22 Dicembre 1997, 43° udienza, processo, Compagni di Merende Mario Vanni,  Giancarlo Lotti e  Giovanni Faggi per i reati relativi ai duplici delitti del MdF e Alberto Corsi per favoreggiamento.

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Presidente Federico Lombardi, Mario Vanni

Presidente: Allora, Elisabetta, diamo atto del Vanni, sì sì, dal difensore Filastò, avvocato Filastò. Bagattini, per Faggi. Bertini, per Lotti.
Avv. Gremigni: Gremigni per Zanobini.
Presidente: Non mi ricordo il suo nome, avvocato. Come si chiama lei? Non mi ricordo il suo nome.
Avv. Gremigni: Gremigni.
Presidente: Gremigni. Oh, Gremigni.
Avv. Gremigni: Gremigni, Presidente.
Presidente: Bene. Poi l’avvocato Corsi, assente. E poi l’avvocato Colao, per tutte le altre parti civili, per le parti civili. Allora, faccio presente che mi è pervenuta una lettera datata 26 novembre, che arriva anche dalla Corte di Appello, perché c’è stato un disguido, eccetera, che è indirizzata alla Procura della Repubblica di Firenze, di questa… di Firenze, sostituto procuratore dottor Paolo Canessa, e alla Corte di Assise di Firenze, al Presidente dottor F. Lombardo. Che non sono io, perché io mi chiamo diversamente. Ad ogni modo, è una lettera di un detenuto, Ricci Massimo, che è stato detenuto a Prato, e che fa alcune osservazioni. Se volete, la leggo, o ve la metto a disposizione? Per me, non si può leggere, perché è un linguaggio un po’ strano. Ad ogni modo, io leggo. “Oggetto: in riferimento agli articoli 123 del Codice di procedura penale, C.p.p., dichiarazione e richiesta di persona detenuta. Nonché, in riferimento all’articolo 350 C.p.p., dichiarazione di spontanee”. Poi, “Dichiarazione riguardante il processo contro i complici, cioè i compagni di merende dei mostri delle coppie di Firenze. Il sottoscritto Ricci Massimo, nato il 26 ottobre 1964 a Firenze, in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Prato per altre cause, premesso. Il sottoscritto Ricci Massimo conferma, già nel passato, e più specificamente, nel mese di giugno ’96, ha già riferito fatti sul mostro contro Pietro Pacciani. Già nel mese di gennaio ’97 lo scrivente ha subito delle minacce”. Ci sono molte sgrammaticature, però io lo leggo così come vengono. “Dette minacce erano dirette alla mia persona e sia a quella di mio figlio, Luca Ricci. E di tutto questo ne è a conoscenza il Procuratore… la Procura sopra intestata. Lo scrivente conferma che, di propria iniziativa e spontaneità, ha più volte riferito agli investigatori e agli inquirenti varie cose riguardanti i delitti sulle coppiette, contro Pietro Pacciani. Segnalo, con il presente atto, si conferma che io mi trovo presso questo carcere di Prato dal gennaio ’97. Da circa tre mesi, da questa parte, ho più volte incontrato e parlato con Mario Vanni. Con quest’ultimo ho il divieto di incontro, che viene emesso dalla Autorità Giudiziaria. Quest’ultimo è uno dei cosiddetti complici del mostro delle coppiette e, attualmente, viene processato per quella accusa al mostro. Il sottoscritto conferma che dall’imputato Mario Vanni ha saputo varie cose. Lo stesso Mario Vanni mi ha più volte parlato, e moltissimi detenuti vi sono presenti e gli stessi possono confermare questi incontri tra lo scrivente con Mario Vanni. Il sottoscritto, da Mario Vanni ha saputo cose molto importanti, sia per quanto riguarda questo processo, sia soprattutto per quello, per il processo d’Appello su Pietro Pacciani. Il sottoscritto conferma ogni buona volontà di conferire con urgenza col sostituto procuratore dottor Paolo Canessa, il quale rappresenta 1’accusa. Nonché conferma ogni buona volontà di riferire di quanto è a mia conoscenza e di confermare ogni mia conoscenza. Alla Corte di Assise di Firenze chiede di essere convocato per un colloquio col Pubblico Ministero, dottor Paolo Canessa. Nonché di essere tradotto e convocato in questo processo, che avviene contro i mostri delle coppiette di Firenze. Visti gli articoli 192 e seguenti, C.p.p., valutazione della prova; visti gli articoli 201 … e 212 C.p.p.: si chiede, in subordinazione” è scritto così “per la prova ogni confronto o dibattimentale o con l’imputato Mario Vanni, al fine della ricerca della verità. Si conferma che il sottoscritto è a conoscenza che nella IV Sezione dove è ristretto vi possono essere delle corrispondenze pervenute da Pietro Pacciani a Mario Vanni. Per quest’ultimo fatto si chiede al sostituto procuratore, dottor Paolo Canessa, eventualmente lo stesso decidesse di recarsi per il colloquio con lo scrivente, si avverte in via esecutiva di presentarsi assieme al capo della Questura, dottor Giuttari, con il quale ho già più volte riferito. Si chiede la presenza di quest’ultimo, in quanto dovranno effettuarsi delle perquisizioni in varie per le prove e conferma di quanto verrà riferito dallo stesso scrivente. Si conferma che lo scrivente fa tutto questo per dovere civile, e non per ricavarne dei vantaggi o altre fantasie. Si resta in attesa di un colloquio con il Pubblico Ministero Canessa, con ringraziamenti anticipati e si ringrazia con osservanza. Ossequi. Ricci Massimo”. Questa è la lettera, viene allegata al verbale. Ne ho data lettura. Pubblico Ministero?
P.M.: Presidente, chiedo scusa, la lettera, come vede, è stata indirizzata anche al P.M.
Presidente: Ma è una lettera, come si chiama?, ricalcata, ecco, una lettera ricalcata, la copia ricalcata, sì, tipo carta carbone, sì. Comunque, è a vostra disposizione.
P.M.: Io ne ho fatto delle copie per le parti, comunque, Presidente, perché… almeno di quella che ho ricevuto io, che è identica. In fondo, la nota del carcere portava due indirizzi, effettivamente. Presidente, io, trattandosi di una cosa molto recente, ovviamente non mi sono recato a sentire il Ricci, il quale chiede di essere sentito in questa aula. Ho comunque delegato la Squadra Mobile e il Ricci è stato sentito dalla Squadra Mobile pochi giorni fa. E, su queste attività di riscontro, perché il Ricci ha poi indicato una serie di altre persone, io chiedo che, innanzitutto, la Corte valuti – ex articolo 493, III comma, del Codice di procedura – se non si tratta di fatti sopravvenuti. Per il quale è necessario provvedere a sentire queste persone e, quindi, queste persone, intendo ovviamente il responsabile della Sezione Omicidi della Squadra Mobile, dottor Vinci, che ha sentito il Ricci e che ha fatto i riscontri. E io ho preparato copia degli atti per le parti. E in quanto Ricci ha chiamato come persone a conoscenza di fatti, a suo giudizio importanti, a mio giudizio è bene che comunque siano fatti che sono noti a tutti, ha chiamato altri detenuti. E questi detenuti sono indicati in quell’interrogatorio del Ricci e nella nota della Squadra Mobile. Allora io, innanzitutto, ho fatto copie per tutte le parti, di queste atti. E ovviamente una copia anche per la Corte, affinché la Corte valuti – e le parti diano il proprio parere – ex articolo 493, III comma, se si tratta di fatti sopravvenuti per i quali non è stato possibile, ovviamente, indicare in anticipo da parte del P.M. la citazione. Per scrupolo io ho fatto una verifica di questo tipo. Guardando la lista testi indicata dal difensore di Vanni, ho visto che il difensore di Vanni era a conoscenza di una situazione relativa al Ricci, che riguardava una perizia psichiatrica e alla quale lo stesso Ricci sarebbe stato sottoposto nel corso di un procedimento. E, se non sbaglio, l’avvocato Filastò chiedeva l’acquisizione di questa perizia, o, comunque, che la Corte la conoscesse. Io mi sono procurato, presso la II Sezione del Tribunale, quella perizia: è nelle copie degli atti che io deposito per le parti. Dalle quali, per la verità, il Tribunale di Firenze ha disposto perizia. La quale ha concluso in data 26 giugno ’97, in un procedimento che lo riguarda, che la condizione: “Non si ritiene che fosse o sia tale da escludere o far scemare grandemente la sua capacità di intendere e di volere; attualmente gli è consentito stare in giudizio”. Allora, io faccio istanza ex 493, III comma Codice di procedura penale, di sentire preliminarmente il dottor Vinci, che ha avuto da me delega per verificare preliminarmente se questo Ricci è detenuto presso il carcere di Prato, se le persone indicate da lui sono persone che possono avere in qualche modo qualcosa da raccontare in questa Corte. I verbali di queste persone sono qua: io li deposito alla Corte e alle parti, insieme alla perizia che ho dato. E faccio istanza, ez 493, di sentire tutte queste persone. Mi sono permesso di indicare alla Casa Circondariale di Prato che, se la Corte ammetterà queste citazioni, di farli convocare per stamattina.
Presidente: Parti civili, avvocato Colao?
Avv. Aldo Colao: Sono… siamo remissivi.
Presidente: Come?
Avv. Aldo Colao: Siamo remissivi.
Presidente: Remissivi. Le altre parti, gli altri difensori? Avvocato Bertini?
Avv. Stefano Bertini: Benissimo, Presidente.
Presidente: Avvocato…
Avvocato?: Remissivo.
Presidente: Avvocato Bagattini?
Avv. Federico Bagattini: Lo stesso.
Presidente: Come?
Avv. Federico Bagattini: Remissivo.
Presidente: Remissivo. Ecco, avvocato Filastò?
Avv. Nino Filastò: Non posso dichiararmi né remissivo, né favorevole, né contrario, dato che non ho visto quegli atti. Che mi pare siano anche abbastanza numerosi.
P.M.: È parecchia carta: sono tre verbali. C’è la nota della Squadra Mobile.
Avv. Nino Filastò: Comunque, io rammento che questo signor Massimo Ricci, che mi pare faccia proprio paio con quell’altro signore, come si chiamava?, Cassina…
P.M.: Fassina.
Avv. Nino Filastò: Fassina, che è venuto qui a dirci che si era inventato qualche cosa per cercar di uscire di galera. Rappresenti un aspetto sgradevole di questo processo, che è molto serio, molto importante, con degli elementi di prova da valutare di grande serietà. E che, con questi signori, invece, si trascina nella cloaca del carcere. La quale cloaca, vero?, è suscettibile di qualsiasi cosa… Beato il signor Ricci, che dice ha parlato col signor Vanni, perché il suo difensore non riesce nemmeno a parlargli. Lui ci è riuscito: beato lui. Comunque, Presidente, a parte queste considerazioni che son fatte così, proprio a caldo, per esprimere così, un certo livello, anche un po’ di fastidio personale, però, ovviamente, lascia il tempo che trova; quindi riservo di pronunciarmi dopo aver esaminato gli atti, per il che io chiedo un congruo termine per l’esame… Non mi sembra … … di pronunciarmi – perché potrei anche pronunciarmi – senza averli visti, senza averli letti, senza aver visto in che cosa si modifica una situazione, soprattutto senza aver letto questa perizia. Che mi risultava falsa a tamburo battente, durante un’udienza dibattimentale, nei confronti di questo Ricci. Per l’appunto, fortunatamente, mi trovavo lì in udienza, quella mattina: è per questo che ne ero a conoscenza. Altrimenti, non l’avrei nemmen saputo che questo signore era stato sottoposto a perizia psichiatrica. Comunque, niente, bisogna vederle le cose.
Presidente: Va bene, allora sospendiamo un’ora e diamo tempo all’avvocato.
Avv. Stefano Bertini: Presidente, mi perdoni.
Presidente: Mi dica.
Avv. Stefano Bertini: Prima che vi riuniate, io avevo un’altra istanza da fare. La posso fare adesso, se crede.
Presidente: La faccia adesso, sì.
Avv. Stefano Bertini: Appunto. Il problema è questo: lo illustro brevemente. Credo che sia emerso nel corso del dibattimento un aspetto importante, che riguarda le dichiarazioni del Lotti, ed è un aspetto che è importante per me approfondire in riferimento, appunto, a quella che è la valutazione necessaria della attendibilità del Lotti. E quindi anche nel presupposto della ricerca della verità. Nella consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero, l’indagine peritale dei dottori Fornari e Lagazzi, professori Fornari e Lagazzi, ha avuto come oggetto un ambito abbastanza ristretto e specifico che poi non coinvolge altri elementi della personalità del Lotti, che sono poi emersi in questo dibattimento, nel corso dell’istruttoria dibattimentale. Ovvero, uno degli aspetti principali di questo processo è verificare, se possibile, quali sono state le motivazioni che hanno indotto il Lotti a partecipare ai delitti per cui è processo; quindi, ad assecondare le richieste in tal senso avanzategli dai presunti compartecipi. Già nell’elaborato dei periti si evidenzia, appunto, una totale sottomissione del Lotti all’ambiente esterno. Si parla appunto di sottomissione culturale, sociale e personale, intellettuale, completa. Che, quindi, appunto, denota un aspetto della personalità molto particolare, che lo rende praticamente eterodipendente: questo è il termine che possiamo usare.
Presidente: Sarebbe?
Avv. Stefano Bertini: Eterodipendente. Dico, se questo è effettivamente uno degli aspetti della sua personalità, ritengo che debba essere accertato ancora più profondamente, perché potrebbe essere, effettivamente, la chiave di volta per interpretare questo suo comportamento che, apparentemente, soltanto apparentemente, potrebbe non trovare spiegazione. A prescindere dal fatto che comunque . . . nessuno degli elementi di questo processo che in qualche modo sono emersi e che comunque possono convincere della verità delle sue dichiarazioni. Posto questo appunto, quindi che sia necessario accertare questo fatto, per me è importante e determinante, per cui chiedo appunto che la Corte voglia o disporre nuova perizia tesa ad accertare questo aspetto della personalità del Lotti; cioè appunto se questa sua eterodipendenza può essere tale da poter, appunto, aver provocato in lui questa assoggettazione nei confronti di chiunque altro. O comunque sia, in subordine mi va bene lo stesso, di poter risentire sotto questo aspetto specifico 1 professori Fornari e Lagazzi, che possono appunto riferire in ordine a questo aspetto della sua personalità. Aspetto che, ripeto, è emerso in parte dal loro elaborato perché, appunto, si parla in un certo periodo di questa sua influenzabilità, ecco, assoggettazione rispetto all’esterno. E anche perché appunto sono convinto che, in base anche, così, a conversazioni che ho avuto con periti psicologi, in base ad una corretta e più profonda lettura del test a cui è stato sottoposto il Lotti, si possa arrivare a queste conclusioni. Pertanto insisto perché o venga disposta una perizia su questo punto specifico, o comunque che vengano risentiti i testi già ammessi in questo processo, su questo aspetto particolare che ho evidenziato. Grazie.

Presidente: Prego, Pubblico Ministero?
P.M.: Ma, Presidente, mi sembra anche, almeno allo stato, non so, una perizia ulteriore mi sembra sicuramente, a parere del P.M. ovviamente, superflua. Non ho nessun’opposizione a che, su domande specifiche, siano sentiti nuovamente il professor Fornari e il professor Lagazzi. E, al limite, decidere su un’eventuale perizia a seguito di tale ulteriore audizione e chiarimento da parte dei consulenti tecnici.
Presidente: Le parti civili.
Avvocato?: Remissivi.
Presidente: Gli altri difensori.
Avvocato?: Remissivo.
Presidente: L’avvocato Bagattini? Lei?
Avv. Federico Bagattini: (voce non udibile)
Presidente: Bene. Avvocato Filastò?
Avv. Nino Filastò: Io mi associo alla richiesta dell’avvocato Bagattini.
Presidente: Bertini.
Avv. Nino Filastò: Bertini.
Avv. Federico Bagattini: Io sono Bagattini.
Avv. Nino Filastò: Scusi.
Avv. Federico Bagattini: Lui è Bertini.
Avv. Nino Filastò: Mi confondo.
P.M.: Va be’, c’è assonanza…
Avv. Nino Filastò: È stato un lapsus. Ora, perché? Perché l’ho già chiesto io. La Corte ricorderà certamente che una delle istanze formulate proprio, come si dice, in limine ritis, da parte di questo difensore, era una perizia psichiatrica sul Lotti. Come si richiedeva da parte del difensore del Vanni una perizia psichiatrica anche su Vanni. E il punto di riferimento, l’aspetto da indagare, che non è il solo evidentemente, sulla personalità del Lotti esposto poco fa dal collega Bertini è, per l’appunto, molto indicativo anche dal punto di vista della difesa. Perché il livello di assoggettamento di una persona rispetto ad un ambiente esterno o a delle situazioni o persone esterne, beh, può riguardare mica soltanto il signor Vanni o il signor Pacciani. Può riguardare anche qualcun altro. Quindi, questo aspetto di una persona che è, io rammento da questo punto di vista una perizia psichiatrica svolta in una situazione, direi, che fa parte, anche se espulsa da questo processo, perché riguardava il delitto del ’68 nei confronti di Stefano Mele, questa perizia psichiatrica concluse per un notevole livello di oligofrenia di quel tipo di soggetto. Associato, per l’appunto, ad una estrema suggestionabilità e ad un’estrema dipendenza rispetto anche a eventuali inquirenti o persone che volevano da lui delle informazioni. Quindi, da questo punto di vista qui, io mi associo a questa richiesta. Però, riservandomi di formularla meglio al termine del dibattimento, quando si esprimeranno – e mi esprimerò io – su tutta una serie di richieste di approfondimento; che, secondo me, la Corte dovrà svolgere avvalendosi dei suoi poteri di ufficio previsti dal Codice in quella fase. Quindi, finora non solo nessuna opposizione, ma associazione. Con riserva di, però, esprimermi meglio sulla base anche delle carte, sulla base delle dichiarazioni del Lotti, sulla base delle considerazioni già svolte dai professori Fornari e l’altro professore, di cui non ricordo il nome. Per poter dire in maniera più.. . meno estemporanea, in questo momento io non sono preparato ad esprimere su un argomento così importante, per quali motivi, secondo me, questa perizia è indispensabile, necessaria. Al di là dì quello che è stato esposto finora, dal professor Fornari e dall’altro perito. Con opposizione, però, alla nuova audizione di quei pur illustri e non ho ragione di ritenere che non siano seri, cattedratici e scienziati. Perché? Perché sono già stati sentiti; perché la loro osservazione del soggetto è stata svolta in rapporto a che cosa? In rapporto a dei colloqui che hanno avuto in epoca precedente. Ora, il materiale che dovrebbe fornire, secondo me, diventare oggetto di questa perizia richiesta dal difensore alla quale, ripeto, io mi associo, è molto più vasto. E comprende, per esempio… Ecco, anticipo in questo modo dei temi che esporrò nel momento in cui farò questa richiesta in maniera più approfondita; ripeto, questa mattina mi ero preparato a tutt’altre cose, non sapevo nulla né di Ricci, né di questa richiesta, e questo non è un processo che si improvvisa, mai, per nessuna cosa. In ogni caso, avremo a disposizione, avrebbero a disposizione quei periti tutto il contesto delle dichiarazioni dibattimentali di Lotti. Che sono di estrema importanza; non foss’altro perché sono vaste, hanno impegnato molte udienze e quindi è possibile per loro un’analisi proprio di carattere approfondito su quel che dice, su quel che non dice, su come si esprime. Faccio un esempio. Il tipo di lessico usato dal Lotti, il suo modo di esprimersi, le espressioni. Faccian conto che del testo, un testo di psichiatria giudiziaria forense, che è Gullotta, in cui si espone, no?, il mentitore tipo, il mentitore, come dire?, di carattere, per tante ragioni che non sto qui ora a descrivere, si indica un sintomo: l’uso reiterato della parola “cosa” e “cosare”. Per, come dire, mantenersi sul vago, no?
(voce non udibile)
Avv. Nino Filastò: Eh? Neutro. Basta, voglio dire, basta scorrere i verbali del dibattimento per accorgersi quante mai volte usa quest’espressione, questo signore. Come, per esempio, l’uso di espressioni idiomatiche di altro genere. Tipo, per esempio: io non so esprimermi bene; io non so dire. Quante volte! Voglio dire, sono cose che, dette cosi, possono sembrare marginali o d’effetto. Nelle mani e sull’analisi, sottoposte all’analisi di periti che ne facciano le osservazioni e le valutazioni del caso, diventeranno qualche cosa di serio, sulla base del quale la Corte potrà fare, fornire le sue valutazioni. Quindi, con riserva di precisare meglio e di insistere su quest’istanza svolta dal difensore, avvocato Bertini, io mi associo fin da ora a questa sua richiesta. Tra l’altro, direi tutto sommato un po’ poco tempestiva, perché in realtà è una discussione, questa, che doveva affrontare in un momento successivo: una volta terminato il dibattimento. Il dibattimento non è terminato, perché ci sono ancora da svolgere molte prove richieste dalla difesa di Vanni. E, comunque, con questa riserva, per ora associazione. Assoluta opposizione rispetto alla nuova audizione dei testi Fornari e l’altro.
Presidente: Avvocato Filastò, poi volevo sapere, i consulenti di parte oqgi non venivano, i periti di…?
Avv. Nino Filastò: Presidente, io ho qui tutte le citazioni.
Presidente: Non sono venuti. Mi diceva il P.M. che non sono venuti oggi.
P.M.: Dunque io ho ricevuto una versione di questo tipo, io se non ho capito male, eh?
Presidente: Eh.
P.M.: Che entrambi o due o tre stamani e domani hanno una commissione di concorso da qualche parte, che riguarda le loro cattedre. Però, se, sempre se non ho capito male, perché è un messaggio del professor De Fazio, che lui aveva ricevuto solo un fax e non la citazione. Comunque, avevano…
Presidente: Allora facciamo una cosa, su questo punto. Questi periti vengono convocati per il 7 gennaio.
P.M.: Benissimo.
Presidente: Alle 09.00. Se non vengono, saranno usati poteri coercitivi.
P.M.: Bene, Presidente. Io, se non ho capito male…
Presidente: Non possiamo stare, perché mi dispiace che ci sono queste festività, perché sennò si andava a due giorni dopo.
P.M.: Io ho comunque dato al professor De Fazio il numero di fax della Corte, perché, se aveva da comunicare qualcosa, mandasse alla Corte.
Presidente: Bene.
Avv. Nino Filastò: Comunque, Presidente, io deposito queste cose.
Presidente: Sì, sì, benissimo.
Avv. Nino Filastò: Il fax, fra l’altro, a cui ha fatto riferimento il professore, non c’è le cartoline di ritorno perché non sono tornate: sono state spedite tutte il 17 dicembre.
P.M.: Ma sabato lui diceva di non aver ricevuto.
Presidente: Va bene. Ora, per il 7 gennaio c’è tempo.
P.M.: Bene.
Presidente: Volevo dire una cosa.
Avv. Nino Filastò: Il fax a cui faceva riferimento era una fax esplicativo, ma non…
Presidente: Bene. Avvocato Filastò, noi diamo un’ora, però, se lei fa prima, ci avverte.
(voce non udibile)
Presidente: Diamo un’ora di tempo per guardare questi atti.
Avv. Nino Filastò: Va be’, vi avverto, Presidente.
Presidente: Se ci avverte, così anticipiamo un po’.
Avv. Nino Filastò: Bene.
P.M.: I testi eventualmente da sentire sono già citati, quindi… No no, nel caso la Corte dovesse valutarlo, c’è la possibilità di farlo oggi.

Presidente: Al microfono, Vanni, al microfono.
M.V.: Eh?
Presidente: Al microfono.
M.V.: Ora…
Presidente: Aspetti un secondo, aspetti un secondo. Ci siamo tutti, vero?
P.M.: Si, Presidente.
Presidente: Sì. Va bene. Mi dica.
Mario Vanni: Senta, io sono amico solamente di Arvaro, di quello che sono in cella, e basta; e qualche volta vo a pigliare il mangiare, quando un c’è: ‘buongiorno’ o ‘buonasera’, secondo… Se gli è mezzogiorno, buongiorno; se gli è di sera, gli è di sera. Poi un conosco più nessuno.
Presidente: Va bene. Ho capito.
M.V.: Scusi, eh.
Presidente: No, no. È suo diritto. Avvocato Filastò, prego.
Avv. Nino Filastò: Presidente e signori, io non posso non esprimere, prima di tutto, un disagio, direi meglio un profondo sentimento di umiliazione rispetto a questa… (voce non udibile) Voce.
Avv. Nino Filastò: Sì, rispetto a questa produzione del Pubblico Ministero; produzione e richiesta di integrazione della prova ex articolo 493, III comma.
Presidente: III comma.
Avv. Nino Filastò: E dico subito perché, molto sinceramente, senza infingimenti. La vostra ordinanza del 28 novembre del ’97, in cui si dice: “si deve precisare con diverso presupposto normativo che potrà esser dato dal verificarsi della condizione di cui all’ultimo comma dell’articolo 275 Codice di procedura penale in relazione al prossimo superamento dell’età di 70 anni da parte dell’imputato”, in cui si dice che “la Corte deve per altro osservare l’istanza di libertà, che non è oggi valutabile sotto tale profilo se non facendo luogo ad un’anticipazione non prevista dall’ordinamento” – il che è esattissimo – “con la riserva espressa, infine la Corte … si riserva di valutare nel prosieguo l’istanza formulata in relazione a tale condizione di fatto, non ancora attuale, ha aperto ovviamente, come semplicemente alla lettura appare, delle speranze a questo difensore e al signor Mario Vanni rispetto al prossimo… -questa scadenza ci sarà domani – riguardo a questo non solo raggiungimento di questa età, che muta una condizione, prevista dal Codice in punto di custodia cautelare, quindi, come un’attesa, in un certo senso. Che questa richiesta di approfondimento con riferimento a delle lettere che sarebbero arrivate a Vanni da Pietro Pacciani, si deve immaginare, introdotta questa prova dal personaggio che è questo Massimo Ricci, insomma, che farebbe intravedere esigenze cautelari che intervengono ora, alla vigilia di una modificazione di fatto di una situazione che potrebbe modificare la situazione di custodia cautelare di Mario Vanni. Ripeto, è una cosa che da una parte mi umilia, dall’altra… mi umilia, più che altro … che mi mette in angoscia, in tensione. Io vi scongiuro, spero davvero che voi facciate giustizia di questo tentativo di inserire nel processo del materiale scadente, signori -definiamolo cosi: scadente – facendo un’operazione, fra l’altro, di applicazione del Diritto, non d’altro. Perché l’articolo 493 III comma è chiaro e non si presta ad interpretazioni difformi. Questa norma di Legge dice: “E’ ammessa l’acquisizione di prove non indicate nella lista prevista dall’articolo 468, quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute indicare tempestivamente.” Ora, qui, in questo caso, non solo manca questa dimostrazione con riferimento alla posizione del signor Massimo Ricci – il quale è la fonte originaria di questo complesso di prove che vi si chiede di acquisire, a tamburo battente, eventualmente oggi stesso – ma addirittura, con la esibizione di questi atti, il Pubblico Ministero vi fornisce la prova provata che, della esistenza del signor Massimo Ricci e delle dichiarazioni, più o meno rilevanti ai fini di questo processo, lui ne era perfettamente a conoscenza, perché eran qui, eran verbalizzate. E avevano, all’epoca, un significato certamente molto più vasto, più ampio che non quelle che poi sono intervenute successivamente con questo verbaletto di qualche giorno fa. In cui Massimo Ricci, dopo aver dato degli ordini… perché per valutare la personalità di questa persona può bastare anche il tipo di linguaggio che usa, quando dice: “sì avverte in via esecutiva di presentarsi”… – ma questo non lo scrive nemmeno un Pubblico Ministero, nemmeno un Magistrato. Assieme al Capo della Questura Dottor Giuttari – vuole, ordina, comanda e vuole, questo signore. E poi scrive un po’ più in là: “dovranno effettuarsi delle perquisizioni”. Insomma, questo è un poveraccio, intendiamoci bene, io non voglio gravare più di quanto non sia gravato di già da una condanna a 4 anni di reclusione, già riportata in seguito a reati particolarmente gravi di induzione alla prostituzione, mi pare, vero, costrizione alla prostituzione, di violenze nei confronti di una donna, di estorsione, di violenze nei confronti, se non sbaglio, di una bambina. Questo personaggio si esprime… Quindi, a suo tempo aveva detto altro che queste cose che dice qui a proposito di queste lettere. Io poi ci ho parlato con Vanni, nei limiti in cui si può parlare. Lui ha tirato fuori la cosa che va a mangiare con qualcuno, eccetera: insomma, Vanni, ma ha avuto delle lettere da Pacciani?
M.V.: Quella quando…
Avv. Nino Filastò: Quello che gli mandò dal carcere guella volta.
M.V.: Uhm.
Avv. Nino Filastò: E basta. Qui in carcere ne ha avute altre?
M.V.: Niente.
Avv. Nino Filastò: La foto della ragazza in cella, il Vanni, Vanni gli avrebbe confidato… Che poi, fra parentesi, io voglio dire questo: insomma, si sa che questo signore dal 1996 fa certe dichiarazioni su questo processo; io vorrei sapere con quale criterio di opportunità lo si mette in carcere nello stesso carcere di Vanni, con tante carceri che c’è in Italia, no? Per caso, Vanni, gli ha detto questo signore che ha incontrato due o tre giorni fa e gli ha detto di lui che Pacciani la minacciava? Il Ricci. Gliel’ha detto? Si, vero?
M.V.: Sì.
Avv. Nino Filastò: Tutto questo supportato da dei personaggi tipo Ibrahim Ramadam, un certo Giorca, un certo , Perisnaka in una situazione in cui al veleno, però, corrisponde il controveleno. Perché, per quello che ho visto qui, dalle attestazioni formali, documentali del carcere non risulta che questi tre signori abbian mai fatto socialità insieme a Vanni. Facevano socialità con Ricci, guarda caso. Erano i sodali di Ricci, questi tre signori extracomunitari, non con Vanni. E allora Vanni, su espressa domanda del Ricci, conferma di essere minacciato da Pacciani, si dice in un rapporto.
M.V.: (voce non udibile)
Avv. Nino Filastò: E che lo disse lui.
M.V.: Un lo conosco nemmeno io.
Avv. Nino Filastò: Una provocazione chiara, no, dentro al carcere.
M.V.: Un lo conosco nemmeno.
Avv. Nino Filastò: “Un lo conosco nemmeno”.
M.V.: Nemmeno.
Avv. Nino Filastò: Lo dica al microfono che non lo conosce nemmeno. Lo dica al microfono che non lo conosce nemmeno, Vanni.
M.V.: Conosco quello che sto in cella e basta, gliel’ho detto, Presidente. Il Ricci non lo conosco.
Avv. Nino Filastò: Come se, insomma, 30 anni, 35 anni di professione, a certi giochi carcerari non fossimo oramai più che abituati. “Canale riservato del Vanni” – si dice in uno di questi rapporti – “tant’è che nello scegliere il soggetto da utilizzare per la corrispondenza presta attenzione a che questi non sappia leggere.” Con il che, insomma, si ipotizza questa contaminazione, la prova, questo rapporto Vanni-Pacciani epistolare, da cui dovrebbe derivare chissà quali cose. Perché che cosa si posson dire questi due disgraziati! Quali messaggi si possono mandare l’un l’altro, eventualmente, volendo, anche… Ibrahim che dice gli vengon promesse, dovrebbe passare a Vanni 5 o 6 lettere con la promessa di 200.000 lire a lettera. Quando gli ho detto… Figuriamoci se il Vanni tira fuori 200.000 lire a lettera…
M.V.: Unn’è vero nulla.
Avv. Nino Filastò: Non è vero nulla no.
M.V.: E ci credo.
Avv. Nino Filastò: È la classica gabola carceraria, nata per impulso di questo Massimo Ricci, del quale voi avete qui -e vi prego di esaminarla attentamente – una perizia fatta in un processo diverso, in cui si tratta di reati che hanno a che fare col turpe mercato della prostituzione. Questo signore è accusato di avere indotto e portato sul marciapiede una signora, non so chi sia, ha ricevuto una condanna a 4 anni per questo motivo. E quindi questo è il reato. E, naturalmente, anche il perito, nel momento in cui esamina una persona, la esamina da un punto di vista anche proprio di psichiatria forense, del tipo di indagine che deve svolgere, della funzionalità della sua indagine. Certo, avesse dovuto indagare, per esempio, su un reato di falsa testimonianza si sarebbe atteggiato diversamente, con riferimento a quello che lui, il perito, indica. Chi è questo personaggio Massimo Ricci? Prima di tutto, e non temo smentite, è una fonte di prova che il Pubblico Ministero non si è sentito di portare. E devo dare atto al responsabile atteggiamento di questo Pubblico Ministero; il quale, di fronte ad una prova, ad una fonte che si intravede immediatamente squalificata, indecente, per dirla in termini chiari, eh, la espelle, la elimina. E perché era tale questa fonte? Intanto per le cose che diceva. Che cosa diceva questo signore, cosa dice in questi verbali che io, sommariamente, ho esaminato e che in parte conoscevo? Che il Pacciani gli ha confidato di essere lui il “mostro di Firenze”. A lui, per fare che? Pacciani è un tipo che si presenta al dibattimento con l’immagine di Gesù Cristo e dice ‘ per carità, io…’, e poi trova un Massimo Ricci qualsiasi, dice: ‘sai, sono io’. Non solo, ma poi Pacciani avrebbe promesso a questo Massimo Ricci una casa. Un po’ la stessa storia di quell’altro, Cassina, come si chiamava…
P.M.: Sgangarella.

Avv. Nino Filastò: Sgangarella, Farsina, tutta questa gente qui, di carcere. Una casa, un sacco di soldi, perché lui andasse a ammazzare una coppietta in modo che a un certo punto. . . che poi è diventata una specie di classico, voglio dire, all’interno del carcere, evidentemente. Per esserci tre persone a cui vengon fatte queste promesse, insomma… Se ammazzava una coppietta. Non solo, perché lui poi arricchisce, Massimo Ricci. Cioè, ammazzare una coppietta, poi portargli via un pezzo di…, ben sappiamo di che cosa, col bisturi che gli avrebbe indicato lui dov’era, la pistola dov’era, un sacco di storie. Poi parla di una relazione di Pacciani con una donna di Borgo San Lorenzo, una ragazza di trent’anni… Insomma, delle cose completamente assurde, insopportabili. Voglio dire, in una situazione in cui, fra l’altro, queste persone, come risulta persino dal carcere, non si vedevan nemmeno. Perché Pacciani era sottoposto ad una sorveglianza rigidissima, non poteva vedere nessuno, divieto d’incontro con tutti. Ma come mai, invece, a questo Massimo Ricci direbbe tutte queste cose? Che il Pubblico Ministero, come dicevo prima, si guarda bene da portare al dibattimento, nonostante la loro, come dire, importanza, come direbbero i francesi “tranchant”, no? Che, se le cose stanno così, se Pacciani davvero ha fatto queste valutazioni, ha fatto queste richieste, ha fatto queste profferte, queste offerte di danaro, ha chiesto che venisse ucciso qualcuno per scagionarlo, ma allora basta, che si sta a fare qui? Viene Ricci al processo, ci dice queste cose e siamo tutti a posto 1 Ma il perito, questo perito, questo perito del quale vi offre la perizia il Pubblico Ministero, non si occupa di questo; si occupa di un reato che ha a che fare con la prostituzione. E a lui che cosa serve? Valutare se questa persona che ha di fronte intende o meno il disvalore di carattere sociale e morale del suo comportamento. E dice: “Secondo me l’affezione di cui soffre non gli impedisce di fare questa valutazione del bene e del male. E, quindi, io lo considero non infermo di mente e quindi la sua capacità di intendere e di volere nemmeno diminuita.” Però, mentre dice queste cose nelle sue conclusioni finali, nella valutazione anamnestica di questo personaggio si scontra con almeno due perizie fatte precedentemente che hanno dichiarato totalmente incapace di intendere e di volere questo soggetto, e provengono, queste perizie, da vari scienziati, clinici, dell’Ospedale Giudiziario Psichiatrico di Montelupo e di Aversa. Uno di questi periti, una di questi medici che fa questa valutazione è la dottoressa Carla Niccheri, perita del Tribunale di Firenze – una persona che io conosco per vari rapporti avuti, professionali – che mi risulta di grandissima serietà. Di grandissima serietà e per niente propensa ad affermare una malattia mentale quando non se la ritrova di fronte agli occhi. E tuttavia questo stesso perito che conclude in questo modo dice: “Comportamento teso al soddisfacimento immediato dei propri bisogni. Bisogni che sono” – attenzione – “di gratificazione e di autostima” – da parte di questa persona – “o all’allontanamento di situazioni frustranti e quindi sostanzialmente egoistico, infantile e manipolatorio.”  Queto è il tipo di comportamento che individua in questa persona. Persona che questa manipolazione, anche nei suoi rapporti con il carcere, con 1’’Autorità costituita, con chi lo vuole in galera, esercita attraverso azioni compulsive, terribili: frantuma tutto, spacca ogni cosa. Lo dice anche lui. Lo racconta di se stesso anche lui, che va incontro a queste crisi compulsive, per cui spacca tutto nella celle, rompe le scatole in tutti i modi, danneggia. “La cui espressività può raggiungere una certa eclatanza anche in virtù del dispiegarsi…”, dice questo perito, sto parlando del perito che lo ha periziato per iniziativa del Presidente; in quanto si trovò, il Presidente, si trovò di fronte una persona di un certo tipo, dice: ma questa sarà capace di stare al processo? Domanda. Prima di tutto. Era capace di intendere e di volere? E quindi al dibattimento venne proposta questa perizia. “La cui espressività può raggiungere una certa eclatanza anche in virtù del dispiegarsi delle valenze isteriche, soprattutto in situazioni di sollecitazione emotiva.” Le valutazioni dei precedenti periti che avevano visto questo personaggio indicavano un “disturbo di personalità”; disturbo di personalità secondo la catalogazione che appartiene al DSN4, come dire la Bibbia degli psichiatri contemporanei. Quel famoso testo che proviene dall’American Psychiatric Association, che viene pubblicato una volta l’anno o una volta ogni due anni e che contiene la indicazione, la descrizione di tutti i disturbi psichiatrici, senza più quelle valutazioni, come dire, più accademiche tipo etichettatore di schizofrenia, di paranoia e di altre cose che appartengono, da questo punto di vista, un po’ al passato. Alcuni altri dicono, parlano di “disturbo antisociale”. Ma soprattutto, quello che è interessante è che alcuni di questi periti hanno riscontrato un disturbo “narcisistico o istrionico”. “Disturbo narcisistico o istrionico” che va a mettersi in rapporto con quel “comportamento di gratificazione e di soddisfacimento immediato, infantile, dei proprio bisogni” – bisogni di gratificazione e di autostima – che ha riscontrato anche il perito di questo elaborato che avete qui. Comportamento manipolatorio, da questo punto di vista qui. Quindi: narcisismo, autocompiacimento, autostima, istrionismo… Bah, insomma, ci vuol poco. la parola finale qual è? Mitomania, no? E poi qualcuno che parla del grave disturbo “border-line”. Sul disturbo istrionico questo perito dice qualche cosa di ancora più puntuale: “… per la necessità di essere comunque protagonista e di richiamare l’attenzione, ricorrendo a tutti i mezzi, dalla seduzione alla drammatizzazione, alla teatralità, alla espressione esagerata delle emozioni.” Cioè, una persona che, pur di uscire dal grigiore, dallo squallore, dall’’anonimato del carcere dove si trova, farebbe di tutto. Istrionicamente, narcisisticamente: di tutto. Per poi concludere, il perito: “… per un disturbo border-line, un difetto di identità e di instabilità nelle relazioni interpersonali con punte di ideazione paranoide.” Tutto questo, del resto, per dirla in termini un po’ vecchi, ma in realtà ancora buoni, perché io, quando voglio informarmi su questi argomenti, sono oramai abituato a compulsare il Broyler, che è un testo di psichiatria che a me mi soddisfa a volte molto più del DSM3 o del DSM4, qui è un soggetto con manifestazioni di tipo paranoide. A questo punto, quando l’abbiamo inquadrato in questo modo, psichiatricamente, il signor Massimo Ricci, ma tutto quello che dice, a questo punto, non ci fa più nemmeno effetto. Mi segnalava il collega un verbale di interrogatorio in cui lui, a un certo punto, raccontando quello che è successo, fa come una specie di registrazione di un incontro, come se fossimo in presenza di una registrazione ambientale. Allora io dissi … la parola precisa. Sarebbe un incontro fatto da lui con Pacciani, dopo la liberazione di Pacciani, alla casa di Pacciani, nel…
P.M.: C’è la registrazione, c’è la registrazione vera anche. È stata disposta negli atti.
Avv. Nino Filastò: Io non l’ho vista la registrazione.
P.M.: Come no? Se vuole prendo…
Avv. Nino Filastò: Lo so, però, allora peggio. Voglio dire, allora qui siamo veramente…
P.M.: (voce non udibile)
Avv. Nino Filastò: Non mi faccia dir le cose che non voglio dire, Pubblico Ministero! Se c’è la registrazione vera e la registrazione vera corrisponde a quello che dice lui in questo verbale…
P.M.: (voce non udibile)
Avv. Nino Filastò: … c’è, accidentaccio, la manipolazione della prova!
P.M.: Ma per carità.
Avv. Nino Filastò: O per Dio!
P.M.: Avvocato, ma si…
Avv. Nino Filastò: E come no, scusi.
P.M.: E allora… Io le dicevo…
Avv. Nino Filastò: Io le sto riportando…
P.M.: Ma è…
Avv. Nino Filastò: … quello che ho letto qui e che è un verbale…
P.M.: Bene.
Avv. Nino Filastò: … di dichiarazioni rese da questo signore il quale parla come se si trattasse di una registrazione, come ho detto. Se c’è la registrazione vera – lei la produca – e corrisponde, allora buttiamolo davvero a quel paese questo…
P.M.: No…
Avv. Nino Filastò: Non ne possiamo fare assolutamente nessun conto. Ma scherziamo? Tra l’altro, naturalmente, queste cose che vengon dette in quest’occasione, intendiamoci bene, son tutte assolutamente indifferenti. Questo che va li, dice: ‘io son venuto qua perché voglio mangiar da te’. Dice: ‘no, senti, vai in trattoria’, dice Pacciani, ‘si mangia bene e si spende poco’. Tutto. Eccola, eccola qua. Guardi, guardi. Ci fosse… c’è la registrazione, confrontatela, e, se corrisponde, questo signore deve essere mandato in cantina, nella pattumiera della bassa cucina poliziesca. Pacciani: ‘che ci fai qui?’. Risposi: ‘sono venuto qui a trovarti. Lo sai che abbiamo parlato a Sollicciano di alcune cose? Ti ricordi al Centro Clinico, alla cella numero 16?’. Tanto, più che dico che non mi devo arrabbiare più che c’è qualche cosa che mi porta fuori dai gangheri.
P.M.: È la mancanza di conoscenza degli atti.
Avv. Nino Filastò: In questo caso sì.
P.M.: Ma sono…
Avv. Nino Filastò: Io la ringrazio…
P.M.: Sono depositati…
Avv. Nino Filastò: Ma io la ringrazio di avermi indicato questo atto che non avevo.
P.M.: Sono tutti depositati.
Avv. Nino Filastò: Sì, e sono tutti depositati, tutte le volte lei mi dice così; qui nessuno è Pico della Mirandola, lo sa benissimo, Pubblico Ministero. “Sono venuto qua a trovarti. Sai, abbiamo parlato a Sollicciano di alcune cose. Ti ricordi al Centro Clinico la cella numero 16?”. Pacciani: “Sì, sì, ora mi ricordo…” Ma queste cose qui le dice lui.
(voce non udibile)
Avv. Nino Filastò: “Sì, sì, mi ricordo”. Pacciani dice: “Ah…”, Pacciani: “Ah”. Dobbiamo integrare il signor Massimo Ricci con i signori Ibrahim Ramadan, che poi si chiama come la festa durante la quale i Musulmani digiunano? Vogliamo digiunare anche noi dal punto di vista della Giustizia, del sentimento della Giustizia e del rispetto che si deve portare ad un’aula come questa? Dobbiamo metterci a digiuno anche noi rispetto a sentimenti di questo genere? Che parlano di queste lettere. Che poi, chi glielo avrebbe detto a Pacciani di mandare queste lettere all’Ibrahim? Attraverso quali canali? E guardino, eh, che queste lettere sarebbero consegnate tutte aperte, come avviene in tutti le carceri di questo mondo. Che i detenuti quando ricevono la posta c’è chi gliela apre, non sono lettere che arrivano di straforo. Lettere che arrivano consegnate dalla guardia, sarebbero. Ma dove siamo? Possiamo ammettere cose di questo genere? In una situazione in cui avete la prova, provata perché lì in quegli atti depositati al Pubblico Ministero, che questi tre signori, vale a dire i signori Ibrahim, quell’altro come si chiama? Mi pare che siano zingari…
(voce non udibile) Due albanesi e un…
Avv. Nino Filastò: Ma con tutto il rispetto per gli zingari, per carità di Dio ! Ibrahim Ramadam (?), Jorka Petuit(?) e Periskaja Akim (?), Ricci Massimo, stanno sempre insieme. Fanno socialità insieme questi quattro signori. È proprio una di quelle situazioni in cui, come dicevo prima, la gabola carceraria, questo piccolo mostriciattolo che si annida spesso in tantissimi processi, facendo perdere del tempo ai magistrati, quando non fanno perdere di vista i problemi reali e gli aspetti reali e concreti e seri di un processo – che è molto peggio. Perdere un po’ di tempo vuol dire poco, ma perdere dì vista il senso e il significato della prova, dell’importanza delle cose serie che si dibattono qui dentro è molto peggio. Ecco, questo mostriciattolo qui lo si vede proprio camminare, muoversi, agitare tentacoli da tutte le parti con una vivacità straordinaria, sembra un filmetto dell’orrore di serie B, da questo punto di vista. Ecco, perché io vi chiedo di fare sgombrare il campo da questa cosa. Ripeto, non faremo che perdere del tempo, costringereste questo difensore, il quale, ovviamente, immediatamente fa subito un’istanza collaterale, perché, se si deve consentire l’Ibrahim, il Periskaja, il … entrano anche Vanella Paolo, Bartolini Roberto, Benigni Alessandro, in particolare, Baldocci Luca, Municchi Mario, Mastropietro Mario, Dovizioso Maurizio, Ramadan – c’è un altro Ramadan – che si chiama Jat, che sono le persone alcune delle quali stanno in cella insieme a questo… come ha detto che si chiama, Vanni, un me lo ricordo? Un certo Oliviero, mi pare.
M.V.: Osvaldo.
Avv. Nino Filastò: Osvaldo, di cognome? L’Osvaldo m’è scappato di qui.
(voce non udibile)
Avv. Nino Filastò: Massari, insieme all’Osvaldo Massari. Massari che sta in cella con il povero Vanni, e che potrà dire, l’Osvaldo Massari, se, per caso, il Vanni aveva delle lettere, ha maneggiato delle lettere, gli sono arrivate delle lettere, erano in cella insieme e chi meglio di lui, e chi meglio dell’altro compagno di cella o compagno di socialità, o compagni di socialità, che sono i nomi che ho fatto prima, in particolare Benigni, potrà dire una cosa di questo genere? Ma io spero proprio che non ce ne sarà bisogno, perché questo processo di cose di questo tipo ne ha viste anche troppe e questa ci può essere risparmiata e può essere a loro risparmiata, a noi risparmiata, a tutto il mondo risparmiata dalla applicazione del Diritto. Perché, come dicevo prima, l’articolo 493 è chiaro, senza Ricci questa prova non esiste, non ha significato, perché lui deve … tutto si capisce più che bene, e siccome Ricci non lo potete sentire con espresso divieto del Codice, perché è implicitamente un divieto, perché mancano le condizioni. Il Pubblico Ministero lo sapeva, lo conosceva, aveva catturato queste informazioni dette da questa persona e l’aveva considerate, giustamente, correttamente, roba da pattumiera, dalla peggiore pattumiera di questo mondo, con riferimento alla fonte della prova, squalificata, indecente, non presentabile in un’aula dibattimentale e quindi fuori dalle scatole questi signori, andiamo avanti per conto nostro facendo le prove, sentendo i periti, esaminando i problemi seri, veri, autentici di questo processo.
Presidente: (voce non udibile) … per decidere su questo punto.

Presidente: Allora, ci siamo tutti. La Corte di Assise di Firenze, provvedendo sulla richiesta del P.M. di ammissione quali testimoni ex articolo 493, III Comma, Codice di procedura penale, dell’ispettore Vinci e all’esito dell’esame del medesimo, dei detenuti Ricci Massimo, Ibrahim Ramadan (?) e Perisnaka Altin (?), relativamente alla modalità di arrivo all’imputato Vanni presso la Casa Circondariale di Prato di alcune lettere asseritamente provenienti da Pacciani Pietro. … che dall’esame degli atti messi a disposizione dal Pubblico Ministero che documentano le attività di indagine svolte sul punto predetto, si evince che Ricci Massimo, riferisce di determinate confidenze che avrebbe ricevuto dal Vanni presso il carcere di Prato. E peraltro sul punto specifico delle lettere inviate al Vanni afferma di avere una conoscenza solo indiretta, avendo avuto informazioni da altro detenuto a nome Ibrahim Ramadan (?). Che dalle informazioni assunte dal predetto Ibrahim Ramadan (?) e dal Perisnaka Altin (?), emerge che il Vanni avrebbe effettivamente ricevuto delle lettere dall’esterno del carcere per il tramite dello stesso Ibrahim, ma pare impossibile accertare in modo attendibile la provenienza della corrispondenza in questione. Che infatti, l’unica persona che ha letto una delle lettere in questione, pare essere tale Joka Petrit (?), che tuttavia risulta essere stato scarcerato il 24 novembre ’97 e successivamente espulso. Mentre Ibrahim ha dichiarato di essere analfabeta, e quanto alle dichiarazioni del Perisnaka, queste non sembrano tali da far emergere elementi probanti, circa il mittente della corrispondenza di cui si tratta. Che in definitiva, allo stato attuale delle indagini sottoposte all’esame di questa Corte, difetta la rilevanza probatoria della richiesta del Pubblico Ministero di cui sopra. Che, per quanto attiene alle precedenti dichiarazioni del Ricci, rese nell’anno ’96, non sussistono le condizioni per l’ammissione dell’esame ex articolo 493, III Comma, C.p.p., essendo questioni, queste, pertinenti a fatti pregressi e non essendo il Ricci stato indicato nella lista testimoniale a suo tempo depositata dal Pubblico Ministero. Per quanto all’istanza dell’avvocato Bertini di perizia su determinati aspetti della personalità dell’imputato Lotti, ovvero di ulteriore esame dei consulenti professor Fornari e Lagazzi, già sentiti, pare opportuno riservare la valutazione all’esito delle prove finora ammesse. Per questi motivi: primo, respinge la richiesta del Pubblico Ministero di cui sopra. Secondo, si riserva l’istanza dell’avvocato Bertini. Voglio sapere ora, per domani mattina, cosa c’è.
Avv. Nino Filastò: Presidente, ci sono dei testi che ho indicato io, che ho intimato io, sì.
Presidente: Ah, Benissimo, allora, vi ricordo che abbiamo fissato alle 10.00, perché l’avvocato Bertini…
Avv. Nino Filastò: Va bene.
Presidente: Ha sempre un impedimento o no?
Avv. Stefano Bertini: Grazie, Presidente, sì.
Presidente: Allora, mi raccomando alle 10.00, perché se non viene dobbiamo… anzi, allertiamolo subito un attimo, perché domani abbiamo…
Avv. Stefano Bertini: No, Presidente, sì, penso di farcela, 10.00, 10.10 al massimo sono qui, non si preoccupi.
Presidente: Ah, ecco, va bene. Allora, io conto sulla sua parola.
Avv. Stefano Bertini: Grazie.
Presidente: Allora, l’udienza è aggiornata a domani mattina alle ore 10.00. Bene. L’udienza è tolta.
P.M.: Quanti testi abbiamo, scusa? Quanti?
Avv. Nino Filastò: Saranno quattro o cinque, perché diversi non possono… alcuni non possono venire, tipo Pacini non può venire, il Marchese…
P.M.: Il Pacini è quello che ti avevo detto io…
Avv. Nino Filastò: Sì.
P.M.: … che aveva detto che non…
Avv. Nino Filastò: Il Marchese un viene perché un sa nulla, e così via.

22 Dicembre 1997 43° udienza processo Compagni di Merende

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