processo che gli era andato male in appello. Comunque si fa, si sbaglia. Ma io non debbo spezzare una lancia nei confronti del signor Pubblico Ministero. La scelta processuale dallo stesso fatta, ad avviso di questo difensore, è insuscettibile di valutazioni, perché è una scelta propria che appartiene al titolare dell’azione penale, che ha inteso esercitare l’azione penale solo ed esclusivamente nei confronti degli attuali imputati. Beh, detto questo e ribadendo il concetto che nel sistema processuale esistono norme di garanzia e di chiusura, ad esempio rappresentate dall’articolo 403, sempre a proposito dell’incidente probatorio, che prevede la assoluta non utilizzabilità di quella anticipata assunzione della prova nei confronti di coloro che non sono stati partecipi a quell’incidente probatorio. Di tal che mai e poi mai questo incidente probatorio potrà essere utilizzato nei confronti del cosiddetto “convitato di pietra”, che non ha partecipato giustamente non avendo titolo né diritto a quell’incidente probatorio. E ribadito che il tutto attiene alla categoria della cosiddetta utilizzabilità degli atti, che è concetto molto diverso, completamente differenziato rispetto alla categoria delle nullità degli atti, alla quale ha inteso far riferimento l’avvocato Filastò, nell’ambito della quale categoria ha addirittura individuato la lesione di quel fondamentale diritto, tant’è che ha eccepito la nullità assoluta e rilevabile in ogni stato e grado del giudizio e fermo restando, signori della Corte, che esiste una serie di altre norme di chiusura, finalizzate a che cosa? Finalizzate, oserei dire, alla conservazione degli atti processuali, alla corretta gestione degli atti processuali. Di tal che potrei subito dire che la sollevata eccezione è oggi improponibile perché, afferendo l’assunzione dell’incidente probatorio, avrebbe comunque dovuto essere sollevata prima del provvedimento ex articolo 424 del Giudice per le indagini preliminari. E cioè prima dell’emissione del decreto di rinvio a giudizio, per cui oggi ne discutiamo, solo forse per accademia. Ma non per accademia, perché io ho troppa stima nell’avvocato Filastò per ritenere che egli abbia inteso sollevare un’ eccezione dalla quale sa perfettamente essere improponibile al solo scopo di fare dell’accademia. Dico, che cosa c’entrano le nullità assolute, delle quali ha fatto menzione l’avvocato Filastò e che sarebbero quelle indicate e definite di ordine generale, all’articolo 178 del nostro Codice di procedura penale. Definite poi assolute dall’articolo 179. “L’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato e delle altri parti private, nonché la citazione a giudizio della persona offesa del reato. Diventano assolute quelle concernenti la omessa citazione dell’imputato o l’assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza”. Che cosa c’entra questa nullità, nel caso di cui si discute, quando mi sono permesso di ricordare -non certamente ai signori Giudici togati, ma ai Giudici Popolari – che nell’ambito della normativa di cui all’incidente probatorio, esiste quella norma di cui al 403, che è una norma di garanzia e di chiusura che non consente la utilizzazione della prova anticipatamente assunta nei confronti di coloro che non hanno preso parte a quell’incidente probatorio. Non si possono denunciare quindi i visi cosiddetti endogeni ed esogeni di quell’incidente probatorio che il Pubblico Ministero ha richiesto al Giudice per le indagini preliminari e che il Giudice per le indagini preliminari ha deciso di concedere con provvedimento che oggi non è più sindacato. Né si può dire: ‘ma se avessi fatto opposizione certamente la mia opposizione sarebbe stata accolta’. Ma questo difensore ritiene che in realtà quell’incidente probatorio e quell’assunzione anticipata della prova fosse voluta da tutte le parti del processo, perché è stata assunta in un contesto di garanzie, sostanziali e formali, che sono quelle dell’udienza. Quindi nessun vizio, cosiddetto esogeno, per violazione di norme assolute, imperative o processuali. Vizi endogeni: su questi io non mi pronuncerò, perché non ho nulla da dire, salvo quello che ha detto il signor Pubblico Ministero. Noi tutti sappiamo che il Giudice per le indagini preliminari ha certamente una conoscenza del processo infinitamente superiore a quella che oggi la Corte di Assise di I Grado ha, quindi diventa inevitabile che, nell’ambito dell’assunzione della prova, egli porti anche quella conoscenza di quegli atti che ha, ma ne dobbiamo discutere adesso? Che senso ha. È un problema di vizio endogeno? L’eventuale interferenza del Giudice per le indagini preliminari, nell’ambito dell’assunzione della prova, peraltro non rilevata dalle parti, né tantomeno eccepita, ma perché non ve n’era nessun ragione. Perché, ripeto, ciò derivava da una conoscenza che il Giudice per le indagini preliminari aveva del materiale acquisito nell’ambito di questo processo, è un problema che riguarderà semmai il momento della utilizzazione di quell’incidente probatorio, il momento della valutazione da parte della Corte, che è l’unico Giudice, il solo Giudice, anche nei confronti della prova anticipatamente acquisita. Non è che l’acquisizione anticipata della prova sottragga alla valutazione complessiva della Corte di Assise, la influenza o la determinanza di quella prova. Il giudizio sarà vostro, resterà vostro e nessuno intende interferire in questo giudizio. Quindi, come ho detto in premessa, nessun vizio endogeno né esogeno, solamente messaggi che questo difensore si augura non verranno assolutamente recepiti dalla Corte di Assise di I Grado perché saranno oggetto di un lungo ed appassionato dibattimento, difficile e che impegnerà certamente le vostre coscienze, sa che dovrà essere affrontato nel momento in cui sarà affrontato. Qui oggi non si fa il processo bis a Pietro Pacciani e nessuno lo vuole fare. E questo difensore farà di tutto perché non si faccia. Oggi si giudicano delle persone che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze ha ritenuto di dover rinviare a giudizio per rispondere dei reati oggetto della imputazione e delle imputazioni. Null’altro e nulla di più, non esistono “convitati di pietra”, né tantomeno esistono prestigiosi avvocati, difensori di quei “convitati di pietra”. Insiste pertanto questa parte civile per il rigetto delle formulate eccezioni, grazie.
Presidente: Vorrei sapere innanzitutto quante persone vogliono intervenire su queste eccezioni ancora.
Avv. Aldo Colao: Io, avvocato Colao.
Presidente: L’avvocato Colao, poi?
Avv. Gabriele Zanobini: Avvocato Zanobini.
Presidente: Zanobini.
Avv. Vieri Adriani: Avvocato Adriani.
Presidente: Adriani. Altri tre. Facciamo una sospensione di un quarto d’ora, va bene?
Presidente: Signori fotografi, basta ora. Bisogna essere disciplinati sennò…
(brusio)
Presidente: È il primo giorno, lo capisco, proprio per quello. Allora, avvocato Colao, può prendere la parola lei.
Avv. Aldo Colao: Grazie per la parola. Mi associo al P.M…
Presidente: Scusi. Il difensore del Vanni dov’è? Non ci sono?
Avvocato: Sennò poi nullità sulla nullità…
Presidente: Eh ho capito, ma almeno uno. Sono due, uno può stare sempre in aula.
P.M.: Mah, penso in questa fase aspettiamo con le sostituzioni, non si sa mai, Presidente.
Presidente: Visto che già stiamo parlando di nullità, a questo punto è meglio…
P.M.: Eccesso di potere sennò. Stanno concertando qualche eccezione particolare.
Presidente: Va be’, sono liberi di fare quello che credono.
P.M.: Perbacco! Eccoci.
Presidente: Allora, c’è l’avvocato Pepi. Gli altri ci sono, vero? Sì, ci sono tutti. Zanobini?
Avv. Gabriele Zanobini: Sì.
Presidente: Dov’è?
Avv. Gabriele Zanobini: Eccomi.
Presidente: È coperto… non la vedevo. Sì, sì. Va bene, allora avvocato Colao.
Avv. Aldo Colao: Presidente, sarò breve. Mi associo al P.M. e a quanto ha enunciato il collega avvocato Saldarelli, perché sia respinta la eccezione del collega avvocato Filastò, che è improponibile per i motivi di nullità che non sussistono. In particolare, poiché si è parlato anche che le condizioni dell’imputato erano diciamo tali forse da non giustificare questo incidente, io ricordo che negli atti dell’incidente probatorio che voi dovete a questo punto necessariamente esaminare, almeno su quei punti controversi, che l’imputato Lotti ha chiesto di assentarsi perché stava male diciamo e non poteva continuare a stare nella posizione seduta. Il che fu concesso dal GIP, a dimostrazione appunto della sofferenza che questi aveva nella regione lombo-sacrale. Per quanto attiene al GIP, e le parole per la verità un po’ forti di eccesso colposo un eccesso di potere…
Presidente: Scusi, avvocato Colao, un attimo solo. Un attimo solo. Lotti dov’è?
Avvocato: Presidente, il Lotti si è un attimino assentato perché ha dei problemi all’ernia del disco. Deve stendersi per un po’ di tempo, poi tornerà.
Presidente: Allora, diamo atto che non è presente il Lotti. Va bene, questo per formalizzare le presenze. Bene.
Avv. Aldo Colao: Per quanto attiene poi l’eccesso di potere, io ricordo che proprio quell’articolo che il collega avvocato Filastò ha detto essere fondamento del nostro Codice di procedura e in particolare l’articolo 499, comma VI, il quale recita: “Durante l’esame il Presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell’esame e la correttezza delle contestazioni”. Proprio in questa norma si giustifica l’intervento del GIP, il quale ha dovuto necessariamente puntualizzare le fasi di questo interrogatorio nell’incidente che, per la particolare deficitaria facoltà di espressione del Lotti, il quale definisce per esempio la sparatoria una cosa e ci fu questa cosa. Dice: ‘lei vide una colluttazione?’ Dice: ‘Sì’. Era chiaro che il GIP doveva intervenire, cosa che il GIP ha fatto nel pieno rispetto di questo articolo. Perché altrimenti la prova sarebbe stata nebulosa. Ad esempio, allorché il collega parla di quel famoso accoltellamento che proprio il sottoscritto patrocinatore ha richiesto in quella fase di colluttazione che ci fu, perché nel verbale così era, da parte del giovane francese inseguito dal Pacciani, è chiaro che lui descrive le fasi: ‘lo prese alla gola, lo colpì al collo, poi lo colpì al petto’. Però, quando gli si domandava: ‘ma con cosa lo colpì?’ Quando il giovane notoriamente è morto accoltellato. Dice: ‘mah, non lo so, con un pugno’. Ma allora, il GIP, calandosi nel contesto ha capito che il Lotti ha un atteggiamento che quello che non ha visto, proprio papale, papale, non lo riferisce. Quindi dice: ‘io ero a distanza, ho visto questo movimento. Poi che sia morto accoltellato io non lo so, allora lo colpì con un pugno’. Ecco che il GIP era costretto ad intervenire ed ha esercitato le sue funzioni in maniera corretta per cui questo incidente probatorio è un incidente valido a tutti gli effetti di legge e non vi è alcun motivo di nullità per quanto riguarda questo eccesso che, chi ha vissuto questo interrogatorio, il quale aveva delle fasi molto sottili di interpretazioni. Perché a un certo punto il Lotti prende e risponde a monosillabi, poi una volta risponde, se si insiste non risponde in maniera chiara. Era chiaro che ci fosse una direttiva del GIP. Grazie, ho finito.
Presidente: Bene. Chi altro vuole intervenire?
Avv. Giangualberto Pepi: Avvocato Pepi, molto brevemente.
Presidente: No, no, avvocato. No, no, no. Lei non può intervenire su questa eccezione, un solo difensore per parte. Allora…
Avv. Gabriele Zanobini: Presidente…
Presidente: Avvocato Zanobini.
Avv. Gabriele Zanobini: Avvocato Zanobini.
Avv. Vieri Adriani: No, scusi signor Presidente.
Presidente: Ci sono delle parti civili?
Avv. Vieri Adriani: Il difensore di parte civile…
Presidente: C’è l’avvocato…
Avv. Vieri Adriani: No, solo per una questione di ordine nella discussione, solo per questo. Molto brevemente sul contenuto delle eccezioni che sono state sollevate dal difensore del Pietro Vanni. In effetti si sono fatte… Si sono fatte…

Presidente: Mario Vanni, sì.
Avv. Vieri Adriani: …più questioni che attengono appunto nell’ordine della parzialità l’eccesso di potere del Giudice per le indagini preliminari. Poi si è parlato di assenza dei presupposti di non rinviabilità per il compimento dell’atto di incidente probatorio ex articolo 392. E si è fatta ulteriore questione di nullità per difetto di contraddittorio, difetto di instaurazione del contraddittorio nei confronti del Pietro Pacciani. Ecco, per quanto mi riguarda e per quanto riguarda in modo più specifico la posizione da me oggi sostituita, io ritengo di dover prendere in considerazione soltanto l’aspetto relativo alla carenza dei presupposti di urgenza per potersi procedere a incidente probatorio ai sensi dell’articolo 392. Mentre mi dico remissivo nel resto. Voglio dire cioè che non vi è bisogno di un approfondimento particolare, cioè di quell’approfondimento che è tradizionalmente legato alla fase del dibattimento per comprendere “ictu oculi” che in questa sede fanno pesosamente difetto i presupposti di urgenza di indifferibilità per potersi procedere come si è proceduto la mattina del 20 febbraio all’incidente probatorio che si è tenuto appunto davanti al GIP. Perché è evidente, perché il Vanni è qui presente in aula, perché di questa malattia se n’è sentito parlare…
Presidente: È il Lotti, eh. Non è il Vanni il problema, è il Lotti.
Avv. Vieri Adriani: Sì. Il Lotti è presente qui in aula. Di questa malattia si è sentito parlare, ma non è evidentemente una malattia così grave da impedirgli di prendere comunque parte al dibattimento e addirittura, ci dice il Pubblico Ministero, di rispondere anche alle domande dei difensori e perché ulteriormente le minacce non sono mai state documentate. E questa non è una ragione di censura all’operato del GIP, perché il GIP al momento in cui ha valutato l’ammissibilità dei presupposti, non aveva ragione per rendersi conto di quello sarebbe avvenuto dopo. La valutazione la dobbiamo fare noi oggi e la dobbiamo fare “ex post”; e perché la dobbiamo fare “ex post”? La dobbiamo fare “ex post” cioè, in quanto noi dobbiamo decidere oggi; quali sono i materiali utilizzabili per la decisione. Quindi trattandosi di una questione di utilizzabilità e non di nullità, come credo fosse stata impostata dal difensore dell’ imputato se ho capito bene, non è neppure da porsi problema particolare se si siano verificate o meno delle decadenze, se vi siano state o meno delle preclusioni; perché l’inutilizzabilità è rilevabile d’ufficio, ai sensi dell’articolo 191 in ogni stato e grado del procedimento. Per cui, questo difensore muove eccezione di inutilizzabilità dei risultati dell’incidente probatorio tenutosi il 20 febbraio per carenza dei presupposti di urgenza, individuati dall’articolo 392; mentre si dice remissivo nel resto alle altre eccezioni formulate dal difensore del Lotti.
Presidente: Bene. L’avvocato Zanobini voleva parlare?
Avv. Gabriele Zanobini: Sì. Presidente, non capita di frequente che il difensore dell’imputato consenta con le richieste, con le argomentazioni del Pubblico Ministero e della parte civile anche se non costituita nei confronti del mio assistito. Ritengo, però, di dover affermare il mio pieno consenso alla proposta opposizione alle eccezioni del difensore del Vanni, ritenendo inesatto il riferimento da costui fatto agli articoli 178 e 179 del Codice penale. Dall’altra parte, ritenendo invece, assolutamente pertinente il riferimento all’articolo 403 così come invocato dal Pubblico Ministero e dal difensore della parte civile. Vede signor Presidente e signori della Corte, questo difensore ha partecipato all’incidente probatorio, ovviamente per quella parte che era di interesse per l’assistito e allora io devo dire che questo incidente probatorio per quanto riguarda questo difensore, per quanto riguarda il mio assistito, è un incidente probatorio che si è svolto nella assoluta imparzialità del Giudice dell’udienza preliminare. Io ho proposto svariate domande all’imputato Lotti, il GUP è intervenuto solo una volta e… Non ho avuto occasione di contrastare il Pubblico Ministero nel suo esame se non una volta quando ritenevo che da parte sua ci fosse il suggerimento di una domanda; ho contestato questo al Giudice dell’udienza preliminare, il Giudice dell’udienza preliminare ha accolto la mia opposizione e ha invitato il Pubblico Ministero a riformulare la domanda, Quindi, l’interesse primario per quel che riguarda la parte dell’incidente probatorio relativo alla difesa dell’avvocato Corsi che sia considerato assolutamente fatto. Chiedo, ora a lei Presidente, devo conseguentemente fare anche la richiesta di acquisizione ora in questo momento degli atti che sono serviti a questo difensore per la contestazione nell’incidente probatorio, oppure lei ritiene di riservarsi e poi queste questioni relative alla formazione del fascicolo del dibattimento farle in un momento successivo?
Presidente: Preferivo che le questioni almeno fossero anticipate tutte, per sapere i tempi in cui la Corte deve decidere.
Avv. Gabriele Zanobini: Ecco, sì. Allora io proseguo…
Presidente: Non possiamo programmare nulla se non so i tempi che occorrono, capito?
Avv. Gabriele Zanobini: Bene. Allora io proseguo, proseguo, fatta questa…
Presidente: Allora, finita sulla eccezione dell’avvocato Filastò, ha finito vero?
Avv. Gabriele Zanobini: Sì, sì.
Presidente: Bene.
Avv. Gabriele Zanobini: Conseguentemente, io chiedo che siano acquisite al fascicolo del dibattimento le dichiarazioni Lotti, rese dal Lotti nella fase delle ” indagini preliminari/ 12/06/96, 21/02/96; la richiesta è una pura e semplice richiesta perché lei avrà visto che si tratta per queste due dichiarazioni, soltanto di trasfondo.
Presidente: Dichiarazioni che son servite per le contestazioni?
Avv. Gabriele Zanobini: Che sono servite per le contestazioni dico, queste in realtà voi l’avete di già perché sono state allegate a quella mia richiesta di cui poi discuteremo.
Presidente: Si, va bene.
Avv. Gabriele Zanobini: Ci sono, ma io non le ho viste. Mi stanno dicendo che ci sono già, io non le ho viste.
(voce fuori microfono): Se formalmente mancano…
Avv. Gabriele Zanobini: Esatto, e quindi è per questo che io faccio ora questa proposta.
Presidente: Io non l’ho trovato, l’ho detto già all’avvocato Zanobini.
Avv. Gabriele Zanobini: Esatto. Siccome anch’io mi sono preoccupato precedentemente di verificare in cancelleria il fascicolo del dibattimento, e non li ho visti. Allora, se formalmente, appunto si dia atto che nel fascicolo del dibattimento devono contenersi le dichiarazioni Lotti, 12/06/95, 12/03/96, 21/02/96, 11/02/96 che risultano essere state utilizzate per le contestazioni, non credo che ci sia bisogno di..,
Presidente: Son tre i verbali, vero?
Avv. Gabriele Zanobini: Sono quattro. Presidente.
Presidente: Allora: 12 giugno, 12 giugno ’96.
Avv. Gabriele Zanobini: 12/03… 12 marzo ’96, 21 febbraio ’96, 11 febbraio ’96. Ovviamente per la parte che a me interessa, cioè relativo a…
Presidente: Scusi avvocato, con precisione perché sennò non ci troviamo più. 12 giugno ’96.
Avv. Gabriele Zanobini: Si.
Presidente: Poi?
Avv. Gabriele Zanobini: 12 marzo ’96.
Presidente: Sì.
Avv. Gabriele Zanobini: 21 febbraio ’96.
Presidente: Bene.
Avv. Gabriele Zanobini: 11 febbraio ’96
Presidente: ’96. Okay. Allora, ci sono altre eccezioni?
Avv. Federico Bagattini: Presidente, io prendo la parola per l’azione d’eccezione proposta dall’avvocato Filastò in favore di Giovanni Faggi. Anticipo subito che la difesa di questo imputato sarà remissiva alla decisione che vorrà assumere la Corte di Assise eccellentissima, per un motivo non tanto attinente al, come dire?, al merito tecnico dell’eccezione ottimamente formulata dal collega Filastò, quanto per motivi, se si vuole, anche egoistici ma doverosi; laddove si osserva – e la Corte osserverà anche la fase di decisione su queste eccezioni – come sulla posizione di Giovanni Faggi, le risposte del Lotti siano state all’insegna di una assoluta evanescenza in punto di individuazione del soggetto del quale si stava trattando, e se è possibile, di una evanescenza ancora maggiore rispetto a quelle che erano state le indicazioni che il Lotti stesso aveva dato nel corso delle indagini preliminari e nel corso dei suoi interrogatori di fronte alla P.G. e al Pubblico Ministero. Detto questo, credo che sia tuttavia doveroso entrare solo per un attimo nel merito di taluni osservazioni che sono state fatte dai nostri contraddittori, in punto di sottolineatura di una sorta di sanatoria che si sarebbe verificata dalle eventuali nullità eccepite dal collega difensore di Mario Vanni; laddove, per esempio, si fa riferimento alla mancata contestazione nel corso della udienza per l’incidente probatorio da parte della difesa dello stesso Vanni di un certo modo di condurre l’interrogato… di condurre l’esame e dei poteri, della gestione dei poteri di intervento da parte del Giudice che avrebbe, secondo questi nostri contraddittori, avrebbe sanato gli eventuali vizi processuali che quel comportamento eventualmente avrebbero dato luogo. E mi riferisco, signori Giudici, a pagina 7 di non so quale volume dei verbali dell’incidente probatorio, comunque la seconda ed ultima parte dell’udienza del mattino per intendersi, laddove l’avvocato Pepi si rivolge al Giudice per l’udienza per le indagini preliminari Presidente, “mi scusi, l’andamento di questo interrogatorio non mi sembra conforme. Si sta facendo una serie di domande suggestive indicando già la risposta nella persona di Mario Vanni”. Opposizione formale a questo modo di controinterrogare. Ripeto, soltanto per come dire?, esattezza storica di quello che è successo e anche se si vuole per dare la possibilità all’avvocato Pepi che gli sia riconosciuto quello che in quella sede egli egregiamente svolse. La seconda considerazione che mi preme sottolineare in questa sede, è quella relativa all’affermazione del Pubblico Ministero secondo la quale, comunque sia, gli esiti dell’incidente probatorio sarebbero salvi sotto il profilo della ammissibilità, perché da parte di tutti i soggetti processuali vi fu una sorta di consenso tanto che, una delle parti – e per la precisione chi vi sta parlando in questo momento – propose a sua volta una istanza di incidente probatorio. Questo è vero, signori Giudici, ma è altrettanto vero che quell’istanza fu proposta in tempi diversi, fu proposta sostanzialmente sugli stessi presupposti, poi elaborati e sviluppati dal Pubblico Ministero e, sotto questo profilo, semmai c’è da stupirsi e da domandarsi come mai quell’istanza proposta dal difensore in un determinato momento storico fu respinta senza possibilità di replica laddove quella del Pubblico Ministero, ripeto, formulata in termini e su presupposti sostanzialmente analoghi, invece trovò il benevolo accoglimento da parte del Giudice per le indagini preliminari. Remissivi alla giustizia della Corte.
Avv. Luca Saldarelli: Chiedo scusa, Presidente, io chiedo la parola per replicare alle eccezioni formulate “ex novo” dal difensore della parte civile che ha preceduto, vale a dire l’
Avv. Vieri Adriani: … (voce non udibile)
Avv. Luca Saldarelli: Eh? Certo. Brevissimamente. Per ricordarlo a me stesso ovviamente, sostiene la parte civile che l’incidente probatorio sarebbe inutilizzabile in quanto l’ammissione dello stesso sarebbe avvenuta al di fuori dei presupposti di ammissibilità della anticipata acquisizione della prova. E questa deduzione assolutamente inconferente perché esistono strumenti, processualmente previsti, per dedurre tali doglianze e sono strumenti che ovviamente attengono al regime delle cosiddette nullità intermedie e che prevedono…
(voce fuori microfono) È una replica, Presidente, questa?
Presidente: No, no.
Avv. Luca Saldarelli: No, non è una replica.
Presidente: È sull’eccezione che ha sollevato l’avvocato… non è una replica, non è una replica. Sennò… per … la prima volta l’avvocato Vieri… come si chiama?
Avv. Luca Saldarelli: Vieri Adriani.
Presidente: Vieri Adriani.
Avv. Luca Saldarelli: Posso, Presidente?
Presidente: Sì, sì.
Avv. Luca Saldarelli: Che attengono, ripeto, esclusivamente a quel regime che mi sono permesso di ricordare delle nullità intermedie sanabili se non eccepite in limiti rigorosi. Sostiene l’avvocato Adriani che si verserebbe in un caso di inutilizzabilità degli atti e penso faccia riferimento all’articolo 191 del Codice di procedura penale. Perché quella è la norma fondamentale, dalla quale deve dedursi la inutilizzabilità in ogni stato e grado del giudizio di certe prove. Recita l’articolo 191: “Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla Legge, non possono essere utilizzate”. La semplice piana lettura di questa norma – articolo 191 del Codice di procedura penale – inserito nel regime delle nullità fa comprendere, ripeto, in maniera altrettanto chiara e percepibile … che nel caso di specie non potrebbe astrattamente mai parlarsi di prova acquisita in violazione dei divieti stabiliti dalla Legge. Perché nel caso di specie, come ho già detto, tutto ciò che è stato dedotto “ex ad vers”, quell’incidente probatorio potrebbe tutt’al più essere compreso nella categoria delle irregolarità. Certamente non della violazione di Legge. Ciò anche con riferimento alla normativa di altrettanto carattere generale di quell’articolo 124 del Codice di procedura penale. Per cui, questo difensore si permette proprio così, di esprimere la sorpresa a fronte di una eccezione formulata da una parte civile che si basa su un criterio di inutilizzabilità nell’ambito del quale, si dovrebbe ipotizzare addirittura un’assunzione di una prova in violazione di Legge. Chiede pertanto che tale eccezione venga respinta perché destituita di fondamento.
Avv. Patrizio Pellegrini: Signor Presidente, mi scusi signor Presidente.
Presidente: Sì, lei?
Avv. Patrizio Pellegrini: Avvocato Pellegrini. In relazione appunto alla eccezione sollevata dal difensore della parte civile, avvocato Adriani in sostituzione dell’avvocato Santoni Franchetti, io vorrei da questa primissima battuta del processo, sottolineare che chi svolge un’azione civile del processo penale, si rivolge contro gli imputati che in questo processo si vedono presenti. E quindi vorrei, chiedo a lei, di rimarcare e reprimere tutti quegli interventi che sono in conflitto di interessi con l’azione che si sta promovendo nello stesso processo. La posizione deve essere chiara per tutti, mi pare inconcepibile e, ripeto, inammissibile che si sostenga un’azione contro Vanni, Lotti, Faggi che poi si svolgano interventi in disegno contrario. Questo ritengo che non sia conferente con la posizione che ciascuno di noi ha all’interno del processo.
Avv. Vieri Adriani: Signor Presidente, io vorrei brevemente replicare…
Presidente: Chi è che parla?
Avv. Vieri Adriani: l’affermazione dell’avvocato Pellegrini…
Presidente: No, no, no.
Avv. Vieri Adriani: Il nostro interesse è la verità. Ho chiuso.
Presidente: Bene. La verità non la può sapere da questo processo, perché noi dobbiamo soltanto accertare se quelle tre persone che rispondono dell’omicidio, sono loro o no; se ci sono elementi di colpevolezza o no, se ci siano altre persone con loro o fuori di loro, non spetta alla Corte farlo. È il Pubblico Ministero che deve indagare. Beh, signori… Se voi siete convinti del contrario, non vi costituite parte civile e lasciate stare. L’avvocato Pellegrini dice una cosa esatta: non è possibile costituirsi parte civile per ottenere la condanna di un imputato e poi fare una difesa contraria.
Avv. Vieri Adriani: Nessuno li ha chiamati…
Presidente: Bene. Allora, ci sono altri?
Avv. Giangualberto Pepi: Signor Presidente, non ho capito il programma. Perché lei…
Presidente: No, anche io volevo sapere questo: volevo sapere per poter organizzare i tempi della Camera di Consiglio, fare… o fare decidere su eccezione per eccezione, però penso che si prende più tempo, oppure farle far tutte le eccezioni e si fa una Camera di Consiglio unica.
Avv. Giangualberto Pepi: Ecco, perché io avrei semmai una questione da sottoporre in punto di libertà del Vanni. Dovrei fare una…
Presidente: No, no. Ora facciamo prima le cose…
Avv. Giangualberto Pepi: Appunto, volevo sapere se…
Presidente: … e lasciamo stare il Vanni, ora.
Avv. Giangualberto Pepi: E allora la facciamo in un momento successivo.
Presidente: Eh. Ci sono altre eccezioni? Avvocato Zanobini, su questa eccezione l’avvocato Filastò, e dell’eccezione dell’avvocato … ci sono altre osservazioni? No, vero? Bene.
Avv. Nino Filastò: Io un’osservazione sulla richiesta di acquisizione di certi atti…
Presidente: Eh, quella che ha fatto l’avvocato Zanobini.
Avv. Nino Filastò …. avvocato Zanobini, opposizione. Perché questi atti non sono stati acquisiti nel corso dell’incidente probatorio, per quello che ho potuto controllare adesso sfogliando il verbale. È vero che l’avvocato Zanobini ha fatto delle contestazioni, ma l’acquisizione non c’è stata. Anzi. In un caso, nel momento in cui una simile situazione si verificava con riferimento all’avvocato Colao, il Giudice ha proprio escluso l’acquisizione. L’avvocato Colao ha detto: bene, allora io deposito. Perché la risposta del Lotti non era a tono, e quindi, bene, allora proprio con riferimento a quello che stava… di cui ha parlato, del pugno, delle mani, dice… poi gli avrà dato dei colpi nello stomaco. “E con che cosa?”, “Con le mani” dice Lotti. Quindi: “Bene, allora io deposito”. E il Giudice risponde: “No, avvocato ce li abbiamo tutti gli atti, la ringrazio”. No, perché, capito, non è semplice distinguere tra incidente probatorio e dibattimento. Già, infatti è proprio così. Atti che risultano in fascicolo del Pubblico Ministero, atti cosi. “Qui abbiamo tutti gli atti, grazie”. Quindi…
(voce fuori microfono)
Presidente: Basta.
Avv. Nino Filastò Quindi, io credo che l’integrazione di questo atto con i verbali richiesti dall’avvocato Zanobini, non sia tutto sommato necessario e opportuno.
Avv. Gabriele Zanobini: Signor Presidente, il problema che io ho sollevato è solo ed esclusivamente della mancanza materiale di questi verbali che sono serviti per…
P.M.: È un problema di cancelleria.
Avv. Gabriele Zanobini: … non è che chiedo ora l’acquisizione di questi verbali. Dico; siccome dalla mia verifica in cancelleria…
Presidente: Abbiamo capito, avvocato.
Avv. Gabriele Zanobini: … è il risultato che non sono stati materialmente acquisiti…
Presidente: Bene. Su questo punto, bene. Vuol fare l’eccezione sua, allora?
Avv. Gabriele Zanobini: Quella richiesta che lei…
Avv. Nino Filastò Non ho capito: la Corte li deve leggere o non li deve leggere questi verbali? Questo voglio sapere io.
Presidente: No, lui faceva… no, faceva formazione… lui fa la questione di formazione del fascicolo. Ha detto…
Avv. Gabriele Zanobini: Queste sono questioni relative…
Presidente: Scusi, avvocato Zanobini. Avvocato Zanobini. Non sono… le repliche, no. Allora, l’avvocato Zanobini ha fatto una questione, dice: nel fascicolo per il dibattimento non sono inserite queste dichiarazioni che attengono alle contestazioni dell’incidente probatorio. Chiede che sia acquisito. Ecco, tutto qui. Il Pubblico Ministero dice: ci sono, non ci sono. Ecco, tutto qui.
P.M.: Presidente, su questo chiederei la parola.
Presidente: Bene.
P.M.: Direi che è un problema formale come mi sembra loro hanno correttamente capito, almeno ho capito questo segnale. Il discorso è semplice: i verbali ci sono, perché sono serviti per le contestazioni. Cosa è successo? Il GIP li aveva già in un fascicolo accanto perché il GIP conosceva tutto. È chiaro che nel momento in cui è stato rimesso insieme l’atto incidente probatorio, i verbali, qualcuno che li ha visti in un posto sbagliato, li ha rimessi di là, Però, formalmente, nell’atto incidente probatorio ci sono già. Che manchi la carta, ripeto, è un problema di cancelleria che lo saniamo quanto prima, lo può sanare il Pubblico Ministero, o comunque, nessuna opposizione che lo faccia il difensore.
Presidente: Va bene.
Avv. Nino Filastò Presidente, devo parlare a proposito di quel che ha detto il Pubblico Ministero. Insomma, qui la sostanza è questa…
Presidente: No, e va beh, lei replica.
Avv. Nino Filastò No, non è una replica.
Presidente: Non è una replica, questa è una replica.
Avv. Nino Filastò Il Pubblico Ministero sta suggerendo una soluzione. Che non mi trova per niente d’accordo.
Presidente: Lui ha fatto un’osservazione su un’eccezione. Lei non può replicare, avvocato Filastò.
Avv. Nino Filastò Avevo finito…
Presidente: Avvocato Filastò, non può replicare lei. Lei ha fatto la sua e basta. Allora, ci sono altre eccezioni? Avvocato Zanobini, lei ha preannunciato un’eccezione, la sostiene o no?
Avv. Gabriele Zanobini: No, Presidente, la mia, quella forse che a cui lei fa riferimento, non è un’eccezione. La mia è un’altra questione che non so, posso trattarla ora, sa…
Presidente:  Allora, preferite che decidiamo uno per uno?
Avv. Gabriele Zanobini: Sì, Presidente.
Presidente:  Va bene. Okay. Bene.
Avv. Gabriele Zanobini: Eh, Presidente? Se vuole, la tratto anche ora, però dico non è un’eccezione preliminare che deve essere trattata ora. È una richiesta di dichiarazione di inutilizzabilità che d’ufficio può essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, è una richiesta di applicazione dell’articolo 129. È ben diverso. Questo è pacifico.
Presidente:  Va bene.
Presidente: Basta, eh. Basta. Allora: “La Corte di Assise di Firenze, Sezione II, provvedendo sulle eccezioni richieste formulate, sentite le parti, osserva quanto segue: 1) In merito all’eccezione proposta dal difensore dell’imputato Vanni Mario di nullità ex articolo 179 Codice di procedura penale dell’incidente probatorio relativo all’esame di Lotti Giancarlo, per mancata indicazione nella richiesta della posizione di Pacciani Pietro e di conseguenza mancata notifica al medesimo della richiesta stessa. L’eccezione è infondata. Risulta infatti che la richiesta di incidente probatorio è stata proposta dal Pubblico Ministero in una fase processuale nella quale la posizione del Pacciani era già estranea al processo. In particolare la richiesta ai sensi dell’articolo 393 Codice di procedura penale risulta contestuale alla richiesta di rinvio a giudizio, che non vede il Pacciani tra gli imputati. Dandosi atto nelle varie imputazioni che a carico del predetto si procede separatamente. L’istanza di incidente probatorio non doveva pertanto comprendere la posizione del Pacciani, alla quale è applicabile il disposto dell’articolo 403 Codice di procedura penale, che sancisce l’inutilizzabilità della prova assunta con incidente probatorio nei confronti di soggetti che allo stesso non hanno partecipato; 2) Relativamente all’eccezione di nullità ai sensi dell’articolo 178, lettera C Codice di procedura penale, sollevata sempre dalla difesa dell’imputato Vanni, per violazione dei diritti di assistenza difensiva nel corso dell’esame del coimputato Lotti in sede di incidente probatorio, con specifico riferimento alla mancata ammissione di domande attinenti alla personale responsabilità del Lotti nei fatti in contestazione. L’eccezione non merita accoglimento. Va osservato preliminarmente che l’oggetto di incidente probatorio è definito dalla richiesta del Pubblico Ministero e della conseguente ordinanza ammissiva che si collegano al disposto dell’articolo 292 comma I lettera C Codice di procedura penale, menzionando espressamente i fatti concernenti la responsabilità dei coimputati Vanni, Faggi e Corsi. La limitazione delle domande proposte al Lotti poteva aderirla pertanto all’oggetto della prova così come ha descritto. In ogni caso non è ravvisabile nella specie alcuna violazione di norme processuali che possa inserirsi nell’ambito del disciplinato dell’articolo 178 lettera C sopra citato, così da fare ipotizzare una nullità della prova. Infatti una nullità di tal genere non è mai … all’esercizio da parte del Giudice e della sua funzione di direzione dell’udienza e di assunzione della prova. Funzione che implica necessariamente una valutazione di pertinenza delle singole domande; 3) In relazione all’eccezione di inutilizzabilità dell’esito dell’incidente probatorio per carenza dei presupposti di ammissibilità previsti dalla legge. Innanzitutto non pare dimostrata una erroneità della valutazione che è stata a suo tempo effettuata in merito all’ammissibilità dell’incidente probatorio richiesto dai Pubblico Ministero. Valutazione che affidata al GIP e in relazione alla quale le diverse parti processuali avrebbero eventualmente potuto formulare deduzioni nei termini di cui all’articolo 796 Codice di procedura penale, cosa che non risulta essere stata fatta da parte di alcuno. Non ricorre inoltre un’ipotesi di inutilizzabilità ai sensi dell’articolo 191 Codice di procedura penale, attesa che quest’ultima norma presuppone l’assunzione di una prova in violazione di uno specifico divieto di legge, circostanza questa che nella specie sicuramente non sussiste; 4) Sulla richiesta della difesa dell’imputato Corsi di acquisizione al fascicolo per il dibattimento dei verbali di interrogatorio di Lotti Giancarlo, utilizzati per contestazioni nel corso dell’esame del medesimo. La richiesta deve essere accolta, dovendosi ritenere legittimamente acquisibili i verbali utilizzati per contestazioni nelle ipotesi di cui all’articolo 500 IV comma. Codice di procedura penale, a prescindere dal fatto che materialmente i verbali suddetti non siano stati uniti agli atti dell’incidente probatorio. Per questi motivi: 1) Risulta tutte le eccezioni come sopra formulato; 2) In accoglimento della richiesta dell’avvocato Zanobini, dispone acquisirsi, a integrazione del fascicolo dibattimentale nella parte concernente l’incidente probatorio, i verbali di dichiarazioni di Lotti Giancarlo, rese in data 11 febbraio ’96, 21 febbraio ’96, 12 marzo ’96 e 12 giugno ’96; 3) Dispone procedersi oltre”. Allora, ci aggiorniamo a domani alle ore 09.00. Ordina nuova traduzione dell’imputato Vanni. L’udienza è tolta.
20 Maggio 1997 1° udienza processo Compagni di Merende

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