Il 16 giugno 2006 rilascia testimonianza Gianangela Agostinucci.

Questa la testimonianza: Agostinucci Gianangela testimonianza 16.06.06

Questa la trascrizione:

Il giorno 16, il mese di giugno, dell’anno 2006 alle ore 12,46, in Perugia, c/o Procura, in Via Fiorenzo di Lorenzo n. 22/24, dinanzi ai Pubblici Ministeri Dr. Giuliano Mignini sost. e Dr. Gabriele PACI Sost. (nell’ufficio sito al terzo piano del palazzo), assistiti, per la redazione del presente verbale, dal Maresciallo Aiutante GDF Stefano Iori ex art. 373, sesto comma e 55, secondo comma c.p.p., e presenti App. CC. Danilo Paciotti per la registrazione, presenti, inoltre, l’Uditore Giudiziario Dr. Paolo Abbritti e per esigenze investigative il Cap. Antonio Morra Comandante del R.O.N.O. CC Perugia, è comparsa la sig. AGOSTINUCCI Gianangela vedova MAZZINI la quale, richiesta delle generalità, risponde: ” Sono e mi chiamo AGOSTINUCCI Gianangela vedova Mazzini nata a Gubbio (PG) il 08.03.1927 e residente a Perugia via Oberdan n. 50. Mi presento spontaneamente per riferire fatti che possono essere utili a codesta Procura : //

Si dà atto che le dichiarazioni vengono registrate e viene redatto verbale in formula riassuntiva. La registrazione viene chiusa alle ore 13,20 e si procede alla verbalizzazione riassuntiva.

La signora dichiara: “ Un giorno del 1985 mentre io e mio marito ci trovavamo in casa nella nostra abitazione sita in via Oberdan, ci venne a far visita verso le ore 11,30 il commissario Dr. De Feo che era già venuto a casa nostra in precedenza a parlare con mio marito di suoi problemi personali. Si trattenne in casa nostra circa trequarti d’ora. Era in compagnia di un’altra persona che presumo potesse essere un suo collega. Con quest’ultimo parlava in continuazione con molta familiarità. Nel momento in cui i due stavano per uscire il dr. De Feo, che appariva turbato, disse a mio marito e soprattutto a me, che li avevamo accompagnati alla porta, queste testuali parole: “ Mi scuso per il ritardo ma stamattina siamo dovuti andare a Firenze a fare una ispezione nell’appartamento privato del Dr. Narducci dove abbiamo rinvenuto reperti umani femminili raccapriccianti”. Mi sembra che abbia aggiunto che questi reperti in una specie di ambulatorio ma sicuramente si trovavano nel suo appartamento. Il Dr. De Feo ha alluso ad organi femminili facendo un cenno come per alludere al pube. Io ho inteso proprio che si riferisse al pube. Il Dr. De Feo ha poi aggiunto che solo un medico potesse asportare così bene quella parte con tanta perizia. Il funzionario a poi aggiunto che visto lo strazio dei genitori avrebbero coperto tutto. All’epoca mio marito era in pensione ed era Presidente del Tribunale di Perugia, il dr. Raffaele Zampa.

A D.R.: Ho più volte pensato di venire a riferire le predette circostanze all’Autorità Giudiziaria. Ciò che mi ha trattenuta è stato il fatto che ritenevo che tali circostanze fossero state già riferite dal diretto interessato Dr. De Feo. Mi sono deciso a rompere gli induci perché so che ci sono degli innocenti accusati ingiustamente.

Si riapre la registrazione alle ore 13,35 che viene chiusa alle ore 13,38 e la signora dichiara:

il dr. De Feo ci disse che erano stati a Firenze quella mattina e che era stato trovato al lago il corpo del Narducci. Non mi disse quando era stato trovato il cadavere ma io ho pensato che si trattasse di quel giorno o del giorno precedente. Mi pare che mi disse che si era “ammazzato nel lago”.

Il verbale viene chiuso alle ore 13,40.

Copia dello stesso p. v. viene allegata al fascicolo n. 8970/2002 R.G.N.R Mod. 21, stante la sua rilevanza in ordine a tale procedimento.

Il Pubblico Ministero, rilevata l’esigenza che quanto riferito dalla persona informata non trapeli all’esterno, stante la delicatezza dell’indagine e la necessità di evitare che la divulgazione delle circostanze riferite dalla persona stessa pregiudichi le indagini;

PQM

Visto l’art. 391 quinquies c.p.p. e l’art. 329, comma terzo, lett. a) c.p.p.;

VIETA

alla persona esaminata di comunicare i fatti e le circostanze oggetto dell’indagine, di cui hanno conoscenza, per la durata di legge (mesi due).

AVVERTE

conseguentemente che la persona stessa che la divulgazione delle notizie riferite è penalmente sanzionata dall’art. 379 bis c.p., inserito dall’art. 21 della l. n. 397/2000.

L.C.S.

IL PUBBLICO MINISTERO

(Dr. Giuliano Mignini Sost.)

IL PUBBLICO MINISTERO

(Dr. Gabriele PACI – Sost.)

Gli Intervenuti

16 Giugno 2006 Testimonianza di Gianangela Agostinucci

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