Il 30 maggio 2002 rilascia testimonianza, presentandosi spontaneamente, Sante Beccaccioli.

Il Beccaccioli nel 1985 era l’autista del Presidente del tribunale di Perugia, Raffaele Zampa.

Questa la testimonianza: Beccaccioli Sante testimonianza 30.05.2002

Questa la trascrizione:

Il giorno 30/05/02, dinanzi al Pubblico Ministero Dr. Giuliano Mignini sost., assistito dal Cancelliere Dott.ssa Daniela Severi, alla presenza, del M.llo CC. Croci del R.O.N.O. CC. Perugia, è comparso il Sig. BECCACCIOLI Sante il quale, richiesto delle generalità, risponde: ” Sono BECCACCIOLI Sante, nato a Otricoli (TR) il 31/10/33, res. in Perugia Via Dalmazio Birago 6.

Mi presento spontaneamente per riferire fatti di mia conoscenza che possono essere utili a fini di giustizia.”

Il Pubblico Ministero, visti gli artt. 197, 197 bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203 c.p.p., richiamati dall’art. 362 c.p.p. e ritenuto che non sussistono le ipotesi di cui agli artt. 197, 197 bis, 199, 200, 201, 202 e 203 c.p.p., ricorda alla persona informata sui fatti che ha l’obbligo di rispondere secondo verità alle domande che le saranno rivolte e di non tacere circostanze conosciute e la informa che le false informazioni al Pubblico Ministero sono punite a norma dell’art. 371 bis c.p.p.

Il Pubblico Ministero procede, quindi, a esaminare la persona informata sui fatti in ordine alle circostanze per cui è procedimento.

Il sig. Beccaccioli dichiara:

Sono stato per 32 anni in servizio come autista e scorta al Presidente del tribunale di Perugia e ricordo che una mattina, alcuni mesi dopo la morte del Prof. Francesco Narducci, l’allora Presidente Raffaele Zampa, deceduto nel 1997, mi confidò che la sera prima, durante una cena, una persona che aveva incontrato quella sera, ma che comunque conosceva, gli riferì che in quei giorni, o poco prima, i proprietari di un appartamento di Firenze di cui era locatario il Prof. Francesco Narducci, insospettiti dal mancato pagamento del canone di locazione, avevano cercato di mettersi in contatto con il professore non sapendo che era morto, e poi erano riusciti a contattare i familiari di quest’ultimo che gli avevano procurato un mazzo di chiavi dell’appartamento. Sempre secondo il racconto dell’amico del Dott. Zampa, la porta era stata aperta e, una volta entrati nell’appartamento avevano rinvenuto all’interno di un frigorifero dei reperti genitali femminili verosimilmente provenienti dai delitti del cosiddetto “Mostro di Firenze” e comunque corrispondenti alle parti notoriamente asportate in questi delitti cioè area del pube e seni. Io rimasi colpito da questo racconto anche perché il Presidente dava la massima credibilità alla persona che glielo aveva riferito. Chiesi al Presidente se non fosse il caso di avvertire gli organi di Polizia, ma lui stringendosi le spalle disse: “Ormai è morto Sante, che vuol fare?”

A.D.R.: “Non ricordo dove il Presidente fosse andato a cena quella sera e chi gli avesse riferito queste cose. Aggiungo che non mi ricordo di avere parlato ancora con lui

A.D.R.: “Non so nemmeno dove fosse questo appartamento, ma ricordo che il Presidente parlò di Firenze .

A.D.R.: ” Una persona a cui il presidente potrebbe aver fatto una confidenza del genere e’ la sig.ra Ceccarelli Argene residente a Perugia zona Monteluce il cui nome e’ sull’elenco telefonico. Aggiungo che il presidente, essendo scapolo, andava cena con amici quasi tutte le sere e per lo piu’ con commercialisti , avvocati , geometri e medici. Null’altro ricordo….”

Si dà atto che il presente verbale è stato redatto in forma riassuntiva, a norma dell’art. 140 c.p.p.

II Pubblico Ministero, rilevata l’esigenza che quanto riferito dalla persona informata non trapeli all’esterno, stante la delicatezza dell’indagine e la necessità di evitare che la divulgazione delle circostanze riferite dalla persona stessa pregiudichi le indagini;
PQM
Visto l’art. 391 quinquies c.p.p.
VIETA
alla persona esaminata di comunicare i fatti e le circostanze oggetto dell’indagine, di cui hanno conoscenza, per la durata di legge.
AVVERTE
conseguentemente che la persona stessa che la divulgazione delle notizie riferite è penalmente sanzionata dall’art. 379 bis c.p.p., inserito dall’art. 21 della l. n. 397/2000.
L.C.S.
IL PUBBLICO MINISTERO 

Vedi Nota Finale Gides 4 aprile 2007 Pag. 65 Gides 2 Marzo 2005 Nota riassuntiva Nr.133/05/GIDES Pag.125Vedi l’informativa: 29 giugno 2004 Informativa stato indagini Perugia Pag.22 e Vedi Richiesta decisione di competenza 15 luglio 2005 pag. 24 Vedi: Nota Carabinieri 27 giugno 2007 pag. 212/213 e Vedi: Sentenza Micheli Pag. 722

30 Maggio 2002 Testimonianza di Sante Beccaccioli

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