Il 22 Dicembre 2003 a seguito della telefonata effettuata da Alfredo Brizioli a Gabriella Carlesi il 21 dicembre 2002 e il conseguente deferimento dell’avvocato all’ordine, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia emette una delibera.
Questo uno stralcio:
“- non vi è prova del fatto che l’avv. BRIZIOLI fosse a conoscenza, all’epoca della telefonata con la dott.ssa GABRIELLA CARLESI, della circostanza che la stessa, dopo aver prestato la propria attività, come ausiliario del c.t. nominato dal P.M. ex art. 360 c.p.p. per l’esame autoptico sulla salma del prof. FRANCESCO NARDUCCI, avesse, su successivo ed autonomo incarico dello stesso P.M., ex art. 359 c.p.p., svolto gli accertamenti antropometrici sul cadavere, ed anzi appare verosimile il contrario, se si considera che – dalla documentazione prodotta dall’avv. BRIZIOLI – risulta che neppure la stampa ha mai riportato il nome della consulente tecnica prima della data in cui è incorsa la telefonata;
– il ruolo della dott.ssa GABRIELLA CARLESI, nell’ambito delle precedenti diverse operazioni peritali eseguite dal prof. PIERUCCI (..) è stato del tutto marginale, come confermato dalla stessa dott.ssa CARLESI, la quale ha riferito a questo Consiglio di essere stata inizialmente coinvolta solo in veste di ausiliaria del consulente del P.M. e che soltanto in un secondo momento ricevette un incarico vero e proprio come consulente tecnico;
– non appare di per sé censurabile sotto il profilo disciplinare il fatto che l’avv. BRIZIOLI abbia contattato telefonicamente la dott.ssa CARLESI, se si considera che, come precisato dall’avv. BRIZIOLI e confermato dalla stessa consulente, i due avevano già avuto modo di conoscersi ed instaurare un rapporto cordiale durante le operazioni peritali effettuate dal prof. PIERUCCI;
– non vi è peraltro prova del fatto che l’avv. BRIZIOLI abbia effettivamente pronunciato
testualmente, in occasione della telefonata, la frase ‘si prepari a combattere’, e comunque si ritiene che tale affermazione non possa nel caso concreto ritenersi intimidatoria in quanto utilizzata – considerato il contesto – in senso evidentemente metaforico, con riferimento ad una vicenda processuale di particolare complessità e delicatezza ed estremamente coinvolgente anche sul piano umano (..)””. Vedi: Sentenza Micheli Pag. 793/794