Segue dall’udienza preliminare del 17 giugno 2009.
Il 1 ottobre 2009 c’è la terza udienza preliminare rispetto al procedimento 2782/05/21.
Il procedimento 2782/05/21 è un procedimento per omicidio e associazione per delinquere in quanto vi convergono all’interno il procedimento 17869/01/04 e 8970/02/21 rispettivamente procedimento sulla morte di Francesco Narducci e procedimento per associazione per delinquere delle persone presenti sul pontile e familiari.
Il GUP che presiede l’udienza preliminare è Paolo Micheli ed il Procuratore che vuol chiedere il rinvio a giudizio è il Sostituto procuratore Giuliano Mignini.
L’udienza del 17 giugno 2009 è stata dedicata per la gran parte ad approfondire il tema della presunta compatibilità del corpo riesumato a Pavia con quello restituito dal Lago Trasimeno nel 1985, soprattutto con l’esame degli esperti del R.I.S.; in apertura, però, il prof. BACCI, consulente della parte civile FRANCESCA SPAGNOLI, si è soffermato ancora sugli aspetti medico-legali dell’indagine sull’accertamento delle cause del decesso del NARDUCCI. Vedi: Sentenza Micheli Pag. 489
Ciononostante, all’udienza del primo ottobre, la difesa di parte BRIZIOLI e lo stesso imputato, sostenuti dalla difesa TRIO e da quella NARDUCCI, hanno tentato di riproporre la questione, hanno insinuato addirittura che la foto era stata sottratta dalla Procura e non inserita negli atti del procedimento, hanno cercato di far credere che le foto (e i rispettivi negativi) di cui al CD in atti non fossero state accompagnate dai rispettivi negativi ed hanno depositato, per la prima volta, una nuova CT del Prof. MALLEGNI, le cui conclusioni sono fondate su questa specie di foto, con la quale MALLEGNI ha cercato di “ricostruire” e di “rileggere” la citata foto “04.P5.22_23.jpg”. Ma i negativi, subito fatti ricercare da codesto GUP, anche su richiesta di questo PM, erano agli atti e l’iniziativa delle difese dei principali protagonisti di questa inquietante vicenda processuale si è rivelata un clamoroso autogoal. Correre il rischio prevedibilissimo di vedersi clamorosamente sconfessati, com’è accaduto regolarmente, e ciononostante insistere in un’iniziativa che appariva all’evidenza pericolosissima… questo è quello che hanno fatto le difese BRIZIOLI, oltre all’imputato ALFREDO BRIZIOLI, TRIO, NARDUCCI e, se non sbaglio, PENNELLA, che hanno, per di più, confermato l’assoluta comunanza di intenti e di strategie ancora alla data del primo ottobre 2009. Se tutto fosse stato un banale incidente, una banale disgrazia, anche un semplice suicidio (peraltro senza una plausibile motivazione), si spiegherebbe tale condotta ? Lascio a codesto GUP la risposta. E’ sempre la solita storia, continua con le identiche modalità che l’hanno accompagnata dal 1985 ad oggi.
Si è visto, in proposito, che esito abbia avuto una iniziativa difensiva così, consentitemi, azzardata, all’udienza del 22 dicembre 2009, con l’ordinanza di codesto GUP che ha respinto tutte le istanze di perizia sul punto, oltre alle residue istanze ed eccezioni (..).
Quanto alla copia di foto, con evidente modifica, presentata dall’imputato BRIZIOLI ALFREDO all’udienza del 17 giugno, si tratta dell’oggettiva e chiarissima chiamiamola così “rilettura” e “riproposizione” della foto “04.P5.22_23.jpg”, presente agli atti, nella quale quelle che vengono presentate come le gambe del cadavere non sono altro che un telo di plastica bianco e svolazzante, che si trova a destra del cadavere, posto sempre nella stessa posizione delle altre foto. La foto 05.P5.23_24.jpg lo comprova sin troppo chiaramente. Vedi: Sentenza Micheli Pag. 460/461
Tornando alle CC.TT. medico legali, all’udienza del 17 giugno, il Prof. MAURO BACCI, consulente di parte civile, ha confermato, con una lucidissima esposizione le conclusioni del Prof. PIERUCCI, escludendo in particolare che la frattura del corno superiore sx della cartilagine tiroidea potesse essere ascritta ad un fatto accidentale, verificatosi post mortem ed ha confermato che l’imponente colonia batterico – fungina in corrispondenza della frattura potrebbe essere segno indiretto della presenza di sangue e, quindi, della vitalità della lesione. Vedi: Sentenza Micheli Pag. 460/461