Il 26 febbraio 2003 rilascia testimonianza il Prof. Antonio Morelli.
“Posso dire che se non avesse avuto i vestiti ed i documenti di FRANCESCO NARDUCCI, era irriconoscibile, deforme. Aveva il volto deforme ma io ero suggestionato dalla voce di popolo secondo cui quel cadavere era del NARDUCCI, e questo coincideva anche con i tempi di emersione di un cadavere annegato l’8 ottobre. (..) Il cadavere era estremamente gonfio, edematoso, ed era talmente gonfio che i bottoni della camicia tiravano a dismisura.
Domanda: “Mi vuol descrivere il cadavere del lago?”
(..) Era quello di un uomo grosso, edematoso e cianotico, con un volto estremamente gonfio da stringere il colletto della camicia. Non aveva moltissimi capelli, la fronte era molto protuberante. Non mi sembrava una persona vecchia; la persona era irriconoscibile. Io non guardai quel cadavere con occhi critici e detti per scontato che fosse FRANCESCO e aggiungo anche che i documenti estratti dal cadavere erano nitidi e non come mi sarei aspettato da una permanenza in acqua da tre giorni.
Domanda: “Chi la scelse per effettuare il riconoscimento e perché non fu PIERLUCA NARDUCCI a farlo?” (..) Non ricordo e non ho il ricordo della firma del verbale.” Vedi: Sentenza Micheli Pag. 173
Dal molo di Sant’Arcangelo mi recai alla villa di San Feliciano, ma non ricordo se vi andai dopo essere stato a casa mia o direttamente dal molo. Ricordo che mentre stavo alla villa seppi che stavano lavando il cadavere. La sera stessa o la mattina dopo tornai alla casa di San Feliciano prima che fosse chiusa la bara per rendere omaggio alla salma che vidi all’interno della bara. Non ricordo di aver visto quel maglione che ho visto ora nelle fotografie che mi sono state mostrate (..) Il cadavere che vidi nella bara era meno raccapricciante di quando lo vidi sul molo dove era stato adagiato. Ricordo che oltre a me vi erano anche dei miei collaboratori che hanno visto il cadavere nella villa il giorno dopo, ossia il lunedì: ricordo che c’era per certo STEFANO FIORUCCI, di cui fornisco i numeri telefonici. Vedi: Sentenza Micheli Pag. 290