Il 11 febbraio 2002 arriva presso la Procura della Repubblica di Perugia una memoria difensiva approntata dall’Avv. Antonio Brizioli su incarico dalla famiglia Narducci conferito in data 28 gennaio 2002. Nella memoria la famiglia Narducci si definisce parte lesa e chiedere formalmente l’interruzione di ogni indagine sulla morte del figlio e fratello Francesco Narducci.

Tale richiesta appare quantomeno strana al Sostituto Giuliano Mignini dato che lo scopo delle indagini è accertare la verità su ciò che è successo a Francesco Narducci e non risulta comprensibile come una famiglia non voglia conoscere la verità su un proprio congiunto morto in una situazione quanto meno strana.

Questa la memoria difensiva: Richiesta archiviazione indagini Narducci 11 febbraio 2002

Questa la trascrizione:

L’Avv. Antonio Brizioli espone quanto segue:

A) a partire dal 24/01/02, numerosi giornali locali e nazionali, notiziari radiofonici e televisivi regionali, siti Internet di varia fonte, hanno reiteratamente diffuso notizie gravemente lesive dell’onore e della immagine pubblica della Fam. Narducci e della memoria del figlio e fratello Francesco. Per questi gravissimi fatti i famigliari si riservano di agire in sede penale per il reato di cui all’art.595 II° cap.so cp ed in sede civile per i danni morali e materiali sofferti.

B) Le notizie diffuse dai giornali e dagli altri mezzi di informazione (dei quali si allegano alcune copie su carta e cd ed estratti di pagine elettroniche) parlano chiaramente di indagini svolte ed in corso di svolgimento da parte di questa Procura sulle circostanze relative alla morte del Prof. Francesco Narducci avvenuta nel lontano ottobre 1985 ed a suo tempo archiviata come “suicidio”.

C) Il sottoscritto Avv. Antonio Brizioli avvalendosi delle facoltà conferitegli dal art.327bis cpp ha potuto svolgere ed ha di fatto svolto una ampia, approfondita e vasta indagine nei limiti e nei modi consentiti dalla legge, giungendo a conclusioni identiche a quelle che con maggiore autorità e completezza hanno comportato la archiviazione, a suo tempo, delle stesse accuse da parte della Procura di Firenze; archiviazione che ha riguardato anche accertamenti specifici e meticolosi sulle circostanze connesse alla morte del Prof. Francesco Narducci giovane dì straordinarie qualità morali ed immenso valore professionale.

D) A distanza di oltre 16 anni ho fondato motivo di ritenere che, pur ignorando gli effettivi elementi posti alla base della attuale indagine stante il segreto istruttorio e pur non essendo stato esperito alcun atto cui il difensore abbia il diritto di assistere in questa fase preliminare, gli elementi stessi siano riconducibili I° a lettere anonime particolarmente acrimoniose inviate a più destinatari compresa la Procura della Repubblica di Perugia. II° L’ennesima, magari spontanea, deposizione di persona già oggetto di condanna per diffamazione aggravata e richiesta di misura cautelare sia pure rigettata dal GIP del Tribunale di Firenze per fatti analoghi; ripetutamente indicata negli articoli succitati e spesso presente per diversi fatti di cronaca nazionale ove tenta di inserirsi senza averne alcun titolo. III° intercettazioni telefoniche contenenti affermazioni estemporanee destituite di ogni minima attendibilità provenienti, se vere, da ignoti millantatori. Se, come si ha motivo di ritenere, i presupposti della indagine sono quelli descritti si tratta di elementi in parte inammissibili per legge ex art_333 III comma cpp in parte talmente assurdi ed infondati da non assumere neppure la dignità di prova indiziaria; in egual modo, peraltro, sono stati già giudicati, a suo tempo, dalla Procura di Firenze.

Stando così le cose, nel sottolineare la particolare gravità delle conseguenze della situazione creatasi sotto innumerevoli profili morali e sociali e nel ricordare che le circostanze relative alla morte del Prof. Francesco Narducci nella acque infide del lago Trasimeno sono state, a suo tempo, certificate da tutte le autorità competenti ed in particolare dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Perugia il quale nella circostanza non ritenne di procedere secondo il disposto di cui allrart.360 cpp e 116 delle nonne di attuazione non essendo emerso alcun seppur minimo sospetto di reato relativamente alla morte del Prof. Francesco Narducci. tutto quanto sopra premesso chiede che La SV. Ill.ma stante la assoluta infondatezza ed inconsistenza di tutte le notizie di reato voglia considerare definitivamente chiusa ogni ulteriore indagine sulla morte del Prof .Francesco Narducci.

Nel caso di avvenuta riapertura delle indagini, Voglia per gli stessi motivi ,visto l’art. 408 cpp, richiedere quanto prima al GIP 1′ archiviazione per la totale insussistenza di qualsiasi ipotesi di reato.

In Calce le firme di Ugo Narducci, Elisabetta Valeri in Narducci, Elisabetta Maria Narducci, Pier Luca Narducci e l’Avv. Antonio Brizioli.

Allegati alla memoria difensiva del 11 febbraio 2002

1) Copie degli articoli originali divisi per data di pubblicazione (Corriere della Sera, Repubblica, La Nazione, Il Messaggero, il Corriere dell’Umbria, Il Giornale dell’Umbria

2) CD contenente la rassegna degli stessi articoli per una più agevole ed organizzata lettura (NB. Cliccare su index per l’apertura delle singole immagini

3) Copie di pagine elettroniche. (Estratto intervista a Gabriella Carlizzi; Notizie sulla attività della Procura di Perugia

4) Ricordo del Prof. Francesco Narducci da parte del Decano della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università. di Perugia Prof P. Larizza con introduzione del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia G.. Dozza.

5)Originale procura rilasciata dai famigliari del Prof. Francesco Narducci in data 22 gennaio 2002 Prof Ugo Narducci, Prof.ssa Elisabetta Valeri in Narducci, Prof.ssa Maria Elisabetta Narducci, Prof. Pierluca Narducci.

11 Febbraio 2002 La Richiesta di interruzione delle indagini da parte della famiglia Narducci

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