Il 9 Giugno 2000 viene emessa la sentenza della Corte d’Assise di Bologna per Federigo Mannucci Benincasa e Massimo Carminati.
Gli imputati, con la sentenza 9 giugno 2000 la quale la Corte d’Assise di Bologna, visti gli artt. 483 e 488 c.p.p. 1930,
DICHIARA
Mannucci Benincasa FEDERIGO responsabile del delitto di calunnia ascrittogli al capo Z) della rubrica e lo condanna alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione.
Carminati Massimo responsabile dei delitti di detenzione e porto di arma da guerra ed esplosivi, ascrittogli al capo G1) della rubrica, e calunnia, ascrittogli al capo H1) della rubrica, e, ritenuta la continuazione tra tali reati, lo condanna alla pena di anni 9 di reclusione;
CONDANNA
Il Mannucci Benincasa, il Carminati, il solido fra loro, e con Bongiovanni (imputato per il quale la Corte d’Assise d’Appello, con ordinanza in data 10 ottobre 2001 ha dichiarato inammissibile l’appello proposto perché presentato oltre i termini) al pagamento delle spese processuali;
DICHIARA
Il Carminati interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante l’esecuzione della pena;
il Mannucci Benincasa interdetto dai pubblici uffici per anni 5.
Visto l’art. 530 cpv. c.p.p. 1988,
ASSOLVE
Carminati Massimo dal delitto di costituzione di banda armata ascrittogli al capo I1) della rubrica per non aver commesso il fatto.
Visto l’art. 479 c.p.p. 1930.
DICHIARA NON DOVERSI PROCEDERE
Nei confronti del Mannucci Benincasa in ordine al delitto di favoreggiamento ascrittogli al capo V) della rubrica per essere tale reato, ritenuta l’aggravante di cui l’art. 61 n. 2 c.p. assorbita e limitato il tempo delle condotte contestate al 1981, estinto per intervenuta prescrizione ed inoltre in ordine ai reati ascrittagli ai capi A1) e B1) della rubrica perché estinti per intervenuta prescrizione.
Visti gli art. 489 e seg. c.p.p. 1930.
CONDANNA
Il Mannucci Benincasa ed il Carminati al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dei reati a ciascuno di essi attribuiti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero degli Interni, dalla Regione Emilia Romagna, dal Comune di Bologna, da Piccolini Lidia, da Paolo Bolognesi e da Marco Bolognesi, da liquidarsi in separata sede, respingendo le istanze di assegnazione di provvisionali.
Condanna infine il Mannucci Benincasa ed il Carminati in solido alla rifusione delle spese di costituzione e di difesa delle Parti Civili che liquida in complessive £ 50.000.000, comprensive di onorari e spese, oltre ad IVA e CPA come per legge, per Presidenza del Consiglio e Ministero degli Interni assieme; complessive £ 20.000.000, comprensive di onorari e spese, oltre a IVA e CPA come per legge, per la Regione Emilia Romagna; complessive £ 35.000.000, comprensive di onorari e spese, oltre ad IVA e CPA come per legge, per il Comune di Bologna nonché per Paolo e Marco Bolognesi insieme; complessive £ 20.000.000, comprensive di onorari e spese, oltre ad IVA e CPA come per legge, per Piccolini Lidia.
Vedi: 21 Dicembre 2001 Sentenza di Appello 34/2001 per Federigo Mannucci Benincasa e Massimo Carminati