Il 20 Aprile 2010 il GIP Paolo Micheli emetteva una sentenza, rispetto al procedimento al proc. n. 2782/05/21 RGNR e n. 4057/05/ R. GIP., relativo al reato permanente associativo e ai fatti di reato più recenti, e che era oggetto di una richiesta di rinvio a giudizio, dopo avere svolto un’attività di integrazione probatoria, con l’esame dei vari CC.TT. che si riportavano alle precedenti conclusioni, proscioglieva tutti gli imputati in ordine alle venti e più imputazioni. Il deposito della motivazione avveniva, all’incirca, due anni dopo la pronuncia.
Questa la sentenza Micheli: Sentenza Micheli 20 aprile 2010
Il PM impugnava la sentenza con ricorso in data 6 marzo 2012.
La Corte di Cassazione, Terza Sezione penale, in data 21 marzo 2013 (sent. N. 865/13), annullava con rinvio o, per reati ormai prescritti, senza rinvio, la sentenza del GUP Micheli, “salvando” solo il proscioglimento circa l’associazione per delinquere, ma, in tal caso, contro il parere del Procuratore Generale e pur riconoscendo che, anche in tal caso, il GUP aveva debordato dai limiti prognostici della sua cognizione.
Vedi Relazione Commissione Parlamentare
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