28 Gennaio 1998, 50° udienza, processo, Compagni di Merende Mario Vanni,  Giancarlo Lotti e  Giovanni Faggi per i reati relativi ai duplici delitti del MdF e Alberto Corsi per favoreggiamento.

Link a Radio Radicale per sentire l’audio delle deposizioni

Dato che le registrazioni presentano un audio non perfetto possono sussistere errori di trascrizione, nel caso se ne trovino durante la lettura contattateci per la eventuali correzioni: redazione@mostrodifirenze.com

Avv. Gabriele Zanobini, Avv. Nino Filastò, PM Paolo Canessa

Presidente: C’è la rinuncia del signor Vanni a presenziare all’udienza di oggi. Signorina, Mazzeo e Filastò per Vanni: rinunciante a comparire. Begattini per… Federico Bagattini per Faggi: sempre contumace. Avvocato Zanobini, per Corsi: assente. L’avvocato Bertini per Lotti: assente. E poi Curandai per tutte le parti civili. Va bene? Allora, Pubblico Ministero., cosa c’aveva lei?
P.M.: Volevo fare quelle produzioni per le quali ero stato invitato dalla Corte. E esattamente si tratta delle trascrizioni relative agli interrogatori resi al P.M., al Gip dall’imputato Vanni. Poi vorrei depositare il verbale relativo alla deposizione dei periti… del perito Benedetti, ingegner Benedetti, nel processo Pacciani, nel corso della quale 1’ingegner Benedetti dette conto dei risultati della perizia riepilogativa, che era stata fatta nel corso delle indagini del Giudice Istruttore dottor Rotella nel 1987, per dimostrare che si trattava di un’unica arma. Io non ho potuto portare oggi l’elaborato integrale perché era un elaborato…
(voce sovrapposta)
Presidente: Va be’…
P.M.: …che conteneva numerosi allegati fotografici originali relativi alle modalità con cui era stata fatta quella perizia. Perizia che si trova agli atti della Corte di Appello. Io ritengo – e per questo è l’unica richiesta che fa il P.M. – che per quanto riguarda il P.M. è più che sufficiente questa perizia. Ovviamente le altre parti, io non mi oppongo chiunque voglia depositare in proposito altre perizie, o la perizia… copia di quella perizia lì. Vorrei anche depositare, chiedere di essere autorizzato a depositare un altro verbale del processo Pacciani. Quello in cui la Corte, ex 587, dette incarico ai professori Fazzari, Chiarelli e Cianciulli, di misurare e di stabilire qual era l’altezza dell’imputato Pacciani, di quel processo, e gli esiti di quella perizia, che furono riferiti in udienza, l’udienza del 7 giugno ’94. Sono a mio avviso utili perché oggi la Corte possa avere davanti un elemento di riscontro a quello che era sostanzialmente il problema del – se problema era – relativo ai colpi sparati sul furgone nell’omicidio dell’83. E quindi chiedo di produrre questo verbale. Per dovere di collaborazione, siccome in un’istanza fatta qualche giorno fa, il difensore di Vanni parlava di quel verbale di Allegranti Lorenzo, in cui 1’Allegranti aveva dichiarato ai Carabinieri di Rimini che aveva ricevuto solo due telefonate e non quelle 10-20 di cui parlava nel corso del dibattimento, io glielo contestai, non ricordo se le dichiarazione dell’Allegranti, quel verbale l’ho depositato. Comunque, siccome l’avevo già richiesto io, perché l’avevo utilizzato per contestazioni; l’ha chiesto espressamente il difensore. Io credo di averlo già depositato, comunque l’ho ridepositato. Vorrei poi depositare – e questa è una mera formalità che dovevo fare in cancelleria, ma ancora non ho fatto e quindi mi accingo a farlo oggi – a depositare tutti quei verbali che nel corso delle varie udienze io ho utilizzato per contestare qualcosa, anche in udienze remote del luglio, o del giungo scorso, a qualche teste e poi di fatto non ho materialmente depositato. Si tratta di verbali usati per contestazioni, nei quali dei verbali del dibattimento è pacifico che sono stati ammessi, o comunque prodotti dal P.M. . Io non so se ciò è consentito. Però vorrei dire questo: io credo di aver verificato di averli depositati tutti. Non vorrei che qualcuno mi sia sfuggito. Se questo fosse avvenuto, io mi riservo nella giornata di controllare con la cancelleria, e se si tratta di verbali già offerti alla Corte e solo materialmente non prodotti, li deposito in cancelleria. Credo di averli già depositati tutti e la verifica l’ho fatta, però obiettivamente qualcuno, dato che mi era sfuggito, se ciò fosse avvenuto e sempre che si tratti di verbali ritualmente depositati e dei quali manca la produzione cartacea formale, mi riservo di farlo in cancelleria. Non ho altre richieste.
Presidente: Bene. Parti civili? Nulla. Gli altri difensori? L’avvocato Zanobini c’ha da fare un’eccezione mi pare. Cosa ha detto? Va be’…
Avv. Gabriele Zanobini: Presidente, sì, sì.
Presidente: Eh.
Avv. Gabriele Zanobini: No, non è un’eccezione.
Presidente: Va be’, insomma, quello che sia.
Avv. Gabriele Zanobini: E’ un’osservazione, come avevo anticipato alla scorsa udienza. L’osservazione è questa. Parlo di osservazione e non di eccezione perché è una questione che è rilevabile di ufficio dalla Corte in ogni stato e grado del procedimento. Vale a dire, le dichiarazioni del Vanni, che coinvolgono il mio assistito avvocato Corsi, e che sono quelle rintracciabili nel verbale reso, nel verbale delle stesse dichiarazioni rese dal Vanni al Pubblico Ministero il 21/10/96.
Presidente: Quelle che dice che ha visto il Corsi in piazza o al bar, ha visto la lettera e poi la strappata?
Avv. Gabriele Zanobini: Sono quelle incredibili – così posso definirle – perché anche gli stessi Pubblici Ministeri che lo interrogavano in pratica, mostravano e dichiaravano questa loro incredibilità, incredulità e sono quelle secondo le quali il Corsi, in parole povere, del Vanni, secondo sempre le dichiarazioni del Vanni, gli avrebbe detto: ‘icché tu fai costì con codesta lettera?’ ovviamente queste sono le parole e le espressioni del Vanni – ‘Fammela leggere anche a me’. Ecco, questo è il verbale a cui io faccio riferimento. Per osservare e fare osservare alla Corte che cosa? Che, avendo il Vanni rifiutato l’esame, all’udienza che ora non ricordo ma che comunque la Corte vedrà quella che è, queste dichiarazioni, non ripeto perché facciano particolarmente paura alla difesa, ma, anche per i giudici non togati, semplicemente perché è una questione di osservanza delle regole, non possono essere utilizzate. Così come detta l’articolo 513 novellato per i giudici non togati, modificato dalla legge 7 agosto ’97, numero 267. Che testualmente detta che: “Se l’imputato” – non ci interessa a noi se è contumace o assente ma – “rifiuta di sottoporsi all’esame, il giudice dispone a richiesta di parte che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall’imputato al Pubblico Ministero o alla Polizia Giudiziaria, su delega del Pubblico Ministero, o al giudice nel corso delle indagini preliminari. Ma tali dichiarazioni non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso”. Ecco, quindi l’osservazione che questo difensore oggi fa è nel senso che, ovviamente, per rispetto delle regole, non viene dato il consenso alla loro lettura e quindi alla loro utilizzazione. Non è una questione puramente, diciamo formale, perché basta avere riguardo a quella ratio di questa norma. Vale a dire la ragione che sottostà a questa dichiarata per legge inutilizzabilità senza il consenso. Perché in pratica, se così non fosse, diciamo che si violerebbe la regola aurea di un sistema ispirato alle regole di un giusto processo e che consiste nel fatto che nessuna dichiarazione, raccolta nel procedimento, sia utilizzabile contro l’imputato, qualora il suo difensore non abbia avuto la possibilità di controinterrogare chi l’ha rilasciata. Giacché, in caso contrario, risulterebbero lese in maniera irreparabile le garanzie di tale soggetto. Ed è volta ad escludere che queste dichiarazioni rese dall’imputato al Pubblico Ministero, o alla Polizia Giudiziaria, eccetera, possano essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso. Anche per i giudici non togati. Voi avrete visto come un altro imputato – mi riferisco al Lotti -ha reso certe dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari; ne ha rese altre nel corso dell’incidente probatorio, diverse dalle prime; ne ha rese altre ancora nel corso dell’esame nei suoi confronti, effettuato dal Pubblico Ministero; ne ha rese altre ancora e diverse nel corso del controesame del difensore. Questa è semplicemente la ragione sostanziale di diritto del giusto processo che sottostà a questa disposizione. E io credo quindi che questo il difensore naturalmente abbia l’obbligo di farlo presente alla Corte. L’altra osservazione, sempre in ordine alla categoria della inutilizzabilità, categoria diversa dalla nullità, vero? perché mi riferisco a quella già proposta e che ora diciamo intendo ricordare alla Corte, anche alla luce di quelle che sono le motivazioni che ho ben presente e che la Corte ha correttamente messo a base del suo provvedimento originario, al momento in cui questa osservazione fu fatta da questo difensore. Vale a dire che, ad avviso di questo difensore, questo difensore in altri termini ribadisce ancora una volta che sono inutilizzabili le dichiarazioni dell’attuale imputato avvocato Corsi, da lui rese il 15/06/96 e che sono la base della imputazione. Nel provvedimento che la Corte prese, con il quale per altri motivi anche, e quindi per una, diciamo, ad avviso della Corte, intempestività, sulla quale il difensore non è d’accordo. Ma comunque non è questo il momento e il punto. Ebbe a dire che dovevano in ogni caso essere ritenute acquisibili, in quella fase, al fascicolo del dibattimento perché costituente corpo del reato. E si aveva riguardo non tanto al contenuto dell’atto, quanto al documento. Questo ricordo che era la motivazione. Citando una massima della I Sezione della Cassazione del… una massima della VI Sezione della Cassazione e precisamente dell’8 gennaio ’97. Voglio fare osservare alla Corte che la stessa sezione della Corte di Cassazione ha cambiato indirizzo – indirizzo poi seguito anche da altre sezioni – vale a dire completamente rovesciando il principio. Il quale, nella sentenza 21 marzo ’97 della Corte di Cassazione, numero 2730, che io soltanto per comodità posso offrirvi in copia, ha diciamo stabilito questo nuovo principio : “Il processo verbale delle dichiarazioni rese da taluno nel corso delle indagini preliminari ed il cui contenuto abbia poi dato luogo alla formulazione” – penso sia proprio il nostro caso – “a carico del dichiarante, del reato di favoreggiamento personale, non è perciò solo assimilabile a corpo di reato ed inseribile quindi nel fascicolo per il dibattimento, nel procedimento avente ad oggetto il suddetto reato”. E quindi, precisa anche in motivazione che: “Non viene in essere in questo caso tanto il documento, la res materiale, quanto il contenuto che invece in questo verbale esiste. E quindi si tratta di guardare se questo contenuto è un contenuto utilizzabile o meno, ai sensi dell’articolo 63. E laddove si riscontri…”
Presidente: (voce non udibile)
Avv. Gabriele Zanobini: Come?
Presidente: (voce non udibile)
Avv. Gabriele Zanobini: No, no, no. Io ho già. concluso, Presidente. Faccio di nuovo osservare alla Corte che su questa questione, già diciamo sollevata, ecco, siccome appunto vi è nel provvedimento della Corte una motivazione…
Presidente: Me la ricordo. Sì, me la ricordo.
Avv. Gabriele Zanobini: Eh, e quindi che… faccio presente che appunto, essendo in questo provvedimento fatto riferimento ad una sentenza della Corte di Cassazione, la VI Sezione, dell’8 gennaio del ’96. Ecco, dico che l’indirizzo, il principio in riferimento al quale la Corte aveva preso questa decisione è cambiato e quindi faccio presente quello che è il nuovo indirizzo e il nuovo principio.
Presidente: Bene.
Avv. Gabriele Zanobini: Io non ho altro da aggiungere.
Presidente: Quindi lei si oppone alla utilizzabilità di quelle dichiarazioni lì, del 15 giugno ’96.
Avv. Gabriele Zanobini: Così come per il resto, eccetera.
Presidente: Bene.
Avv. Gabriele Zanobini: Dico però che, appunto, è un’opposizione-osservazione, perché ancora una volta, ripeto, che questa rilevabilità ai sensi dell’articolo 191 del Codice di procedura penale è di ufficio, in ogni stato e grado.
Presidente: Bene. Altri difensori?

Avv. Nino Filastò: Presidente, signori della Corte, io mi devo pronunciare su varie questioni e sono spiacente di dover dichiarare fin dall’inizio la mia inadeguatezza anche perché la questione fondamentale e che attiene ad un’istanza di perizia psichiatrica nei confronti di Mario Vanni, avrebbe dovuto essere da parte mia supportata anche dall’esame di quel che era stato detto dai periti durante il dibattimento, ma ho avuto le copie solamente ora. E perciò vi prego di supportare quello che dico io con gli atti che sono in vostro possesso, con le deregistrazioni e con tutto quel che è emerso in questo procedimento. Prima di tutto, Presidente, io ritengo che le dichiarazioni di Vanni non siano utilizzabili in toto. Questo perché l’imputato non ha mai detto chiaramente di avvalersi della facoltà di non rispondere, di non voler rispondere. Rivedano il verbale, che io ho rivisto, ripensino a come si è svolto quell’episodio processuale e si rammentino come sono andate le cose. ‘Lei vuol rispondere?’ ‘Che devo dire?’
Presidente: Non ho capito sotto che profilo… più…
Avv. Nino Filastò: Sotto il profilo della inutilizzabilità di quello che ha detto e sotto il profilo della necessità di richiamarlo qui e domandargli se vuole essere sottoposto all’esame e di accertarsi che abbia capito la domanda e che risponda adeguatamente. Perché quando questo difensore ha fatto una questione – e non l’ha fatta fra l’altro, l’ha proposta direi ex ufficio, correttamente la Corte, una questione ex articolo 70 del Codice di procedura penale – derivava anche da quel dato: una assoluta mancanza di dialogo fra il difensore e l’imputato, questo lo testimonio io. Non c’è modo di parlargli a quest’uomo. Di fargli presente quali siano i problemi che lo riguardano. Quale debba essere il suo eventuale atteggiamento difensivo. E tutto questo ha avuto un’esatta corrispondenza in un momento topico del processo, quando gli è stata rivolta… quando è maturata la fase processuale in cui lui avrebbe dovuto rispondere ad un’esame, gli è stato chiesto se voleva essere sottoposto all’esame oppure no, se voleva rispondere o se voleva avvalersi della facoltà di non rispondere e ha risposto: ‘che devo dire?’ Punto interrogativo. Producendoci nella sua solita, stereotipata, manifestazione nello stereotipo, tipico di personalità di questo genere: ‘io sono innocente, che voglio da me, non c’entro nulla, Presidente mi faccia la gentilezza di mandarmi a casa’, che sono le uniche parole che ha preannunciato dall’inizio alla fine di questo dibattimento, salvo qualche altra precisazione quando qualche testimone ‘unn’è vero, gl’è apparso un pochettino troppo fantasioso. E cosi è andato avanti tutto il processo, salvo momenti in cui questo, lo avete osservato tutti, dormiva come un ghiro accanto a noi difensori. Naturalmente la Corte deve ancora pronunciarsi su questa questione che riguarda l’articolo 70, ma non è questo, su quello vi pronuncerete. Sulla base anche di questa perizia che è stata fatta, sulla quale ho delle riserve, lo dico subito Presidente, soprattutto sotto il profilo dell’approfondimento. Una perizia che, per la prima volta in vita mia, 10 ho 35 anni di professione sulle spalle, di penalista, è la prima volta che vedo fare una perizia di questo genere, in una settimana. È la prima volta che vedo fare una perizia di questo genere, in cui l’esame psichiatrico si svolge in un’ora, in un camerino d’ospedale, dove ci sono gli altri degenti, visitatori e tutto il resto, da parte di uno stuolo di periti. La dottoressa Niccheri è tornata il giorno successivo, per dire la verità, per approfondire il discorso, a trovarlo a casa questo signore e non l’ha riconosciuta. Comunque, non si dica che qui la difesa vuole una sospensione di sei mesi, perché non è vero nulla. La difesa non l’ha nemmeno fatta questa istanza. La difesa ne fa un’altra ora, anche sulla base di quel che è emerso in quella perizia – perizia… sì, formalmente lo è – psichiatrica che si è svolta: senza risonanza magnetica, senza esaminare i tracciati della TAC con i mezzi di contrasto, con un esame psichiatrico che è quello che ho descritto prima, come è emerso del resto anche dal dibattimento. Con quelle vibranti, non direi, non le definirei contrasti o opinioni diverse dei periti, ma direi quasi proteste dei periti di parte, dottoressa Niccheri e dottor Sottili, che sono anche nella relazione finale che sono a verbale. Valuterà la Corte. Quello che, a avviso di questa difesa si impone, è che questo soggetto venga sottoposto ad una perizia psichiatrica tendente ad accertare la sua capacità di intendere e di volere al momento dei fatti: esistente, non esistente, grandemente scemata, oppure no, ai fini dell’applicazione di quelle norme del Codice penale che tutti noi conosciamo. Questo lo dico da diversi profili. Il primo profilo è quello… è l’ultimo. Cominciamo di fondo a esaminare questo problema. Voi sapete, perché m’avete sentito fare questa istanza, nel corso della mia esposizione introduttiva, voi sapete che questo fu oggetto fra l’altro di un contrasto fra me e il codifensore, per il quale io, di fronte a questo contrasto, dissi: ‘signori, arrivederci’ e me ne andai, tanto ritenevo fondamentale questo aspetto. E su quelle cose che dissi allora, non devo far altro che richiamarmi a quello che avevo detto e scritto, lo potete rileggere, qualche cosa aggiungerò oggi, ma ben poco. Fatto sta che, che cosa avviene? Avviene questo comportamento dibattimentale di questo imputato, le lunghe dormite, il suo parlare in quel modo, fino a quell’evento finale che ho descritto, per il quale io dico che qui non c’è la indicazione precisa che dovrebbe esserci di una volontà di rifiuto di sottoporsi all’esame, anzi. La domanda: ‘che devo dire?’ sembrerebbe rivolgersi in un altro punto, in un’altra direzione. Fatto sta che questo signore, il quale ha già avuto in carcere un episodio di assenza, è caduto, tanto che gli è stato diagnosticato un ictus. Quindi già una situazione che deponeva, quantomeno, per una situazione di encelopatia su base vascolare. Poi una volta liberato, tornato a casa, cade a terra, perde l’uso della parola, ha periodi di assenza. Da qui poi quella perizia che è stata fatta. Che cosa è emerso in questa perizia, dal punto di vista che dico io? Mi baso su quelli che sono i risultati della perizia, della relazione peritale depositata dai due periti. Attenzione. Questo lo dico per i giudici popolari perché i giudici togati hanno ben chiaro il problema. I quesiti, correttamente rispetto a quell’emergenza processuale di una persona che perde l’uso della parola, che ha una disfasia piuttosto grave, fatto fra l’altro testimoniato da me. Perché lo andai a trovare in ospedale e lo trovai che balbettava, non riusciva a parlare, ve lo comunicai e da lì poi il resto. II quesito riguardava la capacità di stare in giudizio di questo signore. Cioè a dire, una persona che non parla evidentemente non può assistere consapevolmente ad un processo, non è in condizione di difendersi, da questo punto di vista l’articolo 70 parla chiaro, la Giurisprudenza sull’articolo 70 – molto restrittiva, son d’accordo con voi – stabilisce che in questi casi il processo si sospende e si vede se la persona riprende e intanto si fa una perizia. Quindi il quesito è un qualche cosa che riguarda il qui ed ora, che riguarda una condizione attuale, presente, non riguarda il soggetto, la personalità e soprattutto non riguarda i fatti per i quali si procede. Questi fatti appartengono al passato, 1’accertamento richiesto ai periti in questa sede riguardava, come dicevo, il presente. Tant’è vero che, come loro vedranno in quella relazione peritale che è stata prodotta dai periti e confermata a voce durante il dibattimento, manca totalmente un’anamnesi. Cioè a dire manca totalmente quella parte che in una perizia, in un accertamento di questo genere riguarda in particolare i trascorsi della persona, la sua entità, la sua condizione, rispetto ad avvenimenti del passato, rispetto a malattie pregresse, rispetto alla scolarizzazione, a quel che ha fatto, a quel che ha vissuto, a quel ha capito, o non ha capito del mondo e delle cose che gli stanno intorno, da quando è vivo, da quando la sua storia in qualche modo è documentabile. Questo aspetto, naturalmente i periti non lo hanno fa’ preso in considerazione perché non li riguardava in realtà, il quesito era abbastanza semplice. Ora, in questo momento, questa persona è in condizioni di assistere ad un processo consapevolmente? Questa persona, è in condizioni di venire al processo, oppure si trova in uno stato di salute tale che gli impedisce di partecipare al processo? Quindi scatta l’altra norma, in questo caso: impossibilità assoluta. I periti hanno risposto a questi due quesiti sì e sì, col contrasto dei periti di parte, come voi sapete. II discorso che è rimasto completamente lettera bianca, una pagina bianca di questo processo, è un altro. E riguarda che cosa? Riguarda la persona, riguarda la sua capacità di comprendere, di intendere e di volere, come dice il Codice. j Cioè a dire, di rendersi conto delle situazioni, di capire quel che sta avvenendo intorno a lui, di discernere il bene dal male; di, conseguentemente, attivarsi volontaristicamente in una direzione, o in un’altra, seguendo un calcolo di carattere utilitaristico, oppure seguendo per esempio un delirio. O una assoluta, o grandemente diminuita capacità di determinarsi. Questo, di Vanni, noi non sappiamo nulla. Qualcuno dirà: beh, non ci mancherebbe altro che ogni vota che si deve processare una persona, la prima cosa che si dovesse fare fosse quella di sottoporla ad una perizia psichiatrica per sapere… No, questo non lo dice la legge, non lo dice il codice, non lo dice il buonsenso, non lo dice nessuno. E ovviamente non lo dice nemmeno questo difensore. Questo lo si fa, quando? Come dice l’articolo 220 del Codice di procedura penale, emergono delle situazioni, quando occorre svolgere indagini, o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche, dice il Codice. Quando occorre, quando se ne presenta la necessità. Ora, perché io dico che questa necessità preesisteva? Lo dissi all’inizio del processo, quindi continuo a ritenere che preesistesse. Ma che attualmente è diventata direi proprio non. . . ineludibile, insomma. Non si può fare più questo processo senza sapere cosa c’è nella testa di Vanni. Perché ora sono emersi degli elementi di carattere obiettivo, clinico, che vi costringono ad entrare nel merito. Quali sono? Intanto un dato di carattere organico. Guardino, che nel campo delle psicopatie, o psicosi, insomma, nell”ambito della psiche in generale, il riscontrare l’esistenza di un danno organico al cervello, all’apparato del discernimento, è piuttosto raro. Molto spesso si dispongono perizie assolutamente in assenza di qualsiasi elemento che vada a toccare il soma. Si fa perché, a volte, è il reato stesso e le modalità del reato che chiamano questa possibilità. È questo il caso, vero, tra parentesi. Parleremo un po’ dopo. Ma il fatto di poter dire: ecco, qui abbiamo una persona tocca nel cervello, va bene? per parlarci in termini volgari, questo è un dato abbastanza eccezionale. Ed è questo il caso. Che qui noi abbiamo una leucoencefalopatia multifocale su base vascolare cronica, documentata da una TAC. Cioè a dire, documentata, presente attraverso un esame clinico preciso che ci dà una fotografia di un certo tipo. Voi sapete da quando da si è instaurata questa situazione? Siete in grado di dire che questa situazione è una situazione che si è instaurata, per esempio, ieri l’altro, o dieci giorni fa, o dieci anni fa, o venti anni fa, o nel 1981? Quando è avvenuto il primo caso che si addebita a Mario Vanni? Certo che no. Ci vuole, come dice il Codice, la persona del mestiere che questa indagine faccia. Ci vuole la persona dotata, come dice il Codice, di specifiche competenze tecniche scientifiche che, con i contributi anche diagnostici esistenti, gli strumenti che esistono, fra cui la risonanza magnetica che può anche indicare fino a che punto una determinata lesione è recente, oppure è pregressa. Ci vuole questi contributi tecnici. Non c’è niente da fare. Appunto che, sempre a pagina 6 di questa relazione, si parla di crisi epilettiche parziali in encefalopatia. Qui si ipotizza, si ipotizza, perché i periti non vanno più in là, perché a loro basta aver detto: ecco qua, questo signore al processo può assistere, ora. Che non significa nulla, dal punto di vista del problema che sto affrontando, come ho già avuto l’onore di spiegarvi. Crisi epilettiche. Da quando? Se questo davvero, se queste crisi epilettiche, di queste crisi, questa persona soffrisse già da tempo, e già all’epoca dei fatti, voi capite, qui saremmo di fronte ad una situazione in cui la ipotesi della capacità di intendere e di volere quantomeno grandemente scemata, insomma, diventa estremamente reale. Vedano, per l’appunto, proprio sollecitato da questo aspetto di questa perizia con questi elementi, non più tardi di ieri ho chiesto estemporaneamente, a questo signor Mario Vanni, Paolo Vanni, scusate: ‘ma c’era qualche cosa in quest’uomo, a suo tempo?’ È venuto fuori che l’hanno raccolto di terra varie volte; una volta si era perso e non riusciva a trovare la strada di casa, sono dovuti andare a trovarlo, a pescarlo da qualche parte. Quindi, voi vedete episodi che hanno la concretezza anche testimoniale di fatti pregressi. Una situazione deficitaria da un punto di vista neurologico, oscillazione della posizione Romber rilevate da questo esame; posizione sollevata degli arti inferiori, mantenuta per pochi secondi per caduta bilaterale. Questo è il vizio di una sofferenza neurologica esistente, chiaramente, di quale entità. Parestesie alle dita della mano. Segni, anche questi, di una sofferenza organica. Ma poi, se da questi aspetti organici neurologici si trasferisce, sulla base dei rilievi dei periti, di questi periti, questi periti, con questo esame sommario, definiamolo per quello che è, insomma, rapido, troppo, fatto nei confronti di questo paziente, il coro, da questo punto di vista, è generale. Riguarda non soltanto i periti di parte, ma anche i periti di ufficio, i quali definiscono, da un punto di vista psichico la personalità del Vanni, una personalità intellettualmente ipodotata di base. Pagina 12 della relazione peritale. E di base, cosa significa? Significa che si ha a che fare con una persona come tale, proprio, ontologicamente di cervello debole. Vogliamo dire così? Vogliamo dire che questo è documentato, se vogliamo, dal soprannome che da tempi memorabili accompagna questa persona nella zona di San Casciano? Lo ricordate? “Torsolo” E torsolo, che significa? Significa legnoso, significa rigido, significa incapace di rapporti che non siano, appunto, da torsolo a persona. Precisa ancora il perito Barontini: ‘con sovrammessi segni di lieve deterioramento mentale di origine senile arteriosclerotica’. Quindi, l’arteriosclerosi, nell’origine senile dell’arteriosclerosi, presenta, accresce questa situazione di base, l’accresce. Ma è preesistente la situazione, esiste, è di base. Forse dalla nascita. E su questo, poi, si innestano le osservazioni di parte. La dottoressa Niccheri dice: “Ci si sia trovati di fronte ad un soggetto che è ipodotato. E questa è una situazione di base, ma in cui è presente, sono presenti accentuate note di deterioramento mentale che gli impediscono, che riducono notevolmente le sue capacità di concentrazione e di attenzione. È un uomo che è in grado solo di rispondere, di dare le risposte estremamente elementari, che comprende le sue azioni estremamente elementari. Anche perché è ipodotato, non è in grado di simulare. Quindi, questi suoi atteggiamenti, corrispondono veramente al suo modo di essere.” Anche questa è una cosa molto importante, sottolineata anche dal professor Barontini. Perché qui, capito? Eh, l’atmosfera è quella, capito, di chi si difende a tutti i costi. Non si capisce bene perché. Perché accidenti se questo è un processo in cui c’è il minimo di prova seria! Scusate lo sfogo. Ma in ogni caso: eh, lui simula, la fa lunga, apposta… Tutto il contrario.

Avv. Nino Filastò: Sono tornato a trovarlo in ospedale il secondo giorno da che lo avevo visto che balbettava, la prima cosa che mi ha detto: ‘ho recuperato la parola, sa avvocato? ora parlo, ora parlo, avvocato, ora parlo’. Tutto contento. Poeromo, è naturale che è contento. È ovvio che debba esser contento. E nei confronti dei periti, così come ha detto il professor Barontini, ha tenuto ad enfatizzare questa guarigione, lui. Rispetto all’episodio, invece, di una certa gravità. Lo ha fatto cadere a terra e perdere l’uso della parola e chissà quante altre volte gli era successo prima, una cosa del genere. Certo, noi non lo sappiamo, non sappiamo nulla noi di Vanni. Vanni, chi è? Un vecchietto dormiente, qui, ogni tanto si esprime, degli stereotipi. E di cui si raccontano delle cose. Allora, in presenza di una situazione di questo genere, cui si parla di una persona ipodotata di base congenita, insomma, voglio dire, qui non siamo, Presidente, lei che ha esperienza, giudice a latere, non siamo in presenza della psicopatologia, del borderline, o della sfumatura, di una personalità, un disturbo più o meno paranoide o cose di questo genere. Non… qui non si tratta di sfumature; qui si tratta di sapere se siamo in presenza, entro che limiti, entro che qualità e quantità dello scemo del villaggio, oppure no. Va bene, eh. E se fosse così? E se finora si fosse giudicato una persona di quel genere, come faremmo a uscirvene… come fareste voi a uscirvene da una sentenza che eventualmente gli commina cinque ergastoli? Me lo dite voi? A un mezzo scemo del villaggio, cinque ergastoli? E non credo che questa Corte, da questo punto di vista qui, più consapevole e più – io spero, eh, mi auguro – più rispettosa della norma, che la precedente, se la caverebbe per non fare scalpore di tipo giornalistico, con un ergastolo solo in pendenza della continuazione fra reati che avvengono a distanza di tempo, dall’81 all’85. Cinque sarebbero, eh, dovrebbero essere cinque. E quindi, vedano, ipodotato. Ipodotato può significare anche succube, può significare anche una persona che diventa lo strumento plasmabile nelle mani di qualcuno, del tremendo Pacciani, che lo avrebbe dominato, condotto. E lui, così, come una specie di zombi di automa, dietro, un po’ come Lotti. E se invece le parti fossero invertite? E lo zombi fosse Vanni; e Lotti invece quello più consapevole? Un po’ come Pucci, l’ultima fase. Sia chiaro, non credo una sillaba di quello che sto dicendo, eh. Detto fra di noi, eh. Per onestà intellettuale, eh, non ci credo per nulla, non ci mancherebbe altro! Però, come si fa a respingere una ipotesi di questo genere? Come fate a non addentrarvi dentro a questa ipotesi? Come fa la vostra coscienza di giudici, ad estrapolare, a respingere sommariamente a priori una ipotesi di questo genere? In presenza di situazioni di questo tipo, in presenza di documentazioni di questo tipo, di periti che vi parlano di ipodotato di fondo, di base resistente. Anche ai fini, se non, non della concessione delle attenuanti, o addirittura quella scriminante ai fini delle attenuanti generiche, la commisurazione della pena, quello che volete. Si impone da questo punto di vista la vostra indagine, questa indagine. Che io proprio vi chiedo, non sto per dire esigo, ma quasi. Sennonché, vedano, il dibattimento ha portato altri elementi per suffragare questa richiesta. E sono, da una parte elementi che riguardano una assenza, una carenza, una indecisione, una situazione di ipotesi ondivaga alla quale, rispetto alla quale, nemmeno la difesa sa come aggrapparsi e come difendersi. E dall’altra, voci, fonti, che si esprimono in un certo modo. Di che si tratta? Da questo dibattimento voi avete capito come la pensa l’accusa sulla motivazione di questi orrendi delitti? Sulle coppie dei fidanzati della provincia di Firenze? O, come in un film di Hitchcock siete in attesa del risvolto finale in cui, alla fine, si spiega come stanno le cose nella requisitoria finale del Pubblico Ministero? Quale di queste due ipotesi è quella reale? La seconda- Siamo qui in attesa, sospesi al filo, o della utilità economica, la vendita a questo fantomatico personaggio di medico tirato fuori all’ultimo momento dal Lotti; oppure della perversione sessuale di persone che agiscono travolte, insieme, congiuntamente, da una stravolgente pulsione di tipo perverso sessuale come per esempio lo ha descritto De Fazio, il professor… il dottor Perugini. L’evidenza dei fatti, oggettività di certi fatti… E qui, capito? da questo punto di vista l’accusa va avanti come le signore dei quartieri bene, nel corridoio, su quei pattini di feltro, no? Un piede qua, un piede là, strusciando, venendo avanti, un po’ affannosamente, per la verità. Da una parte, proponendovi i grossi guadagni di queste persone, di Pacciani, di Vanni, di peculi che avrebbero accumulato, non si sa come. Proponendovi un Lotti che vi parla di un personaggio che si ferma nella piazzetta e poi va per incontrare, per acquistare, che Vanni gli ha detto che comprava…
Presidente: Scusi, avvocato, scusi avvocato.
Avv. Nino Filastò: Sì.
Presidente: Ma queste cose, ora, per ora, è una discussione di merito, che non hanno a che vedere…
Avv. Nino Filastò: No, non Presidente…
Presidente: …con l’istanza psichiatrica, eh.
Avv. Nino Filastò: …le dico che queste sono cose che ineriscono perfettamente all’istanza che sto facendo. Non c’è una parola di più. Forse ci metto troppo impegno, ci metto troppa atmosfera, è la mia natura, mi dispiace d’esser così. Tante volte cerco di farne a meno, ma non mi riesce proprio, quando mi appassiona una cosa, a me. Però, in realtà, guardi, è proprio veramente tutto funzionale. Dall’altra, invece, appunto, il calcolo: ‘hai visto? si fa queste cose per estirpare e poi per vendere’. Dall’altra, la perversione sessuale. Definita tale, perversione. Bah, il…
P.M.: È un perverso, tanto è vero che usava il vibratore’.
Avv. Nino Filastò: Ma, insomma, accidenti, vero, non ci mancherebbe altro, eh. Se tutti coloro che, dovessero esser considerati tali. Ma quale tipo di perversione? Di che genere? Qui siamo di fronte a un tipo di perversione di un genio specialissimo, particolarissimo, eccezionale, bravissimo, suscettibile di far compiere gesti di questo genere, o di aggregarsi a chi li compie. Ma qui, addirittura, si vuole indicare in Vanni, colui il quale fa poi materialmente le escissioni con questo coltellaccio… E tutto questo? Tutto questo non deve formare oggetto di una perizia? E noi poi abbiamo qui una testimone, quella che abbiamo sentito ieri, questa Sperduto di nome e di fatto, insomma. Che viene a raccontarci tutta una farraginosa storia di una 500 in cui lei viene spogliata, poi si va a guardare, poi… poi lei scappa… Vale uno di quei filmacci di serie zeta, terribili. Ogni tanto, cioè, ci… una produzione orribile ci propina. Senza capo né coda, scollegati da un punto di vista narrativo, che peggio non si può. Comunque/ e il quadro, allora, dovrebbe esser questo, no? Dall’altra parte, dal cotennone economico, il quadro dovrebbe esser questo qua, dovrebbe essere quello della perversione, le messe nere. Vi ricordate? Parlava anche della messa nera, la Sperduto, ieri. La messa nera… sentita, no? Attraverso le voci. Tutte quelle persone, sette voci che si rincorrevano l’un con l’altra facendo chissà che cosa. Insomma… Ma che razza di materiale di prova è questo, per voi? Per il vostro giudizio. Ma che razza di melma è, questa? Fate una perizia, no? Disponete di una perizia collegiale su Mario Vanni e chiedete un quesito specifico. Vogliamo sapere l’atteggiamento sessuale nei confronti del sesso di questa persona, quale sia, quale sia stato; dei suoi rapporti pregressi. Qual è il suo atteggiamento nei confronti delle donne: se di odio, di amore, di ritrosia, di freddezza. Quello che volete, non spetta mica a me indicare i quesiti. Ma all’interno del quesito principale che riguarda la capacità di intendere e di volere esistente o grandemente scemata, poi c’è quest’altro quesito, ovvio, ineludibile anche questo. Ineludibile, perché? Poi ve lo dirà il collega, ci siamo divisi un po’ i compiti, proprio perché, per non tediarvi troppo io. Anche sulla base di una giurisprudenza. Perché è il tipo di reato che lo richiede, sono i fatti oggettivi che vi chiedono di fare un accertamento di questa natura. Quindi, ecco, mi pare che di ragioni di averne dette più che a sufficienza, ove potevo. Certamente, voglio dire, io ho cercato qui, ma non mi è riuscito di trovarlo, a un certo punto sulla contestazione fatta al professor Barontini, il professor Barontini me lo ha detto chiaro e tondo: ‘o avvocato, ma lei, che vuole da me?’, mi ha detto. Vi ricordate, vero? Io non l’ho trovato, qui. Perché l’ho avuto, quant’è, mezzora fa, questo atto. E insomma, ha detto: ‘che vuole da me, avvocato. Non ci è mica stato chiesto il quesito sulla capacità di intendere e di volere, a noi. Non facevamo mica la perizia psichiatrica su questo quesito, noi’. Lasciando intendere che, se il quesito fosse stato quello, ben altri sarebbero stati gli approfondimenti, e ben altri qualmente i risultati della loro indagine e della loro conclusione. A questo punto del processo, come dicevo prima, situazione di prova che è quella che è. Io, queste cose le dico proprio, fra l’altro, io il Vanni non lo conosco, capite? Ma veramente, eh. Io vorrei che la Corte apprezzasse anche, come dire… Ma no, diciamolo chiaro, l’onestà intellettuale di questo difensore. Che questo difensore non lo sa mica se poi da una perizia, che poi: altro che, se questo è un perverso, eccome. Accidenti ha fatto questo, quest’altro, abbiamo accertato che, fatti dei test specifici su questo punto… Perché ci sono dei test specifici che si possono fare e vedere, controllare. Altro che mite, è un violento, è così e cosà… E chi me lo dice a me, che in questo momento io non sto scavando la fossa al mio cliente? Ma siccome io credo che quei dentro, in questo processo, ho tenuto l’atteggiamento di un certo tipo fin dall’inizio, che era quello cognitivo, Giudici, di venirne a capo di questo caso, di cercare di capire al di là e al di fuori di ogni pista o contropista. E così, penso di andare avanti. E dentro di me la mia coscienza è tranquilla, anche dal punto di vista del mio rappresentato. Presidente, io poi ho anche altre istanze, ma a questo punto vorrei fermarmi qui e lasciare la parola al collega su questo punto, perché…
Presidente: (voce non udibile)
Avv. Nino Filastò: Sì, va bene. Allora dopo che ha parlato l’avvocato Mazzeo, dopo riprendo io per le altre istanze.
Avv. Antonio Giuseppe Mazzeo: Signori, se c’è una cosa sulla quale mi pare che tutti possiamo essere d’accordo, compreso il Pubblico Ministero – ed è tutto dire che, per una volta, sia d’accordo con la difesa – è che voi vi state occupando di delitti la cui eccezionalità non ha bisogno di commenti. Sono delitti singolari, forse i più gravi di cui la nostra cronaca degli ultimi decenni, per non dire di questo secolo, si è dovuta occupare. Su questo siamo tutti d’accordo. E, quindi, da che cosa sono connotati questi delitti? Partiamo dal fatto, da dati pacifici, oggettivi, su cui non ci può essere la divisione in quattro del capello, o ci debba essere da fare il “dottor sottile”. Sono delitti eccezionali, di una straordinaria ferocia. Almeno su questo, mi pare che siamo tutti d’accordo. Questo è il primo dato che emerge. Lampante. Guardate le foto delle perizie medico legali; se mai qualcuno avesse ancora dei dubbi e lo stomaco sufficientemente forte. E beh, di fronte a fattispecie di questo genere, il collega non ha sollecitato nient’ altro che quello che è obbligatorio, vorrei dire, prima di tutto per le vostre coscienze di Giudici. Perché, quando sarete là dentro, se l’esigenza di capire con chi abbiamo a che fare viene manifestata dalla difesa, che in fondo svolge un ruolo, appunto, di difesa, a maggior ragione per voi deve essere un problema, perché siete voi quelli che devono decidere, alla fine; di conoscere la persona con cui avete a che fare rapportandola a questa vicenda, all’enormità di questi fatti, alla ferocia di questi delitti. E siccome la Giurisprudenza, ovviamente, non è la prima volta che si occupa di fatti analoghi, quantomeno, dice che ci si comporta in questo modo in casi del genere: “Se è vero che la ferocia con la quale è stato commesso un delitto non sempre è di per sé espressione di infermità mentale, non può tuttavia porsi in dubbio che l’accanirsi inumano contro una vittima debole, indifesa, che non reagisce” – vi tornano in mente, no, dopo tutta l’istruttoria che si è fatto, le modalità dei fatti, eccetera –“costituisce, quanto meno, un grave indizio che lo shock nervoso scatenatosi nel soggetto sia espressione di un sottostrato psicologico abnorme, che rende” – attenzione – “necessaria un’indagine sullo stato mentale dell’imputato”. Cassazione, vedo qui, 10 aprile ’63. Cassazione Penale Massimario 63 876. Non c’è bisogno di andare molto lontano, a questo punto, per rendersi conto che – ripeto, prima di tutto per un’esigenza di vostra coscienza di magistrati, giudici, che devono decidere; noi non si decide, voi sì – non si può prescindere da questo fatto. Ma perché l’evidenza è così palmare, come si dice con linguaggio curiale, che non ha bisogno di particolari commenti. L’enormità del fatto è tale che si impone, la abnormità – l’abnormità, non l’enormità, del fatto – come emerge da un impatto visivo, vorrei dire, del fatto e tale che si impone una analisi sulla psiche di colui che viene accusato di essere autore o coautore di questi fatti. Basta, il sillogismo è tutto qui. D’altra parte non si può andare avanti con affermazioni di tipo generico come quelle che ha fatto il Pubblico Ministero in sede di esposizione preliminare e che ha ribadito proprio nella sua memoria del 23 dicembre, iscritta agli atti, conviene rileggerla, forse. Laddove parla genericamente di “perversione”. Ora, che significa perversione? Se c’è perversione bisogna capire se questa perversione è tale da influire sulla capacità di intendere e di volere dell’accusato e in che misura influisce. Ma ce lo dice lo stesso rappresentante dell’accusa: parla continuamente di perversione. Addirittura, uno dei motivi per cui si è opposto alla concessione della misura alternativa – parlo di cose recenti, quindi le ricordiamo tutti – era proprio battere sul concetto di perversione. Rileggiamolo, ha scritto. Verba volant, no, si dice. Siccome, lo dico per i giudici non togati, mi pare evidente che: se il soggetto che è accusato di un fatto, non era capace di intendere e di volere al momento del fatto questo soggetto non è punibile; ovvero se era relativamente capace di intendere e di volere la pena deve essere proporzionalmente ridotta, è inevitabile che ci si occupi di quest’aspetto. Perché la stessa accusa ci parla di perversione. La stessa accusa, io ho cronometrato, interroga il Lotti per ventidue minuti, signori – perché poi ci sono le trascrizioni dei verbali – sulle abitudini sessuali del Vanni; sul fatto che avesse delle abitudini più o meno contronatura, giudizi che poi lasciano il tempo che trovano; su determinati oggetti del Vanni di cui adesso sappiamo tutto. Allora uno si chiede: perché? Perché si trattiene il teste d’accusa – pardon, il correo – dico, per ventidue minuti su argomenti di questo genere? per lasciarli poi sospesi, anche sotto un profilo di motivazione comportamentale. Il collega diceva: ma insomma, la direzione dell’azione qual era, verso un fine di tipo economico o verso uno sfogo – ricordiamo la competitissima esposizione del dottor Perugini – di natura schizofrenica? Perché la parola che è stata usata dal dottor Perugini è questa. “La schizofrenia” – dice, sempre la Giurisprudenza della Suprema Corte – “è un processo di dissociazione psichica che tende alla demenza. Il pensiero non si armonizza più con l’azione, secondo quelli che sonno considerati i consueti legami logici. Una delle caratteristiche più note…” Io suggerirei di tener presente proprio quello che ci ha dichiarato il dottor Perugini, perché sotto questo profilo rimane validissima la sua indagine, anche se poi dopo è stata proseguita; ma sotto il profilo, cioè, della personalità dell’autore o degli autori: “Una delle caratteristiche più note, oltre l’esecuzione del delitto a freddo, senza alcuna nota sentimentale, né segno di dispiacere o di pentimento, è la mancanza di affettività; in particolare verso gli stessi congiunti” – va be’ –“nonché la presenza di allucinazioni che non mancano mai.” 

Avv. Antonio Giuseppe Mazzeo: Ha detto, il dottor Perugini: secondo l’esito di tutte le mie indagini, tra l’altro anche col supporto di strumenti estremamente raffinati, non c’è dubbio che certe ritualità, ritualità nel senso di comportamenti che al di là di una progressione, poi, nel tempo, di un affinamento, ma si ripetono in questo soggetto o in questi soggetti, questo ubbidiva a delle fantasie, ricorrenti. Ci vuol tanto? Non c’è bisogno di essere psichiatri per capirlo. O comunque, quanto meno, per porsi il problema della schizofrenia; quanto meno per porsi il problema. “… che non mancano mai. Una relativa lucidità e un parziale orientamento nel momento dell’azione non sono di per sé sufficienti a escludere il vizio di mente.” Infatti, il soggetto che uccide in qual caso può essere anche estremamente accorto e lucido; ciò non toglie che è una persona che non è normale, che non è capace di intendere e di volere. Cassazione, 17 ottobre ’62, eccetera, eccetera, eccetera. Per concludere. Pare ineludibile che questo problema la Corte se lo ponga. Prima di tutto per ragioni di serenità di giudizio. Indipendentemente da quelli che potranno essere gli esiti che, come ha sottolineato il collega, potrebbero anche essere nefasti per la difesa. Siamo pronti ad accettare il rischio, per amore della verità, però. Grazie.
Avv. Nino Filastò: Presidente, volevo solamente aggiungere questo. Nella valutazione che farà la Corte, di questo problema che la difesa ha accennato, importante è non lasciarsi fuorviare dalla impostazione che è stata data a delle perizie, sull’argomento, precedenti: quella De Fazio, per esempio. Dove, a un certo punto il tema non era questo, il tema era quello di individuare un tipo psicologico che corrispondesse a quei delitti. Non è questo che deve fare la Corte. Mi pare che qualche tempo fa qualcuno obiettò che il carattere e ‘ la personalità dell’imputato, in genere qualità psichiche indipendenti da cause patologiche, non devono essere prese in considerazione. Certo, se sono indipendenti da cause patologiche. Noi abbiamo qui la conferma e l’esistenza di cause patologiche, che possono limitare la capacità di intendere e di volere di Vanni. Quel tipo di indagine – tendente ad individuare il tipo di autore, con tutte le caratteristiche di scarsa scientificità che poteva avere quel tipo di indagine là – non ha niente a che vedere con quella che vi chiediamo noi, che si deve effettuare su una persona ben presente, specifica e che ha questo significato. Insomma: vedere se questa persona, nell’ipotesi che voi la riteneste colpevole di quei fatti, è una persona che deve essere ritenuta capace di intendere e di volere, oppure no. Questo è il punto fondamentale. Poi, se all’interno di quell’indagine quei periti valuteranno che questa persona caratteriologicamente è agli antipodi da quei delitti, quelle son cose che se ci saranno, verranno; se non ci saranno, fra l’altro possono formare oggetto’ di un vostro quesito, ma non è indispensabile un quesito di questo genere. Certo è che il quesito fondamentale sulla capacità di intendere e di volere di una persona, in presenza di delitti di questo genere – di una persona: questa, quella, Vanni Mario – è, come, dicevo prima, qualche cosa che non ha niente a che vedere con quella ipotesi prevista nell’ultimo comma dell’articolo 220 e che è contraddetta, nel nostro caso, sotto il profilo della prova esistente della patologia, certificata, come dicevo prima, documentata, da un punto di vista clinico. Per il resto, Presidente, io spero di… Dunque, c’è una persona alla quale son fischiate le orecchie da quasi l’inizio del processo fino a oggi e che a un certo punto credo, direi anche per lui, ha diritto di venir qui. A parte il diritto di questa persona, che per me è una cosa importante – un cittadino ha diritto sempre di difendersi quando si parla male di lui -c’è il vostro diritto di veder chiaro su una circostanza. I Questo Toscano, questo signor Toscano, maresciallo dei Carabinieri, insomma, questo signore è uno il quale, addirittura, avrebbe fornito, nell’impostazione dell’accusa – si sa, una cosa di questo genere qua – avrebbe fornito a Pacciani o a non so chi altro le pallottole per i delitti. Tant’è vero che ieri è venuto qua il dottor Giuttari: ‘sì, tant’è vero che non gliele abbiamo trovate quelle pallottole con l’impronta “H”, gliele abbiamo trovate con l’impronta “W”, però questo significa che, siccome lui aveva fatto I esercizio al poligono…’. Insomma, un sacco di cose dette sul conto di questo signore per le quali si dovrebbe dimostrare che lui le pallottole “H” forse non ce l’aveva, ma comunque avrebbe potuto avercele. Per dimostrare che? Ha a che fare col vostro processo? Certo che ha a che fare, accidenti se ha a che fare. Ha a che fare con l’arma dei delitti; ha a che fare con una reiterata presenza di pallottole di quel tipo sulla scena dei delitti, al punto che qualcuno vi ha parlato di firma: circostanza fondamentale. C’è una persona indagata, c’è un articolo 210 che vi consente di sentirla, va sentito questo signore, non c’è niente da fare. Soprattutto… verrà qua, potrà dire: mi avvalgo della facoltà di non rispondere; fatti suoi. Ma comunque lui qui deve essere chiamato, perché voi lo possiate vedere, commisurare, sentire, chieder conto di quelle circostanze che per ora sono emerse così, in quella maniera larvata, a mezz’aria in questo processo e che a mezz’aria non possono rimanere, perbacco ! Toscano, quindi. Maresciallo Toscano di San Casciano. Ieri ho parlato abbastanza a lungo sulla questione che riguarda le buche e la questione Rontini. Reitero la richiesta di sentire la signora, quindi, Rontini sul punto, con riferimento a quella acquisizione. I testimoni Borsi e Bonciani, sentiti ieri sul punto della datazione dell’omicidio dei francesi, non hanno aggiunto di una virgola quel che era il materiale probatorio di cui disponeva già il Pubblico Ministero. In pratica, la loro deposizione, il loro esame serviva solamente per introdurre nel processo degli atti che eran del Pubblico Ministero. Benissimo, ci sono. Però, allora, io chiedo l’acquisizione di tutte le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, a Polizia Giudiziaria e al Pubblico Ministero, della Sabrina I Carmignani. Questa signorina Sabri… Prima di tutto chiedo questo e poi chiedo che venga risentita. Anche qui, vedano, siamo di fronte ad un nodo, riguardante la prova generica, che non può restar per aria, non può restare irrisolto. È un punto fondamentale: domenica o sabato? Ora, qui, in questo dibattimento, io non c’ero, ma la Sabrina Carmignani ha detto una cosa importante, ribadendola: di aver sentito e di essere andata via per questo motivo, “puzzo di morto” in quel punto, in quel posto. E voi avete saputo, tramite altre fonti di prova, che animali morti nella zona non ce n’erano. Tant’è vero che si credeva di dover trovare anche il cadavere di un bambino per la presenza di quel seggiolino. Vennero fatti accertamenti e ricognizioni particolarmente attenti. Niente cadavere. Quindi questo fatto di questo puzzo di cadavere, in questo posto, che si sente già nel pomeriggio di domenica, è un elemento estremamente grave per indicare la data di questo delitto e retrodatarlo al sabato. Ma nei verbali resi alla Polizia Giudiziaria e al Pubblico Ministero, la Sabrina Carmignani disse di più. Disse di aver visto dentro la tenda un corpo sdraiato di donna e di non aver visto l’uomo da nessuna parte. Su questo nessuno l’ha interrogata qui al dibattimento. Nessuno gli ha contestato queste dichiarazioni. Questa è la ragione per la quale io chiedo che venga risentita. Perché se confermasse di aver visto questo, allora avremmo un dato in più. Oltre a un altro dato importantissimo da lei detto a quel dibattimento, quando afferma di aver visto la tenda sciupata, esattamente com’è dopo l’omicidio. Fra l’altro in quel dibattimento, sul punto della tenda sciupata, vale a dire sbilenca da una parte, come venne trovata dopo, nessuno ha pensato: ‘senta signorina, vuol vedere questa foto della tenda così come l’abbiamo trovata? Signorina, quando lei dice sciupata intende dire così? Era così la tenda che lei ha visto?’ È strano, ma nessuno gliel’ha chiesto. Sabrina Carmignani. Poi chiedo che venga risentita la teste Frigo, per una circostanza che a mio avviso è molto importante. A me sembra, lo dico molto sinteticamente e non vado più in là, che la deposizione qui dibattimentale della teste Frigo sia la dimostrazione di certi interventi polizieschi sulle dichiarazioni dei testimoni, sulle fonti di prova di questo processo, interventi. In senso accusatorio. Tendenti ad aggravare la prova, o a crearla, o a costruirla. Rileggetevi quelle dichiarazioni della testimone Frigo, quando parla di macchina, che aveva detto prima rossa, poi bianca, poi rossa, poi diventano due, tutto quello che viene. E perché ha cambiato, a un certo punto, il colore della macchina e vi accorgerete che la ragione è quella che ho detto. Su questo punto io voglio interrogare la testimone Frigo. E poi bisogna sentire l’Antonio Andreaccio. Questo personaggio fa parte delle messe nere, è il pessimo soggetto che viene descritto dalla Sperduto. Ieri quella deposizione della signora Sperduto – molto opportunamente introdotta dalla Corte – beh insomma, ha aperto uno squarcio su una realtà che così sembra, qualcuno dice: ‘mah, 1’ambiente è questo’. Quale ambiente? Ma chi le conosce queste persone? Ma chi sono? Sappiamo che c’è stato un delitto sì, questo lo sappiamo. Sappiamo che c’è stato un delitto che a me sembra connesso con quello che riguarda Vinci Francesco, perché le modalità son le stesse, il tempo è lo stesso, a 20 giorni di distanza l’uno dall’altro, 1993, estate, agosto. Due persone morte in una macchina, bruciate, una delle quali il bambino bruciato vivo. Orrendo questo fatto. Non ho bisogno di ricordare questo episodio al Presidente, perché il Presidente lo conosce meglio di me. Episodio terribile. Le portiere della macchina vennero chiuse. E’ vero Presidente? Alla macchina fu dato fuoco e il bambino era ancora vivente. È vero Presidente? Fu trovato fumo nei polmoni di quel bambino. La persona che ha commesso quel delitto è una persona terribile. E allora va be’, questo delitto, quell’ipotetico delitto, ipotetico… impiccagione del signor Malatesta, il marito. Tutto per aria, tutto così, tutto ondeggiante. Sentiamo questo Andreaccio. Sentiamo quella signorina di cui ha parlato a lungo, con acredine, la signora Sperduto, signora, cognata, come si chiama? Mugnaini, non me lo ricordo, non ho il verbale. Mugnaini mi pare. Sentiamo anche lei. Cerchiamo di entrare dentro a questo ambiente, vedere, capire se ha a che fare e come con i delitti di cui ci stiamo occupando. Ho quasi l’impressione che l’istruttoria che è stata fatta fino a ora, sì, abbia come dire, costruito una cornice, ma dentro, dentro, dentro non ci siamo ancora. E poi, mi pare l’altra volta, ho formulato delle altre istanze, Presidente, ora non ritrovo più gli appunti perché fra l’altro vengo da una discussione di un processo a Pistoia insieme al collega. Ah, sì. E ultima cosa: va risentito Lotti, ahimè. Mi dispiace per voi, mi dispiace per me, mi dispiace per il signor Pubblico Ministero, mi dispiace per tutto il mondo, ma il Lotti va risentito. Perché? Perché c’è una riserva fatta da questa difesa sul Lotti. Noi l’abbiamo interrogato quando ancora non esisteva la deregistrazione completa periziata della conversazione telefonica da lui avuta con la Ghiribelli. Deregistrazione telefonica di un’importanza secondo me fondamentale, illuminante in questo processo, rispetto alla quale sì, delle domande gliele ha formulate questo difensore e ha avuto delle risposte. Ma erano domande, come dire, di attinenza rispetto al discorso che si stava facendo alla prova, alla circostanza che si voleva approfondire, entrava di mezzo anche quella questione lì e delle domande gli vennero fatte. Ma non sulla telefonata in sé. Non è stato controinterrogato, controesaminato da me sul punto e nemmeno dal Pubblico Ministero. Nessuno gli ha chiesto: ‘ma come? Come intervenne questa i telefonata? Chi la fece? Che tipo di spontaneità c’è in quella telefonata’. E’ quello il problema fondamentale. Parla spontaneamente questa persona? Sa di essere ascoltato, oppure no? Chi gliel’ha fatta questa domanda su questo punto? Nessuno. Perché si aspettava l’esito della perizia, che non era stata fatta. Ora l’abbiamo e su questo punto, purtroppo, dovremo risorbirci un’altra volta – secondo me e secondo quello che chiedo – il signor Lotti Giancarlo. Per il resto mi riporto a quelle altre cose di cui ho già chiesto l’approfondimento.

Presidente: Pubblico Ministero, vuol parlare un po’?
P.M.: Sì, vorrei parlare un po’, Presidente.
Presidente: (voce non udibile)
P.M.: Come crede. Io non ho problema anche a parlare subito.
Presidente: (voce non udibile)
P.M.: Bene.

Presidente: Prego, Pubblico Ministero.
Avv. Nino Filastò: Presidente, mi scusi. Io dovevo aggiungere due cose brevissime che mi sono dimenticato di dire prima. Una è questa. Su quella posizione che riguarda le buche, eccetera…
Presidente: Posizione che riguarda?
Avv. Nino Filastò: La storia della buca…
Presidente: Ah.
Avv. Nino Filastò: Io ho chiesto anche che venga sentita quella teste di cui a quel documento che ho chiesto di produrre, di cui in questo momento non mi ricordo proprio nemmen come si chiama, la maga di Lodi, per intendersi. Quindi, va be’, mi richiamo a… del resto l’avevo già chiesto prima, mi riporto a quello che avevo già chiesto in precedenza. Poi faccio una riserva, paritetica a quella fatta dal Pubblico Ministero, per chiedere, per rivedere un po’ tutti i verbali del dibattimento e chiedere l’acquisizione di atti e insistere per la produzione di molti atti sui quali mi pare che la Corte si è riservata di acquisirli, oppure no. Io via via ho prodotto determinate cose, tipo anche quella dichiarazione di ieri, sulla quale, in merito a tutti questi atti, io ho bisogno di rivedere un po’ tutti i verbali di dibattimento – ancora me ne mancano alcuni – per fare un riepilogo generale e quindi fare un riepilogo generale delle acquisizioni che chiedo che la Corte faccia: sia estrapolati dal processo Pacciani, che estrapolati dal fascicolo del dibattimento… del Pubblico Ministero.
Presidente: Io ho tutta la comprensione di questo mon… prego. Dico, io ho tutta la comprensione di questo mondo e dico a tutti: non è che noi possiamo rinviare, d’ora in poi rinviare, rinviare per consentire… A un certo momento questo processo va portato a termine, in qualche modo va finito, quindi. Allora, Pubblico Ministero a lei la parola.
P.M.: Presidente, scusi eh, onde evitare che io mi sono spiegato male. Io ho detto che non devo chiedere produzione di nulla, io ho già prodotto tutto, per me il processo è finito e sono a chiederle or…
Presidente: No, sulle istanze…
P.M.: Sì, sì. No, di chiudere l’istruttoria dibattimentale quanto prima, stasera stesso ove loro riescono a dare in serata risposta alle istanze. Quella piccola riserva che avevo fatto era solo di metodo. Nel caso in cui atti già prodotti formalmente poi non sono stati prodotti. Io sono sicuro di averli prodotti tutti, non ho da chiedere assolutamente niente.
Presidente: A me non mi sembra che ci mancano atti sinceramente, però una verifica si può sempre fare.
P.M.: Non mi sembra… Ecco, dovevo solo L’ho solo detto perché, nel caso in cui io ho dichiarato di produrre qualcosa e poi non l’ho materialmente prodotto. Ma posso sicuramente rinunciare a questa mia istanza, che era più un dovere di forma nei confronti della Corte, tante volte avessi prodotto qualcosa e poi materialmente al cancelliere non l’ho dato. Non c’ho nessuna riserva di produrre altre cose. Ho già prodotto tutto e la mia precisazione era solo sotto questo profilo. Allora…
Avv. Nino Filastò: È la stessa cosa che ho detto io eh, Presidente. Perché anche io via via ho chiesto l’allegazione, oppure ho prodotto determinati documenti. Però non so se la Corte ha ammesso la produzione, io questo…
P.M.: No, io mi riferisco a cose di cui la Corte ha ammesso la produzione, in quel caso. Io non ho riserve…
Avv. Nino Filastò: No, io, per quello che mi ricordo, Presidente, sul documento che ho prodotto e che ho chiesto di produrre ieri, lì la Corte non si è pronunciata che io sappia.
Presidente: Infatti, dobbiamo…
P.M.: Su quello c’è riserva.
Avv. Nino Filastò: Mah…
P.M.: Su quello c’è riserva.
Avv. Nino Filastò: Ma situazioni analoghe si son verificate nel dibattimento, diverse.
P.M.: Non ce ne sono altre, mi sembra che siano tutte defi…
Avv. Nino Filastò: Secondo me no, ne sono successe… almeno per quello che mi riguarda ci sono state altre richieste di allegazione che non so che esito abbiano avuto.
P.M.: Allora, su tutte quelle istanze che…
Avv. Nino Filastò: Io mi riservavo di rivedere i verbali di dibattimento, spulciare queste cose, naturalmente, voglio dire…
Presidente: Molte istanze sono state superate dalla storia già fatta.
P.M.: Io chiedo comunque…
Presidente: Comunque non c’è problema.
P.M.: Io chiedo comunque, stasera, nel chiedere che l’istruttoria dibattimentale sia dichiarata chiusa, tutte le istanze pendenti siano respinte. Sia che si tratti del Pubblico Ministero…
Avv. Nino Filastò: Ma c’è qualcuno che ci corre dietro? Non lo so, forse sarà il processo Pacciani che deve essere…
P.M.: A me non corre dietro nessuno.
Avv. Nino Filastò: Ma non lo so, allora non ho capito. Perché voglio dire, una cosa di questo genere qui mi sembra più che normale. Che qualcuno faccia una disamina, una collazione di tutti i documenti. Questo è un processo piuttosto importante, voglio dire, si ragiona di cinque ergastoli. Ma, voglio dire, ci sono una serie di atti che riguardano il processo di Pacciani che messi uno sopra l’altro fanno l’altezza di due bambini alti… di 12 anni ciascuno.
P.M.: Credo che in otto mesi di dibattimento avevamo tutti la possibilità…
Avv. Nino Filastò: Eh, ma lo so, ma certamente. Io sto dicendo soltanto che volevo collazionare quello che era avvenuto per insistere eventualmente su delle produzioni, rispetto alle quali la Corte non si è pronunciata. Questo volevo dire io e ho bisogno di un po’ di tempo per farlo.
Presidente: Prego, Pubblico Ministero.
Avv. Nino Filastò: Mi dia un giorno, mezzora, ma qualcosa devo avere.
P.M.: Presidente, signori giudici, due parole soltanto. Comincio dalle istanze, per così dire, subordinate, o meglio, esposte dopo quella di perizia psichiatrica e le elenco una per una, così come le ha esposte il difensore, con il mio parere e con le richieste. Per quanto riguarda l’istanza di sentire l’appuntato Toscano: faccio presente che, per sentirlo qua, per sentire le sue difese, ovviamente, è ovvio, tutti loro si immaginano, ma se non se lo immaginano glielo dico io, che l’appuntato Toscano nel suo processo ha esposto tutte le sue difese, ha offerto tutte quelle che erano le sue possibilità di difesa, ci sono sempre stati in questo processo i verbali relativi alle sue dichiarazioni, ex articolo 468, all’inizio del processo. Se il difensore aveva interesse a sentire il Toscano poteva fare la relativa istanza. Quindi, non solo oggi è tardiva, ma è assolutamente ininfluente perché se si deve sentire quali sono le difese del Toscano, erano in atti e nessuno le ha chieste al momento opportuno.
Presidente: No, no, le istanze sono fatte, almeno come ho capito io – poi se ho sbagliato mi correggete – ex articolo 507, come sollecita la Corte di-ammettere queste prove.
P.M.: Bene, Presidente. Benissimo.
Avv. Nino Filastò: (voce non udibile)
Presidente: Ecco, appunto.
Avv. Nino Filastò: (voce non udibile)
Presidente: Ecco, esatto.
Avv. Nino Filastò: (voce non udibile)
P.M.: Non è per la prima volta, avvocato. Allora, ritorno sull’argomento esclusivamente per dire che il signor Toscano ha avuto tutte le possibilità di difendersi nella opportuna sede. Non mi sembra che in questo momento le dichiarazioni del Toscano possano avere alcuna influenza ai fini del decidere della Corte, dal momento che si tratta, che sono dichiarazioni del Toscano che riguardano la propria difesa, che niente hanno a che vedere sostanzialmente e concretamente con le imputazioni. Per quanto riguarda il sentire di nuovo la signora Rontini: mi sembra oggi che si possa onestamente ritenere che si tratta di una testimonianza superflua, dal momento che il teste signor Rontini, il marito, ieri è stato esauriente sul punto e penso che niente possa, la signora Rontini, aggiungere in proposito. Per quanto riguarda la reiterata istanza relativa alla testimonianza della signora Torresani Enrica Laura, richiesta dal difensore ieri: mi sembra già di avere espresso un parere ieri, facendo presente che si tratta di fatti assolutamente ininfluenti che comunque la signora Torresani Enrica Laura, è signora la quale dice che, comunque sia, la propria fonte è una seduta spiritica. Per cui non vedo cosa ci potrebbe dire oggi di concreto. Per quanto riguarda le dichiarazioni di Sabrina Carmignani, mi sembra, e quelle della Frigo, che vengano espressamente oggi richieste come testi e si chiede che vengano risentite, direi che, onestamente, anche nelle stesse istanze del difensore traspare, obiettivamente, quella che è la realtà. Si tratta esclusivamente di una richiesta che mira esclusivamente a far precisare qualcosa che entrambe le testi, di fatto, hanno comunque già ampiamente chiarito. E si tratta, comunque, di testimonianze per le quali l’unico argomento oggi da spendere è quello di valutazione della prova, o meglio, di valutazione di ciò che hanno detto perché non mi sembra sia possibile oggi pensare che possano dire qualche cosa di diverso. Altra testimonianza richiesta. Si è parlato in questo procedimento di un certo signor Andreaccio che conosceva gli imputati. Il signor Andreaccio, per ammissione degli stessi testi sentiti in questo dibattimento, è persona che conosceva gli imputati, che ha avuto qualche cosa a che fare con fatti completamente diversi, relativi a una morte, di Malatesta Renato del 1980, sui quali, ovviamente è già stato sentito. Ma per quello che riguarda le imputazioni mosse agli odierni imputati l’Andreaccio niente potrà dire. E quindi mi sembra superfluo sentirlo. Idem, la stessa identica valutazione per quanto riguarda le dichiarazioni della signora, eventuale che potrebbe fare in questo processo, della signora Mugnaini, citata nello stesso contesto dalla Sperduto ieri, come persona amica dei nostri; ma relativamente a fatti del 1980 o addirittura pregressi. Nessuno ha mai detto che la signora Mugnaini è a conoscenza dei fatti per i quali oggi gli imputati sono chiamati a rispondere. E, per quello che riguarda l’ultima istanza, di risentire nuovamente Lotti, mi sembra che, effettivamente, qui sia una istanza che mira esclusivamente a dilazionare le conclusioni di questo processo. Perché il Lotti è stato sentito, sapete voi quanto, non sto a ripeterlo, è stato sentito a lungo sugli stessi fatti per i quali oggi dovrebbe essere nuovamente interrogato. Quella conversazione Ghiribelli-Lotti per la quale c’era in atti un brogliaccio, una deregistrazione completa di quella telefonata fatta dalla Polizia Giudiziaria, per la quale è stata fatta poi una deregistrazione dalla Corte, la quale ha cambiato sì e no i puntini di sospensione. Comunque, su quel fatto e su quella telefonata, il Lotti è stato ampiamente sentito da tutte le parti, dai difensori e dalla Corte. Tutto quello che poteva dire, ha detto. Non mi sembra che ci sia la possibilità di chiedergli altro. Anche qui se ci sono argomenti, sono argomenti che il difensore ha tutta la possibilità di spendere in sede di argomentazioni finali. Non vedo cosa si potrebbe chiedergli di più.

P.M.: Verrei quindi, nel richiedere il rigetto di tutte queste istanze, ex 507, verrei all’argomento che penso sia il più importante, quello sul quale è bene avere le idee chiare, nel momento in cui la Corte deve prendere una decisione. Quello, sostanzialmente, che mira a ottenere che la Corte disponga una perizia psichiatrica sull’imputato Vanni. Non mi sembra questa la sede perché il P.M. faccia valutazioni sul fatto che al termine di un processo così importante, per fatti così gravi, la difesa, oggi, insista su questa perizia psichiatrica. Sono valutazioni che in questo momento non ho nessun motivo di fare, sono valut…
Avv. Nino Filastò: (voce non udibile)
P.M.: Ho detto insistere, avvocato, non ho detto chiedere. Ho detto, volutamente, insistere. Sono valutazioni sul fatto che, al termine di un processo per fatti così gravi, uno degli imputati, o meglio, il suo difensore dica: ‘beh, ma io forse ero incapace di intendere e di volere’. Io non… le valutazioni sul fatto che questa richiesta la dice lunga le farò a tempo debito. Vorrei solo tenere presente quali sono gli spazi, al di là di quelle che sono state le argomentazioni del difensore, perché la Corte oggi possa prendere in considerazione questa istanza. Sono quelle perché uno degli esiti, nel caso in cui la perizia, in ipotesi disposta e in ipotesi con risultato tale da poter dire che i periti possano dire qualcosa sulle capacità di intendere e di volere del Vanni, è una perizia che oggi può essere ammessa esclusivamente per valutare – dice l’articolo sia l’88 che l’89 del Codice – per stabilire quale era la capacità di intendere e di volere dell’imputato al momento dei fatti. “Era”, nel senso – è bene avere tutti chiaro, mi rivolgo in particolare ai giudici popolari – che una istanza di questo genere dovrebbe avere come oggetto, accertare quale era la capacità di intendere e di volere del Vanni imputato, al momento dei delitti a lui ascritti, cioè, anni ’81-’85. Cioè, noi si dovrebbe poter dire oggi che ci sono elementi per dire che a quell’epoca era, era allora, ’81-’85, con una capacità di intendere e di volere, o totalmente scemata, o parzialmente scemata. Questo potrebbe influire sulla eventuale pena -l’ha detto espressamente il difensore – su una eventuale scriminante, su attenuanti o cose di questo genere. Allora, signori, per poter valutare sotto questo profilo la capacità di intendere e di volere di Vanni dobbiamo subito metterci a una valutazione per gli anni ’81-’85. Come è ora, signori, non ha assolutamente alcuna rilevanza, se non come spunto, come giustamente ha fatto presente il difensore. Allora, per poter dare spazio a una simile istanza, occorre che, chi fa questa richiesta, fornisca elementi che possano dimostrarci in qualche modo il fumus che negli anni ’81-’85, non oggi, il Vanni si trovava in una situazione di incapacità o semicapacità, totale o parziale, di intendere e di volere. Allora vediamo se il difensore, o chi ha fatto l’istanza, comunque ha portato elementi in proposito. Normalmente chi ha interesse a portare avanti questo elemento, se è un elemento oggettivo che appare perché è un elemento che ha possibilità di prova, vi porto una perizia di parte, vi porto un consulente, chiede di sentirlo, gli fa dimostrare al consulente proprio come ha fatto in fondo il Lotti… il P.M. per il Lotti ad altro fine, e vi dice: guardate, se non credete al mio consulente, fate una perizia. Di questi elementi, cioè, di fumus, che nell’81-’85, il Vanni fosse incapace di intendere e di volere, non c’è minimamente traccia. Ci son le asserzioni convinte del difensore. Però, al di là delle convinzioni del difensore, dobbiamo vedere gli elementi oggettivi. Allora, vediamo se ci sono elementi contrari che fanno pensare che nell’81-’85, il Vanni invece fosse persona completamente cosciente o capace di attendere alle proprie occupazioni. Eh, signori, ci sono in atti e ci sono dichiarazioni dello stesso Vanni, nei verbali che vi ho depositato, ma c’è un atto che secondo me è quello che ci dà la possibilità oggi di dire che nel 1981-’85, il Vanni era persona perfettamente cosciente. E è quell’atto che proviene dalla direzione delle Poste che è negli atti del P.M. e che loro, se credono, lo possono acquisire, ma comunque sono dichiarazioni dello stesso Vanni, il quale dichiara di essere andato in pensione esattamente il 31 maggio del 1987. Cioè, nel 1987 il Vanni va in pensione per raggiunti limiti di età. Mai nessuno ha detto che è andato per invalidità o c’era qualche motivo per pensare che, negli anni precedenti, quando il signor Vanni espletava regolarmente il proprio servizio di portalettere, sia pure a livello suo, nessuno pensa che fosse direttore delle Poste del Ministero Poste e Telegrafi, era un postino ma a tutto il 1987 il signor Vanni espletava il suo servizio. Nessuno ha mai pensato che fosse incapace di intendere e di volere. Direi che questo argomento è assorbente su tutti gli altri. Ne uso qualchedun’altro, perché sono stato invitato a questo dalle istanze del difensore. Il signor Vanni ha una patente, se non sbaglio è una patente B, per la guida di motoveicoli. È una patente che non risulta ritirata. Fino al 1987, il signor Vanni guidava regolarmente. Metteva solo la prima, come dice suo nipote, metteva la seconda, quello che volete, ma ha sempre avuto un permesso di guida fino, penso, ad oggi, perché nessuno glielo ha ritirato – ma su questo io non ho argomenti o non ho elementi per dire se gli è stato ritirato o meno – comunque nessuno vi ha portato un elemento per pensare che questa abilitazione alla guida, rilasciatagli dalla pubblica amministrazione è stata ritirata. Quindi, fino al 1987, e quindi in epoca successiva a quella per cui vi si vuol far credere che fosse incapace di intendere e di volere aveva la patente di guida, categoria B, penso, se non oltre. Categoria A, forse, la patente del motociclo. Categoria A. Tutto da verificare ma è un argomento che nasce dalle sue dichiarazioni. Allora, direi, vediamo se c’è qualche altra cosa. Vi si dice: guardate, oggi, in quella perizia che sapete, per la quale ci son tutte le argomentazioni di parte del difensore, vi è stato detto che comunque il signor Vanni ha qualche alterazione, ha una TAC particolare, episodi di epilessia, eccetera. Però sono tutti episodi pacificamente riferibili ad oggi, al momento in cui alcuni giorni fa è stato visitato,’ all’anno prima nel quale ha avuto la TAC, o ha avuto quegli episodi di ischemia, tutto quello che può essere successo. Io dico, il signor Vanni ha una particolarità, beve e ha bevuto e questo è il suo grosso difetto, ha qualche problema che riguarda l’arteriosclerosi per l’età. Niente hanno a che vedere queste patologie oggi, né con la capacità di stare in 1 giudizio – e vi è già stato detto dai periti -, né queste patologie di oggi hanno qualcosa a che fare con eventuali patologie regresse di 16 anni fa, come minimo, 17, forse 18, che dovrebbero avere afflitto Vanni e che potrebbero, in qualche modo, influire sulla sua capacità di intendere e di volere oggi. C’è qualcosa in più. Vi si dice: guardate, il Paolo Vanni, nipote, vi ha detto che cascava e è stato trovato a dormire in piazza a San Casciano per un paio di volte. A parte che gli è stato contestato che questo elemento contraddice quello che Paolo Vanni aveva detto la udienza precedente che andava la sera alle sei a letto, ma non è questo l’argomento. L’argomento è che il signor Paolo Vanni, nipote, nel dirvi: ‘mio zio ogni tanto si addormenta’, è perché lo trovavano ubriaco. Sicché, signori, ubriachezza con incapacità di intendere e di volere, almeno che non sia un etilismo cronico conclamato, non ha niente a che vedere, spiega esclusivamente lo stato attuale del Vanni. Vorrei aggiungere un ultimo argomento su questo proposito. Dice: il Vanni in aula si è comportato in modo tale che non si è capito cosa voleva, cosa dicesse, se ha capito. Eh, no, signori, loro tutti hanno visto che ogni volta in cui è stato di interesse per l’imputato di dire qualche cosa si è sempre alzato, ha fatto le sue dichiarazioni, tutte le volte a proposito, non ha mai sbagliato una volta, compreso davanti alle dichiarazioni della Sperduto ieri, ha detto: ‘no, non è vero’. Cioè, è persona che quando vuole dorme, ma quando la cosa gli interessa non solo sta attenta, ma fa le sue dichiarazioni a proposito. E quindi, venirvi a dire oggi che, addirittura, del Vanni non si sa come la pensa, addirittura non si sa se ha voluto veramente non rispondere all’interrogatorio, è un argomento che non si può usare. Perché il Vanni, quando ha ritenuto opportuno non solo si è alzato, ha fatto le sue dichiarazioni, ha fatto le sue invettive nei confronti del P.M., ha fatto le sue invettive nei confronti della Patria o tutto quello che ha fatto, ma quando si è trattato di fare dichiarazioni a lui utili, le ha fatte sempre in ogni momento, compresa l’udienza di ieri, quando gli…
Avv. Nino Filastò: … ci dirà quali sono le invettive di Vanni nei confronti del P.M., eh.
P.M.: Eh, sì…
Avv. Nino Filastò: (voce non udibile)
Presidente: Avvocato, no, no…
Avv. Nino Filastò: Le inesattezze che sta dicendo… tutte le inesattezze che sta dicendo…
Presidente: No, no, lo ricordo benissimo io, una volta sola ha detto che… parlava di un cancro che possa colpire il Pubblico Ministero. Questo…
P.M.: Se non è invettiva questa, io, per fortuna…
Presidente: Se non è questa un’invettiva, lasciamo stare.
P.M.: …sicuramente, come tutti finiamo i nostri gironi per qualche malattia. Però, insomma, non è che faccia piacere. Chiusa la parentesi, era per spiegare l’invettiva. E quindi, era un argomento che io usavo per dire che il signor Vanni, quando qualcosa non gli va, sa benissimo come andare a fondo. Tant’è che fa…
(voce non udibile)
P.M.: Ma non saranno invettive, saranno quello che volete, saranno maledizioni, non lo so. Lasciamo fare è un argomento che non mi interessa.
Presidente: No, non classifichiamo, solamente era una…
P.M.: Non mi interessa, non mi interessa.
Presidente: L’espressione, lo ha usato lui “il cancro…
P.M.: Non mi intere… Presidente, io non volevo nemmeno andare… anche perché sono argomenti, a questo punto, personali non volevo certo portarli sotto questo profilo. Mi ero limitato ad una indiretta… racconto. Se non c’era il difensore, io non ci posso fare nulla.
Avv. Nino Filastò: (voce non udibile)
P.M.: Non ci posso fare nulla. Allora, prima di parlare si documenti.
Avv. Nino Filastò: (voce non udibile)
P.M.: Andiamo avanti. Direi che questi argomenti mi servono anche perché la Corte prenda in seria considerazione l’argomento difensivo. Dice: ma non si è capito se vuole rispondere o meno. Ma scherziamo davvero? Signor, Presidente, gli è stato chiesto a tutte lettere se voleva rispondere o meno…
Presidente: Scusi, Pubblico Ministero, a questo punto devo precisare un cosa, per correttezza, verificheremo i verbali su questo punto. Io mi ricordo questo: che quando lei anticipò gli interrogatori degli imputati, gli esami degli imputati, compreso il Faggi, il Zanobini che protestò dicendo che non doveva rispondere subito, ma doveva rispondere alla fine… È vero, avvocato Zanobini?
Avv. Gabriele Zanobini: (voce non udibile)
Presidente: Sì, sì, insomma, poi la cosa è superata dal coso. Io mi ricordo, in quel contesto lì, salvo errore, l’avvocato Filastò anticipò dicendo che il Vanni non si voleva sottoporre all’esame, che non intendeva rispondere…
P.M.: Esatto, era un argomento che volevo usare io.
Presidente: E il Vanni rispose lui, confermò questo.
P.M.: Esatto, Presidente.
Presidente: Dico io: comunque si rimanda a domani quando si sarà fatto esami.

28 Gennaio 1998 50° udienza processo Compagni di Merende

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *